Articolo 37 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 ottobre 1950
Art. 37. (Improcedibilita' dell'appello)

Il testo dell' art. 348 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 348 (Improcedibilita' dell'appello). - Se l'appellante non si e' costituito lino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benche' si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
"L'appello e' parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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