CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 19.12.2024, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 856/2021 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Crispo,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Maria Golia, APPELLATO
OGGETTO: malattia professionale – prescrizione – decorrenza – CTU.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno appellante, , ha adito il Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola allegando di lavorare dal 29.09.1995 alle dipendenze del comune di Marigliano, in qualità di lavoratore socialmente utile, con la mansione di addetto al verde occupandosi dell'attività di taglio dell'erba di prati, parchi e lungo le banchine della strada;
che durante lo svolgimento della prestazione lavorativa utilizza un apposito macchinario, c.d. tosaerba, con motore a scoppio che emette un rumore superiore a 90 dB (A) a cui è continuamente esposto per circa quattro ore al giorno;
di non essere mai stato munito di corrette protezione individuali e di non aver mai ricevuto, nei primi 10 anni di lavoro, dispositivi di protezione;
che nell'anno 2006
1 ha iniziato a manifestare una sintomatologia caratterizzata da acufeni e riduzione dell'udito che nel corso degli anni ha subito un peggioramento;
che nello stesso anno
2006 gli è stata diagnosticata una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, sicuramente di origine professionale;
di aver inoltrato domanda amministrativa all' in data CP_1
06.02.2017, rigettata dall' con provvedimento del 27.04.2017; di aver proposto CP_2 ricorso in opposizione ex art. 104 T.U., anch'essa con esito negativo.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare, previa nomina di ctu medico – legale, la natura professionale della malattia denunciata con un grado di invalidità pari almeno al 40% o nella misura minore e/o maggiore accertata dal c.t.u., con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle relative provvidenze economiche a decorrere dalla CP_1 data di presentazione della domanda amministrativa.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1376/2020, resa in data 13 ottobre 2020 ha rigettato il ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione articolata dall' . CP_1
In particolare, il giudice del primo grado, ha ritenuto provata la sussistenza della malattia
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che della stessa il ricorrente soffrisse già dal
2006.
Ha, poi, ritenuto provata l'origine professionale della malattia nonché la consapevolezza dell'eziologia da parte del lavoratore.
Infine, ha affermato che l'assicurato dovesse essere consapevole della gravità e dell'origine lavorativa della malattia già dal 2006 o, quantomeno, dal 2011.
Averso tale pronuncia l' ha interposto tempestivo appello, con il quale ha Pt_1 censurato la statuizione contenuta nella sentenza gravata, lamentando che il giudice di prime cure non avrebbe richiesto l'ausilio di un CTU;
che, comunque, non sussisteva conoscenza o conoscibilità della malattia e della sua gravità se non dal 2015: nel 2006 e nel 2011 non avrebbe, infatti, potuto rendersi conto della patologia perché la stessa incideva su frequenze che non erano proprie del parlato.
Instauratosi, nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che resistendo CP_1 all'avverso dedotto si è riportato a quanto dedotto in primo grado, ove ha contestato l'origine professionale della malattia, reiterando l'eccezione di prescrizione.
2 Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per il 15 giugno 2023.
In tale data il Collegio ha conferito incarico di CTU al dott. ; atteso il mancato Per_1 deposito del giuramento, all'esito della trattazione scritta del 9 ottobre 2023 l'incarico è stato conferito al dott. . Per_2
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va preliminarmente delibata la questione della prescrizione.
L'azione per conseguire la prestazione assicurativa oggetto della domanda da parte dell'assicurato si estingue, ai sensi dell'art. 112, comma 1, del D.P. R. n. 1124/ 1965, decorsi tre anni dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Il dies a quo da individuare per il decorso del predetto termine triennale coincide con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia con il momento in cui si verificano tutte le condizioni di legge per poter accedere alla prestazione assicurativa richiesta, identificandosi dunque con il giorno della manifestazione della malattia professionale minimamente indennizzabile (cfr. Cass . 24298/15).
La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del 'dies a quo' per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato” , chiarendo altresì che “tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (cfr. Cass. 1661/20). Ne discende, secondo la stessa Suprema
Corte, che, “Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di
3 non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova” (cfr. Cass. 16605/20, nonché già Cass. 4069/02).
In sede nomofilattica, è stato precisato che, ai fini della prova della conoscibilità dell'eziologia professionale, pur richiedendosi qualcosa in più della semplice manifestazione della patologia, occorre pur sempre restare in un ambito di oggettività scientifica, nel senso che la conoscibilità da un lato va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall'altro postula la possibilità che un determinato elemento
(l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (Cass. n. 29096 del 2022; Cass. n. 10539 del 2020; Cass. n. 2486 del 2019; Cass.
n. 19355 del 2007).
Traslando le suddette coordinate interpretative rispetto alla vicenda oggetto di giudizio, occorre dunque comprendere a partire da quale momento l' possa aver avuto Pt_1
contezza dell'insorgenza della malattia professionale lamentata.
Al fine di rispondere a tale domanda è stato conferito incarico di CTU.
Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Collegio ha chiesto al consulente nominato di accertare “se la gravità della malattia allegata, tale da dare diritto ai benefici richiesti
(inabilità permanente pari o superiore al 6%), fosse conosciuta o conoscibile da parte dell' già in data anteriore al 6.2.2014”. Pt_1
Il Consulente con un elaborato condotto secondo criteri scientifici ed immune da vizi logici ha, sul punto, chiarito che “la malattia così come certificata era nota al sig. sin dall'anno 2006 (esame audiometrico del 19.9.2006) e pertanto in Parte_1 epoca anteriore al 6 febbraio 2014”.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente.
Ad ogni modo dall'elaborato peritale è emersa anche l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Il Collegio, infatti, ha chiesto al CTU nominato di relazione “sulla natura della malattia contratta e sull'entità delle conseguenti lesioni e se esso od essa costituisca o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dall'appellante, precisando, nel caso di malattia, se essa sia ascrivibile ad una di quelle elencate nella tabella per le CP_1
malattie professionali ovvero, qualora non sia tabellata, se dipenda da un rischio specifico della lavorazione cui sia stato addetto. Se le lesioni abbiano determinato
4 postumi di natura permanente ed in caso affermativo quale sia il grado percentuale in riferimento alla tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000”. E' stato, poi, chiesto al CTU di indicare “la durata dell'inabilità temporanea assoluta” e di specificare “la percentuale relativa a ciascuna patologia riscontrata e la data di decorrenza dello stato invalidante con specifico riferimento alla sua sussistenza alla data dell'infortunio o della malattia e facendo riferimento ad eventuali mutamenti nel tempo di tale stato invalidante, nel senso di miglioramento od aggravamento della patologia”.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, con congrua, logica e completa motivazione ha evidenziato che “la malattia denunciata non costituisce conseguenza dell'attività espletata e documentata dall'assicurato; si tratta di patologia a carattere degenerativo involutivo plurifattoriale extralavorativo ovvero che colpisce soggetti di pari età nella popolazione generale. Nel caso di specie è altresì documentato (cfr. esame
TC orecchio destro e sinistro anno 2020) un danno degenerativo a carico del timpano e del condotto uditivo a destra certamente a carattere cronico degenerativo”.
Non sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività professionale.
L'appello va, conseguentemente, rigettato.
Nulla sulle spese letta la dichiarazione di esonero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13
1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012;
pone solidalmente a carico di entrambe le parti le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
5