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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 4045/2021 emessa dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 9.12.2021, iscritto al n. 2562/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede legale in , Via Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Italiana n. 28, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_2 di procura in atti, dall'avv. Michele Pascarella (c.f. ), CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
Con (p. iva ), con sede in , Viale Lincoln n. 2, in persona degli Parte_3 P.IVA_2 Pt_1
amministratori unici, avv. e dr. , rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 Controparte_3 di procura in atti, dall'avv. Ennio Romano (c.f. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 in Napoli, Via Roma n. 22, presso lo studio dell'avv. Vittorio Lamberti, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 8.10.2020, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_4
sentenza n. 4045/2021, pubblicata in data 9.12.2021, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1401/2020, dell'importo di 11.266,73 € oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di cardiologia rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2013 e di cui alle fatture azionate.
Il Tribunale infatti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato che il
Centro sanitario aveva dato prova di avere eseguito le prestazioni di cui chiedeva il pagamento, non essendo stata specificamente contestata dall'opponente tale circostanza ed essendo stato prodotto sia Parte il contratto scritto regolante il rapporto sia le fatture;
che l' aveva eccepito il superamento del tetto di spesa ma non ne aveva fornito prova, essendo la documentazione prodotta incompleta ed essendo la nota di credito un atto unilaterale e privo di efficacia probatoria e non essendo ammissibile una ctu di carattere esplorativo;
che erano dovuti gli interessi moratori.
L' ome detto, impugnava la sentenza deducendo con un primo motivo l'erroneità della Pt_4
sentenza nella parte in cui aveva ritenuto essere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia. Come secondo motivo deduceva la erroneità della sentenza per avere respinto l'eccezione di superamento del tetto di spesa e di decurtazione per applicazione della regressione tariffaria unica, essendo imprescindibile il rispetto dei limiti di spesa, prevalenti sulle disposizioni contrattuali, ed essendo la documentazione prodotta idonea a comprovare le eccezioni svolte;
evidenziava inoltre che dai mandati di pagamento prodotti emergeva un pagamento effettuato di 619.397,63 € invece dei 617.867,13 € riconosciuti da controparte e che il Tribunale aveva omesso la motivazione in ordine agli eccepiti tagli sulle impegnative per 1.519,15 €. Come terzo motivo deduceva non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda subordinata di carenza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, avendo prodotto solo fatture e riepilogo delle prestazioni effettuate. Col quarto motivo censurava anche il riconoscimento degli interessi moratori, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda di controparte, con restituzione delle somme eventualmente incassate e vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, evidenziando come in primo grado le uniche eccezioni Parte sollevate dall' fossero state il preteso pagamento parziale dell'importo ingiunto ed il preteso taglio sulle impegnative, senza alcuna eccezione in ordine ai tetti di spesa e alla regressione tariffaria,
e contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
E' inammissibile il secondo motivo di appello nella parte in cui viene, peraltro genericamente, senza alcun riferimento a dati e documenti precisi, dedotta come erronea la affermazione della mancanza di prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e della applicazione della regressione tariffaria. Come evidenziato dalla appellata, tale eccezione non è mai stata svolta in primo grado
Parte dall' che aveva fondato la propria opposizione sull'avvenuto pagamento di 619.397,63 € -e non di 617.867,13 €- su un fatturato di 629.133,86 €, e sulla non debenza dell'importo di 9.736,23 € “per intervenuta richiesta di note di credito giusta le indicate determine di liquidazione dei trimestri unitamente alla delibera relativa al consuntivo in questione”.
E' infondato il motivo di appello nella parte in cui si sostiene essere stati pagati 619.397,63 €
e non i 617.867,13 € riconosciuti dalla appellata, posto che è principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza che il mandato di pagamento - ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio, in presenza di contestazione da parte del creditore.
E' invece inammissibile il motivo di appello nella parte in cui censura di omessa motivazione la sentenza per non aver statuito in ordine agli eccepiti tagli sulle impegnative per 1.519,15 €. Per quanto effettivamente il primo giudice non si sia espressamente pronunciato sull'eccezione, va detto che il motivo di appello appare assolutamente generico, non riportando quali e quante fatture e per quale importo siano stati effettuati i tagli, reiterandosi peraltro la genericità della deduzione svolta in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
E' infondato il terzo motivo di appello, con cui si deduce essere stata omessa la pronuncia in ordine alla insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, posto che il tribunale sul punto si è pronunciato, affermando essere oggetto del giudizio solo la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio ed essere solo il giudizio ordinario e non quello monitorio soggetto alle regole processuali inerenti il regime degli oneri allegatori e probatori.
E' inammissibile il quarto motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi moratori, in quanto svolto come conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi che, invece, sono stati respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_4
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4045/2021, in contraddittorio
[...]
Cont con la così provvede: Parte_3
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Ennio Romano.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo