Art. 1. Articolo unico.
A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonche' nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo Cap provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.
A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonche' nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo Cap provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.