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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1995/2023 RG
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nella persona della dott.ssa Manuela
Mari, ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1995/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tiboni;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
; P_
CONVENUTO CONTUMACE
E CONTRO
in persona del legale rappresentante, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Berti;
CONVENUTA trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2025.
Conclusioni dell'attore
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per
i motivi ed in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, e comunque, con ogni motivazione, previa
- ammissione della prova per testi formulata con memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 14/03/2024, depositata il 15/03/2024
pagina 1 di 12 - modifica dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 13/11/2024 e conseguente ammissione del deposito documentale del certificato del casellario e del certificato dei carichi pendenti su nominativo depositato dal Parte_1
CTP dell'attore, accertare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da imputare a fatto e colpa esclusivi del convenuto e, per l'effetto, condannare P_
a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei Controparte_2
danni in narrativa specificati, la somma di euro 196.188,60 , oltre interessi e rivalutazione come per legge, o alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o in subordine di giustizia o equità. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Conclusioni della convenuta Controparte_2
“precisa le conclusioni: in via istruttoria, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e non accolte;
nel merito, affinché il Giudice Unico dell'intestato Tribunale Civile di Pesaro contrariis rejectis, voglia, in via principale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata e salvo gravame, ritenuta la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell'evento di danno ai sensi ed agli effetti dell'art. 2054, 2° comma c.c. o nella diversa misura che sarà accertata in giudizio, ritenuta altresì la sussistenza del concorso colposo dello stesso attore danneggiato ex art. 1227, 1° comma c.c., liquidare il Parte_1
dovuto risarcimento nei limiti della proporzionale quota di responsabilità che dovesse essere ritenuta a carico del responsabile civile
[...]
, deducendo comunque dall'importo risarcitorio l'acconto di € Controparte_2
6.500,00, da rivalutarsi dalla data del versamento avvenuto il 16/05/23 e da munire degli stessi ulteriori accessori di danno qualora vengano liquidati all'attore, al fine di renderla omogenea all'altra e deducendo altresì l'importo di
€ 2.080,49 già liquidato da al medesimo attore danneggiato CP_3 Parte_1
, respingendo la domanda attrice, il tutto con vittoria di spese e
[...] competenze di lite.”
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato il 27.10.2023 e il 13.11.2023 Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pesaro la
[...]
e . Controparte_2 P_
L'attore allegava le seguenti circostanze.
Il giorno 5.8.2022, alle ore 18 circa, nel centro abitato di Pesaro, si verificava un sinistro stradale in cui rimanevano coinvolti il motociclo Honda SH di proprietà di , dallo stesso condotto e il furgone Renault Trafic di Parte_1
proprietà di , dallo stesso condotto, assicurato con la P_ [...]
. Sosteneva che la responsabilità dell'incidente andava Controparte_2
attribuita per intero a il quale aveva svoltato a sinistra per immettersi in P_ un'altra via, senza concedere la precedenza al motociclo che proveniva dall'opposto senso di marcia. A causa dell'urto tra i due veicoli lo scooterista era caduto rovinosamente a terra e aveva riportato delle lesioni. Ne era seguito un lungo periodo di malattia, all'esito del quale erano residuati postumi permanenti valutati nella misura del 18%, incidenti sulla specifica capacità lavorativa di nella misura del 15%. L'attore quantificava un danno complessivo di Parte_1
euro 202.688,60, di cui euro 128.290,47 per la perdita della capacità lavorativa.
Chiedeva la condanna della a risarcirgli la somma Controparte_2 di euro 196.188,60, già al netto dell'importo di euro 6.500,00 che la compagnia di assicurazione gli aveva corrisposto ante causam per il danno alla persona.
- rimaneva contumace. P_
- Si costituiva la . La parte convenuta replicava Controparte_2
che la responsabilità del sinistro andava ascritta a , il quale Parte_1
procedeva ad una velocità eccessiva e non aveva fatto nulla per evitare l'impatto con il furgone che si era fermato al centro della strada prima di impegnare la corsia del motociclo e aveva segnalato la svolta a sinistra con l'indicatore di direzione. La convenuta contestava specificamente le componenti del danno indicate da controparte.
Chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione dell'importo da risarcire, tenuto conto anche dell'importo già versato a ante causam. Parte_1
pagina 3 di 12 - Procedendo alla decisione della causa, è opportuno ricordare che grava sulla parte che agisce l'onere di allegare e di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia con riferimento all'an che al quantum. Nel caso di sinistro stradale con scontro tra veicoli, l'art.2054 c.c. pone una presunzione di corresponsabilità paritaria tra i soggetti coinvolti, salvo prova contraria.
Nella presente fattispecie non è in contestazione che in data 5.8.2022, alle ore
18 circa, nel centro abitato di Pesaro, lungo via Cecchi, nel tratto in corrispondenza con l'intersezione con via Paterni, si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti e , Parte_1 P_
ciascuno alla guida del proprio veicolo: rispettivamente uno scooter e un furgone.
Interveniva la Polizia Locale, la quale eseguiva rilievi e accertamenti sia nell'immediatezza che nei giorni successivi, inclusa la verbalizzazione delle dichiarazioni di e di e l'assunzione di informazioni da alcuni P_ Parte_1 testimoni che avevano assistito al sinistro (doc. 1 dell'attore).
Non è contestato che e circolassero in via Cecchi con P_ Parte_1
direzioni di marcia opposte. Non è contestato che intendesse svoltare a P_
sinistra per immettersi in via Paterni. È provato che prima di compiere la manovra inserì l'indicatore di direzione e si fermò al centro di via Cecchi;
lo ha dichiarato il teste oculare sentito dalla Polizia Locale Testimone_1 nell'immediatezza del fatto. ha riferito alla Polizia che egli aveva Tes_1
parcheggiato la sua automobile in via Cecchi ed era sceso, aveva rivolto lo sguardo verso via Paterni e aveva visto il furgone che procedeva lungo via
Cecchi, inseriva l'indicatore di direzione a sinistra, si portava al centro di via
Cecchi e si fermava per far passare un'automobile che proveniva dall'opposto senso di marcia, non appena la macchina era passata il furgone ripartiva per proseguire la svolta. Il teste ha precisato che a quel punto egli rivolgeva lo sguardo verso il porto, sentiva subito un forte botto, quindi si girava e vedeva lo scooterista catapultato verso il furgone e poi a terra. Alla specifica domanda della Polizia il teste ha risposto che aveva visto un paio di scooter provenienti dall'opposto senso di marcia rispetto al furgone, forse si trattava dello scooter rimasto coinvolto nell'incidente, ma non ne era certo perché erano in lontananza a circa 100 metri, non ci aveva fatto molto caso e forse si erano pagina 4 di 12 fermati prima. Il teste oculare , sentito dalla Polizia Testimone_2
Locale a distanza di qualche settimana, ha dichiarato che egli circolava in via
Cecchi e aveva già superato l'intersezione con via Paterni quando incrociò lo scooter che transitava in direzione opposta alla sua “con velocità un po' sostenuta anche se non eccessiva”, ha dichiarato che lo seguì dallo specchio retrovisore e lo vide impattare con il furgone e volare a terra. Il teste ha dichiarato che il furgone transitava dietro di lui e che lo vide effettuare la manovra di svolta a sinistra dopo essersi fermato al centro della strada. Ha aggiunto di non ricordare se prima dell'impatto con lo scooter fossero passate altre automobili mentre il furgone era fermo.
L'impatto tra il furgone e il motociclo è avvenuto nella corsia di marcia da cui proveniva il motociclo. L'urto ha interessato essenzialmente le parti frontali dei due veicoli, come documentano le fotografie scattate dalla Polizia. Non sono presenti tracce di frenata. ha dichiarato alla Polizia di non essersi accorto della presenza del P_ motociclista fino al momento dell'impatto. Va aggiunto che è risultato P_ positivo all'alcool-test, con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.
Può concludersi quindi che ha occupato la corsia di senza P_ Parte_1
concedergli la dovuta precedenza.
È evidente che tale condotta, contraria alle regole del codice della strada, ha una avuto una rilevanza causale nella determinazione del sinistro.
Tramite CTU si è cercato di ricostruire quale fosse la velocità di marcia del motociclo.
Il c.t.u. ing. nella relazione depositata il 14.10.2024 così Persona_1 conclude: “L'andatura tenuta dal all'urto è stata calcolata in circa 42- Parte_1
46 km/h. In mancanza di tracce di frenata impresse al suolo dal motociclo nella fase ante urto, non è possibile stabilire se l'andatura di marcia fosse superiore a quella determinata nell'istante dell'impatto, ciò dipendendo da una tecnicamente insondabile frenata antecedente la collisione.”
Poiché la velocità massima consentita in quel tratto di strada era di 50 Km/h e non risulta che abbia compiuto alcuna frenata (lo si ricava dalle Parte_1
dichiarazioni rese dallo stesso alla Polizia) può fondatamente Parte_1 concludersi che l'attore circolasse nel rispetto del limite di velocità.
pagina 5 di 12 Non risulta che l'attore abbia compiuto alcuna manovra per cercare di evitare il sinistro. Come detto sopra non vi è prova che abbia frenato (in caso contrario, posto che al momento dell'impatto la sua velocità non era molto inferiore al limite di 50 Km/h, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che egli circolasse ad una velocità superiore a quella massima permessa).
L'attore sostiene che non avrebbe avuto il tempo di effettuare nessuna manovra di emergenza perché la svolta di sarebbe stata improvvisa e repentina e P_
non gli avrebbe consentito alcuna reazione.
Tale circostanza tuttavia è rimasta sfornita di prova. Nessuno dei capitoli di prova formulati dall'attore è idoneo a dimostrare che lo scooterista non fosse in grado di avvedersi della presenza del furgone fermo al centro della strada o che il furgone sia ripartito con manovra repentina e che lo scooterista non abbia avuto neppure il tempo per frenare o deviare la traiettoria per schivarlo.
Negli atti di causa le parti si sono lungamente soffermate sul fatto che nel verbale della Polizia Locale si legge che , subito soccorso Parte_1
dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale, era stato sottoposto ad esame tossicologico che “indicava positività a sostanze cannabinoidi”; nello stesso verbale viene però precisato che dal referto medico non risultava alcuno stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti.
È opportuno chiarire che la positività rivela solo che la persona ha fatto uso di sostanze stupefacenti, ma non consente di individuare quanto tempo prima ciò sia avvenuto, né che lo stato psico-fisico della persona sia ancora condizionato dall'assunzione. Nel caso di specie non vi è prova che al momento del sinistro fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che la sua condotta di Parte_1
guida sia stata influenzata da tali effetti.
Applicata la regola generale posta dall'art.2054 c.c. in materia di sinistri stradali con scontro tra veicoli, aggiunto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ciascuno dei conducenti ha l'onere di dimostrare di avere tenuto una condotta di guida corretta, prudente e diligente e di avere fatto tutto quanto possibile nei limiti dell'esigibile per evitare il sinistro (v. Cass. n.18941/2003 “In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova
pagina 6 di 12 liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza - anche se infruttuosa - per evitare il sinistro.”; conformi
Cass. n.5671/2000, n.21056/2004, n.3193/2006, n.16768/2006, n.477/2003), deve concludersi che nella presente fattispecie la responsabilità del sinistro va ascritta in via prevalente a , il quale non ha concesso la P_
precedenza di - ma è ripartito dal centro della strada e si è Parte_1
portato nella corsia di marcia in cui stava sopraggiungendo lo scooterista andando a intralciargli il percorso - e, in via residuale, a , il Parte_1
quale non ha provato di aver effettuato alcuna frenata o altra manovra di emergenza esigibile, né ha provato che la specifica dinamica del sinistro glielo abbia impedito. Raffrontate le rispettive condotte e l'incidenza causale di ciascuna, in considerazione degli elementi acquisti, le responsabilità vengono graduate come segue: 85% a carico di e 15% a carico di P_
. Parte_1
Ne consegue che l'attore ha diritto al risarcimento del danno nella misura dell'85%.
- E' provato che a causa del sinistro ha riportato “Esiti di Parte_1 trauma faciale con ferite l.c. all'emifronte e regione zigomatica sx, di trauma cervicale minore, di trauma articolare della VCMC con frattura dell'uncinato e
DISI (Dorsal Intercalated Segment Instability), di ferita l.c. alla coscia dx con interessamento della fascia del vasto mediale trattata con sutura muscolare e della fascia e sutura cutanea”. La malattia ha comportato un periodo di inabilità temporanea totale al 100% di 20 (venti) giorni, inabilità temporanea parziale al
75% di 30 (trenta) giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 40 (quaranta) giorni e inabilità temporanea parziale al 25% di 30 (trenta) giorni. Gli esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psico-fisica sono quantificabili nel
12% e hanno una discreta rilevanza sulla cenestesi e sull'usura rapportate alla capacità di lavoro specifica del periziato – operaio magazziniere. Le spese mediche documentate dall'attore per complessivi euro 3.499,13 (doc.9 dell'attore) sono congrue, compatibili ed adeguate al danno accertato.
A tali conclusioni è giunto il c.t.u. dott. nella relazione Persona_2
depositata il 10.7.2024. Le conclusioni sono congruamente motivate e sono pagina 7 di 12 state recepite dalle parti le quali negli scritti finali non hanno formulato specifiche contestazioni.
La monetizzazione del danno biologico – in mancanza di una tabella di liquidazione per le lesioni macropermanenti a norma dell'art.138
Cod.Assicurazioni - viene effettuata da questo Giudice seguendo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che ha predisposto tabelle la cui adeguatezza
è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, in quanto permettono di parametrare il danno alla età della vittima, alla gravità delle lesioni, con possibilità di incrementi per la personalizzazione (Cass. n.12408/11,
n.28290/11).
Per il danno biologico temporaneo viene liquidato l'importo complessivo di euro
8.050,00 (euro 115,00 per ciascun giorno di inabilità totale, proporzionalmente ridotti per ciascun giorno di inabilità parziale).
Per il danno biologico permanente - poichè l'attore (nato il [...]) aveva 31 anni all'epoca dei fatti – può essere liquidato l'importo di euro 29.089,00, incrementabile del 10% per la personalizzazione: è provato infatti che la specifica natura delle lesioni permanenti rende più faticoso e logorante il lavoro di operaio magazziniere svolto da Applicato l'aumento per la Parte_1
personalizzazione si ottiene la cifra di euro 31.997,90.
Gli importi sopra liquidati non necessitano di rivalutazione, in quanto tratti dalle ultime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024.
L'attore nella quantificazione del danno non patrimoniale permanente ha inserito anche un incremento per la sofferenza soggettiva. Tuttavia non ha allegato, né provato l'esistenza di tale danno, nonostante la specifica e tempestiva contestazione della convenuta. Non ha formulato alcun capitolo di prova per dimostrare che la lesione permanente alla integrità psico-fisica gli abbia cagionato anche una sofferenza interiore. Né tale danno può essere riconosciuto in via automatica e presuntiva, non solo perché la percentuale di invalidità abbastanza modesta non consente di dare per scontato che l'attore patisca una sofferenza interiore (diversamente da quel che accade per massima di comune esperienza nel caso di menomazioni gravi), ma anche perché l'esistenza di un danno morale inteso come patema d'animo conseguente alla invalidità permanentante non è stata specificamente e pagina 8 di 12 tempestivamente allegata dall'attore (v. Cass. n.901/2019, n.7513/2018,
n.9006/2022).
Vanno risarcite le spese mediche documentate da pari a complessivi Parte_1 euro 3.499,13 (doc.9 dell'attore). Si tratta di esborsi collocati per lo più nel 2022, il cui importo va rivalutato all'attualità in considerazione della diversa della capacità di acquisto della moneta dall'epoca degli esborsi ad oggi. Applicati gli indici Istat si ottiene la cifra di euro 3.734,00 (arrotondata all'unità).
L'attore ha chiesto anche il risarcimento del danno futuro per la perdita parziale della capacità di lavoro specifica. La domanda non può essere accolta, in quanto sfornita di prova. Il danno per perdita della capacità di lavoro specifica ha natura patrimoniale e rientra nella categoria del lucro cessante: consiste nella perdita di guadagno futuro a causa della impossibilità – totale o parziale - di continuare a svolgere la propria attività professionale (v. Cass.
n.17411/2019). Nel caso di specie non risulta che abbia perso il Parte_1
lavoro dopo il sinistro, né più in generale che non sia più idoneo a svolgerlo e neppure che abbia subito una riduzione del reddito.
La maggior affaticabilità nello svolgimento della sua mansione specifica, da non confondere con la perdita della capacità lavorativa, è già stata considerata ai fini della personalizzazione del danno all'integrità psico-fisica.
Non può essere accolta la richiesta della di Controparte_2 scomputare l'importo di euro 2.080,49, oggetto di domanda di surroga dell' CP_3 verso la compagnia di assicurazione. L'importo è stato versato dall' a CP_3
per 57 giorni di malattia e ha una funzione sostitutiva della Parte_1
retribuzione, quindi non ha natura omogenea rispetto al danno biologico sopra liquidato, né è applicabile la regola della compensatio lucri cum damno in quanto non vi è prova che durante la malattia abbia incassato di più Parte_1
di quel che avrebbe percepito ordinariamente con il suo stipendio.
In conclusione i danni provati ammontano complessivamente a euro 43.781,90
(31.997,90 + 8.050 + 3.734).
La quota risarcibile da parte della è pari all'85%: Controparte_2
cioè euro 37.214,61.
Va detratto l'acconto di euro 6.500,00 che l'attore ha ricevuto nel maggio 2023.
La convenuta ha chiesto che la sottrazione venga fatta tra valori monetari pagina 9 di 12 omogenei, dotati della medesima capacità di acquisto. Pertanto l'acconto va rivalutato ad oggi in base agli indici Istat: si ottiene l'importo di euro 6.585,00
(arrotondato all'unità).
In conclusione residua in capo all'attore un credito di euro 30.629,61 (37.214,61
– 6.585), che la convenuta viene condannata a versargli.
Su tale cifra maturano gli interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia al saldo. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questo giudice aderisce, “Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato.” (Cass. n.22347/2007, Cass. n.3355/2010). Nel caso di specie l'attore non ha assolto a tale onere assertivo – prima ancora che probatorio - pertanto non viene riconosciuto un danno da ritardo, ma unicamente gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia della sentenza (con la quale il debito di valore viene quantificato e si trasforma in debito di valuta produttivo di interessi corrispettivi).
- Vanno infine regolate le spese di causa, incluse quelle delle CTU.
Considerata la soccombenza prevalente ma non totale della
[...]
, la stessa viene condannata a rifondere all'attore i ¾ delle Controparte_2
spese di lite liquidate come in dispositivo, ex DM n.55/14, avuto riguardo al pagina 10 di 12 valore della causa e al contenuto dell'attività difensiva svolta;
le spese legali vengono compensate per il resto.
Le spese delle due CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste a carico della per ¾ e a carico di per Controparte_2 Parte_1
¼.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.1995/2023 R.G., promossa
DA
; Parte_1
ATTORE
CONTRO
; P_
CONVENUTO CONTUMACE
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
CONVENUTA
ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta;
- dichiara che il sinistro occorso il 5.8.2022 a Pesaro si è verificato per colpa concorrente di per la quota dell'85% e di per P_ Parte_1
la quota del 15%;
- quantifica in euro 43.781,90 il danno complessivo patito da Parte_1
;
[...]
- condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante, a corrispondere a l'importo di euro Parte_1
30.629,61 a saldo della quota risarcibile, già detratto l'acconto versato all'attore dalla compagnia di assicurazione ante causam rivalutato;
- condanna la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante, a rifondere a la quota di 3/4 delle spese di Parte_1 causa, che vengono liquidate per l'intero in euro 810,61 per esborsi ed euro
7.616,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
spese di causa compensate per il resto;
pagina 11 di 12 - pone le spese delle due CTU a carico della
¾ e di per ¼. Parte_1
Pesaro, 12 febbraio 2025.
atto sottoscritto digitalmente per Controparte_2
Il Giudice
Manuela Mari
pagina 12 di 12