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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11770/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06.03.2025.
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Campana n.
177, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sarracino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE
E
, già in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. domiciliata per la carica in CP_3
Milano alla Via Scarsellini n. 14, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Bianconcini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA
E
RAS. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in CP_4 CP_5
Pizzone ( IS) alla via Roma n. 39 ( P.IVA ); P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 16.12.2024, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, il IG. Parte_1 conveniva in giudizio in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t. nonché . Tras. onde sentir pronunciare CP_7
i seguenti provvedimenti di giustizia: “IN VIA PRELIMINARE Si fa richiesta di concessione di una provvisionale ai sensi dell'art.147 del d.lgs n.209 del 7/9/2005 in quanto l'istante ha dovuto fronteggiare all'esborso di ingenti somme per le proprie cure come da documentazione versata. Esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c. e nel caso in cui non riesca,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reita ogni contraria istanza ed eccezione cosi provvedere 1- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Smart nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare in solida con la , al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_6 patendi dal IG.re , danni patrimoniali e non, Parte_1 spese mediche occorrenti future, il tutto nella misura di euro
43.430,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'evento (cfr. cass civ. SS.UU.del 17.02.95 nr.1712) al saldo oppure nella maggiore o minore somma, previa integrazione del contributo unificato, che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa
e giusta anche all'esito della C.T.U.
2- Condannare i convenuti al compenso professionale della fase stragiudiziale per l'assistenza legale prestata in ragione di tutte quelle attività connesse non coincidenti con l'attività giudiziale da quantificarsi in ragione del valore della pretesa giudiziale ex D.M. 55/14; oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del
- 2 - sottoscritto procuratore antistatario”. In particolare, l'attore deduceva che il giorno 15.09.2019 alle ore 09.30 circa, in Napoli località Scampia, alla Via Ghisleri, al civico 92, nel mentre camminava nell'area condominiale, veniva investito dal veicolo
Smart tg. CH 545 FL, di proprietà della . Tras., condotto CP_7 nell'occasione da ed assicurato per la r.c.a. con Controparte_8 la;
il sinistro si verificava poiché il Controparte_6 conducente del veicolo Smart tg. CH 545 FL, nello svoltare a destra per accedere al civico n. 92, per evitare di collidere con un altro veicolo che stava uscendo, si spostava repentinamente a destra, non accorgendosi che il IG.re stava Parte_1 camminando nell'area condominiale e lo investiva facendolo rovinare al suolo. Precisava che, per effetto di tale sinistro, subiva lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto in ospedale dove gli veniva diagnosticata “una frattura del malleolo tibiale sx e traumatismo di sedi multiple”. A seguito di tale sinistro, l'attore provvedeva ad inviare richiesta di risarcimento danni con lettera a/r alla unitamente al Controparte_6 modello CID ed effettuava visita medico legale presso lo studio del Dott. incaricato della Società Persona_1 [...]
all'esito dei controlli la Società assicurativa offriva, CP_6
a titolo risarcitorio, assegno bancario per € 2.100,00. Tale offerta, ritenuta incongrua rispetto alle lesioni subite veniva, pertanto, trattenuta dall in conto del maggiore avere. Si costituiva Pt_1 con comparsa di costituzione e risposta , già Controparte_1 impugnando e contestando la domanda Controparte_2 attorea e chiedendone l'integrale rigetto, rassegando le seguenti conclusioni: “disporre, a carico di parte attrice, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Smart tg.
CH545FL; - accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c. - in via gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162
- 3 - del 2014, ovvero per omissione del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita. - in via subordinata, accertare e dichiarare la domanda attorea improponibile, inammissibile ed improcedibile per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito, - rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento logico e giuridico, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni ed i motivi esposti nella presente comparsa;
- Con vittoria di spese, diritti, onorari, iva, cpa e spese generali come per legge”. All'udienza del 3.10.2022, il Giudice assegnava termine per inoltrare a controparte l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rinviando alla successiva udienza del
18.1.2023, poi rinviata d'ufficio al 25.01.23. A quest'ultima udienza, il Giudice rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori al 20.9.2023 concedendo i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie e le successive note in sostituzione di udienza, con Ordinanza del 21.09.2023 il Giudice ammetteva parte attrice alla prova testimoniale e rinviava per l'espletamento all'udienza del 28.2.2024; con successivo provvedimento del
29.09.2023 il Giudice, ad integrazione della precedente ordinanza, ammetteva parte convenuta alla prova contraria con gli stessi testi e sugli stessi capi indicati dalla parte attrice, nonché all'interrogatorio formale dell'attore sig. Parte_1
Autorizzava, altresì, la compagnia ad acquisire e depositare il
Casellario infortuni aggiornato, relativo all'attore CP_9 [...]
e ad acquisire e depositare Visure IVASS aggiornate, Parte_1 onde determinare con esattezza tutti i sinistri subiti, i risarcimenti percepiti e le localizzazioni esatte dei danni. Alla successiva udienza del 28.02.2024, il Giudice procedeva all'escussione dei testi e alla nomina del CTU Dott. . Alla Persona_2 successiva udienza del 22.04.24, espletato l'interrogatorio formale dell'attore, veniva dato incarico al CTU dott. . Espletata Per_2
- 4 - CTU all'udienza del 16.12.2024, precisate le conclusioni, il Giudice riservava la causa in decisone con termini ex art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta
. Tras., la quale, benché ritualmente citata in giudizio, CP_7 non si è costituita.
Passando alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Invero, il primo teste, IG. Tes_1
ha così dichiarato: “ADR: Sono il genero del sig .
[...] Pt_1
ADR: Io ho assistito all'investimento. Era di domenica del mese di settembre del 2019. Erano le 9,30/10,00 io stavo affacciato di casa dei miei suoceri al balcone con mia moglie. Non pioveva quel giorno Mio suocero stava entrando nel parco con la borsa della spesa. Ad un certo una Smart nera che stava entrando nel parco per evitare un'altra macchina che usciva una golf grigio scura svoltò a destra per scansarla e colpì mio suocero lungo la gamba sinistra. Preciso che mio suocero erà già all'interno del parco Io sono subito sceso con mia moglie . Nella Smart ci stava un ragazzo che vedevo per la prima volta . Il ragazzo si mise a disposizione. Mio suocero lamentava dolori alla caviglia e io lo portai con la sua macchina in ospedale .. Con me ci stava anche mia moglie . Scesero delle persone del palazzo. Io abito a
RE . Di domenica andiamo a mangiare da mio suocero perché mia moglie dà una mano alla mamma . Mia suocera era in casa. Noi siamo arrivati verso le 8,30/9,00, Mia suocera rimase a casa e non scese. Nel parco non ci sono varchi pedonali. Ci sta un solo cancello. Non ci sono neppure marciapiedi. I miei suoceri abitano al secondo piano”. Anche nelle dichiarazioni del secondo teste, conformi a quanto già dichiarato dal primo, la dinamica del sinistro come ricostruita in citazione ha trovato conferma. La sig.ra ha, infatti, CP_10
- 5 - così riferito: “ADR: Sono la figlia dell'attore. ADR: Io ho assistito all'investimento. Era il 15 Lo ricordo proprio perché mio padre si fece male. Era di domenica del mese di settembre del 2019. Erano le 9/ 9,30 io stavo affacciata al balcone a casa dei miei genitori e stavo parlando con mio marito . Non pioveva quel giorno Mio padre stava entrando nel parco con una busta della spesa. Ad un certo una Smart nera che stava entrando nel parco per evitare un'altra macchina che usciva - non ricordo tipo e colore – sterzò a destra per scansarla e colpi mio padre lungo la gamba sinistra.
Preciso che mio padre era già all'interno del parco Io sono subito scesa con mio marito. Nella smart ci stava un ragazzo che vedevo per la prima volta. Il ragazzo aiutò mio padre che lamentava dolori al ginocchio e al piede. Io e mio marito lo portammo con la sua macchina in ospedale. Scesero delle persone del palazzo. Io abito a RE. Noi di solito di domenica mangiamo dai miei.
Mia mamma era in casa. Noi siamo arrivati verso le 9,00, Mia mamma non scese. Nel parco non ci sono varchi pedonali. Ci sta un solo cancello. Non ci sono neppure marciapiedi. I miei genitori abitano al secondo piano”. Dalle riportate dichiarazioni, può ritenersi provata la dinamica del sinistro come narrata in citazione e acquisita la prova della piena responsabilità dell'evento a carico del conducente del veicolo investitore. Sul punto, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall'art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la norma delinea una fattispecie di responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con
- 6 - riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 10031/2006).
Inoltre, l'art. 141 del codice della strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando ogni pericolo per la sicurezza dei pedoni e, conseguentemente, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Si consideri, altresì, che il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. Posto che "non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile" (così Cass. 13268/2006), la prova liberatoria dall'obbligo di risarcimento può essere raggiunta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ancora, secondo il preferibile insegnamento della Corte di cassazione, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e integrare quindi gli estremi del caso fortuito soltanto "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così
Cass. 9315/2019. Non è invero "predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002, Cass.
4035/2021, Cass. 26524/2020). Tanto precisato, ad avviso del
Tribunale, non è ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito e pertanto la responsabilità della verificazione del sinistro
- 7 - deve essere attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto. In merito poi alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni/menomazioni certificate e obiettivate, il
CTU Dott. , ha dichiarato che: “Le lesioni riportate dal Per_2 sig. , in teoria , appaiono compatibili con la Parte_1 dinamica narrata dall'istante . Non vi è alcun motivo valido per non accreditare le menomazioni residue e permanenti alle lesioni acute derivate dall'evento traumatico in esame per ciò che concerne gli esiti della frattura malleolare tibiale e la lesione del legamento pero neo astragalico anteriore di sinistra . Per quanto concerne gli esiti encefalici su pregressa vasculopatia cerebrale si ritiene che essi non siano assolutamente documentati e che il trauma cranico non commotivo patito nel corso dell'incidente che ci occupa non ha avuto alcun esito permanente”. Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di
Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello
- 8 - costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Consulente tecnico nominato ha accertato che: “In relazione alla documentazione esaminata
,prodotta ed allegata agli atti, alla sintomatologia riferita dal
- 9 - periziato e all'esame obiettivo attuale espletato dal c.t.u. , si può concludere che il sig. abbia riportato, in seguito Parte_1 all'incidente del 15/09/2019 , i seguenti postumi : Esiti di Frattura malleolo tibiale a sinistra con esiti di lesione legamentosa a carico del LPAA di sinistra . Il trauma che ci occupa potrà essere stimato , da un punto di vista menomativo , in misura massima del 4 % ( quattro per cento) ,in relazione al danno anatomico nonché alla sintomatologia algico-disfunzionale coinvolgente i distretti corporei in esame , in riferimento per analogia a quanto si legge a pag 366 del Libro “ Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico “ della
SIMLA : “ Esiti di frattura diafisaria della tibia con dolore e limitazione funzionale di grado lieve “ . In definitiva , la stima del danno biologico permanente dovrà essere quantificata in misura non inferiore al 4% ( quattro per cento ) di danno biologico permanente . Per quanto riguarda l'inabilità temporanea essa andrà stimata nella seguente misura :
ITT=10gg ; ITP al 75% =30gg, ITP al 50%= 30 gg. Per quanto riguarda il quinto ed ultimo quesito, il parere del c.t.u. è che il sinistro di cui è stata vittima l'istante non abbia determinato riduzione della capacità di lavoro specifica. Per quanto concerne le spese congrue si ritiene che possano essere riconosciute come tali solo quelle relative alla fattura del PNF per 40 sedute di FKT per frattura della caviglia sinistra . Pertanto , si ritiene debbano essere risarcite le spese sanitarie ammontanti a euro 920 ,00”.
Tale valutazione, correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, sebbene quest'ultimo sia andato oltre il suo mandato, dando conto del fatto che il sinistro non aveva comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica, quesito mai formulato dal Tribunale, va condivisa e posta a base della liquidazione. Ne consegue che, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (70 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 3448,17 per danno biologico
- 10 - permanente 4%; euro 552,40 per ITT;
euro 1242,90 per ITP al
75%; euro 828,60 per ITP al 50%; il tutto per complessivi euro
6072,07 all'attualità oltre euro 1084,68 per spese mediche (€ 920,00 come da fattura del 1.1.2020 importo rivalutata ad oggi).
Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria
e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato.
Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza
- 11 - deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord.
n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. Nella fattispecie in esame essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Quanto alla richiesta di “una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario” contenuta in citazione alla pag. 3, nonché alla dicitura contenuta nelle conclusioni del medesimo atto “oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'evento (cfr. cass civ. SS.UU.del 17.02.95 nr.1712) al saldo” si osserva che – espunta la richiesta di interessi legali che si ritiene vadano riconosciuti sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo- essa può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Reputa, infatti,
- 12 - il Tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio.
Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene, ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», e
- 13 - però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma,
c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo, Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a fronte della entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la stessa sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata
- 14 - definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare
- calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto
(euro via via rivalutata nell´arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del giudicato posto che, a partire da tale momento, e fino all´effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull´ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta.
Spettano infine gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e delle fasi svolte.
Le spese della CTU, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico dei convenuti in solido .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura veicolo Smart tg. CH 545
FL unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7156,75 oltre interessi sulla predetta somma devolutata al momento del fatto e di anno in anno
- 15 - rivalutata fino alla data della presente decisione e oltre i soli ingressi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 518,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Salvatore Sarracino dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido .
Così deciso in Napoli, il 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 16 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11770/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06.03.2025.
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Campana n.
177, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sarracino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE
E
, già in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. domiciliata per la carica in CP_3
Milano alla Via Scarsellini n. 14, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Bianconcini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA
E
RAS. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in CP_4 CP_5
Pizzone ( IS) alla via Roma n. 39 ( P.IVA ); P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 16.12.2024, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, il IG. Parte_1 conveniva in giudizio in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t. nonché . Tras. onde sentir pronunciare CP_7
i seguenti provvedimenti di giustizia: “IN VIA PRELIMINARE Si fa richiesta di concessione di una provvisionale ai sensi dell'art.147 del d.lgs n.209 del 7/9/2005 in quanto l'istante ha dovuto fronteggiare all'esborso di ingenti somme per le proprie cure come da documentazione versata. Esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c. e nel caso in cui non riesca,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reita ogni contraria istanza ed eccezione cosi provvedere 1- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Smart nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare in solida con la , al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_6 patendi dal IG.re , danni patrimoniali e non, Parte_1 spese mediche occorrenti future, il tutto nella misura di euro
43.430,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'evento (cfr. cass civ. SS.UU.del 17.02.95 nr.1712) al saldo oppure nella maggiore o minore somma, previa integrazione del contributo unificato, che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa
e giusta anche all'esito della C.T.U.
2- Condannare i convenuti al compenso professionale della fase stragiudiziale per l'assistenza legale prestata in ragione di tutte quelle attività connesse non coincidenti con l'attività giudiziale da quantificarsi in ragione del valore della pretesa giudiziale ex D.M. 55/14; oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del
- 2 - sottoscritto procuratore antistatario”. In particolare, l'attore deduceva che il giorno 15.09.2019 alle ore 09.30 circa, in Napoli località Scampia, alla Via Ghisleri, al civico 92, nel mentre camminava nell'area condominiale, veniva investito dal veicolo
Smart tg. CH 545 FL, di proprietà della . Tras., condotto CP_7 nell'occasione da ed assicurato per la r.c.a. con Controparte_8 la;
il sinistro si verificava poiché il Controparte_6 conducente del veicolo Smart tg. CH 545 FL, nello svoltare a destra per accedere al civico n. 92, per evitare di collidere con un altro veicolo che stava uscendo, si spostava repentinamente a destra, non accorgendosi che il IG.re stava Parte_1 camminando nell'area condominiale e lo investiva facendolo rovinare al suolo. Precisava che, per effetto di tale sinistro, subiva lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto in ospedale dove gli veniva diagnosticata “una frattura del malleolo tibiale sx e traumatismo di sedi multiple”. A seguito di tale sinistro, l'attore provvedeva ad inviare richiesta di risarcimento danni con lettera a/r alla unitamente al Controparte_6 modello CID ed effettuava visita medico legale presso lo studio del Dott. incaricato della Società Persona_1 [...]
all'esito dei controlli la Società assicurativa offriva, CP_6
a titolo risarcitorio, assegno bancario per € 2.100,00. Tale offerta, ritenuta incongrua rispetto alle lesioni subite veniva, pertanto, trattenuta dall in conto del maggiore avere. Si costituiva Pt_1 con comparsa di costituzione e risposta , già Controparte_1 impugnando e contestando la domanda Controparte_2 attorea e chiedendone l'integrale rigetto, rassegando le seguenti conclusioni: “disporre, a carico di parte attrice, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Smart tg.
CH545FL; - accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c. - in via gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162
- 3 - del 2014, ovvero per omissione del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita. - in via subordinata, accertare e dichiarare la domanda attorea improponibile, inammissibile ed improcedibile per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito, - rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento logico e giuridico, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni ed i motivi esposti nella presente comparsa;
- Con vittoria di spese, diritti, onorari, iva, cpa e spese generali come per legge”. All'udienza del 3.10.2022, il Giudice assegnava termine per inoltrare a controparte l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rinviando alla successiva udienza del
18.1.2023, poi rinviata d'ufficio al 25.01.23. A quest'ultima udienza, il Giudice rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori al 20.9.2023 concedendo i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie e le successive note in sostituzione di udienza, con Ordinanza del 21.09.2023 il Giudice ammetteva parte attrice alla prova testimoniale e rinviava per l'espletamento all'udienza del 28.2.2024; con successivo provvedimento del
29.09.2023 il Giudice, ad integrazione della precedente ordinanza, ammetteva parte convenuta alla prova contraria con gli stessi testi e sugli stessi capi indicati dalla parte attrice, nonché all'interrogatorio formale dell'attore sig. Parte_1
Autorizzava, altresì, la compagnia ad acquisire e depositare il
Casellario infortuni aggiornato, relativo all'attore CP_9 [...]
e ad acquisire e depositare Visure IVASS aggiornate, Parte_1 onde determinare con esattezza tutti i sinistri subiti, i risarcimenti percepiti e le localizzazioni esatte dei danni. Alla successiva udienza del 28.02.2024, il Giudice procedeva all'escussione dei testi e alla nomina del CTU Dott. . Alla Persona_2 successiva udienza del 22.04.24, espletato l'interrogatorio formale dell'attore, veniva dato incarico al CTU dott. . Espletata Per_2
- 4 - CTU all'udienza del 16.12.2024, precisate le conclusioni, il Giudice riservava la causa in decisone con termini ex art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta
. Tras., la quale, benché ritualmente citata in giudizio, CP_7 non si è costituita.
Passando alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Invero, il primo teste, IG. Tes_1
ha così dichiarato: “ADR: Sono il genero del sig .
[...] Pt_1
ADR: Io ho assistito all'investimento. Era di domenica del mese di settembre del 2019. Erano le 9,30/10,00 io stavo affacciato di casa dei miei suoceri al balcone con mia moglie. Non pioveva quel giorno Mio suocero stava entrando nel parco con la borsa della spesa. Ad un certo una Smart nera che stava entrando nel parco per evitare un'altra macchina che usciva una golf grigio scura svoltò a destra per scansarla e colpì mio suocero lungo la gamba sinistra. Preciso che mio suocero erà già all'interno del parco Io sono subito sceso con mia moglie . Nella Smart ci stava un ragazzo che vedevo per la prima volta . Il ragazzo si mise a disposizione. Mio suocero lamentava dolori alla caviglia e io lo portai con la sua macchina in ospedale .. Con me ci stava anche mia moglie . Scesero delle persone del palazzo. Io abito a
RE . Di domenica andiamo a mangiare da mio suocero perché mia moglie dà una mano alla mamma . Mia suocera era in casa. Noi siamo arrivati verso le 8,30/9,00, Mia suocera rimase a casa e non scese. Nel parco non ci sono varchi pedonali. Ci sta un solo cancello. Non ci sono neppure marciapiedi. I miei suoceri abitano al secondo piano”. Anche nelle dichiarazioni del secondo teste, conformi a quanto già dichiarato dal primo, la dinamica del sinistro come ricostruita in citazione ha trovato conferma. La sig.ra ha, infatti, CP_10
- 5 - così riferito: “ADR: Sono la figlia dell'attore. ADR: Io ho assistito all'investimento. Era il 15 Lo ricordo proprio perché mio padre si fece male. Era di domenica del mese di settembre del 2019. Erano le 9/ 9,30 io stavo affacciata al balcone a casa dei miei genitori e stavo parlando con mio marito . Non pioveva quel giorno Mio padre stava entrando nel parco con una busta della spesa. Ad un certo una Smart nera che stava entrando nel parco per evitare un'altra macchina che usciva - non ricordo tipo e colore – sterzò a destra per scansarla e colpi mio padre lungo la gamba sinistra.
Preciso che mio padre era già all'interno del parco Io sono subito scesa con mio marito. Nella smart ci stava un ragazzo che vedevo per la prima volta. Il ragazzo aiutò mio padre che lamentava dolori al ginocchio e al piede. Io e mio marito lo portammo con la sua macchina in ospedale. Scesero delle persone del palazzo. Io abito a RE. Noi di solito di domenica mangiamo dai miei.
Mia mamma era in casa. Noi siamo arrivati verso le 9,00, Mia mamma non scese. Nel parco non ci sono varchi pedonali. Ci sta un solo cancello. Non ci sono neppure marciapiedi. I miei genitori abitano al secondo piano”. Dalle riportate dichiarazioni, può ritenersi provata la dinamica del sinistro come narrata in citazione e acquisita la prova della piena responsabilità dell'evento a carico del conducente del veicolo investitore. Sul punto, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall'art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la norma delinea una fattispecie di responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con
- 6 - riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 10031/2006).
Inoltre, l'art. 141 del codice della strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando ogni pericolo per la sicurezza dei pedoni e, conseguentemente, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Si consideri, altresì, che il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. Posto che "non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile" (così Cass. 13268/2006), la prova liberatoria dall'obbligo di risarcimento può essere raggiunta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ancora, secondo il preferibile insegnamento della Corte di cassazione, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e integrare quindi gli estremi del caso fortuito soltanto "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così
Cass. 9315/2019. Non è invero "predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002, Cass.
4035/2021, Cass. 26524/2020). Tanto precisato, ad avviso del
Tribunale, non è ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito e pertanto la responsabilità della verificazione del sinistro
- 7 - deve essere attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto. In merito poi alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni/menomazioni certificate e obiettivate, il
CTU Dott. , ha dichiarato che: “Le lesioni riportate dal Per_2 sig. , in teoria , appaiono compatibili con la Parte_1 dinamica narrata dall'istante . Non vi è alcun motivo valido per non accreditare le menomazioni residue e permanenti alle lesioni acute derivate dall'evento traumatico in esame per ciò che concerne gli esiti della frattura malleolare tibiale e la lesione del legamento pero neo astragalico anteriore di sinistra . Per quanto concerne gli esiti encefalici su pregressa vasculopatia cerebrale si ritiene che essi non siano assolutamente documentati e che il trauma cranico non commotivo patito nel corso dell'incidente che ci occupa non ha avuto alcun esito permanente”. Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di
Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello
- 8 - costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Consulente tecnico nominato ha accertato che: “In relazione alla documentazione esaminata
,prodotta ed allegata agli atti, alla sintomatologia riferita dal
- 9 - periziato e all'esame obiettivo attuale espletato dal c.t.u. , si può concludere che il sig. abbia riportato, in seguito Parte_1 all'incidente del 15/09/2019 , i seguenti postumi : Esiti di Frattura malleolo tibiale a sinistra con esiti di lesione legamentosa a carico del LPAA di sinistra . Il trauma che ci occupa potrà essere stimato , da un punto di vista menomativo , in misura massima del 4 % ( quattro per cento) ,in relazione al danno anatomico nonché alla sintomatologia algico-disfunzionale coinvolgente i distretti corporei in esame , in riferimento per analogia a quanto si legge a pag 366 del Libro “ Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico “ della
SIMLA : “ Esiti di frattura diafisaria della tibia con dolore e limitazione funzionale di grado lieve “ . In definitiva , la stima del danno biologico permanente dovrà essere quantificata in misura non inferiore al 4% ( quattro per cento ) di danno biologico permanente . Per quanto riguarda l'inabilità temporanea essa andrà stimata nella seguente misura :
ITT=10gg ; ITP al 75% =30gg, ITP al 50%= 30 gg. Per quanto riguarda il quinto ed ultimo quesito, il parere del c.t.u. è che il sinistro di cui è stata vittima l'istante non abbia determinato riduzione della capacità di lavoro specifica. Per quanto concerne le spese congrue si ritiene che possano essere riconosciute come tali solo quelle relative alla fattura del PNF per 40 sedute di FKT per frattura della caviglia sinistra . Pertanto , si ritiene debbano essere risarcite le spese sanitarie ammontanti a euro 920 ,00”.
Tale valutazione, correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, sebbene quest'ultimo sia andato oltre il suo mandato, dando conto del fatto che il sinistro non aveva comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica, quesito mai formulato dal Tribunale, va condivisa e posta a base della liquidazione. Ne consegue che, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (70 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 3448,17 per danno biologico
- 10 - permanente 4%; euro 552,40 per ITT;
euro 1242,90 per ITP al
75%; euro 828,60 per ITP al 50%; il tutto per complessivi euro
6072,07 all'attualità oltre euro 1084,68 per spese mediche (€ 920,00 come da fattura del 1.1.2020 importo rivalutata ad oggi).
Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria
e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato.
Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza
- 11 - deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord.
n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. Nella fattispecie in esame essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Quanto alla richiesta di “una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario” contenuta in citazione alla pag. 3, nonché alla dicitura contenuta nelle conclusioni del medesimo atto “oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'evento (cfr. cass civ. SS.UU.del 17.02.95 nr.1712) al saldo” si osserva che – espunta la richiesta di interessi legali che si ritiene vadano riconosciuti sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo- essa può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Reputa, infatti,
- 12 - il Tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio.
Al fine poi di quantificare i richiesti "interessi", ovvero liquidare in via equitativa il danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, va osservato quanto segue. Alla stregua dei principi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712 (id., 1995, I, 1470), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in denaro, può anche ipotizzarsi un'ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in denaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene, ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Tuttavia, ha anche precisato la corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. «Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro», e
- 13 - però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l´art. 1224, 1° comma,
c.c.) «ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l´utilizzo di criteri equitativi», volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il denaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d´inflazione. Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula generica e sebbene nulla di specifico venga allegato è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr., da ultimo, Cass. 8470/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 231) che, a fronte della entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la stessa sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale - in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l´automatismo di cui all´art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante. Nella fattispecie appare congruo applicare il saggio di interesse legale. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati - sin dalla data di verificazione del danno - sulla somma rivalutata
- 14 - definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull´ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch´essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta. Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare
- calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto
(euro via via rivalutata nell´arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del giudicato posto che, a partire da tale momento, e fino all´effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull´ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta.
Spettano infine gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e delle fasi svolte.
Le spese della CTU, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico dei convenuti in solido .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura veicolo Smart tg. CH 545
FL unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7156,75 oltre interessi sulla predetta somma devolutata al momento del fatto e di anno in anno
- 15 - rivalutata fino alla data della presente decisione e oltre i soli ingressi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 518,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Salvatore Sarracino dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido .
Così deciso in Napoli, il 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
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