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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 19.5.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12061/2024 R.G.L., avente ad oggetto azione di accertamento negativo dell'indebito,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. LUPO ILLUMINATO;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.12.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso la nota datata 25.10.2024 e spedita a mezzo racc.ta a.r. numero 665115931063 ricevuta il
21.11.2024, con cui l' le aveva comunicato che, per il periodo intercorrente tra CP_1
l'01/06/2010 al 31/12/2010, aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 2.102,80 sulla pensione cat. Inv. civ. n. 00188507.
A fondamento della domanda di accertamento negativo dell'indebito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, la decadenza dal potere di accertamento e l'inesigibilità dei crediti
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, in ragione delle motivazioni anzi esposte, annullare integralmente il provvedimento di indebito di € 2.102,80 comunicato dall' con la nota sopra indicata CP_1
1 alla odierna ricorrente in data 21/11/2024 dichiarando che la ricorrente nulla deve restituire e/o corrispondere all' per le indicate causali;
CP_1
Condannare l' al pagamento delle spese processuali disponendone la distrazione in CP_1 favore dello scrivente Avv. Illuminato lupo ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.».
Con memoria depositata in data 8.5.2025 si è costituito l' , deducendo che l'ufficio CP_1 amministrativo aveva «precisato che l'indebito oggetto di causa è stato acquisito dal sistema nel 2014 e che per lo stesso risulta inviata, in data 28/10/2014, una comunicazione al ricorrente, ha riferito di avere provveduto all'abbandono dell'indebito e che provvederà all'invio del verbale di abbandono appena disponibile» chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, stante la pronta adesione dell'Istituto alle ragioni esposte dal ricorrente.
Sostituita l'udienza del 19.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, è stato acquisito il provvedimento di abbandono CP_ dell'indebito per cui è causa prodotto dall' il 12.5.2025, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalla sola parte ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del
CP_ contendere ed ha insistito nella condanna dell' al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato e provato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento negativo dell'indebito. CP_ A seguito dell'adozione da parte dell' in data 8.5.2025, del provvedimento di abbandono dell'indebito per cui è causa, sulla domanda di accertamento negativo del detto indebito è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n.
5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale
2 pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del
2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito»
(v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione della nota datata 25.10.2024, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della CP_ natura e del valore della causa va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla provvedimento di indebito di € 2.102,80 comunicato dall' con nota del 25.10.2024; CP_1 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,5 per
3 compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, 20/05/2025
La giudice
Federica Porcelli
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