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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. PIZZOLANTE MARZO CARMELO
Ricorrente
CONTRO
, CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA e CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell'l'Istituto assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato all' in data 15.12.2022, istanza tesa al CP_1 riconoscimento della seguente malattia professionale: “COXARTROSI BILATERALE” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta senza soluzione di continuità - quale bracciante agricolo per oltre 20 anni (dal 1979 al 2021) - e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento e con missiva datata 26.01.2023 comunicava che la richiesta CP_1
presentata dal ricorrente era stata definita negativamente. Avverso tale valutazione il Sig. proponeva, in data 24.02.2023, ricorso in opposizione Pt_1
conclusosi, parimenti, con esito negativo;
seguiva, infine, l'introduzione del presente giudizio. si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1
ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così in parte argomentando: “Risulta dagli atti di causa che il periziando abbia presentato domanda di riconoscimento di infortunio o malattia professionale nel mese di dicembre 2022. Il periziando veniva visitato dalla competente Commissione Medica dell' di Brindisi in data 26 gennaio 2023, la quale escludeva l'esistenza di nesso causale tra il CP_1
rischio lavorativo cui è stato sottoposto e la malattia denunciata, ovvero la coxartosi bilaterale. La coxartrosi, conosciuta anche come artrosi dell'anca, è una condizione degenerativa che colpisce
l'articolazione delle ossa del bacino. Si tratta di una forma di artrosi che si manifesta con la degenerazione della cartilagine articolare, accompagnata da infiammazione delle strutture circostanti e da rimodellamenti ossei. I sintomi principali includono dolore all'anca, rigidità articolare, difficoltà nei movimenti, zoppia e ridotta capacità di attività fisica. Il dolore può aumentare dopo periodi di inattività o sforzo. Le cause della coxartrosi riportate più frequentemente nella manualistica possono comprendere l'invecchiamento, traumi pregressi all'articolazione, predisposizione genetica, obesità, displasie congenite dell'anca e malattie metaboliche. Trattasi, nel caso in esame, di patologia non compresa nella tabella delle malattie professionali ex articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e smi.
L'eventuale origine professionale della stessa deve essere pertanto oggetto di disamina della letteratura scientifica di settore. Un lavoro pubblicato nel 2018 e riguardante un campione di contadini svedesi evidenziava in questo sottogruppo un elevato rischio di osteoartrosi con indicazione chirurgica, legato, a giudizio degli autori, all'esposizione a rischi fisici tipica dell'attività lavorativa degli stessi ( , , , , Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_6
E, , , , , D. Low risk for
[...] Per_7 Per_8 Per_9 Persona_10 Per_11 Per_12
hip fracture and high risk for hip arthroplasty due to osteoarthritis among Swedish farmers.
Int. 2018 Mar;
29(3):741- 749. doi: 10.1007/s00198-017-4355-y. Epub 2018 Jan 12. CP_2
PMID: 29327294; PMCID: PMC5884415). Una survey svolta in Corea e pubblicata nel 2017 su quasi 10.000 lavoratori concludeva che i “green collar” (tra cui gli agricoltori) presentavano il rischio più elevato di patologie degenerativa del bacino, quantificabile in circa 3 volte la categoria degli impiegati ( , , , , , . The Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20
Association between Osteoarthritis and Occupational Clusters in the Korean Population: A
Nationwide Study. 2017 Jan 18;12(1):e0170229. doi: 10.1371/journal.pone.0170229. CP_3
PMID: 28099527; PMCID: PMC5242527). Una revisione sistematica della letteratura pubblicata nel 2008 concludeva che “per gli agricoltori, il rischio di osteoartrosi dell'anca sembra raddoppiato dopo circa 10 anni di attività e l'evidenza è considerata da moderata a forte” (JE LK. Hip osteoarthritis: influence of work with heavy lifting, climbing stairs or ladders, or combining kneeling/squatting with heavy lifting. Occup Environ Med. 2008 Jan;
65(1):
6-19. doi:
.2006.032409. Epub 2007 Jul 18. PMID: 17634246). Anche i lavori pubblicati più di 20 NumeroDi_1
anni fa portano a conclusioni analoghe. Pertanto, pur in assenza di previsioni tabellari, l'esame della letteratura conferente orienta lo scrivente favorevolmente a stabilire l'origine professionale della patologia denunciata. Utilizzando il codice 271 e considerando che nel caso di specie siamo di fronte ad una limitazione funzionale e non certo ad un quadro di anchilosi, la percentuale di invalidità derivante da tale patologia può essere stabilita nel 10%.”
Quindi lo stesso consulente ha così concluso: “Il sig. risulta attualmente affetto da: Parte_1 Coxartrosi bilaterale con limitazione funzionale Visitato il ricorrente, esaminata la documentazione prodotta e praticati gli accertamenti ritenuti opportuni, posso concludere che la malattia denunciata dallo stesso in ricorso ha origine professionale e che dalla stessa siano derivati dei postumi permanenti. Tenendo conto dei criteri fissati dal T.U. 1124/1965 e/o dall'art. 13 del d.lgs n.38 del
2000, posso stabilire che il grado di inabilità permanente residuato al ricorrente sia pari a 10 punti percentuali.”
Avverso tali risultanze, inviate in bozza alle parti in data 17 novembre 2024, pervenivano le sole note critiche dell' che le contestava in toto, pure analiticamente vagliate e riscontrate dal Ctu che, CP_1 all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 10%;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio