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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 415 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfonso Tuttolomondo presso Parte_1 il cui studio in Agrigento, via Picone n.67, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
Controparte_1 appellato contumace all'udienza del 17 aprile 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 1.4.2021 innanzi al Tribunale G.L. di
Agrigento, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 5.5.2011 al 10.12.2018 con inquadramento nel V livello del CP_1
C.C.N.L. piccole aziende commerciali - dal lunedì al sabato dalle ore 8:45 alle ore
13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20,30 oltre due domeniche al mese dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30, per un totale di 9/10 ore al giorno di lavoro e con un giorno di riposo settimanale - chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di €51.245,54 “o quella che riterrà di giustizia in corso di causa” (già detratta la somma di euro 47.738,00 riconosciuta dalla controparte) a titolo differenze retributive, straordinario, ratei di 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
Pag.1 Precisava di aver percepito, in costanza di rapporto l'importo di euro 600,00 al mese, per i primi due anni, poi aumentato ad euro 650,00 e, infine, ad euro
780,00; importi, comunque, inferiori alle somme riportate in busta paga e che non tenevano conto del lavoro straordinario effettuato, anche di domenica;
che non aveva goduto delle ferie se non in misura ridotta per dieci/dodici giorni all'anno; che nessuna tredicesima né quattordicesima gli era stata pagata.
Evidenziava che a seguito di diffida del 17.10.2018 la con Controparte_1 nota del 10.11.2018 “non solo non disconosceva ma confermava un credito … per differenze retributive”; che la stessa parte datoriale, successivamente, con nota del 10.12.2018 aveva ricalcolato le differenze retributive dovute quantificandole nella complessiva somma di euro 41.021,00 al netto delle ritenute di legge.
Rilevava che, tuttavia, controparte si era limitata ad una “mera ricostruzione tra quanto scritto in busta paga e quanto effettivamente versato al lavoratore, senza tener conto né delle ore di straordinario, né del TFR rapportato alle ore di straordinario, né delle ferie non godute, né delle domeniche lavorative non pagate, né della quattordicesima, né dei permessi …” e che detti importi ancora dovuti erano quantificabili in complessivi euro 98.983,54.
Che, pertanto, tra la contabilità dell'azienda e il credito da egli vantato risultava esserci una differenza pari ad euro 51.245,54.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo la nullità del ricorso per genericità e contestando, nel merito, la pretesa di controparte ritenendo che la somma corrisposta di euro 47.738,00 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.1737/2019 era satisfattiva di ogni altra pretesa.
Il Giudice adito, concesso termine per integrare il ricorso introduttivo (cfr. ordinanza del 9.11.2021), con sentenza n.5/2022 emessa in data 5.1.2022, dichiarava nullo il ricorso.
In particolare, riteneva che nel ricorso il aveva indicato quale datore Pt_1 di lavoro, tanto, la quanto, il Di PI ER e che non Controparte_1 mancava, ancora, “una indicazione, per così dire, mista in cui il Di PI” era “indicato come rappresentante del datore di lavoro” e, però, allo stesso tempo “datore di lavoro”.
Che, inoltre, il contratto di lavoro sottoscritto il 5.5.2011 era stato stipulato con un “terzo soggetto giuridico DI PI ER e NO s.a.s.”.
Ritenendo, in definitiva, incerta l'individuazione del datore di lavoro concludeva per l'impossibilità di “esaminare compiutamente le pretese fatte valere”.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 11.4.2022.
Pag.2 A sostegno della propria posizione processuale, l'appellante deduce che il ricorso di primo grado presentava “tutti i requisiti idonei per un prosieguo del giudizio” per come confermato dallo stesso “Tribunale di Agrigento che, in altra identica causa per il merito, ma con una lavoratrice diversa (ricorsi depositati quasi contestualmente), il Giudice del lavoro …. riteneva fondate le ragioni che esponeva l'altra lavoratrice, dichiarando implicitamente che il ricorso del Sig. (nell'identica posizione processuale e nei contenuti dell'altro ricorso) Pt_1 era perfettamente accoglibile e dunque proseguibile”.
Soggiunge che “dalla semplice lettura del ricorso in primo grado” emergeva che era stata indicata “sia la persona fisica amministratore unico della società Sig. sia Parte_2 la persona giuridica ” e che la stessa controparte aveva “genericamente” Controparte_1 contestato “il ricorso introduttivo” convenendo sulla “qualifica” del “Sig. Parte_2 quale effettivo amministratore unico della società . Controparte_1
Rileva di aver indicato “esattamente il Sig. quale legale Parte_2 rappresentante della , che “la in persona del suo legale Controparte_1 CP_1 rappresentante aveva conferito “mandato per la difesa” e che il Giudice Parte_2 di prime cure “con una interpretazione che lascia increduli” aveva rilevato “una carenza dell'indicazione del datore di lavoro”.
Osserva di aver “spiegato con le note a chiarimento qualsiasi dubbio, allegando non solo la visura camerale della società, ove è lapalissiana l'evidenza che il Sig. è Parte_2 amministratore unico della società ma anche il casellario previdenziale del Controparte_1 lavoratore … in cui si evincono chiaramente i periodi lavorati dallo stesso prima per la società
Di PI Gerj e NO s.a.s. e poi per la Controparte_1
Per tali ragioni riproduce il tenore del ricorso di primo grado ed insiste nelle domande, anche istruttorie, ivi già formulate.
La sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
Ammessa ed espletata la prova orale nonché c.t.u. contabile, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato.
Ritiene, invero, la Corte che il primo Giudice abbia errato nella parte in cui ha ritenuto nullo il ricorso introduttivo per ritenuta incertezza “sull'individuazione del datore di lavoro”.
Dalla piana disamina del ricorso di primo grado e dalle stesse conclusioni ivi rassegnate emerge, infatti, in maniera chiara che la domanda del era stata Pt_1 Part spiegata nei confronti della di cui il era, Controparte_1 Parte_2 pacificamente, il legale rappresentante.
Pag.3 Del tutto irrilevante, in siffatto contesto, deve reputarsi il fatto che in taluni passaggi contenuti nell'atto introduttivo del giudizio il detto Di PI fosse stato indicato come “datore di lavoro”, atteso che ciò era stato chiaramente fatto al solo fine di allegare e dimostrare l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, ossia il vincolo di subordinazione nei confronti di colui che rivestiva il ruolo di legale rappresentante della società Controparte_1
D'altro canto, si aggiunge, assorbente di ogni altra considerazione, sul punto,
è il fatto che la stessa costituendosi in giudizio, non aveva Controparte_1 affatto contestato la sussistenza del rapporto di lavoro (né tampoco l'erronea individuazione del soggetto passivo del medesimo) bensì solo, in rito, la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente assumendo (e, dunque, specularmente ammettendo di essere la parte datoriale) di aver già corrisposto, in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa, quanto effettivamente dovuto.
Non solo.
Dalla semplice lettura dei documenti prodotti in prime cure dall'odierno appellante (e contenuti nel fascicolo di parte del presente grado) risulta evidente che la rispondendo alla richiesta via pec del del Controparte_1 Pt_1
17.10.2018 (cfr. doc. fascicolo di parte) – con la quale, tra l'altro, si chiedeva il pagamento delle spettanze retributive maturate sin dal 5.5.2011 – non solo non aveva contestato la sussistenza del rapporto di lavoro (per come dedotto) ma non aveva neanche disconosciuto l'esistenza di un credito pari ad euro 24.943,00, all'uopo dichiarandosi disponibile alla corresponsione di tale somma previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione (cfr. nota 10.11.2018 fascicolo di parte); somma, questa, poi elevata, a seguito di ricalcolo, ad euro 41.021,00 con un
T.F.R. di euro 6.717,00 con nota della (pure sottoscritta dal Controparte_1 legale rappresentante del 10.12.2018 (cfr. doc. fascicolo di parte). Parte_2
Da quanto sopra esposto, pertanto, consegue che alcuna incertezza poteva e può rinvenirsi sulla parte datoriale (ossia la nei cui confronti il Controparte_1 aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento delle (ulteriori) differenze Pt_1 retributive rivendicate.
Né, del resto, può ritenersi che il ricorso di primo grado fosse nullo per genericità (ossia l'unico vizio, in rito, denunciato con la memoria difensiva depositata dalla . Controparte_1
Tenuto conto, infatti, del tenore letterale dell'atto introduttivo deve ritenersi che il aveva ritualmente indicato tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 Pt_1
Pag.4 c.p.c., specificando chiaramente che la domanda, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 5.5.2011 al 10.12.2018, era volta al riconoscimento, in base all'inquadramento attribuitogli (V livello) e al C.C.N.L.
Piccole aziende commerciali, delle residue differenze retributive (ancora) dovute in ragione del disimpegno di una prestazione lavorativa giornaliera oraria superiore a quella prevista dal contratto (dal lunedì al sabato dalle ore 8:45 alle 13:30 e dalle
16:00 alle ore 20:30; due domeniche al mese dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore
16:30 alle ore 20:30) oltre che a titolo di ferie (rispetto ai 10/12 giorni goduti ogni anno), di 13^ e 14^ mensilità e T.F..R.
L'indicazione del C.C.N.L. applicabile alla fattispecie, dell'arco temporale di riferimento, dell'orario di lavoro osservato e delle mansioni svolte in uno alla paga mensile effettivamente percepita rendono superflua ogni altra considerazione sul punto.
Esclusa, quindi, qualsivoglia nullità del ricorso introduttivo, la domanda formulata dal deve essere accolta, atteso che la prova orale ammessa ed Pt_1 espletata in questo grado di giudizio ha integralmente confermato la prospettazione attorea.
Nel loro nucleo essenziale, infatti, le dichiarazioni delle testimoni escusse (colleghe di lavoro del nel periodo oggetto di causa) si appalesano univoche Pt_1
e convergenti, evidenziando un'articolazione oraria distribuita - senza soluzione di continuità per tutta la durata del rapporto con un solo giorno libero a settimana e con due turni mensili ricadenti nel giorno di domenica – tra le ore 8,45 e le ore 13,30 e ore 15:45 alle ore 21:00 cui devono aggiungersi due domeniche ogni mese con orario compreso (quantomeno) tra le ore 10:00 e le ore 13:00 e tra le ore 16:30 e le ore 20:30. In tal senso depongono le concordi dichiarazioni (cfr. verbali udienza 23.7.2024 e 24.9.2024) di (“… Io e il unitamente a tutti gli altri CP_2 Pt_1 colleghi all'epoca presenti, abbiamo lavorato sempre insieme nello stesso luogo di lavoro. … l'orario di lavoro da noi osservato, compreso il era dalle 8,45 alle 13,30 circa in quanto Pt_1 ci dovevamo trovare sul posto quindi minuti prima dell'apertura e in ogni caso rimanevamo a lavoro anche per circa trenta minuti dopo la chiusura;
di pomeriggio iniziavamo alle 15,45 e finivamo alle 20,30, quasi sempre alle 21,00. Quest'orario veniva osservato tutti i giorni, dal lunedì fino al sabato, mentre per quanto riguarda la domenica io, come il facevamo due Pt_1 domeniche al mese con orario compreso tra le ore 9,45 e le 13,30 e dalle 16,15 alle 21,00 …. Voglio precisare, quanto all'orario di lavoro … che si lavorava dal lunedì alla domenica ma con un giorno libero che se non ricordo male il ne fruiva di norma il mercoledì ..”) e di Pt_1
Pag.5 (“… Io e il eravamo entrambi all'interno dei reparti in cui avveniva la Tes_1 Pt_1 vendita, entrambi osservavamo lo stesso orario di lavoro che si articolava nel seguente modo: dalle 8,45 circa alle 13,30 circa, e dalle 15,45 circa alle 21,00 circa, tutti i giorni dal lunedì al sabato;
le domeniche invece eravamo tenuti a lavorare mediamente due volte al mese, in tali giornate io, al pari del osservavamo un orario compreso tra le ore 9,45 circa e le 13,30 e Pt_1 dalle 16,30 circa alle 21,00 circa;
preciso inoltre che ognuno di noi, compreso il tra il Pt_1 lunedì ed il venerdì aveva un giorno libero…”). In ordine alle ferie gli stessi testi hanno evidenziato che i dipendenti godevano, ogni anno e per tale titolo, mediamente di 12 giorni effettivi ( Tes_1
: “per quanto riguarda le ferie, tutti noi dipendenti ne fruivamo un primo periodo, di una
[...] settimana, nel periodo invernale e di una settimana nel periodo estivo;
i sette giorni di ferie comprendevano anche il giorno libero”; “per quanto riguarda le ferie, noi CP_2 dipendenti l'avevamo divise per una settimana nel periodo invernale e una settimana nel periodo estivo e comprendeva sia il giorno libero che la domenica libera …”). Quanto alla retribuzione concretamente corrisposta in costanza di rapporto, i testimoni escussi sono stati parimenti concordi nel riferire che la stessa era inferiore a quella effettivamente dovuta e comunque, minore rispetto a quella riportata in busta paga ( “inizialmente noi dipendenti venivamo pagati in CP_2 contanti e solo successivamente tramite bonifico postale o bancario ma in ogni caso la somma che ci veniva erogata non corrispondeva a quella indicata nella busta paga, per esempio io prendevo 600,00 euro al mese inizialmente e tuttavia nella busta paga veniva riportato un importo nettamente superiore. Sono in grado di dire che tutti i dipendenti compreso il avevamo lo Pt_1 stesso trattamento in quanto tra noi dipendenti si parlava di tale modalità di pagamento”;
“per quanto riguarda il pagamento della retribuzione posso dire che nel 2011 Tes_1 avveniva in contanti e dal 2012 in poi con bonifico postale o bancario;
tuttavia in entrambi i casi la somma che veniva corrisposta era inferiore a quella riportata in busta paga;
nel mio caso veniva pagata mensilmente una somma di €600,00 che è leggermente aumentata nel tempo, ma non ha mai superato €700,00 ..”). Ad ogni evidenza, dunque, la prospettazione del è stata ampiamente Pt_1
e graniticamente confermata. Quanto al vaglio di attendibilità dei suddetti testi, va rilevato che le dichiarazioni rese in questo grado (seppure provenienti da soggetti che hanno riferito di avere intrapreso distinte azioni giudiziarie nei confronti della
[...]
sono apparse, in sede di acquisizione, oggettivamente equilibrate e CP_1 soggettivamente scevre da affermazioni rappresentative (e, come tali, univocamente sintomatiche) di una situazione di condizionamento personale, tale da poterne minare in radice la genuinità. Esse, dunque, possono validamente porsi a fondamento della presente decisione. Pag.6 Per quel che attiene, poi, alla prova del pagamento della retribuzione, è noto come la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.11720/2020, Cass. 3975/2001; Cass. 7003/2001; Cass. 10664/1994) sia consolidata nel ritenere che la retribuzione costituisca un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. n.13533/2001 ed in senso conforme Cass. n.13925/2002, Cass. n.18315/2003, Cass n.8615/2006, Cass. n.6570/81). Prova che, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dalla CP_1
[...]
Sicchè deve senz'altro escludersi che la parte datoriale – a fronte di quanto dedotto in ricorso e dimostrato dal lavoratore odierno appellante - abbia fornito prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione retributiva per il periodo oggetto di causa. Ed è giust'appunto sulla base di tali risultanze processuali che in questa sede
è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di calcolare le differenze retributive e il T.F.R. (cfr. ordinanza 5.12.2024) portando in detrazione quanto già corrisposto in costanza di rapporto e (dopo la cessazione dello stesso) la somma complessiva di euro 47.738,00.
Il C.T.U., dott. , ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione Persona_1 depositata in data 28.3.2025 (cfr. doc. in atti) ed è pervenuto alla determinazione del complessivo credito di €79.911,60 (comprendente: le differenze retributive, lo straordinario, le festività e il lavoro domenicale, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità di ferie non godute e il T.F.R.).
Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al pagamento in favore del Controparte_1 della complessiva somma di euro 79.911,60, da maggiorarsi di interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria, come per legge.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellante.
Infine, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono definitivamente prosi a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Pag.7 definitivamente pronunciando, nella contumacia della in riforma Controparte_1 della sentenza n.5/2022, emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 5.1.2022, condanna la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di €79.911,60 – per le causali di cui in parte motiva - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in complessivi €3.000,00 e, per il secondo grado, in complessivi €5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone in via definitiva a carico di parte appellata le spese della c.t.u. espletata in appello liquidate come da separato decreto.
Palermo lì 17 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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