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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13105/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13105/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Schiavone, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione indebito assistenziale del 01/02/2021 e domanda di ripristino della prestazione INV CIV 07039493 a seguito di Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione pubblicata il 01.03.2023 – R.G. 16469/2021
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2023, il ricorrente indicato epigrafe, nel premettere di essere titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21/11/2021, a seguito di sentenza n. 1657/2013 resa dal Tribunale di Santa Maria C.V. del 14/03/2013, esponeva che in esecuzione della predetta CP_ sentenza l' aveva erogato la prestazione INV CIV 07039493 a far data dall'1/12/2021, pur proponendo gravame avverso la stessa innanzi la Corte di Appello di Napoli con ricorso iscritto al n.
RG. 5728/2013 per erroneità nel giudizio del CTU;
che, incardinato l'appello, si era costituito in lite eccependo il passaggio in res judicata della prefata sentenza, ma la Corte, disattesa tale eccezione, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali e all'esito accoglieva il ricorso dell' , riformando CP_1 la sentenza di prime cure;
che avverso la sentenza n. 4170/2020, resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21/12/2020 aveva proposto ricorso per cassazione, con n. RG. 16469/2021; che con Ordinanza
n. 6197/2023, pubblicata in data 1/03/2023, la Suprema Corte aveva accolto il motivo sull'inammissibilità dell'appello per deposito oltre il termine di decadenza ex art. 327 comma 1 cpc, cassando senza rinvio la sentenza n. 4170/2020 della Corte di appello di Napoli, con tutte le conseguenze di legge;
che nelle more del giudizio di legittimità, con provvedimento del 01/02/2021,
l' , aveva costituito un indebito sulla provvidenza cat. INV CIV 07039493, revocandola a far CP_1 data dal 01/03/2021 e chiedendo la ripetizione dell'importo di € 56.564,19; che l' non solo non CP_1 poneva nel nulla l'indebito previdenziale costituito ma neppure ripristinava l'erogazione della prestazione già in godimento, essendo venuto meno il titolo giustificativo del provvedimento di revoca.
Pertanto, chiedeva di “Revocare e porre nel nulla il provvedimento del 01/02/2021 con cui l' ha CP_1 accertato l'indebito percepimento da parte di di somme sulla pensione cat. INV.CIV. Parte_1
n.070394963 per l'importo di € 56.564,19 per le causali espresse in narrativa, dichiarando non dovuta la ripetizione di tale somma e condannando l'Istituto alla restituzione di eventuali somma trattenute su qualsivoglia trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente;
Per i medesimi motivi esposti in narrativa, dichiarare, in virtù della sentenza n. 1657/2013 passata in giudicato e dell'Ordinanza n.
6197/2023, il diritto del ricorrente a veder ripristinata l'indennità di accompagnamento dalla data del
01/03/2021, sussistendo ed essendo immutati i requisiti per l'accesso a tale provvidenza;
Per effetto di tale declaratoria, condannare l' a ripristinare l'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento dalla data del 01/03/2021 nonché al pagamento dei ratei ex tunc maturati quantificati nella misura di € 16.782,62 salvo errori od omissioni fino alla data di deposito del presente ricorso;
condannare l' al pagamento delle spese di lite da quantificarsi sulla base della CP_1 dichiarazione di valore di cui al capo precedente, in uno alle spese generali e agli oneri accessori, da attribuirsi al sottoscritto difensore quale antistatario nel rispetto dei minimi inderogabili, calcolati nella allegata notula, previsti dal tariffario forense così come approvato dal D.M. 55/2014 nonché dell'art. 2233 comma 2 C.C.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al ripristino della prestazione in oggetto con la decorrenza prevista dalla sentenza di I grado e all'annullamento dell'indebito impugnato. All'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali ( cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione del procuratore costituito di parte ricorrente e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento dell'indebito di € 56.564,19, con ricalcolo dei ratei di indennità di accompagnamento e ripristino della prestazione con decorrenza dal 01/03/2021 (cfr. modello TE08 del 13.05.2024 e ricevuta pagamento del 3.06.2024), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Per converso sussiste l'interesse della parte al pagamento degli interessi legali sulla prestazione erogata, come richiesti con note del 25.03.2025 e che non risultano versati. CP_ Pertanto, l' va condannato al pagamento degli interessi legali maturati dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo (3.06.2024) quantificati in € 1.025,21, in assenza di specifica contestazione e della prova del pagamento da parte dell' . CP_1
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nella fattispecie in esame, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione richiesta e all'annullamento dell'indebito del 1.02.2021; CP_ b) condanna l' al pagamento degli interessi computati come per legge sino al pagamento della sorta (giugno 2024) e quantificati in € 1.025,21;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.900,00 per CP_1 compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 1/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13105/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Schiavone, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione indebito assistenziale del 01/02/2021 e domanda di ripristino della prestazione INV CIV 07039493 a seguito di Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione pubblicata il 01.03.2023 – R.G. 16469/2021
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2023, il ricorrente indicato epigrafe, nel premettere di essere titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21/11/2021, a seguito di sentenza n. 1657/2013 resa dal Tribunale di Santa Maria C.V. del 14/03/2013, esponeva che in esecuzione della predetta CP_ sentenza l' aveva erogato la prestazione INV CIV 07039493 a far data dall'1/12/2021, pur proponendo gravame avverso la stessa innanzi la Corte di Appello di Napoli con ricorso iscritto al n.
RG. 5728/2013 per erroneità nel giudizio del CTU;
che, incardinato l'appello, si era costituito in lite eccependo il passaggio in res judicata della prefata sentenza, ma la Corte, disattesa tale eccezione, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali e all'esito accoglieva il ricorso dell' , riformando CP_1 la sentenza di prime cure;
che avverso la sentenza n. 4170/2020, resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21/12/2020 aveva proposto ricorso per cassazione, con n. RG. 16469/2021; che con Ordinanza
n. 6197/2023, pubblicata in data 1/03/2023, la Suprema Corte aveva accolto il motivo sull'inammissibilità dell'appello per deposito oltre il termine di decadenza ex art. 327 comma 1 cpc, cassando senza rinvio la sentenza n. 4170/2020 della Corte di appello di Napoli, con tutte le conseguenze di legge;
che nelle more del giudizio di legittimità, con provvedimento del 01/02/2021,
l' , aveva costituito un indebito sulla provvidenza cat. INV CIV 07039493, revocandola a far CP_1 data dal 01/03/2021 e chiedendo la ripetizione dell'importo di € 56.564,19; che l' non solo non CP_1 poneva nel nulla l'indebito previdenziale costituito ma neppure ripristinava l'erogazione della prestazione già in godimento, essendo venuto meno il titolo giustificativo del provvedimento di revoca.
Pertanto, chiedeva di “Revocare e porre nel nulla il provvedimento del 01/02/2021 con cui l' ha CP_1 accertato l'indebito percepimento da parte di di somme sulla pensione cat. INV.CIV. Parte_1
n.070394963 per l'importo di € 56.564,19 per le causali espresse in narrativa, dichiarando non dovuta la ripetizione di tale somma e condannando l'Istituto alla restituzione di eventuali somma trattenute su qualsivoglia trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente;
Per i medesimi motivi esposti in narrativa, dichiarare, in virtù della sentenza n. 1657/2013 passata in giudicato e dell'Ordinanza n.
6197/2023, il diritto del ricorrente a veder ripristinata l'indennità di accompagnamento dalla data del
01/03/2021, sussistendo ed essendo immutati i requisiti per l'accesso a tale provvidenza;
Per effetto di tale declaratoria, condannare l' a ripristinare l'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento dalla data del 01/03/2021 nonché al pagamento dei ratei ex tunc maturati quantificati nella misura di € 16.782,62 salvo errori od omissioni fino alla data di deposito del presente ricorso;
condannare l' al pagamento delle spese di lite da quantificarsi sulla base della CP_1 dichiarazione di valore di cui al capo precedente, in uno alle spese generali e agli oneri accessori, da attribuirsi al sottoscritto difensore quale antistatario nel rispetto dei minimi inderogabili, calcolati nella allegata notula, previsti dal tariffario forense così come approvato dal D.M. 55/2014 nonché dell'art. 2233 comma 2 C.C.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al ripristino della prestazione in oggetto con la decorrenza prevista dalla sentenza di I grado e all'annullamento dell'indebito impugnato. All'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali ( cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione del procuratore costituito di parte ricorrente e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento dell'indebito di € 56.564,19, con ricalcolo dei ratei di indennità di accompagnamento e ripristino della prestazione con decorrenza dal 01/03/2021 (cfr. modello TE08 del 13.05.2024 e ricevuta pagamento del 3.06.2024), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Per converso sussiste l'interesse della parte al pagamento degli interessi legali sulla prestazione erogata, come richiesti con note del 25.03.2025 e che non risultano versati. CP_ Pertanto, l' va condannato al pagamento degli interessi legali maturati dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo (3.06.2024) quantificati in € 1.025,21, in assenza di specifica contestazione e della prova del pagamento da parte dell' . CP_1
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nella fattispecie in esame, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione richiesta e all'annullamento dell'indebito del 1.02.2021; CP_ b) condanna l' al pagamento degli interessi computati come per legge sino al pagamento della sorta (giugno 2024) e quantificati in € 1.025,21;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.900,00 per CP_1 compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 1/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano