Articolo 1 della Legge 28 marzo 1949, n. 131
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29 aprile 1949
Art. 1. Articolo unico.

A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonche' nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo Cap provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.

Entrata in vigore il 29 aprile 1949