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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4642 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/09/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 2 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati alle condizioni che seguono:
a) L'immobile familiare sito in Sinnai (CA) nella Via Basilicata n. 64, attualmente costituito da un'abitazione unifamiliare, di proprietà esclusiva del marito, verrà suddiviso in due distinte ed autonome unità abitative.
Il Sig. concede alla moglie l'usufrutto vita natural durante CP_1 dell'appartamento ricavato nel piano terra, mantenendo per se la disponibilità della restante porzione.
b) Il Signor assume in via esclusiva gli oneri tributari relativi all'intero CP_1 immobile mentre i costi per i consumi delle utenze (luce, acqua, gas) verranno ripartiti tra i coniugi in ragione dei rispettivi consumi.
c) Il marito verserà alla coniuge Signora un assegno di Parte_1 mantenimento mensile di € 800,00, con decorrenza dalla sentenza di separazione.
Nel mese di dicembre verranno riconosciuti ulteriori € 500,00, quale quota parte della tredicesima mensilità.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4642 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/09/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 2 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati alle condizioni che seguono:
a) L'immobile familiare sito in Sinnai (CA) nella Via Basilicata n. 64, attualmente costituito da un'abitazione unifamiliare, di proprietà esclusiva del marito, verrà suddiviso in due distinte ed autonome unità abitative.
Il Sig. concede alla moglie l'usufrutto vita natural durante CP_1 dell'appartamento ricavato nel piano terra, mantenendo per se la disponibilità della restante porzione.
b) Il Signor assume in via esclusiva gli oneri tributari relativi all'intero CP_1 immobile mentre i costi per i consumi delle utenze (luce, acqua, gas) verranno ripartiti tra i coniugi in ragione dei rispettivi consumi.
c) Il marito verserà alla coniuge Signora un assegno di Parte_1 mantenimento mensile di € 800,00, con decorrenza dalla sentenza di separazione.
Nel mese di dicembre verranno riconosciuti ulteriori € 500,00, quale quota parte della tredicesima mensilità.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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