Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
STEFANIA RAPAIOLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati EVA Parte_2 C.F._2
BENEDETTI e LARA BINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massarosa
(LU), via Sarzanese Nord n. 298/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza di prole.
2. Il figlio verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di , relative a educazione, formazione Per_1 scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
3. Il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre, Persona_2
1
(LU), Frazione Torre del Lago, via San Martino n. 15 int. 6, i giorni dal martedì all'uscita da scuola al venerdì mattina all'entrata di scuola, mentre con la madre, presso l'abitazione di quest'ultima sita in Viareggio (LU), Frazione di Torre del Lago Puccini, alla via Giuseppe Garibaldi n. 70/A i restanti giorni;
la seconda settimana trascorrerà con la madre, presso l'abitazione di quest'ultima sita in Viareggio
(LU), Frazione di Torre del Lago Puccini, alla via Giuseppe Garibaldi n. 70/A i giorni da martedì all'uscita da scuola al venerdì all'entrata a scuola, mentre con il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo sita in Viareggio (LU), Frazione Torre del Lago, via San Martino n. 15, int. 6, i restanti giorni.
I ricorrenti si impegnano a dare immediata comunicazione all'altro genitore nell'ipotesi in cui il figlio dovesse pernottare presso l'abitazione di nonni o parenti o comunque e in luogo diverso dalle abitazioni dei genitori. La madre, in considerazione dei turni lavorativi del padre, si renderà disponibile per accompagnare a scuola la mattina, a riprenderlo nel pomeriggio e tenerlo Per_1 con sé fino al termine del lavoro del Sig. e questo fino all'inizio del nuovo anno scolastico, Pt_2 quando i genitori concordano fin da adesso sulla scelta di un Istituto scolastico che garantisca il tempo pieno per cinque giorni alla settimana e che fornisca la possibilità di usufruire dell'ingresso anticipato al mattino, così detto “pre-scuola”. I genitori concordano altresì sulla frequentazione di un centro estivo, che dovrà essere scelto di comune accordo, al di fuori del quale, seguiranno anche nel periodo estivo la medesima regolamentazione per le visite. Resta chiaro che i genitori potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita come oggi regolamentato, qualora lo ritengano necessario dalle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi.
4. Quanto alle festività, nel rispetto del criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà, per il 2024, dalla Vigilia di Natale con il padre fino alla mattina del 25, quando verrà riaccompagnato dalla madre con la quale resterà per tutto il Santo Stefano. L'anno successivo i genitori invertiranno i giorni, salvo per il Santo Stefano che il padre lascerà di consuetudine sempre alla madre. Dal 31 dicembre 2024 al primo gennaio 2025, il minore resterà con il padre;
trascorrerà il giorno Per_1 di Pasqua 2025 con il padre e la Pasquetta con la madre e così via seguendo sempre l'alternanza l'anno successivo. Fuori dai giorni di festa ora precisati, i genitori riprenderanno il calendario visite come previsto al punto che precede.
5. Durante il periodo estivo o quando i due genitori avranno le ferie, il figlio potrà stare Per_1 con un solo genitore per un totale di due settimane, fino ad un massimo di una settimana consecutiva, con possibile spostamento in luogo di villeggiatura previamente concordato e comunicato possibilmente entro il 15 maggio di ogni anno.
Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori
Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore.
6. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio quando lo avrà con sé; tuttavia, in considerazione dell'ancora precarietà lavorativa della Sig.ra il Sig. Pt_1 Pt_2 continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , alla Signora Per_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 Parte_1
2 (Euro duecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Resta inteso che, nel caso di rinvenimento di occupazione lavorativa da parte della Sig.ra che le garantisca un trattamento Pt_1 economico almeno paritario rispetto a quello vantato dal Sig. i ricorrenti fin d'ora si Pt_2 dichiarano disponibili ad una rivisitazione delle pattuizioni sul punto, ad oggi fondate sulla discrasia reddituale documentalmente emergente. Quanto all'assegno unico familiare, fino ad oggi percepito esclusivamente dalla Sig.ra nella misura di circa € 190,00, dovrà essere ripartito al 50% tra Pt_1
i ricorrenti nel momento in cui la Sig.ra dovesse rinvenire un'occupazione lavorativa stabile Pt_1 che le garantisca una entrata stipendiale annuale.
I due genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie del figlio, che dovranno essere sempre documentate e previamente concordate qualora sia richiesto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020 che in particolare distingue, come segue, le spese che non necessitano del preventivo accordo e quelle che invece necessitano del preventivo accordo.
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
3 - attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
7. Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra i ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio (il 20/10/2019) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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