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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 33542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 7.10.2024, vertente tra:
, , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, in via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Neri, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori –
E la Parte_4
elettivamente domiciliata in Roma, circonvallazione Clodia n. 169, presso lo studio dell'avv. Francesco
Federici, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- convenuta–
E
pagina 1 di 6 la FA. LU. CP_1
- convenuta contumace–
Oggetto: domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 ottobre 2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con 1. ha convenuto in giudizio la e la Lu. Persona_1 Parte_4 CP_1 chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro Mercedes Sprinter targato
EV321PN, , nella causazione del sinistro avvenuto a Roma il 18.12.2017 e, per l'effetto, CP_3
condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento delle domande proposte gli attori hanno dedotto che in data 18.12.2017, alle ore 10,10 circa, percorreva alla guida del veicolo Toyota targato FG786RX via Canale della Persona_1
Lingua a Roma. L'attrice, giunta all'intersezione con via Cristoforo Colombo, veniva investita violentemente dall'autocarro Mercedes Sprinter targato EV321PN, condotto da e di CP_3
Con proprietà della Lu. il quale impegnava l'incrocio nonostante la luce del semaforo fosse CP_1
rossa.
Per effetto del sinistro l'attrice riportava lesioni personali.
La quale assicuratore del veicolo Mercedes Sprinter targato EV321PN, Parte_4
Con e la Lu. quale responsabile civile, omettevano di risarcire i danni subiti dall'attrice. CP_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte Parte_4
da in quanto infondate, per essere il sinistro integralmente ascrivibile alla responsabilità Persona_1 dell'attrice. L'assicurazione ha altresì contestato la quantificazione dei danni subiti prospettata dalla controparte.
La Fa. Lu. è rimasta contumace. CP_1
Con provvedimento del 18.01.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, atteso l'intervenuto decesso di . La causa è stata quindi riassunta dai figli, , e Persona_1 Parte_2 Parte_1
. Parte_3
Con comparsa conclusionale depositata in data 3.12.2024, gli eredi di hanno altresì Persona_1
domandato il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio.
pagina 2 di 6 La ha eccepito l'inammissibilità di tale ultima domanda, in quanto Parte_4
proposta per la prima volta nelle difese conclusive.
2. La dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base del verbale predisposto dalla Polizia di
Roma Capitale intervenuta nell'immediatezza dell'incidente e sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Dal verbale si evince che il sinistro per cui è causa è avvenuto il 18.12.2017, alle ore 10,10 circa in
Roma, in via Cristoforo Colombo. , alla guida del veicolo Toyota RI targato Persona_1
FG786RX, percorreva via del Canale della Lingua, mentre alla guida, del veicolo CP_3
Mercedes Sprinter targato EV321PN, percorreva la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo, diretto verso Roma.
L'urto tra i due veicoli si è verificato all'intersezione tra via Cristoforo Colombo e via Canale della
Lingua.
La teste che al momento del sinistro percorreva via Cristoforo Colombo, dietro il veicolo Tes_1
Mercedes Sprinter targato EV321PN, ai funzionari della Polizia di Roma Capitale intervenuti ha dichiarato: “Giunta in prossimità dell'intersezione della via C. Colombo per via Canale della Lingua alle ore 10.08 circa vedevo l'impianto semaforico visibile e ben funzionate con il colore verde per la mia direzione e circa 100 metri innanzi a me sulla stessa mia corsia un autocarro Mercedes tg
EV321PN con le insegne di trasporto porchetta attraversare l'intersezione con il verde quando vedo sbucare all'improvviso da via Canale della Lingua una autovettura di colore bianco … urtare
l'autocarro che ribadisco procedeva con il verde“(cfr. il verbale in atti).
La teste, escussa all'udienza del 17.02.2021, ha confermato la dinamica dell'incidente descritta nell'immediatezza del sinistro e ha precisato: “il semaforo per il nostro senso di marcia era verde. La
RI della quale mi si legge è arrivata invece inaspettatamente dalla mia destra … il conducente del furgone non avrebbe potuto evitare la collisione perché è stato colpito sulla sua destra. ADR L'urto si
è concretizzato tra la parte anteriore della e la fiancata destra del furgone … il conducente della CP_4
Mercedes non avrebbe potuto evitare la collisione perché il transito della RI è stato inaspettato e repentino”.
La teste ha altresì precisato: “Al momento della collisione dei veicolo non c'erano altri veicoli in transito … c'erano solo i nostri tre veicoli al momento dell'urto”.
La teste non ha evidenziato una velocità anomala del furgone prima dell'urto.
Le dichiarazioni rese dal teste subito dopo il sinistro, quando senz'altro il ricordo dei fatti era Tes_1
ancora vivido, successivamente puntualmente confermate in sede giudiziale, appaiono attendibili e coerenti con i rilievi eseguiti dalla Polizia di Roma Capitale.
pagina 3 di 6 Anche la condizione del traffico descritta dalla teste trova riscontro nel verbale della Polizia di Roma
Capitale, che attesta condizioni di traffico nomale e l'assenza di ulteriori mezzi coinvolti, nonostante la dinamica del sinistro e la circostanza che, all'esito dell'urto al centro dell'incrocio, i veicoli fuori controllo abbiano terminato la loro corsa a diversi metri dal punto di impatto.
Dal verbale della Polizia di Roma Capitale è emerso che entrambi i veicoli, dopo il forte impatto, hanno urtato contro il guard rail.
La vettura RI ha infatti subito, per effetto dell'urto primario, una rotazione verso sinistra, ha poi urtato la barriera di protezione centrale e ha terminato la sua corsa a ridosso del medesimo guard rail, occupando parzialmente la corsia di marcia.
Il fugone invece, dopo l'impatto, ha proseguito la sua corsa, urtando a sua volta il guard rail e ribaltandosi su di un fianco.
Il veicolo Mercedes ha quindi occupato in maniera trasversale l'intera carreggiata di percorrenza.
Nonostante tale complessa dinamica, nessun ulteriore veicolo risulta essere stato attinto dai mezzi coinvolti nell'incidente.
Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_2
evidenziano alcuni profili di inattendibilità.
La teste ha infatti riferito che il sinistro sarebbe avvenuto in condizioni di traffico congestionato, sicché la Toyota RI, che avrebbe attraversato l'incrocio con il favore della luce verde, sarebbe stata costretta di fatto ad arrestare la sua marcia al centro dell'intersezione, venendo così attinta dall'autocarro Mercedes che percorreva via Cristoforo Colombo.
Si tratta di circostanza che contrasta con le emergenze del verbale della Polizia di Roma Capitale, che attesta invece condizioni di traffico normale, e che non risulta neppure tempestivamente allegata dalla stessa attrice, che nell'atto di citazione nulla ha riferito in ordine al fatto di aver rallentato, sino quasi ad arrestare la propria andatura, sino al centro dell'intersezione (la circostanza risulta dedotta solo contestualmente all'articolazione dei mezzi di prova orale), nonostante si tratti evidentemente di fatto rilevante ai fini della ricostruzione della esatta dinamica del sinistro.
La circostanza che il traffico nei pressi dell'intersezione fosse congestionato al momento dell'impatto, così costringendo il veicolo RI ad arrestare la sua marcia al centro dell'incrocio, appare poi non trovare riscontro adeguato nel fatto che nessun altro mezzo è stato attinto dai veicoli fuori controllo, nonostante la traiettoria articolata, i plurimi urti e la posizione finale assunta dagli stessi.
Tali emergenze, unitamente al fatto che le circostanziate dichiarazioni contrarie rese dal teste Tes_1
anche nell'immediatezza del sinistro, appaiono compatibili con i rilievi e con le emergenze del verbale pagina 4 di 6 predisposto dalla Polizia di Roma Capitale, impongono di ritenere le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
non attendibili.
[...]
Deve quindi concludersi che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla condotta di guida di Persona_1
[...
, che ha impegnato l'incrocio tra via Canale della Lingua e via Cristoforo Colombo con la luce semaforica rossa.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, ha affermato che il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, la quale, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza.
(Cass. n. 14560/2023; Cass. n. 17985/2012).
Devono quindi essere esaminate le circostanze concrete in cui è avvenuto il sinistro, al fine di accertare l'eventuale concorso colposo del conducente del veicolo Mercedes.
Al riguardo va evidenziata la repentinità della condotta del conducente del veicolo RI, come descritta dal teste e le condizioni dei lughi, trattandosi di sinistro avvenuto in una intersezione su strada a Tes_1
scorrimento veloce, quale la Cristoforo Colombo, e l'assenza di prova della velocità eccessiva veicolo
Mercedes, dovendosi escludere l'utilizzabilità al riguardo delle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori, fondata sull'erroneo assunto che al momento dell'impatto la velocità del veicolo RI fosse irrisoria a causa del traffico congestionato.
Tali elementi istruttori portano ad escludere l'ascrivibilità a di una condotta di guida CP_3
imprudente.
Dalle dichiarazioni del teste e dai rilievi della Polizia di Roma Capitale, che individuano il punto Tes_1
d'urto al centro dell'intersezione, emerge che il conducente del veicolo Mercedes, che aveva già impegnato integralmente l'incrocio, con il favore della luce verde, non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra per evitare efficacemente l'impatto.
Deve quindi escludersi la configurabilità, nella specie, di un concorso di colpa dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro e deve ritenersi che il sinistro verificatosi il 18.12.2017 sia integralmente ascrivibile alla condotta di guida di Persona_1
In conclusione, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
Con
, nei confronti della e della Lu. Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
rigetta le domande proposte;
compensa integralmente le spese processuali.
Roma, 31.03.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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