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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1196/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1196/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
presidente del Consiglio di amministrazione con sede a Bologna, quale Parte_2
procuratrice speciale di (C.F. Parte_3
), con sede a Napoli, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo P.IVA_2
Pecori, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, CP_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4
Appellati contumaci nonché contro
Controparte_5
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2191/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022 dal
Tribunale di Vicenza.
-1-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“contrariis rejectis,
1) nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di n persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, in riforma dell'impugnata sentenza (capi 2 e 3 a pag.
10), confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 3597/2009 R. Ing. Tribunale di Vicenza;
in ogni caso condannarsi gli attori opponenti a versare ad la somma di euro Parte_4
53.390,10 indicata nel decreto ingiuntivo opposto oltre interessi convenzionali o la diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio;
- quanto alla domanda riconvenzionale di controparte tesa ad ottenere un ristoro per i danni asseritamene derivati dall'iscrizione ipotecaria, dichiararsi preliminarmente l'improcedibilità della medesima a' sensi dell'art. 83 T.U.B. e/o nullità per indeterminatezza;
in via subordinata, rigettarsi l'avversaria domanda riconvenzionale per infondatezza nel merito, in quanto gli ingiunti sono debitori nei confronti della che ha agito Controparte_6
legittimamente, iscrivendo ipoteca, a tutela del proprio credito e della fruttuosità della eventuale, futura esecuzione.
2) in via istruttoria, si chiede all'adita Corte d'Appello di Venezia di voler disporre
l'acquisizione del Fasciolo d'ufficio (in parte analogico e in parte telematico) relativo al giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 9574/2009 R.G.
Tribunale di Vicenza definito con la sentenza oggi impugnata, nonché del fascicolo monitorio
(analogico) di primo grado rubricato al n. 7808/2009 tribunale di Vicenza.
3) con vittoria di spese di lite e compenso professionale del presente giudizio e del primo grado, ponendo le spese di ctu di primo grado a carico dei convenuti”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 19/11/2009, la società Controparte_1
(quale obbligata principale: di séguito la “Società”) ed i signori
[...] CP_2 [...]
e (in qualità di garanti, in forza delle fideiussioni omnibus CP_3 Controparte_4
rilasciate a favore della Società), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, la
(di séguito: la “ ), proponendo opposizione avverso Controparte_7 CP_6
-2- il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3597/2009, emesso l'1/10/2009 dal medesimo Ufficio, su ricorso della convenuta, con il quale veniva loro ingiunto – in solido tra loro – il pagamento della somma complessiva di euro 53.390,10, oltre interessi ed oltre alle spese ed alle competenze della procedura monitoria. Tale somma veniva richiesta in dipendenza dei contratti bancari conclusi tra la Società e la (tra questi, un contratto di CP_6
conto corrente e un contratto per anticipi all'esportazione) rimasti inadempiuti. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto (in quanto emesso in assenza di valida prova scritta del credito), oltre che la nullità di tutti i rapporti posti a fondamento dello stesso per inosservanza dell'obbligo di forma scritta ad substantiam, l'usurarietà di talune pattuizioni contenute nei moduli di apertura del conto corrente e del conto anticipi e l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
2. Si costituiva la contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del CP_6
decreto ingiuntivo opposto.
3. Sospesa la provvisoria esecuzione del titolo, la causa, istruita a mezzo di CTU tecnico- contabile, veniva interrotta per effetto dell'ammissione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riassunta dagli opponenti sia nei confronti della
[...]
sia nei confronti della banca quale Controparte_8 Controparte_5
cessionaria dei rapporti giuridici oggetto della presente vertenza.
4. Nel procedimento riassunto si costituiva unicamente la Controparte_9
affermando di non essere divenuta cessionaria dei rapporti per cui è causa e, quindi, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che contestando, in ogni caso, il merito delle pretese avversarie.
5. Con sentenza n. 2191/2022 emessa il 19/12/2022 e depositata il 22/12/2022, il Tribunale di Vicenza accertava il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla banca e, per l'effetto, rigettava le domande svolte dagli opponenti nei Controparte_5 confronti di quest'ultima; dichiarava improcedibile ex art. 83 TUB l'opposizione nei confronti della l.c.a. e disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensava CP_8
integralmente le spese di lite tra le parti costituite in giudizio, confermando in via definitiva la liquidazione delle spese di CTU pronunciata in corso di causa.
6. Avverso la sentenza proponeva appello la società Parte_1
(di séguito: “ ) quale procuratrice speciale di
[...] Pt_1 [...]
cessionaria della totalità dei crediti di Parte_5 CP_10
[...]
[...] (tra questi, quelli oggetto del presente contenzioso, già di titolarità della Banca), mentre
[...]
nessuno si costituiva per gli odierni appellati, che venivano dichiarati contumaci.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 3 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte appellante, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza ha:
▪ Accertato il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla banca con conseguente rigetto delle Controparte_5
domande svolte dagli opponenti nei suoi confronti. Il primo Giudice, infatti, ha escluso che i crediti per cui è causa rientrassero tra quelli ceduti a quest'ultima dalla a seguito dell'instaurazione della procedura di liquidazione Controparte_6
coatta amministrativa: ciò in quanto, in accordo con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, ha ritenuto che nel “contenzioso pregresso” ceduto ad vada sì ricompreso quello insorto prima della data Controparte_11
di esecuzione del contratto di cessione, ma solamente se relativo ai rapporti espressamente ricondotti alle attività e alle passività incluse nella cessione medesima, in quanto “funzionali all'esercizio dell'attività bancaria”. E tra questi rapporti – secondo il Tribunale – non rientrano i crediti nei confronti della Società, espressamente classificati “in sofferenza” nel Libro Giornale della Banca;
▪ Escluso che la Banca in l.c.a. possa essere destinataria delle domande formulate dagli attori. A parere del Tribunale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB, è inammissibile/improcedibile ogni domanda che sia – anche solo indirettamente – vòlta
a far valere un credito nei confronti dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, laddove proposta nelle forme della cognizione ordinaria e non attraverso lo speciale rito di insinuazione al passivo previsto dagli artt. 86 ss. TUB. Di qui la statuizione di improcedibilità delle domande avanzate dagli opponenti dapprima nei confronti della in bonis, poi nei confronti di in CP_6 Controparte_5
quanto domande (ivi comprese quelle dichiarative della nullità dei contratti e di
-4- accertamento della applicazione di interessi non dovuti) intrinsecamente collegate all'accertamento di un proprio controcredito restitutorio o risarcitorio da opporre in compensazione con il credito vantato dalla Banca;
accertamento, questo, improcedibile – appunto – in quanto idoneo a produrre l'effetto sostanziale di accertare un passivo della procedura al di fuori della sede naturale prevista dalla legge.
▪ Dichiarato assorbite tutte le ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dalle parti del giudizio;
▪ Revocato il decreto ingiuntivo opposto.
2. ha proposto appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
- Violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che hanno portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Violazione dell'art. 83 TUB in quanto la norma non prevede, per il caso di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, la revoca del decreto ingiuntivo o di altro titolo in precedenza ottenuto a suo favore dall'ente in bonis.
b) I motivi d'appello.
1. I due motivi d'appello gravitano in buona sostanza attorno alla medesima questione relativa alla contestata revoca del decreto ingiuntivo opposto e possono pertanto trovare una congiunta trattazione.
Cribis non comprende le ragioni per le quali il Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibili le domande avanzate dagli opponenti nei confronti della ai sensi dell'art. 83 TUB, ha CP_6 ritenuto – “per l'effetto” – di disporre la revoca del decreto ingiuntivo (a) senza offrire alcuna motivazione sul punto, oltre che (b) in violazione di quanto disposto dallo stesso art. 83 TUB, che non prevede – per il caso di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca – la revoca del decreto ingiuntivo o di altro titolo in precedenza ottenuto a suo favore dall'ente in bonis.
Secondo l'appellante, invero, il titolo, a fronte della decisa improcedibilità delle domande di controparte pronunciata dal Tribunale, avrebbe dovuto essere confermato.
2. L'appello è manifestamente fondato.
3. Alla accertata improcedibilità delle domande formulate dagli opponenti, ritenuta dal tribunale con statuizione ormai passata in cosa giudicata, in quanto neppure sottoposta a impugnazione, non poteva conseguire la revoca del decreto ingiuntivo, ma – coerentemente
-5- con la ravvisata non procedibilità dell'iniziativa giudiziaria assunta dagli ingiunti – la irrevocabilità del provvedimento monitorio.
Come detto, non è più in discussione, siccome non fatto oggetto di appello, l'accertamento in ordine alla improcedibilità delle domande, anche quelle dirette alla dichiarazione di nullità e di accertamento negativo del credito, svolte con l'opposizione al decreto ingiuntivo, onde va conseguentemente ritenuto che il provvedimento monitorio non è stato ritualmente opposto ed
è dunque divenuto ormai definitivo (cfr. Cass. s.u. 20604/2008).
4. Occorre peraltro preliminarmente vagliare l'eventuale ricorrenza nella proposizione dell'opposizione di eccezioni rilevabili d'ufficio. Come spiega la S. Corte «il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto ex art. 345 co. 2, c.p.c.»
(Cass. 35708/23).
5. Come ricorda l'appellante, il tribunale decidendo il giudizio con la ricordata pronuncia di improcedibilità, ha ritenuto l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti “che di conseguenza non sono state neppure incidentalmente o indirettamente valutate” (appello, pag. 14).
Ne viene che vanno in questa sede vagliate le questioni rilevabili d'ufficio contenute nell'opposizione, a prescindere dunque dalle ulteriori domande e richieste degli ingiunti.
5.1. La questione della nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione da parte della banca va ritenuta del tutto priva di consistenza, alla stregua dell'orientamento consolidato della S. Corte al riguardo (v., fra le tante, Cass. n. 28500 del 12/10/2023: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto”).
-6- 5.2. L'ipotizzato carattere usurario dei rapporti bancari inter partes è stato positivamente accertato dall'accertamento tecnico officiosamente espletato in primo grado con esclusivo riguardo al rapporto c.c. 380303, con un addebito non dovuto di € 865,35. Tale somma va pertanto diffalcata dal credito complessivo spettante all'appellante. La c.t.u. ha invece escluso ipotesi di usura originaria con riferimento al rapporto 380300, ritenendo verificato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, a partire dal primo trimestre 2005 e, dunque, successivi alla stipulazione del contratto (19-7-2004).
Tale accertamento non rileva ai fini di causa, per un concorrente ordine di ragioni:
- innanzi tutto, la conclusione cui è pervenuta l'esperta dell'ufficio è basata su conteggi effettuati senza disporre di tutti i prospetti di liquidazione interessi e gli scalari dei rapporti bancari analizzati, non prodotti in giudizio dalle parti;
in proposito va ricordato che la banca aveva offerto, nel corso delle operazioni peritali, la produzione della documentazione mancante per consentire all'ausiliare di raggiungere risultati probanti (cfr. all. 1-2-3 alla relazione). Tale documentazione non è stata acquisita a seguito dell'opposizione proposta al riguardo dagli ingiunti – qui appellati (cfr. all. 2 perizia), finendo per porre le basi di un accertamento non integralmente probante in quanto non fondato su solide basi documentali;
- in secondo luogo, la rilevanza dell'usura sopravvenuta, in mancanza, come nel caso di specie, della prova di una nuova contrattazione in occasione degli accertati sforamenti del tasso-soglia, è stata chiaramente indicata da Cass. s.u. 24675/2017 (“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”; nello stesso senso: Cass. Sez. 3^, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023).
-7- 5.4. Le ulteriori domande formulate dagli opponenti restano invece precluse dalla ritenuta improcedibilità.
c) Conclusioni e spese.
6. In definitiva, la domanda di è, nei limiti innanzi precisati, fondata e va accolta. La Pt_1 riduzione dell'importo corrispondente agli interessi superiori al tasso soglia comporta l'impossibilità di conferma del decreto ingiuntivo (in disparte il rilievo che attesa la revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale non potrebbe, in questa sede procedersi alla conferma di esso: Cass. n. 20868 del 06/09/2017).
La condanna va dunque stabilita con riferimento alla somma di € 52.524,75 (53.390,10 –
865,35).
7. Le spese processuali seguono la assoluta prevalente soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente a quello della presente
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate e dato atto del mancato deposito di note spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 2191/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022 dal
[...]
Tribunale di Vicenza, lo accoglie e in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1. condanna in persona del socio Controparte_1
accomandatario, , , e CP_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
, fra loro in solido, a pagare, per il titolo e le causali di cui in motivazione, ad
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro Parte_4
52.524,75, oltre interessi come previsti nel decreto ingiuntivo opposto n. 3597/2009 R. ing. Trib. Vicenza;
2. condanna , , Controparte_1 CP_2 CP_1
e , fra loro in solido, a rifondere alla parte Controparte_3 Controparte_4
appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida - quanto al primo grado - in € 14.103,00 per compenso e - quanto al presente grado - in
-8- € 9.991,00 per compenso, € 1.138,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge dovuti.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-9-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1196/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1196/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
presidente del Consiglio di amministrazione con sede a Bologna, quale Parte_2
procuratrice speciale di (C.F. Parte_3
), con sede a Napoli, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo P.IVA_2
Pecori, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, CP_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4
Appellati contumaci nonché contro
Controparte_5
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2191/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022 dal
Tribunale di Vicenza.
-1-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“contrariis rejectis,
1) nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di n persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, in riforma dell'impugnata sentenza (capi 2 e 3 a pag.
10), confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 3597/2009 R. Ing. Tribunale di Vicenza;
in ogni caso condannarsi gli attori opponenti a versare ad la somma di euro Parte_4
53.390,10 indicata nel decreto ingiuntivo opposto oltre interessi convenzionali o la diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio;
- quanto alla domanda riconvenzionale di controparte tesa ad ottenere un ristoro per i danni asseritamene derivati dall'iscrizione ipotecaria, dichiararsi preliminarmente l'improcedibilità della medesima a' sensi dell'art. 83 T.U.B. e/o nullità per indeterminatezza;
in via subordinata, rigettarsi l'avversaria domanda riconvenzionale per infondatezza nel merito, in quanto gli ingiunti sono debitori nei confronti della che ha agito Controparte_6
legittimamente, iscrivendo ipoteca, a tutela del proprio credito e della fruttuosità della eventuale, futura esecuzione.
2) in via istruttoria, si chiede all'adita Corte d'Appello di Venezia di voler disporre
l'acquisizione del Fasciolo d'ufficio (in parte analogico e in parte telematico) relativo al giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 9574/2009 R.G.
Tribunale di Vicenza definito con la sentenza oggi impugnata, nonché del fascicolo monitorio
(analogico) di primo grado rubricato al n. 7808/2009 tribunale di Vicenza.
3) con vittoria di spese di lite e compenso professionale del presente giudizio e del primo grado, ponendo le spese di ctu di primo grado a carico dei convenuti”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 19/11/2009, la società Controparte_1
(quale obbligata principale: di séguito la “Società”) ed i signori
[...] CP_2 [...]
e (in qualità di garanti, in forza delle fideiussioni omnibus CP_3 Controparte_4
rilasciate a favore della Società), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, la
(di séguito: la “ ), proponendo opposizione avverso Controparte_7 CP_6
-2- il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3597/2009, emesso l'1/10/2009 dal medesimo Ufficio, su ricorso della convenuta, con il quale veniva loro ingiunto – in solido tra loro – il pagamento della somma complessiva di euro 53.390,10, oltre interessi ed oltre alle spese ed alle competenze della procedura monitoria. Tale somma veniva richiesta in dipendenza dei contratti bancari conclusi tra la Società e la (tra questi, un contratto di CP_6
conto corrente e un contratto per anticipi all'esportazione) rimasti inadempiuti. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto (in quanto emesso in assenza di valida prova scritta del credito), oltre che la nullità di tutti i rapporti posti a fondamento dello stesso per inosservanza dell'obbligo di forma scritta ad substantiam, l'usurarietà di talune pattuizioni contenute nei moduli di apertura del conto corrente e del conto anticipi e l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
2. Si costituiva la contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del CP_6
decreto ingiuntivo opposto.
3. Sospesa la provvisoria esecuzione del titolo, la causa, istruita a mezzo di CTU tecnico- contabile, veniva interrotta per effetto dell'ammissione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riassunta dagli opponenti sia nei confronti della
[...]
sia nei confronti della banca quale Controparte_8 Controparte_5
cessionaria dei rapporti giuridici oggetto della presente vertenza.
4. Nel procedimento riassunto si costituiva unicamente la Controparte_9
affermando di non essere divenuta cessionaria dei rapporti per cui è causa e, quindi, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che contestando, in ogni caso, il merito delle pretese avversarie.
5. Con sentenza n. 2191/2022 emessa il 19/12/2022 e depositata il 22/12/2022, il Tribunale di Vicenza accertava il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla banca e, per l'effetto, rigettava le domande svolte dagli opponenti nei Controparte_5 confronti di quest'ultima; dichiarava improcedibile ex art. 83 TUB l'opposizione nei confronti della l.c.a. e disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensava CP_8
integralmente le spese di lite tra le parti costituite in giudizio, confermando in via definitiva la liquidazione delle spese di CTU pronunciata in corso di causa.
6. Avverso la sentenza proponeva appello la società Parte_1
(di séguito: “ ) quale procuratrice speciale di
[...] Pt_1 [...]
cessionaria della totalità dei crediti di Parte_5 CP_10
[...]
[...] (tra questi, quelli oggetto del presente contenzioso, già di titolarità della Banca), mentre
[...]
nessuno si costituiva per gli odierni appellati, che venivano dichiarati contumaci.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 3 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte appellante, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza ha:
▪ Accertato il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla banca con conseguente rigetto delle Controparte_5
domande svolte dagli opponenti nei suoi confronti. Il primo Giudice, infatti, ha escluso che i crediti per cui è causa rientrassero tra quelli ceduti a quest'ultima dalla a seguito dell'instaurazione della procedura di liquidazione Controparte_6
coatta amministrativa: ciò in quanto, in accordo con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, ha ritenuto che nel “contenzioso pregresso” ceduto ad vada sì ricompreso quello insorto prima della data Controparte_11
di esecuzione del contratto di cessione, ma solamente se relativo ai rapporti espressamente ricondotti alle attività e alle passività incluse nella cessione medesima, in quanto “funzionali all'esercizio dell'attività bancaria”. E tra questi rapporti – secondo il Tribunale – non rientrano i crediti nei confronti della Società, espressamente classificati “in sofferenza” nel Libro Giornale della Banca;
▪ Escluso che la Banca in l.c.a. possa essere destinataria delle domande formulate dagli attori. A parere del Tribunale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB, è inammissibile/improcedibile ogni domanda che sia – anche solo indirettamente – vòlta
a far valere un credito nei confronti dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, laddove proposta nelle forme della cognizione ordinaria e non attraverso lo speciale rito di insinuazione al passivo previsto dagli artt. 86 ss. TUB. Di qui la statuizione di improcedibilità delle domande avanzate dagli opponenti dapprima nei confronti della in bonis, poi nei confronti di in CP_6 Controparte_5
quanto domande (ivi comprese quelle dichiarative della nullità dei contratti e di
-4- accertamento della applicazione di interessi non dovuti) intrinsecamente collegate all'accertamento di un proprio controcredito restitutorio o risarcitorio da opporre in compensazione con il credito vantato dalla Banca;
accertamento, questo, improcedibile – appunto – in quanto idoneo a produrre l'effetto sostanziale di accertare un passivo della procedura al di fuori della sede naturale prevista dalla legge.
▪ Dichiarato assorbite tutte le ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dalle parti del giudizio;
▪ Revocato il decreto ingiuntivo opposto.
2. ha proposto appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
- Violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che hanno portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Violazione dell'art. 83 TUB in quanto la norma non prevede, per il caso di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, la revoca del decreto ingiuntivo o di altro titolo in precedenza ottenuto a suo favore dall'ente in bonis.
b) I motivi d'appello.
1. I due motivi d'appello gravitano in buona sostanza attorno alla medesima questione relativa alla contestata revoca del decreto ingiuntivo opposto e possono pertanto trovare una congiunta trattazione.
Cribis non comprende le ragioni per le quali il Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibili le domande avanzate dagli opponenti nei confronti della ai sensi dell'art. 83 TUB, ha CP_6 ritenuto – “per l'effetto” – di disporre la revoca del decreto ingiuntivo (a) senza offrire alcuna motivazione sul punto, oltre che (b) in violazione di quanto disposto dallo stesso art. 83 TUB, che non prevede – per il caso di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca – la revoca del decreto ingiuntivo o di altro titolo in precedenza ottenuto a suo favore dall'ente in bonis.
Secondo l'appellante, invero, il titolo, a fronte della decisa improcedibilità delle domande di controparte pronunciata dal Tribunale, avrebbe dovuto essere confermato.
2. L'appello è manifestamente fondato.
3. Alla accertata improcedibilità delle domande formulate dagli opponenti, ritenuta dal tribunale con statuizione ormai passata in cosa giudicata, in quanto neppure sottoposta a impugnazione, non poteva conseguire la revoca del decreto ingiuntivo, ma – coerentemente
-5- con la ravvisata non procedibilità dell'iniziativa giudiziaria assunta dagli ingiunti – la irrevocabilità del provvedimento monitorio.
Come detto, non è più in discussione, siccome non fatto oggetto di appello, l'accertamento in ordine alla improcedibilità delle domande, anche quelle dirette alla dichiarazione di nullità e di accertamento negativo del credito, svolte con l'opposizione al decreto ingiuntivo, onde va conseguentemente ritenuto che il provvedimento monitorio non è stato ritualmente opposto ed
è dunque divenuto ormai definitivo (cfr. Cass. s.u. 20604/2008).
4. Occorre peraltro preliminarmente vagliare l'eventuale ricorrenza nella proposizione dell'opposizione di eccezioni rilevabili d'ufficio. Come spiega la S. Corte «il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto ex art. 345 co. 2, c.p.c.»
(Cass. 35708/23).
5. Come ricorda l'appellante, il tribunale decidendo il giudizio con la ricordata pronuncia di improcedibilità, ha ritenuto l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti “che di conseguenza non sono state neppure incidentalmente o indirettamente valutate” (appello, pag. 14).
Ne viene che vanno in questa sede vagliate le questioni rilevabili d'ufficio contenute nell'opposizione, a prescindere dunque dalle ulteriori domande e richieste degli ingiunti.
5.1. La questione della nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione da parte della banca va ritenuta del tutto priva di consistenza, alla stregua dell'orientamento consolidato della S. Corte al riguardo (v., fra le tante, Cass. n. 28500 del 12/10/2023: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto”).
-6- 5.2. L'ipotizzato carattere usurario dei rapporti bancari inter partes è stato positivamente accertato dall'accertamento tecnico officiosamente espletato in primo grado con esclusivo riguardo al rapporto c.c. 380303, con un addebito non dovuto di € 865,35. Tale somma va pertanto diffalcata dal credito complessivo spettante all'appellante. La c.t.u. ha invece escluso ipotesi di usura originaria con riferimento al rapporto 380300, ritenendo verificato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, a partire dal primo trimestre 2005 e, dunque, successivi alla stipulazione del contratto (19-7-2004).
Tale accertamento non rileva ai fini di causa, per un concorrente ordine di ragioni:
- innanzi tutto, la conclusione cui è pervenuta l'esperta dell'ufficio è basata su conteggi effettuati senza disporre di tutti i prospetti di liquidazione interessi e gli scalari dei rapporti bancari analizzati, non prodotti in giudizio dalle parti;
in proposito va ricordato che la banca aveva offerto, nel corso delle operazioni peritali, la produzione della documentazione mancante per consentire all'ausiliare di raggiungere risultati probanti (cfr. all. 1-2-3 alla relazione). Tale documentazione non è stata acquisita a seguito dell'opposizione proposta al riguardo dagli ingiunti – qui appellati (cfr. all. 2 perizia), finendo per porre le basi di un accertamento non integralmente probante in quanto non fondato su solide basi documentali;
- in secondo luogo, la rilevanza dell'usura sopravvenuta, in mancanza, come nel caso di specie, della prova di una nuova contrattazione in occasione degli accertati sforamenti del tasso-soglia, è stata chiaramente indicata da Cass. s.u. 24675/2017 (“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”; nello stesso senso: Cass. Sez. 3^, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023).
-7- 5.4. Le ulteriori domande formulate dagli opponenti restano invece precluse dalla ritenuta improcedibilità.
c) Conclusioni e spese.
6. In definitiva, la domanda di è, nei limiti innanzi precisati, fondata e va accolta. La Pt_1 riduzione dell'importo corrispondente agli interessi superiori al tasso soglia comporta l'impossibilità di conferma del decreto ingiuntivo (in disparte il rilievo che attesa la revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale non potrebbe, in questa sede procedersi alla conferma di esso: Cass. n. 20868 del 06/09/2017).
La condanna va dunque stabilita con riferimento alla somma di € 52.524,75 (53.390,10 –
865,35).
7. Le spese processuali seguono la assoluta prevalente soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente a quello della presente
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate e dato atto del mancato deposito di note spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 2191/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022 dal
[...]
Tribunale di Vicenza, lo accoglie e in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1. condanna in persona del socio Controparte_1
accomandatario, , , e CP_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
, fra loro in solido, a pagare, per il titolo e le causali di cui in motivazione, ad
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro Parte_4
52.524,75, oltre interessi come previsti nel decreto ingiuntivo opposto n. 3597/2009 R. ing. Trib. Vicenza;
2. condanna , , Controparte_1 CP_2 CP_1
e , fra loro in solido, a rifondere alla parte Controparte_3 Controparte_4
appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida - quanto al primo grado - in € 14.103,00 per compenso e - quanto al presente grado - in
-8- € 9.991,00 per compenso, € 1.138,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge dovuti.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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