Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 63/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Valeria Ardoino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 63/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE 3/18 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso A Controparte_1 C.F._3
Podesta 16128 Genova presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare, confermando l'affido condiviso e previo ascolto della minore
l'intervenuta modifica della collocazione abitativa della minore con trasferimento della stessa a Persona_1 e, Sig. in Castelletto D'Orba – Via Cazzulli 28A con conseguente modifica Parte_1 Per_ della residenza di e di tutta la relativa documentazione;
dichiarare il venir meno in capo alla Sig.ra del diritto al versamento da parte del Sig. Controparte_1 Per_ dell'assegno di mantenimento per la minore non sussistendone più i presupposti di cui all'art. Pt_1 337 ter c.c.;
conseguentemente dichiarare, effettuate le opportune indagini economiche anche a mezzo di polizia tributaria ed accertate le situazioni economiche e patrimoniali del Sig. e della Sig.ra Parte_1 [...]
, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, a carico della Sig.ra CP_1 Controparte_1 Per_
al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia per un importo somma di € 400,00 mensili, nonché stabilire come la stessa debba concorrere nella misura del 50% alle eventuali spese straordinarie nell'interesse del minore come individuate e disciplinate nel verbale della riunione della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
autorizzare a che la detta somma sia versata in un libretto e/o conto intestato direttamente alla minore, Per_
in modo che possa disporne direttamente per i propri bisogni quotidiani;
determinare, sentita previamente la minore e tenuto conto dell'approssimarsi a luglio della Persona_1 maggiore età della stessa, le condizioni di visita della madre;
dichiarare il diritto del Sig. a percepire il 100% dell'assegno unico tenuto conto che la Parte_1 minore non frequenta la casa materna.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“L'esponente è disponibile a concorrere nel mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno di un ammontare pari a Euro 100,00 mensili dichiarandosi al contempo disponibile - in via alternativa - a che il sig. non sia tenuto a corrispondere alla esponente il 50% dell'indennità Parte_1 di occupazione dallo stesso dovuto alla esponente a far data dal trasferimento della figlia presso di lui così come verrà formalizzato all'esito del trasferimento formale della residenza della ragazza in quel di Castelletto d'Orba, via Cazzuli 28/a.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.01.2025 il signor allegava che questo Tribunale di Parte_1
Genova in data 08.11.2018 aveva emesso provvedimento n. cron. 6368/2018 – R.G. 4062/2018 regolamentando le condizioni di affido della figlia minore all'epoca undicenne;
Persona_1 che in base a detto provvedimento, il quale aveva recepito l'accordo dei genitori, il ricorrente era tenuto a corrispondere in favore della signora a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento della figlia – nata il [...] - la somma mensile di € 400,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, tenuto conto che la madre era in allora disoccupata;
che tale importo, ad oggi, con la rivalutazione, ammonta a €. 466,00; che all'epoca il ricorrente era socio della Digital Point s.n.c. di ES NE & ON Danilo, con sede in Alessandria, società che tuttavia iniziava ad avere problemi economici;
che la Digital Point s.n.c., con il passare del tempo, aveva avuto gravi problemi economici con conseguente deterioramento della situazione del signor Pt_1 diminuzione degli utili e aumento dei debiti, di talché il predetto in data 01.07.2021 ha ceduto il proprio 50% all'ex-socio; che dall'agosto 2021 il ricorrente ha continuato, così come continua, la propria attività di agente di commercio a titolo individuale con notevoli difficoltà; che nelle more la signora ha reperito una stabile occupazione quale dipendente, che nel 2022 il signor CP_1 ha promosso, sempre presso questo TO, il proc. R.G. 5029/2022 per la modifica delle Pt_1 condizioni di affido;
che il Tribunale provvedeva come di seguito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, CONFERMA il contributo economico a carico del Sig. in favore della Sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia minore nell'importo di € 400,00 mensili, come in oggi Controparte_1 rivalutato;
DISPONE che con effetto dalla domanda le spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, andranno suddivise al 50% fra i genitori”; che successivamente, il Signor Pt_1 riuscito a riavvicinarsi alla figlia la quale dopo un periodo di distacco ha ricominciato a frequentare il padre e la di lui casa;
che nel contempo sono tuttavia iniziati problemi tra la figlia e la madre;
che dal 09.01.2024 la minore si è trasferita presso di lui in Castelletto D'Orba (AL); che pertanto anche l'aspetto economico dovrà essere modificato prevedendo un assegno a carico della signora . CP_1
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor Pt_1 formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva la signora con comparsa del 17.03.2025 allegando che dopo un lunghissimo CP_1 periodo durante il quale la figlia è stata collocata presso di lei in quanto aveva un rapporto estremamente conflittuale con il padre, ha ritenuto di trasferirsi presso quest'ultimo in quanto la convivenza con la madre era divenuta progressivamente problematica a causa della scarsa collaborazione della ragazza nelle faccende domestiche;
che la convenuta in ogni caso auspica che si tratti di una decisione temporanea;
che nelle more la stessa ha acconsentito affichè il ricorrente cessasse il versamento dell'assegno; che in ogni caso al convenuta è comproprietaria della casa ex familiare sita in Castelletto d'Orba (Al), via Cazzuli 28/a ove il ricorrente vive ed il cui valore locativo è stato calcolato in Euro 425,60 mensili;
che la convenuta percepisce un reddito assai modesto ed è attualmente senza lavoro essendo scaduto il relativo contratto;
che ha presentato in data 29/02/2025 presso l'INPS di Genova domanda di liquidazione della NASPI.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in comparsa, la signora CP_1 formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 17.04.2025 venivano sentite e parti le quali davano anzitutto atto che in data 29.07 p.v. la figlia compirà 18 anni e si accordavano affinché la stessa potesse permanere presso il padre con conseguente trasferimento della residenza.
Le parti rendevano quindi le seguenti dichiarazioni:
“La convenuta dichiara: prendo atto della attuale decisione di mia figlia di trasferirsi presso il padre pur essendo io sempre disponibile accoglierla quando vorrà tornare, al momento non vi sono frequentazioni;
vi è qualche scambio di messaggi. Io al momento prendo la NASPI, avevo fatto la richiesta il 27 febbraio 2025 poi ho lavorato un mese e ora mi dovrebbe essere riattivata. Il primo assegno è stato di euro 250,00 per una frazione di mese. come detto io ho poi lavorato dal 10.03.2025 al 09.04.2025 presso una impresa di pulizie era un contratto di un mese mi hanno pagato euro 1.050,00. Nel precedente lavoro ero dipendente presso la GSA e facevo sempre lavori di pulizia, era un contratto a tempo che è durato il primo dal 08.02.2024 e poi con i vari rinnovi sono arrivata alla fine di gennaio 2025 quindi è durato quasi un anno, in media lo stipendio era dai 950,00 ai 1050,00. Io vivo in una casa di mia proprietà al 75% la restante quota è di mia sorella, l'immobile non è gravato da mutuo ed io rimborso a mia sorella la sua quota di IMU. Sono in credito con il mio ex compagno di euro 15.000,00 circa quale somma calcolata dal Tribunale di Alessandria che ha definito la causa ivi pendente per decidere sulla proprietà della ex casa familiare in cui è rimasto a vivere il signor Pt_1
LC
Il ricorrente dichiara: dal dicembre 2024 mia figlia si è di fatto trasferita presso di me. Lei continua ad andare a scuola al fa la quarta superiore. Confermo che devo corrispondere 15.000 euro alla mia ex Per_2 compagna che verserò non appena riuscirò a fare la voltura a me perché l'immobile è ancora formalmente cointestato. Ma prevedo che al massimo entro un paio di mesi verserò questa somma. Io lavoro come agente di commercio ho la partita IVA aperta dal 2006, vendo stampanti, PC per una multinazionale e vivo sulle provvigioni. Vendo ad esercizi commerciali o a privati. Sono in regime ordinario. Le mie entrate sono molto variabili. Sono poi proprietario al 50% di una casa che ho ereditato da mia madre insieme al fratello, la casa è in locazione al canone mensile di euro 450,00 il contratto è cointestato con mio fratello, l'abbiamo affitta a gennaio 2025. Quindi io prendo la metà di questo canone è un contratto transitorio non ricordo se di sei mesi
o di un anno.
LC
Le parti dichiarano che l'AU viene percepito al 50% per la somma di euro 116.00 ciascuno”.
***
Alla luce di tutto quanto sopra, peso atto dell'accordo delle parti in punto trasferimento della figlia presso il padre, occorre stabilire l'entità del contributo materno per il mantenimento della ragazza che, al momento, non ha frequentazioni con la madre.
Situazione economico reddituale del ricorrente:
- MOD PF 2022: reddito imponibile euro 3.485,00; ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale euro 22.752,00 (RIGO RG2); Contro
- PF 2023: reddito imponibile euro 8.641,00; ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale euro 24.361,00 (RIGO RG2); Contro
- PF 2024: reddito imponibile euro 18.730,00; ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale euro 43.466,00 (RIGO RG2).
Il predetto vive nella ex casa familiare ed è privo di oneri alloggiativi salvo il “conguaglio” che dovrà versare alla ex compagna pari ad euro 15.000,00; lavora come agente di commercio con partita IVA aperta dal 2006, in regime ordinario ed è proprietario al 50% di un immobile ereditato insieme al fratello, condotto in locazione al canone mensile di euro 450,00 di cui il signor Pt_1 percepisce la metà. Situazione economico reddituale della convenuta:
- CU 2022: reddito da lavoro dipendente euro 2.167,84 per 79 giorni di lavoro;
- MOD 730/2023: reddito imponibile euro 11.828,00;
- MOD 730/2024: reddito imponibile euro 11.751,00.
La predetta vive in una casa in comproprietà con la sorella ed è priva di oneri alloggiativi.
L'AU viene al momento percepito al 50% da ciascun genitore.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione alla sua età, del fatto che ad oggi non vi sono frequentazioni con la madre, pare equo stabilire quale contributo materno per il relativo mantenimento, la somma di euro 250,00 oltre al 30% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
In considerazione del fatto che la ragazza vive stabilmente con il padre si reputa equo che l'AU venga integralmente percepito dal signor . Parte_1
Nelle more del raggiungimento della maggiore età la figlia continuerà ad essere affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori e le frequentazioni con la madre potranno avvenire previo accordo tra le medesime tenuto conto della volontà della ragazza.
Quanto infine alle spese processuali, stante la reciproca soccombenza, le stesse sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
DICHIARA TENUTA la signora a versare in favore del signor Controparte_1 Parte_4
con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di
[...] contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 30% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
Assegno Unico integralmente in favore del signor Parte_1
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni