Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr. nei Controparte_1 procedimenti riuniti n. 657/2020 e 6020/2022, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Natale Pezzo;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e CP_2
Carmela Filice;
FATTI DI CAUSA
Con due diversi ricorsi successivamente riuniti, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo nel periodo tra aprile ed ottobre 2010 alle dipendenze della Società cooperativa “Il sorriso”, ha lamentato la cancellazione delle relative giornate a seguito di accertamenti ispettivi nonché la ricezione di richiesta di ripetizione d'indebito relativamente all'indennità di disoccupazione ricevuta per tale annualità e di susseguente avviso di addebito.
Pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l' , domandando la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2010, CP_2
l'accertamento negativo dell'indebito contestatogli in relazione all'indennità di disoccupazione percepita per l'anno in contestazione, di cui eccepiva l'intervenuta prescrizione, e l'annullamento del connesso avviso di addebito n. 334 2022 0003198967
000.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha CP_2
chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000,
n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di CP_2
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”), è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Il ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova su di lui incombenti, di svolgimento di prestazione lavorativa alle dipendenze della società cooperativa “Il sorriso” che gli darebbe diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli ed alla prestazione previdenziale di cui richiesta ripetizione, con un solo testimone.
In particolare, moglie ed asserita collega del ricorrente, all'udienza del Persona_1
19.3.2024 si è limitata a confermare genericamente la circostanza lavorativa riferita come svolta dallo stesso nel 2010, senza fornire alcuna specificazione circa i periodi lavorativi,
i giorni e gli orari svolti oltre che delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, nulla riferendo neppure in ordine alle generalità del datore di lavoro e/o di chi desse disposizioni lavorative.
L' ha contrastato tali esiti istruttori con il verbale di accertamento del 15.5.2015 da CP_2
cui è emerso:
1) che la è stata costituita in data 24.5.2001 ed iscritta alla Controparte_3
CCIAA di Cosenza in data 21.6.2001, dichiarando attività agricola dì conservazione e raccolta di prodotti agricoli con Presidente del consiglio di amministrazione, sin dalla data di costituzione, la sig.ra e vice presidente e consigliere del Persona_2
consiglio di amministrazione i sigg.ri e (rispettivamente Parte_2 Parte_3
marito e figlia della sig.ra ), entrambi deceduti in data 31.10.2002. Per_2
2) che l'unica attività svolta dalla cooperativa è consistita in vari adempimenti amministrativi (come comunicazioni ai vari enti quali , Centro per l'Impiego, CP_2
Agenzia delle Entrate ecc. ed emissione di prospetti di paga e Libra Unico del Lavoro) senza che a ciò sia corrisposta alcuna reale attività lavorativa: tanto trova conferma nell'analisi fiscale, economica e contabile della cooperativa di cui è stata constatata l'inesistenza di qualsiasi fattura di acquisto-vendita di prodotti o di prestazione di servizi, di registri IVA o di altri documenti contabili nonché dalle dichiarazioni rese dai vari committenti indicati nelle D.A. trasmesse dalla stessa.
3) che, per come consultazione telematica degli archivi dell'Agenzia delle Entrate, non risultano contratti di locazione o comodato registrati a nome della Società, ad eccezione di un contratto di comodato stipulato il 15.3.2002 con il sig. (marito della Parte_2
sig.ra ), risolto a seguito della morte dello stesso avvenuta in data 31.10.2002 e Per_2
di un altro contratto dì comodato che sarebbe stato stipulato in data 01.1.2011 con la sig.ra
(madre della sig.ra ), risultato fittizio e che, relativamente ai Parte_4 Per_2
periodi d'imposta 2005-2011, non è mai stata presentata alcuna dichiarazione reddituale né alcuna dichiarazione IVA.
4) Che, per come consultazione degli archivi del sistema informativo agricolo nazionale dell'Agea/Arcea e dalle banche dati catastale ed ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate, la cooperativa ispezionata è risultata priva della disponibilità di terreni.
5) che l'azienda, inoltre, non ha mai avuto un registro dei beni ammortizzabili ed è risultata priva di utenze, macchinari, attrezzature agricole, magazzini e fondi, come confermato dalla sig.ra (che ha precisato: “La cooperativa non aveva capannoni, né attrezzi, Per_2
se non un furgone di nove posti intestato a me").
6) che la società, pertanto, in mancanza di qualsiasi ricavo documentato, avrebbe dovuto sostenere ogni anno costi spropositati per retribuzioni denunciate e contribuzione dovuta
(mai pagata) con il risultato di un'inverosimile perdita economica che si sarebbe protratta dal 2005 ad oggi.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato la teste escussa, moglie del ricorrente ed asserita sua collega di lavoro, oltre che per motivi di mutuo conforto lavorativo anche in considerazione del vincolo coniugale.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. In particolare la teste, moglie ed asserita collega di lavoro si è, infatti, limitata a dichiarare che si rispettava un orario di lavoro e le non meglio specificate direttive datoriali e che si veniva retribuiti regolarmente.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse)
e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' . CP_2
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni assunte;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che la stessa deposizione testimoniale non riesce a comporre ed a superare.
Elementi di riscontro alla deposizione testimoniale non si desumono dai documenti prodotti dalla parte ricorrente perché, come ha dedotto l' nel costituirsi in giudizio, CP_2
provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute.
La conclusione è che le risultanze testimoniali (generiche, poco chiare sui luoghi ed i tempi, per come fornite da familiare/asserita collega di lavoro), non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici nonché dell'ulteriore richiesta di accertamento negativo di indebito e del susseguente avviso di addebito opposto, giacché la mancanza dello status di lavoratore agricolo per l'anno in contestazione non consente di affermare che il ricorrente abbia titolo a trattenere quanto già erogatagli.
Né l'irripetibilità può trovare legittimazione nella disciplina di favore invocata in ricorso e contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo. Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione (cfr. Cass. Sent. 19908/2004).
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo e, nel loro ambito, non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente con riferimento alla prestazione maturata nel 2010, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Trattandosi di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2010, domandata per legge nell'anno successivo e fruita necessariamente in seguito all'annualità di riferimento (cfr. cassetto previdenziale -in allegati che ne attesta il pagamento rispettivamente in data CP_2
18.7.2011), la missiva dell'istituto previdenziale ricevuta il 3.3.2020 ha interrotto il decorso del termine di prescrizione che, dunque, non risulta maturato.
Pertanto, ed in definitiva, devono essere rigettate tutte le domande proposte.
Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Controparte_1
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.