Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino .Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2457 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 27/11/1975 elettivamente Parte_1 domiciliata in Capaci, via Papa Giovanni XXIII n. 21, presso lo studio dell'avv. Riccobono
Girolama, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 04/11/1980 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Isola delle Femmine, via G. B. Giambona n. 6 presso lo studio dell'avv. Rappa
Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la precisazione di cui al verbale di udienza del 04/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/05/2024.
All'udienza del 4 febbraio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
2 - I coniugi s'impegnano reciprocamente a non interferire in alcun modo nelle rispettive vite private.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE
3 - Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese autonomamente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4 - La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carini in Via Milazzo, 35, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al padre, SI. Controparte_1 nell'interesse del figlio minore ivi oggi stabilmente convivente, ed in ogni caso, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
a)Tenuto conto dell'età del figlio, le parti optano per la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, nei periodi in cui la SI.ra non Pt_2 Parte_1 sarà costretta a recarsi fuori Palermo per lavoro. In particolare, permarrà con ciascun Pt_2 genitore secondo lo schema riportato:
settimana Lun. Mart. Ven. Sab. Dom. Controparte_2
1 Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
2 Madre Madre Padre Padre Padre Madre Madre
3 Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
4 Madre Madre Padre Padre Padre Madre Madre
b) Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5 - La SI.ra si impegna ed obbliga a corrispondere in favore del figlio la somma Parte_1 di euro 100,00, a titolo di contributo al mantenimento, durante i mesi trascorsi dalla stessa fuori Palermo per lavoro. Sino a quando la Sig.ra non troverà un lavoro stabile Parte_1 nella zona di residenza l'assegno unico sarà percepito integralmente dal SI. , quindi, CP_1 con rinuncia da parte della SI.ra al 50%. Al fine di consentire al SI. il Parte_1 CP_1 monitoraggio dei periodi in cui la SI.ra lavorerà fuori Palermo e, quindi, al fine di Parte_1 individuare i periodi in cui quest'ultima dovrà corrispondere la contribuzione al mantenimento, la SI. si impegna a comunicare la data di partenza e di rientro CP_3 al coniuge, tramite email al seguente indirizzo: ; Email_1
6 - Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, università pubblica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, con il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON
7 - Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento in favore della SI.ra e, o, del coniuge, SI. . Parte_1 CP_1
8 - la vettura modello Fiat Sedici, targata DT430WY, intestata al SI. CP_1
continuerà ad essere a disposizione di quest'ultimo che di conseguenza,
[...] provvederà al pagamento di tutti gli adempimenti tributari prescritti in materia di possesso di veicoli.
9 - I debiti insorti in costanza di matrimonio continueranno ad essere addebitati sui rispettivi conti correnti fino alla naturale scadenza ed estinzione.
10 – Il SI. si impegna a far prelevare alla SI.ra , previo accordo tra i CP_1 Parte_1 coniugi e/o i rispettivi difensori in ordine al giorno ed all'orario, tutti gli effetti personali, il corredo e gli ulteriori accessori di proprietà della moglie presenti all'interno della casa coniugale, come riportati in separato elenco.
11 - I coniugi, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio del passaporto per il figlio, sia per turismo che per lavoro o della carta d'identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire come nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli oa rinnovarli.
12 - I coniugi si obbligano a comunicare con lettera raccomandata A.R. eventuali cambi di residenza e viaggi in territorio estero che prevedono l'accompagnamento del figlio.
13 - Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
14 - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia”.
Le parti inoltre, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“ Le parti concordemente dichiarano che l'assegno unico ammonta ad € 230,00 mensili”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/05/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 04/10/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 66 - parte II – serie A – Anno 2007);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini