Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2026, proposto da
Steris Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Andrea Bonanni, Giampaolo Delli Cicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda USL Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BIOH Filtrazione S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera di aggiudicazione n. 81 del 28.01.2026 della procedura di cui al CIG: B76F6D3F54, dei relativi verbali di gara e della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle parti in cui la stazione appaltante ha implicitamente accolto, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, la richiesta di diniego all’ostensione dell’offerta tecnica formulata in gara da BIOH Filtrazione S.r.l.
E per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’accesso agli atti e ai documenti dell’offerta presentata dalla società BIOH Filtrazione S.r.l., come puntualmente individuati nell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 12.02.2026;
Nonché per la condanna
della Stazione Appaltante a esibire i suddetti documenti entro un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa MA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato e depositato in data 16 febbraio 2026, la società Steris Italy S.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, solo Steris Italy o ricorrente) premette di avere partecipato alla procedura aperta telematica bandita dall’Azienda USL Latina con deliberazione n. 707 del 24 giugno 2025, ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, da espletarsi tramite la piattaforma di e-procurement denominata “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, per l’affidamento della “fornitura ed installazione in regime di full service di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo e acquisto di dispositivi per le esigenze dei presidi ospedalieri dell’ASL di Latina” - CIG: B76F6D3F54, collocandosi al secondo posto dopo l’operatore BIOH Filtrazione S.r.l. (d’ora innanzi “BIOH” o aggiudicataria, ovvero controinteressata); che quest’ultimo presentava, nella documentazione di gara, una dichiarazione di opposizione all’accesso alla propria offerta in cui affermava che tutta la documentazione ivi presentata era interessata da segreti tecnici aziendali; che in data 6 febbraio 2026 l’Azienda USL Latina procedeva alla pubblicazione, sulla citata piattaforma telematica, della Delibera di aggiudicazione e della documentazione inerente l’offerta della BIOH, quest’ultima in forma completamente oscurata, in implicito accoglimento dell’istanza dalla stessa presentata; che il successivo 12 febbraio 2026 formulava richiesta di accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo illegittima la relativa pubblicazione nella forma indicata; che tale richiesta rimaneva, tuttavia, priva di alcun riscontro.
2. Premesso quanto sopra la ricorrente, avendo interesse a conoscere l’integrale contenuto dell’offerta tecnica della prima classificata, ha impugnato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 e 117 c.p.a. il diniego formatosi sull’istanza come sopra presentata, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I - « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 ss. l. 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 – violazione dei principi di buon andamento, legalità e concorrenza– contraddittorietà – difetto di istruttoria – difetto di motivazione » in quanto nella specie non sarebbero configurabili effettivi e comprovati segreti tecnici e commerciali idonei a sottrarre l’offerta all’accesso; in ogni caso l’oscuramento integrale dell’offerta tecnica si porrebbe, di per sé, in contrasto con il dato testuale e sistematico dell’art. 35 del Codice il quale consente l’oscuramento esclusivamente con riferimento a “informazioni fornite nell'ambito dell’offerta” – di cui sia comprovata la natura di segreti tecnici o commerciali – e non già l’oscuramento indiscriminato dell’intero elaborato tecnico; in ogni caso quest’ultimo potrebbe essere disposto solo all’esito di un puntuale e rigoroso giudizio di bilanciamento tra le esigenze di riservatezza e quelle di conoscenza dell’offerta che si è aggiudicata la procedura, che l’amministrazione avrebbe l’onere di condurre rendendone noti gli esiti nell’ambito di un’adeguata motivazione circa la sussistenza di comprovate ragioni idonee a giustificare la secretazione, mentre nel caso di specie sarebbe stata acriticamente accolta l’istanza dell’aggiudicataria; la condotta dell’ASL sarebbe, quindi, tale da integrare anche la violazione dell’art. 36, comma 3, del Codice nella parte in cui lo stesso impone alla Stazione Appaltante di esternare, contestualmente alla aggiudicazione, le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento; per altro verso la richiesta di oscuramento formulata da BIOH, fondata sull’affermata esistenza di brevetti e sull’esistenza di segreti commerciali estesi all’intero ciclo produttivo, sarebbe assolutamente generica e stereotipata e non potrebbe, quindi, essere legittimamente accolta dall’amministrazione;
II - « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co. 7, l. 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, co. 5 del d.lgs. n. 36/2023 – prevalenza del diritto di accesso difensivo » in quanto l’art. 35, comma 5, del D.lgs. 36/2023 prevede, in ogni caso, che l’accesso agli atti di gara debba essere consentito anche relativamente agli elaborati che possono contenere segreti commerciali ed industriali, là dove, come nel caso di specie, lo stesso sia finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi dell’istante; quest’ultimo pertanto, non potendo avete conoscenza alcuna dell’offerta tecnica, sarebbe del tutto privato del diritto di verificare la legittimità delle valutazioni operate rispetto all’offerta presentata, in palese contrasto con gli artt. 24, 113 e 97 Cost.
2.1. La ricorrente ha, quindi, formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
3. Per la discussione del ricorso è stata fissata la camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’Azienda USL Latina, la quale ha depositato documentazione e memoria difensiva nella quale ha invocato il rigetto delle avverse domande, siccome infondate, rappresentando di avere, successivamente alla pubblicazione dell’aggiudicazione, avviato l’istruttoria sull’istanza di accesso formulata dalla ricorrente, chiedendo all’aggiudicataria, con nota prot. n. 19877 del 19 febbraio 2026, di trasmettere la documentazione tecnica ed economica relativa all’offerta presentata previo oscuramento delle sole parti coperte da segreto tecnico o commerciale ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e che, pertanto, il termine di 10 giorni previsto dal « rito super accelerato » di cui all’art. 36, comma 7, dello stesso decreto, attivato nel caso di specie da parte ricorrente, non avrebbe, invero, neppure iniziato a decorrere, non essendo ancora intervenuta una decisione sull’oscuramento richiesto dall’aggiudicataria.
4.1. Non si è invece costituita, benché ritualmente evocata, la controinteressata BIOH Filtrazione S.r.l.
5. Alla camera di consiglio sopra indicata, a seguito di discussione delle parti, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
6. Deve premettersi che l’art. 35 del d.lgs. 36/2023 dispone, al comma 1, che « le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 », e, al comma 4, che « fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico », precisando tuttavia, al successivo comma 5 che, anche in tale ipotesi, è comunque « consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ».
6.1. L’art. 36 dello stesso d.lgs. 36/2023 stabilisce, inoltre, al comma 1, che « l’offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 » precisando altresì, al comma 3, che « nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) ».
6.2. Nel caso in esame è pacifico che la società aggiudicataria abbia presentato una richiesta di oscuramento generalizzato della propria offerta, evidenziando che nella stessa fossero presenti sia brevetti industriali (a protezione della proprietà intellettuale delle invenzioni e caratteristiche tecniche delle apparecchiature oggetto del servizio offerto, quali ad esempio la componentistica e i sistemi idraulici e pneumatici che permettono di garantire il normale funzionamento delle apparecchiature), sia segreti commerciali inerenti ogni fase del ciclo produttivo (tra cui, a titolo esemplificativo, i riferimenti alle dimensioni di specifici componenti contenuti nella relazione e nelle Schede Tecniche relative ai macchinari proposti, i parametri critici inerenti le “modalità di disinfezione e il ciclo di lavaggio” e/o di “stoccaggio”, frutto di ricerche e investimenti effettuati negli anni, la descrizione dell’ iter di validazione dei macchinari, delle modalità di esecuzione della manutenzione programmata nonché dell’organizzazione delle maestranze, corrispondenti al modello organizzativo interno, oltre, con riferimento alla formazione, il riferimento all’inquadramento di una specifica figura interna aziendale, frutto di uno specifico know-how , e, vieppiù, le schede tecniche materiali di consumo), sia, infine, dati sensibili, contenuti nella documentazione amministrativa.
6.3. È, altresì, incontestato e documentato che l’offerta della controinteressata sia stata pubblicata, all’esito dell’aggiudicazione disposta in suo favore, in forma completamente oscurata.
7. Premesso quanto sopra, il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento a entrambi gli ordini di censure veicolati da parte ricorrente nei due motivi sopra compendiati, nei termini e nei limiti che si procede ad esporre, non potendosi, invece, condividere le eccezioni formulate dall’Azienda resistente.
7.1. A tale ultimo proposito rileva, infatti, il Collegio che, a fronte dell’obbligo sancito dal richiamato art. 36 comma 1 del codice (secondo cui la stazione appaltante è tenuta a rendere disponibile l’offerta dell’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione), nonché in considerazione dell’istanza di oscuramento formulata dall’aggiudicataria e dell’avvenuta pubblicazione dell’offerta dalla stessa presentata in forma totalmente oscurata, non può che ritenersi che l’Azienda abbia implicitamente accolto tale istanza.
7.1.1. Per di più, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente in data 10 marzo 2026 (doc. 18, “estratto piattaforma di gara”) risulta che l’Azienda abbia, altresì, espressamente approvato la richiesta di oscuramento, essendo ivi riportato che la motivazione in proposito formulata dalla controinteressata « appare pertinente ».
7.1.2. Non può, quindi, condividersi l’assunto, formulato negli scritti difensivi dell’USL resistente, secondo cui il termine di cui all’art. 36, comma 7, del Codice non avrebbe nemmeno iniziato a decorrere e che l’Azienda, la quale avrebbe attivato il contraddittorio con la controinteressata a seguito dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente il 12 febbraio 2026, dovrebbe ancora provvedere sulla stessa.
7.1.3. D’altra parte la ratio della conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario sottesa alla disposizione di cui al richiamato art. 36, comma 1, del Codice, che impone alla stazione appaltante di rendere la stessa immediatamente conoscibile allorché sia resa pubblica l’avvenuta aggiudicazione, sta proprio nell’esigenza di concentrare i tempi dell’accesso, così da non dilatare quelli dell’eventuale impugnazione dell’aggiudicazione e, così, consentire la celere stipulazione del contratto.
8. Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene, in primo luogo, fondato il primo motivo, condividendo il Collegio alcune delle argomentazioni ivi formulate da parte ricorrente, che vengono qui richiamate ai sensi del più volte citato art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023 (« Il ricorso di cui al comma 4 (…..) è deciso (….) con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie »), quali:
- l’utilizzo di apparecchiature coperte da brevetto non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dell’accesso, così come l’asserita esistenza di segreti tecnici dovendo questi ultimi, come puntualmente richiesto dal sopra richiamato art. 35, comma 4, del d.lgs. 36/2023, ai fini in esame, non già essere meramente dichiarati, bensì costituire oggetto di una « motivata e comprovata dichiarazione » dell’offerente, sulla quale la stazione appaltante è chiamata ad effettuare una propria analisi valutativa, non potendo la stessa disporre, come avvenuto nel caso di specie, l’ acritico recepimento della richiesta dell’offerente;
- l’art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, richiamato al superiore punto 6), consente infatti l’oscuramento esclusivamente con riferimento a « informazioni fornite nell'ambito dell’offerta » – di cui sia comprovata la natura di segreti tecnici o commerciali – e non già l’oscuramento indiscriminato dell’intero elaborato tecnico (nonché di tutta la documentazione prodotta dall’aggiudicataria, come avvenuto nel caso in esame);
- è, peraltro, inverosimile che l’intero ciclo della produzione aziendale produttivo rappresentato nell’offerta sia coperto da segreto commerciale, esteso addirittura all’acquisto dei materiali da consumo e alla formazione del personale, e che tutta la documentazione amministrativa rechi dati c.d. “sensibili”;
- l’Azienda resistente ha, quindi, del tutto omesso l’effettuazione del giudizio ad essa richiesto dall’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023, accogliendo acriticamente la richiesta della controinteressata senza alcuna motivazione.
9. Analoghe considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di ricorso, posto che nemmeno l’eventuale comprovata esistenza di segreti commerciali e/o dati sensibili – comunque, per quanto detto, non adeguatamente valutata nel caso di specie – sarebbe, di per sé sola, idonea a precludere in via assoluta e definitiva la possibilità di accedere alla documentazione de qua nel caso in cui la stessa sia stata motivatamente indicata come indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati dall’istante in relazione alla procedura di gara, dovendo anche su tale circostanza la stazione appaltante condurre un ulteriore giudizio che, parimenti, risulta essere stato del tutto omesso nel caso di specie.
9.1. Tale evenienza ha determinato l’impossibilità, per la ricorrente, di svolgere alcuna valutazione in ordine alla correttezza delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione disposta all’esito delle stesse, con conseguente grave compromissione del proprio diritto di difesa.
10. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto, disponendo l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Azienda USL Latina ha disposto l’accoglimento dell’istanza di integrale oscuramento dell’offerta presentata dalla società BIOH Filtrazione S.r.l., nonché ordinando alla stessa Azienda di procedere alle valutazioni di propria competenza in ordine a tale istanza, alla luce dei principi sopra indicati altresì procedendo, all’esito di esse, alla conseguente pubblicazione dell’offerta dalla stessa presentata sulla piattaforma di gara, entro dieci giorni dalla notificazione della presente sentenza, da effettuarsi a cura della parte ricorrente entro un giorno dalla pubblicazione.
10.1. Non può, invece, essere accolta, per quanto rilevato in ordine al mancato esperimento, da parte della stazione appaltante, delle valutazioni di propria competenza in ordine alla verifica della sussistenza di parti dell’offerta coperte da segreti tecnici o commerciali nonché, nella documentazione amministrativa, di dati sensibili e al relativo bilanciamento con le esigenze di difesa manifestate dalla ricorrente, la domanda di accertamento del diritto di quest’ultima ad ottenere l’accesso nei termini dalla stessa indicati nell’ambito dell’istanza presentata in data 12 febbraio 2026, stante il divieto sancito dall’art. 34, comma 2, c.p.a.
11. Le spese sono, infine, regolate in applicazione del criterio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda USL Latina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA TR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TR | TE LA |
IL SEGRETARIO