TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9278 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 24.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°13140/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato alla Via A. Mordini n. 14, Parte_1
presso lo studio del suo difensore avv.to Gabriele Salvago, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sarra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, sito alla Via Flavio Domiziano, 10, in forza di procura in atti;
resistente
Oggetto: impugnativa contratto a tempo determinato;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della convenuta nel periodo dal 08/03/2023 al 30/09/2023; esposto che il rapporto di lavoro è stato tardivamente formalizzato con decorrenza dal 1/4/2023 mediante un rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato con scadenza del termine fissata per il giorno 30/09/2023, con orario pari a 18 ore settimanali, qualifica professionale di “barista” ed inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
chiarito che ha costantemente fornito le sue prestazioni di lavoro, secondo modalità rimaste invariate per l'intero periodo del rapporto dedotto ed oltre descritte, presso il Caffè di Porta Castello, sito in Roma, via di Porta
Castello n. 9; dedotto che ha sempre svolto le seguenti mansioni: addetto alla gastronomia, provvedendo alla preparazione ed imbottitura di sandwiches, piadine e pizzette farcite, e di essersi occupato, in coincidenza con l'orario del pranzo, alla preparazione delle vivande espresse, utilizzando allo scopo le basi preconfezionate di pasta, di pane ecc;
esposto che ha sempre svolto il seguente orario di lavoro dalle ore 07:30 alle ore 15:30 per sei giorni della settimana, con giorno di riposo coincidente con la domenica e che era tenuto ad eseguire ogni direttiva e disposizione di servizio impartitagli dai soci della convenuta, prevalentemente dalla Sig.ra dedotto che ha percepito la Parte_2
retribuzione di € 1.050,00 per le prestazioni rese nel mese di marzo, di €
1.300,00 nei mesi successivi e di € 660,00 nel mese di agosto, mentre non ha percepito alcuna retribuzione per il mese di settembre 2023 e che successivamente alla risoluzione del rapporto ha ricevuto un accredito bancario di € 1.484,84 privo di alcuna specifica imputazione;
lamentato che il rapporto dedotto era cessato definitivamente il 30/9/2023, in coincidenza con la scadenza del presunto termine apposto al contratto di lavoro, concludeva chiedendo: “1. accertare e dichiarare che tra il Sig. e Parte_1 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Controparte_1
ed indeterminato nel periodo dall'8/3/2023 al 30/9/2023 e, conseguentemente, dichiarare la nullità del presunto termine in relazione al quale è stato ritenuto cessato il rapporto dedotto;
2. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente in considerazione delle mansioni effettivamente svolte a norma degli artt. 2103 cod. civ., ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL invocato e a percepire il relativo trattamento economico;
3. condannare la Società convenuta al pagamento, in favore della parte istante ed al titolo di indennità di lavoro come specificati nell'esposizione che precede, della somma di € 7.532,50 o di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
4. accertare e dichiarare la giuridica prosecuzione del rapporto oltre il 30/9/2023 e la sua attuale esistenza in vita, quindi ordinare alla Società convenuta di riammettere in servizio la parte ricorrente;
5. per gli effetti condannare al pagamento, a titolo Controparte_1
di risarcimento del danno conseguente alla nullità del termine, di un'indennità compresa tra 2,5 (pari a € 4.557,82) e 12 mensilità (pari a € 21.877,56) della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, quest'ultima corrispondente a € 1.823,13, o a quella diversa che risulterà di giustizia;
6. in ogni caso condannare la parte convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali, sulle somme via via rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; 7. condannare la parte convenuta al risarcimento del danno in favore del Sig. _1
, da determinare secondo equità, ai sensi di quanto previsto dall'art.
[...] prestare servizio solamente in data 01.04.2023; chiarito che, prima del
01.04.2023, il ricorrente aveva collaborato occasionalmente con la resistente senza alcuna subordinazione, senza alcun vincolo di orario e che in quelle occasioni era stato anche remunerato con una somma netta di € 1.050,00; esposto che essa resistente non era in possesso del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con orario part time debitamente redatto per iscritto;
chiarito che il ricorrente ha prestato servizio per un monte orario superiore alle 18 ore settimanali, per circa 6 ore al giorno, coincidenti con la fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 13.30, dal lunedì al sabato, con riposo coincidente con la domenica e che il suindicato orario supplementare svolto è stato retribuito al ricorrente con 50 euro al giorno;
dedotto che lo ha _1
sempre svolto la mansione di barista e pertanto è stato correttamente inquadrato nel V livello del ccnl;
esposto che dal 07.09.2023 a tutto il
30.09.2023 il dipendente era in stato di malattia e che l'indennità di malattia era stata regolarmente indennizzata nel cedolino di settembre;
chiarito che lo stesso ha rifiutato qualsivoglia proposta di rinnovo contrattuale tanto che, in data 24.09.2023 comunicava alla legale rappresentante e a tutto lo staff di assentarsi per svolgere dei periodi di prova presso altre aziende;
concludeva chiedendo “in via principale nel merito rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande, principali e subordinate, perché infondate in fatto e diritto
e, comunque, non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorar di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.”
Istruita la causa con l'escussione di due testi per parte, ritenuta la causa matura per la decisione la difesa istante chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il giudizio veniva definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato ed in tale misura merita accoglimento.
Nel merito, ha dedotto il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'08.03.23 al 30.09.2023, senza soluzione di continuità. Nello specifico ha dichiarato che il rapporto di lavoro è stato tardivamente formalizzato con decorrenza dal 1°/4/2023 mediante un rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato con scadenza del termine fissata per il giorno
30/09/2023.
Pertanto, ha così sostenuto di aver alle dipendenze della parte convenuta “in nero” senza regolarizzazione dall'8.3.2023 al 1.4.2023.
Circa tale arco temporale i testimoni escussi non hanno potuto confermare quanto dedotto dal ricorrente. Infatti, il teste ha Testimone_1
dichiarato “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società convenuta dal maggio 2023 per circa un mese e mezzo, dopodichè sono stato licenziato per motivi non validi e mi hanno impedito di lavorare”.
L'altra teste collega del ricorrente ha inoltre dichiarato Testimone_2
“Conosco i fatti di causa perché ero dipendente della convenuta da maggio
2023 a dicembre 2023. Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme, quando sono arrivata lui già c'era”.
E' noto che l'onere probatorio ricada sul lavoratore e che nel caso in esame non risultano essere state prodotte prove in merito all'asserito rapporto di lavoro nel periodo dall'8.3.2023 al 1.4.2023.
Pertanto, la domanda in merito al riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con la società convenuta, dall'8.3.2023 al
1.4.2023, non può trovare accoglimento.
In relazione invece al periodo successivo il ricorrente ha eccepito che, soltanto in data 1.4.2024, peraltro senza soluzione di continuità e mantenendo le proprie mansioni, orari, giorni di lavoro, è stato assunto formalmente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (per 18 ore settimanali) con inquadramento al 5°livello del Ccnl pubblici esercizi. Ebbene tale assunzione è provata unicamente dal certificato storico rilasciato dal
Centro per l'impiego di Roma (doc. allegato al ricorso) prodotto agli atti dal ricorrente e dalle buste paga prive di sottoscrizione del lavoratore prodotte dalla convenuta (all.4 alla memoria), non essendo stato prodotto, da entrambe le parti, il contratto consegnato dal datore di lavoro al lavoratore debitamente redatto in forma scritta.
Al riguardo la convenuta, nella memoria, ha preliminarmente confermato il rapporto di lavoro ed ha altresì specificato come “il contratto a termine oggetto del presente giudizio è nullo” ammettendo poi di non avere alcuna copia del contratto stesso.
In merito alla esistenza del contratto di lavoro, il ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto e sottoscritto il contratto in questione.
Premesso quanto sopra, deve interrogarsi l'interprete sulla normativa nazionale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Al riguardo, dal contratto di lavoro e dalle buste paga versate in atti è possibile circoscrivere temporalmente il rapporto a partire dall'1.4.2023, con la conseguente applicabilità al caso di specie del D.lgs 81/15.
Il comma 4 dell'art 19 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce, dunque, che “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.”
Ne deriva che il contratto a tempo termine richiede per la sua conclusione il rispetto della forma scritta. L'inosservanza dell'obbligo formale comporta per legge la conseguente conversione dello stesso rapporto in ordinario contratto subordinato a tempo indeterminato.
Nel caso sottoposto al vaglio di questo Giudice non risulta, allegata agli atti, prova del contratto individuale di lavoro.
La giurisprudenza in merito è conforme nel ritenere che “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del temine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto” (ordinanza Corte di Cassazione n. 2774/2018).
Ed infatti “E', pertanto, chiaro che, nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La mancata stipulazione in forma scritta di un contratto di lavoro a tempo determinato, difatti, comporta che la clausola appositiva del termine deve considerarsi tamquat non esset, con la conseguenza che deve essere dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (sentenza n. 576/2020 emessa dalla Corte di appello di Bari).
Ne consegue che, data l'assenza di un valido contratto a termine, per come previsto dalla legge sopra richiamata, automaticamente il rapporto va declinato in un contratto a tempo pieno ed indeterminato, con conseguente diritto dell'odierna parte ricorrente ad essere riammessa in servizio sulla base di un contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno.
A tale ultimo riguardo e, cioè, all'orario di lavoro rispettato dal lavoratore, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno;
è, pertanto, onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, nè la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 11528 del 15 giugno 2020 e nello stesso senso Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 1375 del 19 gennaio
2018, Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 10448 del 20 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 4494 dell'8 marzo 2016, Cass. civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 17241 del 27 agosto 2015; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 5518 del 18 marzo 2004; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 6878 del 13 maggio
2002; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 2033 del 23 febbraio 2000).
Tanto premesso, si rileva che tale prova non è stata raggiunta nel corso dell'istruttoria.
Il teste citato da parte ricorrente, ha dichiarato “sono Testimone_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società convenuta dal maggio 2023 per circa un mese e mezzo, dopodiché sono stato licenziato per motivi non validi e mi hanno impedito di lavorare. Non ho ancora fatto causa per il mio licenziamento, il sindacato ha scritto alla società per sapere il motivo del licenziamento e per trovare una eventuale intesa conciliativa.
Per quello che mi risulta la società non ha risposto alla lettera.
ADR: Ho iniziato a lavorare il primo maggio 2023 e sono stato regolarizzato il 7 maggio 2023; quando io ho iniziato a lavorare il ricorrente era già presente ed è rimasto a lavorare presso il bar dopo che io sono andato via.
ADR: Io facevo il cameriere e servivo anche al banco;
il mio orario di lavoro era dalle 6:30 e finivo di lavorare alle 15:30/16:00.
ADR: Il ricorrente iniziava a lavorare come me alle 6:30 e andava via delle volte anche alle 17:00 o 18:00: ciò posso dire in quanto parlavo con il ricorrente anche dell'orario di lavoro che lui faceva. ADR: Sia io che il ricorrente non fruivamo della pausa pranzo, mangiavamo quando era possibile”.
Il teste ha, a sua volta, “ Io e il ricorrente abbiamo lavorato Testimone_2
insieme, quando sono arrivata lui già c'era. Io ero cameriera e lavoravo dalle 8 alle 16 dal lunedì al sabato. Ricordo che il ricorrente lavorava in cucina anche se si occupava un po' di tutto. Quando io arrivavo a lavoro lui era già arrivato e quando andavo via a volte staccava prima di me mentre altre volte restava a lavoro. Il ricorrente lavorava come me dal lunedì al sabato.
ADR per quello che ricordo l'orario di lavoro del ricorrente era fino alle 15 e come ho detto delle volte capitava che rimanesse anche dopo”.
Da ultimo il teste di parte convenuta ha dichiarato Testimone_3
“Conosco il ricorrente, ricordo che ha lavorato per il bar da aprile 2023 fino
a settembre 2023. io in quel periodo andavo a dare una mano al bar, quasi tutti i giorni anche per stare con i miei figli. Solitamente arrivavo lì tra le 8 e le 10 del mattino e mi trattenevo per 3/ 4 ore e poi magari mi allontanavo per fare delle commissioni. Ricordo che il ricorrente lavorava dalla mattina alle 7.30 fino ad ora di pranzo anche se l'orario era flessibile e quindi se lui arrivava prima a lavoro anticipava l'orario di uscita o viceversa. Preciso che il bar è molto piccolo circa 40 mq. Lui lavorava tutti i giorni tranne la domenica.
Non sono socia della società. Adr: ricordo che il ricorrente lavorava solitamente dalle 7.30 alle 13.30.”
Per quanto finora esposto, attesa la correttezza dei conteggi depositati successivamente da parte ricorrente su richiesta di questo Giudice riguardanti il periodo di lavoro come sopra indicato e dei minimi propri del livello di diritto, segnatamente il 5° livello del c.c.n.l. la società convenuta deve essere complessivamente condannata al pagamento della somma di euro € 5.484,75 a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso, tutte fondate su voci retributive indicate in busta paga.
A tal proposito, si segnala che il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel 4° livello del ccnl, senza tuttavia porre a base della richiesta le prescritte deduzioni in punto di fatto e di diritto, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza.
Infatti, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne la prova.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire “la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Costituisce orientamento consolidato il criterio trifasico secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cassazione sezione lav. n.
30580/2019). Il relativo capo della domanda non può pertanto essere accolto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nel periodo dall'1/4/2023 al 30/9/2023 e, conseguentemente, dichiarata la nullità del presunto termine in relazione al quale è stato ritenuto cessato il rapporto dedotto, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria da commisurare sulla base della retribuzione globale di fatto tenuto conto dell'ultima busta paga e nell'importo pari a 6 mensilità.
Tale condanna, in considerazione dei conteggi versati in atti, può essere quantificata nella misura pari ad €. 8.753,76 (ovvero €. 1.458,96 * 6 mensilità).
Su detta somma devono essere corrisposti gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
Va inoltre riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere riammesso nel posto di lavoro poiché il contratto va ritenuto a tempo indeterminato ab origine.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, previa loro compensazione nella misura di un terzo in considerazione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie parzialmente il ricorso;
- accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nel periodo dall'1/4/2023 al 30/9/2023 e, conseguentemente, dichiara la nullità del termine in relazione al quale è stato ritenuto cessato il rapporto;
condanna in persona del rappr p.t., al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria pari ad euro 8.753,76 e, per l'effetto, dichiara la giuridica prosecuzione del rapporto oltre il 30/9/2023 e la sua attuale esistenza ed ordina alla convenuta di riammettere in servizio la parte ricorrente;
- condanna in persona del rappr p.t al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, della somma di € 5.484,75 a titolo di differenze retributive;
-rigetta nel resto il ricorso;
- condanna in persona del rappr p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate, previa compensazione nella misura di un terzo, in euro 2695,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP, da distrarsi.
Roma, il 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 D. Lgs. n. 81/2015 secondo equità;
8. con vittoria di spese”, oltre accessori e vinte le spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta ed eccepito che non corrispondeva al vero che il ricorrente aveva iniziato a prestare servizio dal 08.03.2023 per poi essere regolarizzato solamente in data 01.04.2023 avendo infatti iniziato a
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 24.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°13140/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato alla Via A. Mordini n. 14, Parte_1
presso lo studio del suo difensore avv.to Gabriele Salvago, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sarra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, sito alla Via Flavio Domiziano, 10, in forza di procura in atti;
resistente
Oggetto: impugnativa contratto a tempo determinato;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della convenuta nel periodo dal 08/03/2023 al 30/09/2023; esposto che il rapporto di lavoro è stato tardivamente formalizzato con decorrenza dal 1/4/2023 mediante un rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato con scadenza del termine fissata per il giorno 30/09/2023, con orario pari a 18 ore settimanali, qualifica professionale di “barista” ed inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
chiarito che ha costantemente fornito le sue prestazioni di lavoro, secondo modalità rimaste invariate per l'intero periodo del rapporto dedotto ed oltre descritte, presso il Caffè di Porta Castello, sito in Roma, via di Porta
Castello n. 9; dedotto che ha sempre svolto le seguenti mansioni: addetto alla gastronomia, provvedendo alla preparazione ed imbottitura di sandwiches, piadine e pizzette farcite, e di essersi occupato, in coincidenza con l'orario del pranzo, alla preparazione delle vivande espresse, utilizzando allo scopo le basi preconfezionate di pasta, di pane ecc;
esposto che ha sempre svolto il seguente orario di lavoro dalle ore 07:30 alle ore 15:30 per sei giorni della settimana, con giorno di riposo coincidente con la domenica e che era tenuto ad eseguire ogni direttiva e disposizione di servizio impartitagli dai soci della convenuta, prevalentemente dalla Sig.ra dedotto che ha percepito la Parte_2
retribuzione di € 1.050,00 per le prestazioni rese nel mese di marzo, di €
1.300,00 nei mesi successivi e di € 660,00 nel mese di agosto, mentre non ha percepito alcuna retribuzione per il mese di settembre 2023 e che successivamente alla risoluzione del rapporto ha ricevuto un accredito bancario di € 1.484,84 privo di alcuna specifica imputazione;
lamentato che il rapporto dedotto era cessato definitivamente il 30/9/2023, in coincidenza con la scadenza del presunto termine apposto al contratto di lavoro, concludeva chiedendo: “1. accertare e dichiarare che tra il Sig. e Parte_1 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Controparte_1
ed indeterminato nel periodo dall'8/3/2023 al 30/9/2023 e, conseguentemente, dichiarare la nullità del presunto termine in relazione al quale è stato ritenuto cessato il rapporto dedotto;
2. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente in considerazione delle mansioni effettivamente svolte a norma degli artt. 2103 cod. civ., ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL invocato e a percepire il relativo trattamento economico;
3. condannare la Società convenuta al pagamento, in favore della parte istante ed al titolo di indennità di lavoro come specificati nell'esposizione che precede, della somma di € 7.532,50 o di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
4. accertare e dichiarare la giuridica prosecuzione del rapporto oltre il 30/9/2023 e la sua attuale esistenza in vita, quindi ordinare alla Società convenuta di riammettere in servizio la parte ricorrente;
5. per gli effetti condannare al pagamento, a titolo Controparte_1
di risarcimento del danno conseguente alla nullità del termine, di un'indennità compresa tra 2,5 (pari a € 4.557,82) e 12 mensilità (pari a € 21.877,56) della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, quest'ultima corrispondente a € 1.823,13, o a quella diversa che risulterà di giustizia;
6. in ogni caso condannare la parte convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali, sulle somme via via rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; 7. condannare la parte convenuta al risarcimento del danno in favore del Sig. _1
, da determinare secondo equità, ai sensi di quanto previsto dall'art.
[...] prestare servizio solamente in data 01.04.2023; chiarito che, prima del
01.04.2023, il ricorrente aveva collaborato occasionalmente con la resistente senza alcuna subordinazione, senza alcun vincolo di orario e che in quelle occasioni era stato anche remunerato con una somma netta di € 1.050,00; esposto che essa resistente non era in possesso del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con orario part time debitamente redatto per iscritto;
chiarito che il ricorrente ha prestato servizio per un monte orario superiore alle 18 ore settimanali, per circa 6 ore al giorno, coincidenti con la fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 13.30, dal lunedì al sabato, con riposo coincidente con la domenica e che il suindicato orario supplementare svolto è stato retribuito al ricorrente con 50 euro al giorno;
dedotto che lo ha _1
sempre svolto la mansione di barista e pertanto è stato correttamente inquadrato nel V livello del ccnl;
esposto che dal 07.09.2023 a tutto il
30.09.2023 il dipendente era in stato di malattia e che l'indennità di malattia era stata regolarmente indennizzata nel cedolino di settembre;
chiarito che lo stesso ha rifiutato qualsivoglia proposta di rinnovo contrattuale tanto che, in data 24.09.2023 comunicava alla legale rappresentante e a tutto lo staff di assentarsi per svolgere dei periodi di prova presso altre aziende;
concludeva chiedendo “in via principale nel merito rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande, principali e subordinate, perché infondate in fatto e diritto
e, comunque, non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorar di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.”
Istruita la causa con l'escussione di due testi per parte, ritenuta la causa matura per la decisione la difesa istante chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il giudizio veniva definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato ed in tale misura merita accoglimento.
Nel merito, ha dedotto il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'08.03.23 al 30.09.2023, senza soluzione di continuità. Nello specifico ha dichiarato che il rapporto di lavoro è stato tardivamente formalizzato con decorrenza dal 1°/4/2023 mediante un rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato con scadenza del termine fissata per il giorno
30/09/2023.
Pertanto, ha così sostenuto di aver alle dipendenze della parte convenuta “in nero” senza regolarizzazione dall'8.3.2023 al 1.4.2023.
Circa tale arco temporale i testimoni escussi non hanno potuto confermare quanto dedotto dal ricorrente. Infatti, il teste ha Testimone_1
dichiarato “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società convenuta dal maggio 2023 per circa un mese e mezzo, dopodichè sono stato licenziato per motivi non validi e mi hanno impedito di lavorare”.
L'altra teste collega del ricorrente ha inoltre dichiarato Testimone_2
“Conosco i fatti di causa perché ero dipendente della convenuta da maggio
2023 a dicembre 2023. Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme, quando sono arrivata lui già c'era”.
E' noto che l'onere probatorio ricada sul lavoratore e che nel caso in esame non risultano essere state prodotte prove in merito all'asserito rapporto di lavoro nel periodo dall'8.3.2023 al 1.4.2023.
Pertanto, la domanda in merito al riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con la società convenuta, dall'8.3.2023 al
1.4.2023, non può trovare accoglimento.
In relazione invece al periodo successivo il ricorrente ha eccepito che, soltanto in data 1.4.2024, peraltro senza soluzione di continuità e mantenendo le proprie mansioni, orari, giorni di lavoro, è stato assunto formalmente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (per 18 ore settimanali) con inquadramento al 5°livello del Ccnl pubblici esercizi. Ebbene tale assunzione è provata unicamente dal certificato storico rilasciato dal
Centro per l'impiego di Roma (doc. allegato al ricorso) prodotto agli atti dal ricorrente e dalle buste paga prive di sottoscrizione del lavoratore prodotte dalla convenuta (all.4 alla memoria), non essendo stato prodotto, da entrambe le parti, il contratto consegnato dal datore di lavoro al lavoratore debitamente redatto in forma scritta.
Al riguardo la convenuta, nella memoria, ha preliminarmente confermato il rapporto di lavoro ed ha altresì specificato come “il contratto a termine oggetto del presente giudizio è nullo” ammettendo poi di non avere alcuna copia del contratto stesso.
In merito alla esistenza del contratto di lavoro, il ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto e sottoscritto il contratto in questione.
Premesso quanto sopra, deve interrogarsi l'interprete sulla normativa nazionale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Al riguardo, dal contratto di lavoro e dalle buste paga versate in atti è possibile circoscrivere temporalmente il rapporto a partire dall'1.4.2023, con la conseguente applicabilità al caso di specie del D.lgs 81/15.
Il comma 4 dell'art 19 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce, dunque, che “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.”
Ne deriva che il contratto a tempo termine richiede per la sua conclusione il rispetto della forma scritta. L'inosservanza dell'obbligo formale comporta per legge la conseguente conversione dello stesso rapporto in ordinario contratto subordinato a tempo indeterminato.
Nel caso sottoposto al vaglio di questo Giudice non risulta, allegata agli atti, prova del contratto individuale di lavoro.
La giurisprudenza in merito è conforme nel ritenere che “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del temine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto” (ordinanza Corte di Cassazione n. 2774/2018).
Ed infatti “E', pertanto, chiaro che, nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La mancata stipulazione in forma scritta di un contratto di lavoro a tempo determinato, difatti, comporta che la clausola appositiva del termine deve considerarsi tamquat non esset, con la conseguenza che deve essere dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (sentenza n. 576/2020 emessa dalla Corte di appello di Bari).
Ne consegue che, data l'assenza di un valido contratto a termine, per come previsto dalla legge sopra richiamata, automaticamente il rapporto va declinato in un contratto a tempo pieno ed indeterminato, con conseguente diritto dell'odierna parte ricorrente ad essere riammessa in servizio sulla base di un contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno.
A tale ultimo riguardo e, cioè, all'orario di lavoro rispettato dal lavoratore, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno;
è, pertanto, onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, nè la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 11528 del 15 giugno 2020 e nello stesso senso Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 1375 del 19 gennaio
2018, Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 10448 del 20 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 4494 dell'8 marzo 2016, Cass. civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 17241 del 27 agosto 2015; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 5518 del 18 marzo 2004; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 6878 del 13 maggio
2002; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 2033 del 23 febbraio 2000).
Tanto premesso, si rileva che tale prova non è stata raggiunta nel corso dell'istruttoria.
Il teste citato da parte ricorrente, ha dichiarato “sono Testimone_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società convenuta dal maggio 2023 per circa un mese e mezzo, dopodiché sono stato licenziato per motivi non validi e mi hanno impedito di lavorare. Non ho ancora fatto causa per il mio licenziamento, il sindacato ha scritto alla società per sapere il motivo del licenziamento e per trovare una eventuale intesa conciliativa.
Per quello che mi risulta la società non ha risposto alla lettera.
ADR: Ho iniziato a lavorare il primo maggio 2023 e sono stato regolarizzato il 7 maggio 2023; quando io ho iniziato a lavorare il ricorrente era già presente ed è rimasto a lavorare presso il bar dopo che io sono andato via.
ADR: Io facevo il cameriere e servivo anche al banco;
il mio orario di lavoro era dalle 6:30 e finivo di lavorare alle 15:30/16:00.
ADR: Il ricorrente iniziava a lavorare come me alle 6:30 e andava via delle volte anche alle 17:00 o 18:00: ciò posso dire in quanto parlavo con il ricorrente anche dell'orario di lavoro che lui faceva. ADR: Sia io che il ricorrente non fruivamo della pausa pranzo, mangiavamo quando era possibile”.
Il teste ha, a sua volta, “ Io e il ricorrente abbiamo lavorato Testimone_2
insieme, quando sono arrivata lui già c'era. Io ero cameriera e lavoravo dalle 8 alle 16 dal lunedì al sabato. Ricordo che il ricorrente lavorava in cucina anche se si occupava un po' di tutto. Quando io arrivavo a lavoro lui era già arrivato e quando andavo via a volte staccava prima di me mentre altre volte restava a lavoro. Il ricorrente lavorava come me dal lunedì al sabato.
ADR per quello che ricordo l'orario di lavoro del ricorrente era fino alle 15 e come ho detto delle volte capitava che rimanesse anche dopo”.
Da ultimo il teste di parte convenuta ha dichiarato Testimone_3
“Conosco il ricorrente, ricordo che ha lavorato per il bar da aprile 2023 fino
a settembre 2023. io in quel periodo andavo a dare una mano al bar, quasi tutti i giorni anche per stare con i miei figli. Solitamente arrivavo lì tra le 8 e le 10 del mattino e mi trattenevo per 3/ 4 ore e poi magari mi allontanavo per fare delle commissioni. Ricordo che il ricorrente lavorava dalla mattina alle 7.30 fino ad ora di pranzo anche se l'orario era flessibile e quindi se lui arrivava prima a lavoro anticipava l'orario di uscita o viceversa. Preciso che il bar è molto piccolo circa 40 mq. Lui lavorava tutti i giorni tranne la domenica.
Non sono socia della società. Adr: ricordo che il ricorrente lavorava solitamente dalle 7.30 alle 13.30.”
Per quanto finora esposto, attesa la correttezza dei conteggi depositati successivamente da parte ricorrente su richiesta di questo Giudice riguardanti il periodo di lavoro come sopra indicato e dei minimi propri del livello di diritto, segnatamente il 5° livello del c.c.n.l. la società convenuta deve essere complessivamente condannata al pagamento della somma di euro € 5.484,75 a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso, tutte fondate su voci retributive indicate in busta paga.
A tal proposito, si segnala che il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel 4° livello del ccnl, senza tuttavia porre a base della richiesta le prescritte deduzioni in punto di fatto e di diritto, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza.
Infatti, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne la prova.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire “la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Costituisce orientamento consolidato il criterio trifasico secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cassazione sezione lav. n.
30580/2019). Il relativo capo della domanda non può pertanto essere accolto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nel periodo dall'1/4/2023 al 30/9/2023 e, conseguentemente, dichiarata la nullità del presunto termine in relazione al quale è stato ritenuto cessato il rapporto dedotto, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria da commisurare sulla base della retribuzione globale di fatto tenuto conto dell'ultima busta paga e nell'importo pari a 6 mensilità.
Tale condanna, in considerazione dei conteggi versati in atti, può essere quantificata nella misura pari ad €. 8.753,76 (ovvero €. 1.458,96 * 6 mensilità).
Su detta somma devono essere corrisposti gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
Va inoltre riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere riammesso nel posto di lavoro poiché il contratto va ritenuto a tempo indeterminato ab origine.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, previa loro compensazione nella misura di un terzo in considerazione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie parzialmente il ricorso;
- accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nel periodo dall'1/4/2023 al 30/9/2023 e, conseguentemente, dichiara la nullità del termine in relazione al quale è stato ritenuto cessato il rapporto;
condanna in persona del rappr p.t., al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria pari ad euro 8.753,76 e, per l'effetto, dichiara la giuridica prosecuzione del rapporto oltre il 30/9/2023 e la sua attuale esistenza ed ordina alla convenuta di riammettere in servizio la parte ricorrente;
- condanna in persona del rappr p.t al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, della somma di € 5.484,75 a titolo di differenze retributive;
-rigetta nel resto il ricorso;
- condanna in persona del rappr p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate, previa compensazione nella misura di un terzo, in euro 2695,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP, da distrarsi.
Roma, il 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 D. Lgs. n. 81/2015 secondo equità;
8. con vittoria di spese”, oltre accessori e vinte le spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta ed eccepito che non corrispondeva al vero che il ricorrente aveva iniziato a prestare servizio dal 08.03.2023 per poi essere regolarizzato solamente in data 01.04.2023 avendo infatti iniziato a