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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.7.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 352 /2025 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI
Parte_1 C.F._1
GENOVA ALESSANDRO e dall'Avv. Raffaele Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I Con ricorso depositato in data 9.1.2025 il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Giudice adito di “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 5.953,87, reclamata in restituzione dall' , per le causali esposte in narrativa, stante la buona fede dell'accipiens. CP_1
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo” sostenendo l'illegittimità della nota di rideterminazione della prestazione n. 044-510607170666 Cat. INVCIV datata 21 giugno 2023 inviatagli dall' . CP_1
L' si è costituita in giudizio deducendo di non aver provveduto all'annullamento in CP_1
autotutela del provvedimento in oggetto in oggetto, con conseguente abbandono dell'indebito n. 17774185.
Con note depositate in data 30.6.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di
1 cessazione della materia del contendere ma insisteva per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 3.7.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione, la causa è stata decisa.
La causa viene decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.
9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie l'intervenuto annullamento del provvedimento in contestazione, con conseguente abbandono dell'indebito n. 17774185, di cui si è dato prova in atti, è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo- che ha provveduto all'annullamento solo a CP_1
seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1
liquida in €1250,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.7.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 352 /2025 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI
Parte_1 C.F._1
GENOVA ALESSANDRO e dall'Avv. Raffaele Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I Con ricorso depositato in data 9.1.2025 il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Giudice adito di “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 5.953,87, reclamata in restituzione dall' , per le causali esposte in narrativa, stante la buona fede dell'accipiens. CP_1
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo” sostenendo l'illegittimità della nota di rideterminazione della prestazione n. 044-510607170666 Cat. INVCIV datata 21 giugno 2023 inviatagli dall' . CP_1
L' si è costituita in giudizio deducendo di non aver provveduto all'annullamento in CP_1
autotutela del provvedimento in oggetto in oggetto, con conseguente abbandono dell'indebito n. 17774185.
Con note depositate in data 30.6.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di
1 cessazione della materia del contendere ma insisteva per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 3.7.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione, la causa è stata decisa.
La causa viene decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.
9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie l'intervenuto annullamento del provvedimento in contestazione, con conseguente abbandono dell'indebito n. 17774185, di cui si è dato prova in atti, è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo- che ha provveduto all'annullamento solo a CP_1
seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1
liquida in €1250,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
2