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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 430 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 18.11.2025 da
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._1
l'8.10.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Polimeni, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, ha eletto domicilio
E
(C.F. ) nato a [...] il CP_2 C.F._2
17.10.1986, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Natale Polimeni, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 20/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 23/10/2015; -considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 12.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 23/10/2015; b) dal matrimonio sono nate le figlie: Per_1
(18.02.2016) e (05.03.2019), ancora minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulti rispondente all'interesse delle minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 20/02/2025 da e , così CP_1 CP_2
provvede: -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di CP_1 CP_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 577, parte II, serie A, u.1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di cui alla premessa del ricorso, costituita dall'immobile, sito in
Reggio Calabria, alla Via San Francesco Baracche, censito in Catasto fabbricati del
Comune di Reggio Calabria, Sezione Urbana RC, Foglio 19, particella 80, sub. 11, piano 3° e 4°, avente la superficie di mq. 208, con il godimento degli accessori, delle dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive condominiali, è assegnata alla sig.ra unitamente ai beni e agli arredi che la compongono, e l'altro coniuge CP_1
se ne allontanerà nel più breve tempo possibile, portando con sé solo i propri effetti personali;
3) Le figlie minori e sono affidate, così come per legge, congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di stare col padre tutte le volte che lo desidera. I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione delle figlie e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche delle minori, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che le stesse trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni delle minori medesime. In difetto di accordi, il padre avrà diritto di contattarle telefonicamente o vedere e tenere con sé le figlie, con le seguenti modalità:
- Nei weekend in cui le figlie non staranno con il padre il sig. potrà tenerle CP_2
con sé due giorni infrasettimanali, con relativi pernotti. Il sig. , CP_2
preleverà, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi, dal lunedì al giovedì, all'uscita di scuola la figlia alle ore 14:00 e la figlia alle ore 16:00, e provvederà a Per_1 Per_2 riaccompagnarle a casa dalla madre dopo aver eseguito i compiti e le eventuali attività sportive pomeridiane, ludico-ricreative e catechismo;
- nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì alle ore 08:00 (ingresso a scuola), con pernotto delle figlie minori e Per_1 Per_2
presso l'abitazione paterna;
- per le vacanze estive, le figlie minori e trascorreranno con il padre sette Per_1 Per_2
giorni consecutivi con relativo pernotto nel mese di luglio e sette giorni consecutivi con relativo pernotto nel mese di agosto, da determinarsi con congruo preavviso alla madre circa la scelta della settimana del mese di luglio e del mese di agosto almeno entro la seconda settimana di giugno, così da consentire alla madre ogni e opportuna organizzazione del periodo feriale. Nel periodo delle vacanze estive ciascun coniuge, previo accordo con l'altro, potrà portare in viaggio le figlie, comunicando all'altro coniuge l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o dell'appartamento in cui alloggeranno;
- le figlie minori e trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, così come per le festività pasquali, lo stesso, trascorrerà la Santa Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con congruo anticipo, tenendo sempre in prioritaria considerazione la volontà e le esigenze del figlio;
4) Il sig. verserà alla sig.ra , entro e non oltre il CP_2 CP_1
giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario all'IBAN:
[...] – Banca BNL, la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori e , somma rivalutabile annualmente Per_1 Per_2
secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori, purchè previamente concordate e debitamente documentate, da individuarsi e regolamentarsi secondo il Protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria; 5) Il sig. non si oppone all'attribuzione dell'intero importo dell'Assegno CP_2
unico e universale per i figli minori, erogato dall' alla sig.ra in CP_3 CP_1
qualità di richiedente, la quale provvederà al pagamento delle utenze domestiche
(acqua, luce, gas, telefono) della dimora coniugale in cui sono attualmente collocate le figlie minori e;
Per_1 Per_2
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
7) I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, hanno regolamentato tutti i rapporti patrimoniali e personali tra di essi pendenti e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
8) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o documento equipollente oltre che al documento d'identità, con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio;
9) Le parti dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti a decorrere dalla data di sottoscrizione degli stessi;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.11.2025
Il Giudice Rel. Est. dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 430 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 18.11.2025 da
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._1
l'8.10.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Polimeni, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, ha eletto domicilio
E
(C.F. ) nato a [...] il CP_2 C.F._2
17.10.1986, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Natale Polimeni, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 20/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 23/10/2015; -considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 12.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 23/10/2015; b) dal matrimonio sono nate le figlie: Per_1
(18.02.2016) e (05.03.2019), ancora minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulti rispondente all'interesse delle minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 20/02/2025 da e , così CP_1 CP_2
provvede: -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di CP_1 CP_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 577, parte II, serie A, u.1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di cui alla premessa del ricorso, costituita dall'immobile, sito in
Reggio Calabria, alla Via San Francesco Baracche, censito in Catasto fabbricati del
Comune di Reggio Calabria, Sezione Urbana RC, Foglio 19, particella 80, sub. 11, piano 3° e 4°, avente la superficie di mq. 208, con il godimento degli accessori, delle dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive condominiali, è assegnata alla sig.ra unitamente ai beni e agli arredi che la compongono, e l'altro coniuge CP_1
se ne allontanerà nel più breve tempo possibile, portando con sé solo i propri effetti personali;
3) Le figlie minori e sono affidate, così come per legge, congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di stare col padre tutte le volte che lo desidera. I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione delle figlie e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche delle minori, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che le stesse trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni delle minori medesime. In difetto di accordi, il padre avrà diritto di contattarle telefonicamente o vedere e tenere con sé le figlie, con le seguenti modalità:
- Nei weekend in cui le figlie non staranno con il padre il sig. potrà tenerle CP_2
con sé due giorni infrasettimanali, con relativi pernotti. Il sig. , CP_2
preleverà, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi, dal lunedì al giovedì, all'uscita di scuola la figlia alle ore 14:00 e la figlia alle ore 16:00, e provvederà a Per_1 Per_2 riaccompagnarle a casa dalla madre dopo aver eseguito i compiti e le eventuali attività sportive pomeridiane, ludico-ricreative e catechismo;
- nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì alle ore 08:00 (ingresso a scuola), con pernotto delle figlie minori e Per_1 Per_2
presso l'abitazione paterna;
- per le vacanze estive, le figlie minori e trascorreranno con il padre sette Per_1 Per_2
giorni consecutivi con relativo pernotto nel mese di luglio e sette giorni consecutivi con relativo pernotto nel mese di agosto, da determinarsi con congruo preavviso alla madre circa la scelta della settimana del mese di luglio e del mese di agosto almeno entro la seconda settimana di giugno, così da consentire alla madre ogni e opportuna organizzazione del periodo feriale. Nel periodo delle vacanze estive ciascun coniuge, previo accordo con l'altro, potrà portare in viaggio le figlie, comunicando all'altro coniuge l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o dell'appartamento in cui alloggeranno;
- le figlie minori e trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, così come per le festività pasquali, lo stesso, trascorrerà la Santa Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con congruo anticipo, tenendo sempre in prioritaria considerazione la volontà e le esigenze del figlio;
4) Il sig. verserà alla sig.ra , entro e non oltre il CP_2 CP_1
giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario all'IBAN:
[...] – Banca BNL, la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori e , somma rivalutabile annualmente Per_1 Per_2
secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori, purchè previamente concordate e debitamente documentate, da individuarsi e regolamentarsi secondo il Protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria; 5) Il sig. non si oppone all'attribuzione dell'intero importo dell'Assegno CP_2
unico e universale per i figli minori, erogato dall' alla sig.ra in CP_3 CP_1
qualità di richiedente, la quale provvederà al pagamento delle utenze domestiche
(acqua, luce, gas, telefono) della dimora coniugale in cui sono attualmente collocate le figlie minori e;
Per_1 Per_2
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
7) I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, hanno regolamentato tutti i rapporti patrimoniali e personali tra di essi pendenti e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
8) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o documento equipollente oltre che al documento d'identità, con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio;
9) Le parti dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti a decorrere dalla data di sottoscrizione degli stessi;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.11.2025
Il Giudice Rel. Est. dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna