TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 272
TAR
Sentenza 21 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge sull'accesso agli atti e segreti commerciali

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che l'oscuramento deve essere motivato e comprovato, non indiscriminato, e che l'amministrazione ha omesso la necessaria valutazione. Ha inoltre considerato inverosimile che l'intero ciclo produttivo e la documentazione amministrativa siano coperti da segreto.

  • Rigettato
    Prevalenza del diritto di accesso difensivo

    Il Tribunale ha ritenuto che tale domanda non possa essere accolta ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., in quanto la stazione appaltante non ha ancora effettuato le valutazioni di competenza.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione dei documenti

    Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ordina all'Azienda USL Latina di procedere alle valutazioni di competenza sull'istanza di oscuramento e di pubblicare l'offerta entro dieci giorni dalla notifica della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 272
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 272
    Data del deposito : 21 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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