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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2024, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6114/2022 e nel giudizio riunito n. rg. 7883/22 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti COSIMO RAMPINO E C.F._2
VINCENZO VERGINE presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta mandato in atti;
-ATTORI/OPPONENTI
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentate e difese dall'Avv. STEFANO MIGLIETTA presso il cui C.F._4
studio sono elettivamente domiciliate, giusta mandato in atti;
-CONVENUTE/OPPOSTE
nonché CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3 C.F._5
Alessia Faggiano presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
-CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI delle parti: come precisate all'udienza del 21.02.2024 nella quale le parti hanno richiamato i rispettivi gli atti difensivi cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(In fatto e diritto)
1. Con due tempestivi atti di citazione in opposizione - introduttivi di separati giudizi - Pt_1
e hanno impugnato gli atti di precetto intimati da
[...] Parte_2 Controparte_4
e . Controparte_3 CP_2
Nelle impugnazioni proposte hanno premesso la loro qualità di eredi del padre ed Persona_1
hanno assunto di aver ricevuto, in tale veste, la notifica dei seguenti atti:
- atto di precetto del 05.07.2022, con il quale è stato il pagamento della somma di € 38.850,27 in virtù della sentenza n. 1061/2020 del 23.04.2020, resa dal Tribunale di Lecce, spedita in forma esecutiva il 06.07.2020 e della sentenza n. 517/2022 sempre del Tribunale di Lecce, spedita in forma esecutiva il 14.03.2022;
- atto di precetto del 29.09.2022 intimante il pagamento della complessiva somma di €
215.811,45 in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 277/2007, pronunciata dalla
Corte d'Appello di Lecce, spedita in forma esecutiva in data 08.02.2011.
A sostegno delle opposizioni, con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, hanno dedotto che gli atti di precetto non potevano essere notificati loro, avendo essi accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario. A prova di tanto hanno depositato in atti dichiarazione resa dinanzi al
Tribunale di Lecce (n. 3084/2015 – cron. 5713) con la quale avevano accettato, con beneficio d'inventario, l'eredità del di loro padre;
hanno depositato, altresì, altra dichiarazione resa in pari data - 04.11.2015 - con la quale gli stessi avevano accettato, con beneficio d'inventario, anche l'eredità del PR, . Persona_2
In forza di tanto, in entrambe le opposizioni a precetto – successivamente riunite – hanno contestato il fatto che, una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non sono più possibili azioni esecutive nei confronti dell'erede, sicché l'eventuale notifica del precetto non ha alcuno scopo ed, anzi, tale atto è da ritenersi nullo e/o tamquam non esset, non essendo predicabile l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiato e sui suoi beni personali;
pagina 2 di 9 l'esecuzione forzata, infatti, sarebbe proponibile, al più, unicamente entro il valore dei beni pervenuti.
In conclusione, i germani e hanno chiesto all'intestato tribunale di Pt_1 Parte_2
accertarsi e dichiararsi la intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del padre e del PR e, pertanto, dichiararsi nulli e/o tanquam non esset gli atti di Per_1 Per_2
precetto notificati e, comunque, limitare la responsabilità debitoria degli odierni attori entro il valore dei beni loro pervenuti dall'eredità paterna.
Hanno chiesto, altresì, di “dichiarare che i sigg.ri e quali eredi Parte_1 Pt_2 beneficiati di , da un lato e quali eredi beneficiati di , dall'altro, Persona_1 Persona_2
nulla devono alle sig.re , e , in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 CP_1
e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di quanto Persona_3 intimato e/o preteso con l'atto di precetto nonché dichiarare che gli opponenti nulla devono in forza dei titoli azionati” concludendo per il favore delle spese di lite.
1.2. Con regolari atti di costituzione le odierne convenute hanno resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
2. Con provvedimento reso a verbale di udienza dell'11 maggio 2024 il procedimento rubricato al n. 7883/22 è stato riunito al procedimento n. 6114/2022; è stata, altresì, rigettata l'istanza di sospensiva e fissata l'udienza del 20.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
2.1. Alla predetta udienza, stante la costituzione di nuovi difensori per gli opponenti, è stato concesso rinvio al 21.02.2024 quando, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
pagina 3 di 9 *****
3. L'opposizione merita accoglimento nei limiti e con gli effetti di cui si dirà.
3.1. In primo luogo, vanno ribaditi i confini del presente giudizio di opposizione nel quale, come noto, quando il precetto si fonda su titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere presi in considerazione esclusivamente i fatti modificativi ed estintivi del diritto consacrato nel titolo, che siano sopravvenuti alla formazione del medesimo, mentre laddove l'opponente contesti le ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Sulla base di tale presupposto, pertanto, esula dal presente giudizio ogni valutazione di merito circa la debenza delle somme portate in precetto, rinvenendo le stesse, come già detto, da titoli giudiziali (sentenze di condanna passate in giudicato).
3.2. Passando al vaglio dei motivi di opposizione, occorre affrontare il principale motivo di doglianza con il quale i germani deducono la nullità e/o illegittimità del precetto Pt_1 notificatogli per violazione dell'art. 499 c.c. avendo essi accettato l'eredità del padre
[...]
e del PR con beneficio di inventario. Più precisamente, hanno Per_1 Persona_2
dichiarato di aver accettato con beneficio di inventario entrambe le eredità con atti separati ma contestuali mercè dichiarazioni rese e depositate presso la cancelleria del Tribunale di Lecce in data 04.11.2015.
Le parti opposte, dal canto loro, hanno contrastato tale deduzione. Esse sostengono che recando l'accettazione con beneficio di inventario del PR un numero di cronologico Pt_1 Per_2
precedente rispetto a quella del padre - dichiarazioni distinte dal n. 3082/2015 e Persona_1
cron. 5712 la prima e dichiarazione distinta dal n. 3084/2015 e cron. 5713 la seconda - allora l'eredità paterna non può dirsi accettata con beneficio d'inventario.
In sostanza ritengono che, giusto il disposto dell'art. 479 c.c., i chiamati all'eredità di Per_2
abbiano potuto accettare con beneficio d'inventario l'eredità del PR in quanto essi
[...] avevano già accettato tacitamente e semplicemente l'eredità paterna.
Orbene, secondo la prospettazione delle convenute occorre valorizzare il numero di cronologico portato dalle dichiarazioni di accettazione beneficiata dell'eredità di guisa che l'avere accettato pagina 4 di 9 quella del congiunto più lontano prima di quella del padre avrebbe comportato accettazione tacita di quella del diretto dante causa - Pt_1 Per_1
Le deduzioni delle opposte non possono essere condivise.
Non ignora questo giudicante l'esistenza di pronunciamento contrario del collegio investito del reclamo del provvedimento reso in sede cautelare.
Tuttavia, un esame approfondito delle questioni giuridiche sottesa all'odierna opposizione - esame necessario in questa fase di decisione del merito - inducono a ritenere fondate le doglianze degli attori.
Militano in tal senso diverse considerazioni.
Non può revocarsi in dubbio l'esistenza di due distinti atti di accettazione di eredità con beneficio di inventario resi entrambi in data 04.11.2015 e relativi all'eredità di ed Persona_2 [...]
. Per_1
E non può revocarsi in dubbio, del pari, la correttezza di tale duplice adempimento giusto l'insegnamento dei giudici di legittimità che già in una risalente pronuncia del 1961, richiamata nella più recente ordinanza Cass. n. 19303/2017, avuto riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art. 479 c.c. hanno avuto modo di precisare che “in caso di trasmissione del diritto di accettare
l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente”.
Ciò posto, gli adempimenti che nella particolare fattispecie a formazioni successive che è
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario sono immediatamente e direttamente imposti in capo agli eredi dall'art. 484 c.c. sono sostanzialmente due:
a) rendere una dichiarazione espressa “ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione”;
b) redigere, prima o dopo la predetta dichiarazione, l'inventario dei beni ricompresi nell'eredità
(in questi termini si veda parte motiva di Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16739 del 9 agosto 2005 ove si legge “in tema di successioni mortis causa l'art. 484 c.c., nel prevedere che
l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi
pagina 5 di 9 costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro”).
A quanto sopra, si aggiungono le seguenti ulteriori attività:
a) inserzione nella prima parte del registro delle successioni tenuto presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione;
b) trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione alle quali si aggiungono gli adempimenti relativi all'inventario.
Tali ulteriori incombenze prescritte dall'art. 484 c.c. sono poste a carico di soggetti terzi (notaio, cancelliere, pubblico ufficiale) e hanno funzione di certificazione, di mera pubblicità notizia la cui inosservanza o irregolarità non comporta l'inefficacia dell'accettazione beneficiata.
I termini della vicenda si spostano, dunque, sul significato da attribuire al numero di cronologico attribuito ai già richiamati atti dal cancelliere che ha ricevuto le dichiarazioni. E allora, non convince il preminente valore che ad esso viene dato dalla difesa delle opposte al fine di ritenere i
TO decaduti dal beneficio dell'inventario dell'eredità paterna.
Si tratta, infatti, di conclusione non suffragata da alcuna espressa norma di legge, né tanto meno rinvenibile in alcuna pronuncia giurisprudenziale.
Da un lato, come visto, l'attribuzione del cronologico e l'inserimento nei diversi registri è compito demandato al cancelliere e da questi compiuto senza alcun intervento da parte dell'erede; compito il cui regolare e/o irregolare svolgimento comunque non pregiudica l'iter di accettazione beneficiata proprio perché non avente funzione costitutiva della fattispecie ma, come visto, di mera pubblicità - notizia.
Dall'altro, l'unico elemento certo valorizzato sia dal diritto positivo che dalla giurisprudenza di legittimità è rappresentato dalla data di compimento dell'atto, data che viene in rilevo tanto per il tempo in cui viene resa la dichiarazione quanto per il tempo in cui viene redatto l'inventario dei beni ereditari.
pagina 6 di 9 Anzi, proprio con riferimento a quest'ultimo adempimento imposto all'erede la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ai fini della verifica del decorso del termine di decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, rileva la data di redazione dello stesso e non quella del suo inserimento nel registro delle successioni” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
19838 del 23 luglio 2019; lo stesso principio, poi, è stato espresso avuto riguardo al diverso istituto della rinuncia all'eredità da Cass. 19838/2019).
Infine, ma non per ultimo, vale a smentire del tutto le tesi delle opposte l'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399 dell'art. 34 disp. att. c.p.c. il quale disciplinava il contenuto del registro cronologico. Detto registro, pertanto, la cui tenuta non è più obbligatoria in termini di legge - e che permane all'interno degli uffici giudiziari per finalità meramente interne e di gestione - non può avere alcun rilevo nel caso che ci occupa al fine di dichiarare la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario del padre Pt_1 Per_1
Conclusivamente, ritenute acquisite al giudizio le due accettazioni con beneficio di inventario rese dagli opponenti, attribuito preminente rilevo alla data di compimento dell'atto deve riconoscersi la contestualità delle accettazioni con beneficio di inventario effettuate dai germani in data 04.11.2015.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di - la quale ritiene non Controparte_3
predicabile la contestualità delle due dichiarazioni perché contenuta in due atti diversi - la procedura seguita da e è corretta giusto il già citato arresto Pt_1 Parte_2
giurisprudenziale del 1961 che espressamente richiede due distinti atti di accettazione per due distinte eredità (quella del primo de cuius e quella del trasmittente).
3.3. Tale ultimo inciso consente anche di respingere la sostenuta decadenza dal beneficio dell'eredità paterna degli opponenti ai sensi degli artt. 494 e s.s. c.c., per aver essi compiuto gravi omissioni e/o infedeltà nella redazione dell'inventario del defunto padre . Persona_1
Sostengono le opposte, infatti, che i avrebbero “omesso di includere nell'inventario Pt_1 dell'eredità paterna consistenti diritti di credito derivanti della eredità del PR , Persona_2
già titolare di conto corrente n.433/10303954 presso Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca di Italia Società Cooperativa per Azioni a.r.l.., con saldo al 20 aprile
2017 di euro 237.180/92”.
pagina 7 di 9 La già predicata distinzione delle eredità del PR e del padre implica la distinzione dei patrimoni ascrivibili agli stessi e, così come impone la manifestazione di due distinte volontà di accettare con benefico di inventario, del pari impone la redazione di due distinti inventari dei beni ereditari.
L'eredità che già era di non è mai transitata nel patrimonio di e, Persona_2 Persona_1 pertanto, il conto corrente già acceso in capo al primo deve essere incluso nell'inventario dell'eredità dello stesso, così come del resto risulta essere stato effettuato.
Conclusivamente e vanno dichiarati eredi con beneficio di inventario di Pt_1 Parte_3
e di e, conseguentemente, la responsabilità degli stessi quali eredi di Persona_2 Persona_1
deve essere contenuta intra vires hereditatis. Persona_1
3.4. Quanto sopra, avuto riguardo ai titoli esecutivi portati nei precetti opposti, vale per
[...]
. Pt_1
Per quanto concerne, invece, la posizione di si impone una precisazione. Parte_2
La sentenza n. 1061/2020 del 23.04.2020 (resa nel giudizio n. 1778/2012 RG Trib. Lecce), con la
è stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti delle odierne opposte, nella qualità di eredi di
, dell'atto di vendita col quale (padre degli odierni Persona_3 Persona_1 attori) aveva trasferito, al figlio , l'appartamento di sua proprietà, sito il Lecce Parte_2
alla via Manzoni, contiene anche la condanna dei convenuti quali eredi di sigg.ri e Per_1 Pt_1
e quest'ultimo anche in proprio al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite Pt_2 sostenute delle attrici e liquidate in complessivi € 10.400,00 in favore di e CP_2 ed € 9.500,00 in favore di , oltre accessori e spese come Controparte_1 Controparte_3
per legge.
Nei confronti di tale titolo esecutivo, pertanto, il sig. non potrà opporre la Parte_2 limitazione del beneficio d'inventario laddove l'intimazione di pagamento venga spesa nei suoi confronti anche in proprio quale parte del giudizio di revocatoria azionato dalle odierne opposte.
4. Per quanto concerne, infine, le spese del giudizio la novità e particolarità della vicenda trattata, rilevabile anche dal contrasto di orientamenti tra la fase “cautelare” e la presente fase di merito, ne giustifica l'integrale compensazione ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante pagina 8 di 9 dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Dichiara e eredi con beneficio di inventario di Parte_1 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, in accoglimento delle opposizioni dichiara Per_1 Persona_2
l'inefficacia dell'atto di precetto del 05.07.2022 e dell'atto di precetto del 29.09.2022;
• Spese compensate
Così deciso in Lecce, 10 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Francesco Ottaviano
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