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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. RAFFAELLA PREDA per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale, Email_1
- attrici - contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), quest'ultima anche quale erede di C.F._5 Persona_1
(C.F. ), contumaci C.F._6
- convenute - avente ad OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
NEL MERITO:accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che le sig.re , Parte_1 Parte_4
e hanno acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di
[...] Parte_3
proprietà del seguente bene immobile costituito da un appartamento sito nel Comune di Branzi in via Rivioni n.36, censito catastalmente all'NCEU del Comune di Branzi alla Sezione BR,
Foglio 11, particella 123 subalterno 701. Ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle
Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a
1 che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
esponendo che: erano nel possesso di un appartamento, di cui risultavano anche Per_1
comproprietarie pro quota di 1/6 per ciascuna, sito in Branzi e identificato nel NCEU al foglio
11, particella 123, sub. 701; l'appartamento era sempre stato nel possesso dei loro genitori e che in vita avevano ivi risieduto provvedendo a sostenere Persona_2 Persona_3
tutte le spese inerenti all'immobile; le altre formali intestatarie dell'immobile erano
[...]
e a fronte del possesso Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
esclusivo esercitato in vita dai genitori e, successivamente, da loro stesse, dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'acquisto dell'immobile per usucapione.
Tanto esposto, hanno chiesto di accertare in loro favore l'acquisto per usucapione dell'intera proprietà dell'appartamento e di ordinare le conseguenti trascrizioni.
nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_1 Controparte_2
di citazione, non si sono costituite e sono state dichiarati contumaci.
A seguito dell'interruzione dichiarata in conseguenza del sopravvenuto decesso di
[...]
le attrici hanno riassunto il giudizio (anche) nei confronti di Persona_1 [...]
ella dichiarata qualità di unica erede di CP_2 Persona_1
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la contestuale concessione di un termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1. La domanda di usucapione proposta delle attrici è fondata.
Costituisce oggetto della domanda un bene immobile e segnatamente un fabbricato sito nel
Comune di Branzi, in via Rivioni n. 36 ora censito nel NCEU Sez. Urb. BR, Foglio 11,
Particella 123, Subalterno 701.
Nella più recente visura catastale (30/05/2022), come formali intestatari del fabbricato, sono ancora indicati ” e ” per Persona_4 Per_5 Persona_6
quota di comproprietà di 1/2 per ciascuno.
Le attrici hanno però ricostruito gli articolati passaggi che, partendo dall'originario proprietario esclusivo ( , a seguito di successioni ereditarie e atti divisionali, hanno portato, Persona_6
dal punto di vista formale, all'attuale condivisione pro quota della proprietà tra le attrici e le convenute.
2 Sul punto si rimanda all'analitica ricostruzione fatta nell'atto di citazione e ulteriormente precisata nella comparsa conclusionale oltre che alla documentazione di supporto allegata.
L'utilizzo in via esclusiva, prima da parte dei genitori delle attrici ( e Persona_2 Per_3
e, dopo il loro decesso (rispettivamente nel 1977 e nel 1998) , da parte delle attrici
[...]
stesse del fabbricato oggetto della domanda di usucapione ha trovato piena conferma nell'istruttoria espletata.
Infatti, i testimoni escussi hanno confermato che il fabbricato in questione (un unico appartamento di tre piani oltre al seminterrato e al piano terra) costituiva la casa di abitazione della famiglia di e i quali in vita hanno sempre abitato lì, e Persona_2 Persona_3
che, dopo il decesso dei genitori, le attrici hanno continuato ad utilizzare l'appartamento per le vacanze.
I testimoni hanno anche confermato che le attrici possiedono le chiavi di accesso al fabbricato, escludendo analoga disponibilità da parte di terzi e che le stesse (e prima i loro genitori) si sono sempre occupate della relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
La mancata risposta, senza giustificato motivo, all'interrogatorio formale corrobora le risultanze della prova per testimoni già confermativa delle circostanze indicate nei capitoli ammessi anche per l'interpello.
Le concrete modalità di godimento accertate appaiono oggettivamente inconciliabili con la possibilità di contestuale godimento altrui e risultano, quindi, idonee all'acquisto per usucapione in danno degli altri intestatari formali.
I dati temporali indicati dai testimoni confermano che la situazione di possesso esclusivo attuata direttamente dalle attrici e tuttora in atto, è iniziata nel 1998, dopo il decesso della madre che, come si è detto, anche dopo il decesso del marito ha Persona_3 Persona_2
continuato a utilizzare l'appartamento come propria casa di abitazione.
Quindi, già con riferimento al possesso esercitato in via diretta, risulta accertata una situazione di possesso protrattasi per un periodo di tempo che, alla data della citazione, risultava superiore al ventennio necessario per l'usucapione.
In realtà, le attrici, ai sensi dell'art. 1146, prima comma, c.c., sono subentrate nel possesso della madre che, a sua volta, ha continuato il possesso del marito così che il periodo di possesso esclusivo risulta ancora maggiore.
Pertanto, deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per l'acquisto dell'intera proprietà del fabbricato da parte delle attrici ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Ne segue l'accoglimento della domanda di usucapione.
3 Come previsto dall'art. 2651 c.c., la presente sentenza va trascritta presso la competente
Agenzia del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità.
Va esclusa la rifusione delle spese in conformità alla mancata richiesta delle stesse attrici che, in ragione della mancata opposizione, non hanno insistito per la condanna al rimborso.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- accerta che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno acquistato per usucapione l'intera proprietà del seguente bene immobile:
[...]
fabbricato sito in Branzi (BG), via Rivioni n. 36, censito nel NCEU del Comune di Branzi alla sezione BR, Foglio 11, Particella 123, Subalterno 701;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Bergamo in data 30/03/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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