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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonina Scifo presso il cui studio in Parte_1
Matteo Cimarra 38, è elettivamente domiciliato appellante C O N T R O
CP_1 appellato contumace all'udienza del 20 febbraio 2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 2.03.2021 innanzi al Tribunale G.L. di Agrigento,
esponeva che con verbale di accertamento n.0100000426457 - redatto nei Parte_1 la società - l' aveva disconosciuto il rapporto di Controparte_2 CP_1 lavoro in agricoltura intercorso con la predetta società negli anni dal 2011 al 2013 ed aveva trattenuto (sulle altre prestazioni in godimento) la somma di €5.840,52 già erogatagli a titolo di indennità di disoccupazione;
aggiungeva che con sentenza n.1179/2018 il Tribunale di Agrigento aveva annullato il menzionato verbale di accertamento e che, con sentenza n.675/2020 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, aveva accertato lo svolgimento di attività di bracciante agricolo da parte del Pt_1 negli anni sopra indicati e condannato l' al ripristino della relativa posizione CP_1 contributiva. Chiedeva, pertanto, accertarsi che l' non aveva titolo per trattenere quanto CP_1 da lui percepito a titolo di prestazioni pre i derivanti dal disconosciuto rapporto di lavoro e la condanna del detto alla restituzione della somma indebitamente CP_3 trattenuta oltre che alla liquidazion dennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Il Giudice adito, con sentenza n.771/2022 ha dichiarato che, alla luce dell'intervenuto annullamento del verbale unico di accertamento, l' non aveva CP_1 titolo per trattenere le somme già percepite dal ricorrente a tit dennità di disoccupazione, malattia ed emolumenti accessori relativamente agli anni 2011, 2012 e
2013, condannandolo alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
ha, invece, rigettato la domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2014 ritenendo non provato in alcun modo lo svolgimento di attività agricola per 102 giornate nell'anno 2014; ha rigettato altresì la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.,
Pag.1 difettando qualsivoglia prova dell'altrui malafede nel resistere in giudizio;
ha, infine, compensato integralmente le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1 27.02.2023, chiedendone la parziale riforma. Lamenta, in particolare, l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, benché il 2014 non fosse stato espressamente indicato nelle precedenti sentenze citate, tuttavia, lo svolgimento di attività lavorativa in quell'anno doveva ugualmente desumersi da tali decisioni atteso che “le prestazioni previdenziali di ds agricola e malattia, vengono richieste l'anno successivo a quello effettivamente svolto. … La domanda di indennità di disoccupazione agricola e malattia, deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto: quindi la disoccupazione del 2014 si riferisce al periodo lavorato nel 2013, effettivamente accertato e CP_ riconosciuto dall' e quindi già provato!”. A conferma di ciò deduce che, nelle more, l' ha provveduto in autotutela al CP_1 pagamento delle somme indebitamente trattenute a l'anno 2014. Sostiene che tale circostanza se, da un lato, “fa venir meno l'oggetto del contendere”, dall'altro, “mette in evidenza” l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite che si sarebbero dovute, invece, porre esclusivamente a carico dell' parte soccombente. CP_1
In ogni caso, rileva che “l'accoglimento del ricorso, seppur parziale, avrebbe determinato … la soccombenza del soggetto evocato in giudizio …”. L' sebbene ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
A udienza, previa discussione, la causa la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti
2) Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Tanto premesso, l'appello è fondato per quanto di ragione. Quanto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 (siccome richiesta con l'atto introduttivo del giudizio), è appena il caso di osservare, contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'appellante, che essa non poteva e non può riferirsi alla prestazione lavorativa svolta nell'anno 2013 (periodo per il quale è pacificamente intervenuto il giudicato con la sopra citata sentenza n.675/2020 della Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro), dovendo invece, rinvenire i suoi presupposti nel medesimo anno di riferimento. Un tanto risulta, del resto, incontrovertibilmente provato dalla stessa documentazione versata in atti dal (con la quale costui, a conferma della “bontà Pt_1 CP_ dell'azione proposta”, ha inteso dimos he “nelle more l' ha provveduto in autotutela al pagamento … delle somme ...”) il cui esame consente de plano di ricavare che in data 21.4.2021 l' ha accolto la domanda n.20156662807460 “relativa all'anno 2014, presentata il CP_1
23/02/2015 e riesaminata il 20/04/2021” e, conseguentemente, liquidato la somma di euro 2.480,60 a titolo di disoccupazione e ANF (cfr. doc. fascicolo di parte appellante). In disparte, dunque, le autonome determinazioni adottate (per l'anno 2014) dall' in sede amministrativa, la sentenza di prime cure, in parte qua, risulta CP_1 corretta non avendo il (col ricorso di primo grado) allegato né, tampoco, provato i Pt_1 fatti costitutivi del pre iritto per l'anno in questione a nulla rilevando (ovviamente) quanto giudizialmente accertato con autorità di giudicato (soltanto) per gli anni dal 2011 al 2013.
Pag.2 Cionondimeno, ritiene la Corte meritevole di accoglimento il motivo che si appunta sul regolamento delle spese operato in prime cure. Come è noto, in forza dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore ha novellato l'art. 92 c.p.c. prevedendo che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza …. il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Con sentenza n.77 del 7 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nel testo modificato dall'art. 13 cit., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione … è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora se sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo” (Cass. n.24178/2022). Orbene, nessuna delle ipotesi evidenziate dalla norma ed enucleate dalla giurisprudenza è rinvenibile nella vicenda che ci occupa giacchè il (nonostante la già Pt_1 citata sentenza n.675/2020 emessa della Corte di Appello di Palermo) è stato costretto in data 2.3.2021 (dopo aver vanamente richiesto all'Istituto appellato, il 23.11.2020, la restituzione di quanto dovutogli) ad adire l'A.G. al fine di ottenere giudizialmente (come ha in effetti ottenuto) la restituzione delle somme trattenute dall' per gli anni dal CP_1
2011 al 2013. In siffatto contesto, si osserva, il mero richiamo “al parziale accoglimento del ricorso”, operato nella sentenza di primo grado, si disvela del tutto inidoneo a sorreggere e giustificare una integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la doglianza relativa alla mancata liquidazione delle spese di lite a favore della parte risultata vittoriosa deve essere accolta e la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione va riformata in parte qua, tenuto conto, oltre che del valore della controversia e del suo oggetto, dell'impegno professionale in relazione alla complessità della controversia e alle sue fasi processuali. Si ritiene, tuttavia, conforme a giustizia - anche in ragione del rigetto in prime cure della domanda afferente all'anno 2014 - la parziale compensazione delle stesse in ragione della metà. La restante quota, liquidata come da dispositivo, deve porsi a carico di parte appellata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano in CP_1 complessivi euro 250,00 secondo l'importo tariffario minimo, tenuto conto del valore del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che dichiara, in parziale CP_1 riforma della sentenza n.771/2022 emessa in data 12.10.2022 dal Tribunale G.L. di Agrigento, dichiara compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado e condanna l'appellato a rifondere all'appellante la rimanente parte che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Pag.3 Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado che liquida in complessivi euro 250,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Palermo, 20 febbraio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.4