Art. 3.
In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato a concedere, entro il limite complessivo di lire 10 miliardi, alle imprese che hanno realizzato iniziative industriali con il concorso di finanziamenti concessi per un importo inferiore al 60 per cento della relativa spesa ai sensi delle richiamate leggi e che siano in corso di ammortamento all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge, ulteriori finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime, di semi-lavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche ed alla natura della produzione.
I finanziamenti di cui al precedente comma, di durata non eccedente i cinque anni, non possono superare, fermo il limite di cui all' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 462 , la misura del 40 per cento della spesa necessaria per le scorte e possono essere concessi a condizione che l'impresa richiedente risulti in attivita' ininterrottamente dall'avvio produttivo, non si trovi in stato di liquidazione e non abbia in corso procedimenti concorsuali.
In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato a concedere, entro il limite complessivo di lire 10 miliardi, alle imprese che hanno realizzato iniziative industriali con il concorso di finanziamenti concessi per un importo inferiore al 60 per cento della relativa spesa ai sensi delle richiamate leggi e che siano in corso di ammortamento all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge, ulteriori finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime, di semi-lavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche ed alla natura della produzione.
I finanziamenti di cui al precedente comma, di durata non eccedente i cinque anni, non possono superare, fermo il limite di cui all' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 462 , la misura del 40 per cento della spesa necessaria per le scorte e possono essere concessi a condizione che l'impresa richiedente risulti in attivita' ininterrottamente dall'avvio produttivo, non si trovi in stato di liquidazione e non abbia in corso procedimenti concorsuali.