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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°974/2023 R.G.
TRA
, nato/a in data 16/05/1977 in TERAMO (TE), Parte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.DI SABATINO DOMENICO, che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti
CONTRO in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 l'Avv. SISINO ETTORE
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO (art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara le spese processuali regolate tra le parti come da atto di transazione stragiudiziale intercorso tra le medesime.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 2 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2023 ha convenuto Parte_1 in giudizio la per proporre domanda di Controparte_1 riconoscimento del diritto a differenze retributive e di inquadramento superiore.
La parte convenuta si è costituita in giudizio per resistere alla domanda.
È stata depositata con note di trattazione scritta copia dell'atto di transazione intercorso tra le parti.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto
è derivata dall'intervenuta conciliazione della controversia come da atto esibito (in modalità telematica) mediante deposito in Cancelleria.
Va pertanto dichiarata, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno regolate in conformità di quanto specificato in tale atto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 2
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°974/2023 R.G.
TRA
, nato/a in data 16/05/1977 in TERAMO (TE), Parte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.DI SABATINO DOMENICO, che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti
CONTRO in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 l'Avv. SISINO ETTORE
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO (art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara le spese processuali regolate tra le parti come da atto di transazione stragiudiziale intercorso tra le medesime.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 2 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2023 ha convenuto Parte_1 in giudizio la per proporre domanda di Controparte_1 riconoscimento del diritto a differenze retributive e di inquadramento superiore.
La parte convenuta si è costituita in giudizio per resistere alla domanda.
È stata depositata con note di trattazione scritta copia dell'atto di transazione intercorso tra le parti.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto
è derivata dall'intervenuta conciliazione della controversia come da atto esibito (in modalità telematica) mediante deposito in Cancelleria.
Va pertanto dichiarata, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno regolate in conformità di quanto specificato in tale atto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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