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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1396/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EB OM, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18598/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palombara Sabina - Via Piave 35 00018 Palombara Sabina RM
elettivamente domiciliato presso comune.palombarasabina.rm@halleycert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 DEL 26-07-2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 928/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso veniva presentato da Ricorrente_1 contro il Comune di Palombara Sabina per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 236 del 26/7/2024 relativo all'anno 2021.
Questioni sollevate: annullamento dell'avviso di accertamento per illegittimità ed errori nei conteggi.
Il Comune resistente non si costituiva.
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, il Comune notificava ad Ricorrente_1 la richiesta di pagamento IMU, sanzioni e interessi per il 2021, contestando l'omesso versamento di € 1.225,00 su vari immobili e pertinenze meglio descritti nel ricorso in atti.
Gli immobili erano tutti ereditati dalla ricorrente in seguito al decesso del padre Nominativo_1 (31/3/2021) e del nonno Nominativo 2 (30/4/2020). La successione ereditaria portava Ricorrente_1 e la sorella Nominativo_3 a possedere il 50% ciascuna delle proprietà in questione.
Orbene, al contrario, il Comune attribuiva erroneamente la titolarità dei beni ad Ricorrente_1 per tutto il 2021, ignorando il decesso del padre e la suddivisione ereditaria.
Inoltre, il valore dell'area edificabile veniva calcolato dal Comune in modo difforme anche rispetto ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (26/1/2022). Quest'ultima lo fissava a € 10/ mq (totale € 80.200, ridotto a € 56.140 per assenza di iniziative immobiliari), mentre l'avviso di accertamento lo indicava in € 256.640.
Conseguenza di questo era che iI versamento effettuato da Ricorrente_1 (€ 160,00) era inferiore a quanto richiesto dal Comune (€ 225,00), ma corretto secondo i calcoli temporali effettivi.
Il ricorso deve essere dunque accolto.
Vi sono i giusti presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EB OM, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18598/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palombara Sabina - Via Piave 35 00018 Palombara Sabina RM
elettivamente domiciliato presso comune.palombarasabina.rm@halleycert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 DEL 26-07-2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 928/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso veniva presentato da Ricorrente_1 contro il Comune di Palombara Sabina per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 236 del 26/7/2024 relativo all'anno 2021.
Questioni sollevate: annullamento dell'avviso di accertamento per illegittimità ed errori nei conteggi.
Il Comune resistente non si costituiva.
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, il Comune notificava ad Ricorrente_1 la richiesta di pagamento IMU, sanzioni e interessi per il 2021, contestando l'omesso versamento di € 1.225,00 su vari immobili e pertinenze meglio descritti nel ricorso in atti.
Gli immobili erano tutti ereditati dalla ricorrente in seguito al decesso del padre Nominativo_1 (31/3/2021) e del nonno Nominativo 2 (30/4/2020). La successione ereditaria portava Ricorrente_1 e la sorella Nominativo_3 a possedere il 50% ciascuna delle proprietà in questione.
Orbene, al contrario, il Comune attribuiva erroneamente la titolarità dei beni ad Ricorrente_1 per tutto il 2021, ignorando il decesso del padre e la suddivisione ereditaria.
Inoltre, il valore dell'area edificabile veniva calcolato dal Comune in modo difforme anche rispetto ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (26/1/2022). Quest'ultima lo fissava a € 10/ mq (totale € 80.200, ridotto a € 56.140 per assenza di iniziative immobiliari), mentre l'avviso di accertamento lo indicava in € 256.640.
Conseguenza di questo era che iI versamento effettuato da Ricorrente_1 (€ 160,00) era inferiore a quanto richiesto dal Comune (€ 225,00), ma corretto secondo i calcoli temporali effettivi.
Il ricorso deve essere dunque accolto.
Vi sono i giusti presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.