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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConSIliere dott.ssa Federica Salvatore ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 851/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Cause in materia di rapporti societari - società di persone”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di decreto n. 48 del 10.2.2021 e di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. NICOLA DE LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Teano al v.le Italia C.F._1
n. 118;
APPELLANTE
E
in persona del curatore l.r.p.t. (P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. P.IVA_2
83, III comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché in virtù del provvedimento di autorizzazione del G.D. dr.ssa R. in data 1.3.2021, dall'avv. Per_1
ARMANDO DI NOSSE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Trav. Via M. Fiore n. 17;
APPELLATO
NONCHE'
1 (c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
(c.f. n. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti
[...] C.F._6 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e quest'ultimo anche quale difensore di se stesso oltre che degli altri appellati, tutti in qualità di eredi di , nonché dall'avv. Persona_2
GIANLUCA CATALANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._7 studio di quest'ultimo sito in Napoli, via Pietro Colletta n. 35;
APPELLATI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_6 C.F._8 procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PIETRO GAETA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla C.F._9
Riviera di Chiaia n. 276;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di TE C.F._10 procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GIANLUCA
CATALANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._7
Napoli, via Pietro Colletta n. 35;
APPELLATO
E in persona del l.r.p.t., (P.IVA , rappresentata e Controparte_8 P.IVA_3 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dagli avv.ti FEDERICO RUSSO (c.f.
) e ANDREA COCCIA (c.f. ) ed elettivamente C.F._11 C.F._12 domiciliata presso il loro studio, sito in Roma alla via Dora n. 2;
APPELLATA
NONCHE' che hanno assunto il rischio derivante dal certificato di Controparte_9 assicurazione n. 1589362, e appendici relative alle annualità 2007 e 2008, in persona del l.r.p.t. (c.f.
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di P.IVA_4 costituzione in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv.
GERARDO ROMANO CESAREO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._13
2 unitamente al procuratore costituito presso lo studio dell'avv. Francesca Mele (c.f.
), sito in C.F._14
Napoli, alla via Chiatamone n. 53/C;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.2.2021, la ha proposto tempestiva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 47/2021, pubblicata il 12.1.2021 e notificata il 19.1.2021, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta, confermando, quindi, il decreto n. 918/2011, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del (società da essa partecipata al 34,11%), della somma Controparte_1 di € 3.958.353,21, oltre interessi, a titolo di finanziamenti deliberati dall'assemblea della tra CP_1 il 2007 e il 2009 e mai versati dall'Ente appellante nelle casse della società.
In particolare, il Tribunale, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dei SI.ri
, degli eredi di (chiamati in causa dalla TE Controparte_6 Persona_3
al fine di essere manlevata di quanto eventualmente condannata a pagare in favore della Parte_1
, nonché delle Assicurazioni evocate in giudizio, a garanzia, dai terzi chiamati, con la CP_1 sentenza impugnata decideva innanzitutto le questioni preliminari sottoposte al suo esame, rilevando: che l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento era stata già decisa (con sentenza parziale passata in giudicato) nel senso della sua tempestività; che non poteva essere accolta l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva notifica dell'atto di riassunzione, dovendosi ritenere rispettato il termine con il deposito del ricorso e irrilevante la successiva data della notifica;
che, parimenti, non poteva trarsi nessuna conseguenza processuale dall'eventuale pendenza di altro giudizio (connesso o continente) dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, in quanto successivamente proposto e, comunque, non documentato dalla
, ma solo dedotto nella sua esistenza all'interno di una consulenza contabile di parte;
Parte_1 infine, che difettava la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande proposte dalla nei confronti dei SI.ri e degli eredi di Parte_1 TE Controparte_6
trattandosi di questioni rimesse alla cognizione della Corte dei Conti, con Persona_3 conseguente assorbimento delle domande di garanzia spiegate dai terzi chiamati in causa nei confronti delle loro compagnie assicurative. Nel merito, rilevava che la domanda monitoria era fondata su una serie di delibere assembleari della approvate tra il 2007 e il 2009 con il voto CP_1 favorevole anche della e che tali delibere, salvo deroghe espresse (non previste nella Parte_1 specie), erano vincolanti, ai sensi dell'art. 2377 c.c. ed a prescindere dalla tipologia di
3 finanziamento deliberato, anche per il socio pubblico: “Come insegna la Suprema Corte, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli Enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte;
la posizione dell'Ente all'interno della società è unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla prevalenza del capitale da esso conferito e soltanto in tale veste l'Ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società, avvalendosi non già dei poteri pubblicistici, che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina presenti negli organi della società (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 7799 del 2005)”
(sentenza pag. 10). Da tali principi il Tribunale concludeva per l'irrilevanza, ai fini della vincolatività della delibera assembleare, della successiva iscrizione a bilancio della spesa deliberata in seno alla società partecipata, essendo le delibere assembleari regolarmente assunte e non impugnate vincolanti anche per il socio pubblico.
Avverso tale sentenza, con plurimi motivi di impugnazione, ha proposto appello la Parte_1
, lamentando innanzitutto l'attribuzione della controversia in esame al Tribunale delle
[...]
Imprese, con conseguente nullità della sentenza, in quanto non solo non pronunciata dal Tribunale specializzato competente, ma neppure emessa dal Tribunale nella sua necessaria composizione collegiale ex art. 50bis c.p.c. Con il secondo e il terzo motivo, nel merito, ha censurato l'erroneo riconoscimento della vincolatività delle delibere assembleari ex art. 2377 c.c. nei suoi confronti, evidenziando, con il secondo, l'errore commesso dal Tribunale nel trascurare la natura e la tipologia del finanziamento, avente, di fatto, ad oggetto un aumento di capitale sociale o di conferimento per ripianare il disavanzo gestionale - costituenti le uniche forme di apporto spontaneo vincolante per i soci - mai sottoscritto dalla;
e, con il terzo, l'erroneo riconoscimento dell'obbligo anche Parte_1 nei confronti dell'Ente pubblico per il quale sia mancato il relativo impegno finanziario in bilancio secondo le procedure e le previsioni degli artt. 191, 193 e 194 TUEL. Con il quarto motivo di gravame, poi, la ha contestato l'erroneo riconoscimento della giurisdizione esclusiva della Parte_1
Corte dei Conti affermata dal Tribunale in relazione alla domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati, evidenziando che il senso della chiamata era stato frainteso, non avendo l'Ente appellante mai richiesto una chiamata “in manleva”, quale richiesta di garanzia impropria, ma la chiamata del terzo ritenuto unico responsabile dell'obbligazione e nei cui confronti doveva essere rivolta in via esclusiva la domanda attorea, da ritenersi automaticamente estesa nei confronti dei co-obbligati.
Con il quinto motivo di impugnazione, infine, ribadiva l'errore del primo giudice in ordine all'omessa pronuncia sulla litispendenza con l'altro giudizio pendente ormai dinanzi alla Corte
d'appello di Napoli, sezione Impresa (R.G. n. 2393/2020), avente ad oggetto il risarcimento del danno richiesto alla in favore della per l'attività di direzione e coordinamento Parte_1 CP_1
4 anche con riferimento al mancato versamento dei finanziamenti deliberati e dinanzi al quale il giudizio in esame doveva essere riunito ai sensi degli artt. 39, secondo comma, c.p.c. e 3, commi 1 e
2, d.lgs. 168/2003.
Con comparsa depositata il 1.6.2021 si è costituito in giudizio il (d'ora Controparte_1 innanzi solo ”), contestando punto per punto i motivi di appello proposti dalla CP_1 Parte_1
e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con due comparse separate di identico contenuto, depositate entrambe in data 11.5.2021, si sono costituiti in giudizio, assistiti dal medesimo difensore, anche e gli eredi di TE
, i quali hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 Persona_3 bis c.p.c. e la formazione di un giudicato implicito in ordine alle domande promosse dalla Parte_1 nei loro confronti, rilevando che non aveva più riproposto - né all'udienza di Parte_2 precisazione delle conclusioni del 27.5.2020, né con la comparsa conclusionale – tali domande, né esse erano state formulate con l'atto di appello, in cui la si limitava a chiedere Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione, senza espressamente riferirsi e/o riportare le domande di cui al capo C) e D) dell'atto di chiamata in causa, da ritenersi, quindi, rinunciate. Sempre in via preliminare, hanno evidenziato che la Corte dei Conti, con sentenza n. 295/2017, divenuta definitiva e cosa giudicata, si era già pronunciata sulla questione oggetto della domanda, con conseguente inammissibilità di un nuovo esame della questione. Nel merito, hanno contestato i singoli motivi d'appello formulati dalla , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Parte_1 impugnata, riproponendo, per il caso di eventuale accoglimento delle domande nei loro confronti, le domande già formulate in primo grado verso le compagnie assicurative evocate in giudizio.
Con comparsa depositata il 3.6.2021 si è, poi, costituito in giudizio anche , Controparte_6 terzo chiamato in causa dalla , eccependo, a sua volta, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 248 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Si sono, infine, costituite in giudizio anche le compagnie assicurative evocate dai terzi chiamati in causa. In particolare, con comparsa dell'11.5.2021, gli (che hanno Controparte_9 assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1589362 e appendici relative alle annualità 2007 e 2008) hanno eccepito l'inammissibilità del motivo attinente al rilevato difetto di giurisdizione, evidenziando come le domande originariamente formulate dalla nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati in causa devono ritenersi rinunciate, in quanto non riproposte né nelle conclusioni del primo grado, né nelle conclusioni dell'atto di appello;
in ogni caso, ha eccepito la sua infondatezza, ribadendo che è potere del giudice di merito interpretare la domanda e che, comunque, la aveva dedotto la responsabilità dei chiamati in causa non verso la fallita, Parte_1 ma verso lo stesso Ente. Nel merito, per il caso di accoglimento delle domande della nei Parte_1
5 confronti dei terzi chiamati, hanno, infine, chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le difese già svolte in primo grado circa l'insussistenza della copertura assicurativa e l'operatività del massimale.
Con comparsa depositata l'11.5.2021 si è, infine, costituita in giudizio anche l'
[...]
contestando l'appello, riportandosi a sua volta alle difese già svolte in primo Controparte_8 grado per il caso di suo accoglimento (tra cui, in particolare, l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa, di operatività del massimale e quella di prescrizione), assorbite dal ritenuto difetto di giurisdizione, e proponendo, altresì, appello incidentale tardivo con riferimento al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite nei suoi confronti, di cui chiedeva la riforma, in quanto non conforme agli artt. 91 e 92 c.p.c., non essendo indicate in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione e, comunque, ingiusta.
All'udienza del 19.2.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la Parte_1
(appellante) e il (appellato), attesa la transazione sottoscritta tra le
[...] Controparte_1 parti in data 2.5.2022, allegata alle comparse conclusionali depositate dalla , in cui le parti, Parte_1 premesso che “Con determinazione dirigenziale rg. n.ro 2377 del 24.12.2021, esecutiva, è stata impegnata la somma complessiva di €. 4.811.063,22 a favore del fallimento citato CP_10 provvedimento è stato, altresì, precisato che le somme relative alle spese di registrazione delle sentenze di I grado (n. 9939/2019 e n. 41/2021) e del decreto ingiuntivo n. 918/2011, non comprese nell'importo di € 4.811.063,22, saranno corrisposte dalla direttamente Parte_1 all'Agenzia delle Entrate a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e previo espletamento delle procedure amministrative e contabili previste e propedeutiche alla liquidazione degli importi;
che con nota acquisita al protocollo della Provincia al prot. n. 9293 del 18.02.2022 il Curatore
FAimentare avv. comunicava l'avvenuto perfezionamento dell'iter deliberativo Persona_4 di competenza degli Organi della procedura fallimentare in merito alla accettazione della proposta transattiva formulata dalla ...Al solo scopo di porre fine alle liti già insorte di Parte_1 cui alle Premesse, la versa al , che accetta, la somma Parte_1 Controparte_1 omnicomprensiva costituita da Euro 4.811.063,22 i cui titoli sono meglio specificati all'art. 2 pag.
6 dell'atto transattivo;
...A fronte dell'obbligazione di cui al superiore art. 2, il : Controparte_1
a) rinuncia al diritto, all'azione e agli atti del giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Napoli, n. R.G. 2393/2020 (giudizio “responsabilità da direzione e coordinamento”) nei confronti della;
b) rinuncia al diritto, all'azione e agli atti del giudizio pendente Controparte_11 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, n. R.G. 851/2021 (giudizio “apporti spontanei”) nei
6 confronti della , e si impegna a farne dichiarazione espressa alla prima Parte_1 udienza successiva alla stipula della presente transazione onde provocare la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 306 c.p.c.; la Provincia di accetterà la rinuncia”, Pt_1 con l'aggiunta al successivo art. 4 dell'accordo transattivo che “Per effetto delle reciproche rinunce le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte;
perciò, tranSIono ogni controversia pendente
o non ancora proposta e rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore ragione, diritto o credito anche di natura risarcitoria, pure se non espressamente menzionata che possa trovare causa anche mediata ed indiretta nei pregressi rapporti e nelle vicende descritte in premessa, in modo che nessun diritto resti escluso ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile”.
Detta richiesta va, quindi, accolta e va dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra la e il , essendo venuto meno Parte_1 Controparte_1
l'interesse delle parti alla decisione della controversia.
Nella medesima comparsa conclusionale la ha ulteriormente dichiarato che “Tuttavia, Parte_1 la transazione non coinvolgeva i terzi chiamati nel giudizio di opposizione in prime cure, e qui appellati, verso i quali la conserva l'interesse alla relativa domanda di Parte_1 regresso (dato il pagamento nelle more effettuato al FA.to , seppur limitando l'importo CP_1 della richiesta all'effettivo esborso sostenuto in virtù dell'accordo transattivo, e dunque per Euro
2.013.325,66 (v. tabella, Doc. D, p. 6), oltre alle spese di registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari”, salvo che “tutti i terzi chiamati acconsentano alla compensazione delle spese di lite”, nel quale caso “la è disponibile a rinunciare anche alla domanda nei loro relativi Parte_1 confronti, provocando così l'estinzione del presente giudizio” (cfr. pag. 4).
Nessuna delle altre parti appellate ha aderito, senza indicarne neppure le ragioni, alla proposta transattiva formulata dalla nei loro confronti, insistendo tutte, nelle rispettive comparse Parte_1 conclusionali e memorie di replica, nelle domande e difese già formulate nelle comparse di costituzione in appello.
Rispetto alle altre parti processuali, ossia ai terzi chiamati in causa dalla e alle Parte_1
Assicurazioni da questi evocate in garanzia, i motivi di appello proposti dalla vanno, Parte_1 quindi, esaminati.
Osserva la Corte che deve essere esaminato per primo il quarto motivo di appello, riguardante il diniego di giurisdizione pronunciato dal primo giudice in ordine alle domande proposte dalla nei confronti dei SI.ri , degli eredi di Parte_1 TE Controparte_6 [...]
in virtù sia della sua natura preliminare di rito, sia della ragione più liquida, essendo tale Per_3 motivo idoneo a definire interamente la lite (cfr. sul punto Cass. n. 15106/2013; Cass. 11287/2018;
Cass. 12515/2018).
7 Con il motivo in esame, l'appellante principale ha censurato la decisione impugnata, ritenendo che il primo giudice aveva erroneamente interpretato la domanda proposta nei confronti dei suddetti chiamati in causa, senza considerare che essi, quali terzi, unici obbligati per la carenza di legittimazione passiva della originaria convenuta, a cui va automaticamente estesa la domanda proposta dall'attore, non erano parti di una domanda di garanzia impropria, bensì della domanda originariamente proposta dalla CP_1
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Il Tribunale, sul punto, con esauriente e diffusa motivazione ha precisato che “la domanda definita di manleva si configurava giuridicamente quale azione diretta per danni erariali, come tale soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti”, trovando “fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'Ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio…nella specie, l'Ente ha chiamato i predetti contestando le modalità di esercizio del voto (con le deduzioni circa la natura del finanziamento deliberato), nonché comportamenti, secondo la prospettazione del medesimo attinenti alla mancata osservanza del dedotto dovere di attivare gli uffici Pt_3 dell' all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per far fronte agli impegni sottoscritti in Pt_3 sede assembleare, con conseguenti maggiori oneri per la creazione di debiti fuori bilancio e danno erariale. Non è dubbio che l'azione esperita consta nella configurabilità di una responsabilità amministrativa dei chiamati in causa, consistente nella violazione di doveri inerenti al rapporto intercorrente con la P.A.” (sentenza impugnata pagg. 7-9).
Tale ricostruzione appare corretta non solo alla luce della lettura complessiva dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e delle sue conclusioni, ma anche di altri atti e comportamenti processuali della . Parte_1
Innanzitutto, i terzi chiamati sono stati evocati in giudizio direttamente dalla e non Parte_1 dalla come avrebbe dovuto essere nel caso di carenza di legittimazione passiva (rectius CP_1 di titolarità passiva) della domanda dell'Ente convenuto.
Peraltro, il terzo obbligato o co-obbligato è il diretto responsabile dell'obbligazione di cui è parte quale parte del rapporto obbligatorio da cui trae origine. Nel caso di specie, i SI.ri CP_7
, degli eredi di sono intervenuti nelle assemblee della
[...] Controparte_6 Persona_3 non in proprio, ma quali rappresentanti dell'Ente, di cui esprimevano la volontà in seno CP_1 all'assemblea; tale circostanza non è stata negata neppure dalla , la quale, infatti, li ha Parte_1 chiamati in causa per essere garantita dalle eventuali condanne pronunciate nei suoi confronti, imputando, di fatto, a questi, come correttamente già rilevato dal primo giudice, irregolarità e inadempimenti successivi all'assunzione dell'obbligazione (nella specie la mancata sollecitazione
8 della necessità di assumere il relativo impegno di spesa). L'esempio giurisprudenziale del Direttore dei lavori di un appalto, citato dall'appellante, quindi, non risulta pertinente, trattandosi di soggetto che, a differenza dei rappresentanti dell'Ente in seno ad un organo societario, risponde in proprio del suo stesso operato e, pur assicurando l'interesse della stazione appaltante, non ne esprime direttamente la volontà.
Tanto è vero che la stessa , nell'atto di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale delle Imprese di Napoli (da essa indicato come connesso), ha svolto difese incompatibili con la negazione dell'obbligo di versamento dei finanziamenti da essa assunto direttamente con le delibere assembleari approvate con il suo voto (cfr. pag. 3 del suddetto atto di appello, in cui la riconosce di aver versato parzialmente i finanziamenti deliberati per la prosecuzione Parte_1 dell'esercizio provvisorio nell'interesse della conservazione aziendale e dei posti di lavoro).
Non può, peraltro, trascurarsi che il diniego di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione contabile è stato motivato dal primo giudice anche sulla base di un ulteriore argomento, non censurato dall'appellante e, quindi, di per sé idoneo a sorreggere la decisione:
“Peraltro si è pure precisato che, (anche in caso di "litisconsorzio alternativo", se l'attore escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa, qualora riconosciuto come responsabile, e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perchè essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c. (sent.
998/09, citata nella motivazione della Corte d'appello). Ne consegue che “ .......... 2) anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica al chiamato della domanda dell'attore (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito solo nei confronti del convenuto), non può operare quando l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato”
(cfr. Cass. II Civ. n. 8411/2016)”.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale di ritenere le domande proposte dalla nei confronti dei terzi chiamati attratte alla Parte_1 giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di appello, riproposti dalla dopo la transazione con il , al solo fine di far Parte_1 CP_1 accertare la responsabilità dei SI.ri , e degli eredi di . CP_6 CP_7 Persona_3
Va, infine, esaminato l'appello incidentale, inerente il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, proposto nella comparsa tempestivamente depositata dalla Controparte_8
9 Il motivo è inammissibile e, comunque infondato.
Così come riconosciuto dalla stessa appellante incidentale, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis consentiva la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificate in motivazione.
Orbene, il Tribunale sul punto ha espressamente dato atto che la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti processuali diverse dalla e dal FAimento vittorioso trovava la sua Parte_1 ragion d'essere “Tenuto conto della considerazione che esclusivamente gli Controparte_9 hanno eccepito il difetto di giurisdizione, mentre i chiamati in causa dalla nulla hanno Parte_1 detto sul punto (fino alla comparsa conclusionale) sicché per gli stessi è stata definita la controversia in virtù di un rilievo ex officio”.
Tale motivazione, compiutamente espressa dal primo giudice, non risulta contestata dall'appellante incidentale con uno specifico motivo di appello.
Inoltre, essa è anche nel merito condivisa da questa Corte, che ritiene che le ragioni evidenziate dal Tribunale costituiscano un'eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appello incidentale proposto dalla su tale capo della sentenza deve, Controparte_8 quindi, essere rigettato, con conferma anche sul punto della sentenza impugnata.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite del presente grado di giudizio, esse vanno interamente compensate tra l'appellante e il appellato, stante l'accordo raggiunto sul CP_1 punto tra le parti in sede di conciliazione della lite.
Vanno, poi, compensate anche tra la e la stante la soccombenza Parte_1 Controparte_8 reciproca.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra la e le altre parti processuali Parte_1
(Assicuratore dei , e degli eredi di CP_9 Controparte_6 TE [...]
, vanno, invece, compensate per ½ tenuto conto della circostanza che la nella Per_3 Parte_1 propria comparsa conclusionale, nel dare atto dell'intervenuto accordo transattivo raggiunto con il sul merito della controversia, aveva dichiarato di voler rinunciare integralmente anche CP_1 all'appello proposto nei confronti delle altre parti, previa loro accettazione alla compensazione delle spese di lite;
tale proposta non ha avuto alcun riscontro da parte degli appellati, che l'hanno immotivatamente disattesa e non considerata. Per la restante metà seguono, invece, la soccombenza della con condanna al pagamento in favore degli appellati anzidetti, alcuni dei quali Parte_1 rappresentati e difesi dal medesimo difensore con posizioni sostanzialmente sovrapponibili, liquidate nell'importo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022,
10 secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_8 dovuto per l'appello incidentale da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 47/2021, pubblicata in
[...] data 12.1.2021, nei confronti del dei SI.ri CP_1 Controparte_1 CP_7
, degli eredi di degli Assicuratori dei e della
[...] Controparte_6 Persona_3 CP_9
in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_8
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra la e il Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) rigetta per il resto l'appello principale proposto dalla , confermando per Parte_1 il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_8
4) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e il , nonché tra la e la
[...] Controparte_1 Parte_1 Controparte_8
[...]
5) compensa per ½ le spese di lite del presente grado di giudizio tra la , da Parte_1 un lato, e i SI.ri , gli eredi di nonché TE Controparte_6 Persona_3 gli dall'altro; e condanna la a rimborsare, in favore Controparte_9 Parte_1 del SI. e degli eredi di (assistiti dal medesimo difensore TE Persona_3 con sovrapponibili posizioni processuali), da un lato, del SI. , dall'altro lato, e Controparte_6 degli dall'altro lato ancora, la restante metà delle spese di lite del presente Controparte_9 grado di appello, che si liquidano, per i primi ( e gli eredi di TE [...]
, in € 8.580,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa Per_3 come per legge;
per il SI. in € 7.800,00 per compensi professionali, oltre Controparte_6 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
e per gli in € Controparte_9
7.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di Controparte_8 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
11 Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 3.9.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConSIliere dott.ssa Federica Salvatore ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 851/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Cause in materia di rapporti societari - società di persone”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di decreto n. 48 del 10.2.2021 e di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. NICOLA DE LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Teano al v.le Italia C.F._1
n. 118;
APPELLANTE
E
in persona del curatore l.r.p.t. (P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. P.IVA_2
83, III comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché in virtù del provvedimento di autorizzazione del G.D. dr.ssa R. in data 1.3.2021, dall'avv. Per_1
ARMANDO DI NOSSE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Trav. Via M. Fiore n. 17;
APPELLATO
NONCHE'
1 (c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
(c.f. n. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti
[...] C.F._6 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e quest'ultimo anche quale difensore di se stesso oltre che degli altri appellati, tutti in qualità di eredi di , nonché dall'avv. Persona_2
GIANLUCA CATALANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._7 studio di quest'ultimo sito in Napoli, via Pietro Colletta n. 35;
APPELLATI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_6 C.F._8 procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PIETRO GAETA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla C.F._9
Riviera di Chiaia n. 276;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di TE C.F._10 procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GIANLUCA
CATALANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._7
Napoli, via Pietro Colletta n. 35;
APPELLATO
E in persona del l.r.p.t., (P.IVA , rappresentata e Controparte_8 P.IVA_3 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dagli avv.ti FEDERICO RUSSO (c.f.
) e ANDREA COCCIA (c.f. ) ed elettivamente C.F._11 C.F._12 domiciliata presso il loro studio, sito in Roma alla via Dora n. 2;
APPELLATA
NONCHE' che hanno assunto il rischio derivante dal certificato di Controparte_9 assicurazione n. 1589362, e appendici relative alle annualità 2007 e 2008, in persona del l.r.p.t. (c.f.
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di P.IVA_4 costituzione in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv.
GERARDO ROMANO CESAREO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._13
2 unitamente al procuratore costituito presso lo studio dell'avv. Francesca Mele (c.f.
), sito in C.F._14
Napoli, alla via Chiatamone n. 53/C;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.2.2021, la ha proposto tempestiva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 47/2021, pubblicata il 12.1.2021 e notificata il 19.1.2021, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta, confermando, quindi, il decreto n. 918/2011, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del (società da essa partecipata al 34,11%), della somma Controparte_1 di € 3.958.353,21, oltre interessi, a titolo di finanziamenti deliberati dall'assemblea della tra CP_1 il 2007 e il 2009 e mai versati dall'Ente appellante nelle casse della società.
In particolare, il Tribunale, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dei SI.ri
, degli eredi di (chiamati in causa dalla TE Controparte_6 Persona_3
al fine di essere manlevata di quanto eventualmente condannata a pagare in favore della Parte_1
, nonché delle Assicurazioni evocate in giudizio, a garanzia, dai terzi chiamati, con la CP_1 sentenza impugnata decideva innanzitutto le questioni preliminari sottoposte al suo esame, rilevando: che l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento era stata già decisa (con sentenza parziale passata in giudicato) nel senso della sua tempestività; che non poteva essere accolta l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva notifica dell'atto di riassunzione, dovendosi ritenere rispettato il termine con il deposito del ricorso e irrilevante la successiva data della notifica;
che, parimenti, non poteva trarsi nessuna conseguenza processuale dall'eventuale pendenza di altro giudizio (connesso o continente) dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, in quanto successivamente proposto e, comunque, non documentato dalla
, ma solo dedotto nella sua esistenza all'interno di una consulenza contabile di parte;
Parte_1 infine, che difettava la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande proposte dalla nei confronti dei SI.ri e degli eredi di Parte_1 TE Controparte_6
trattandosi di questioni rimesse alla cognizione della Corte dei Conti, con Persona_3 conseguente assorbimento delle domande di garanzia spiegate dai terzi chiamati in causa nei confronti delle loro compagnie assicurative. Nel merito, rilevava che la domanda monitoria era fondata su una serie di delibere assembleari della approvate tra il 2007 e il 2009 con il voto CP_1 favorevole anche della e che tali delibere, salvo deroghe espresse (non previste nella Parte_1 specie), erano vincolanti, ai sensi dell'art. 2377 c.c. ed a prescindere dalla tipologia di
3 finanziamento deliberato, anche per il socio pubblico: “Come insegna la Suprema Corte, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli Enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte;
la posizione dell'Ente all'interno della società è unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla prevalenza del capitale da esso conferito e soltanto in tale veste l'Ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società, avvalendosi non già dei poteri pubblicistici, che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina presenti negli organi della società (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 7799 del 2005)”
(sentenza pag. 10). Da tali principi il Tribunale concludeva per l'irrilevanza, ai fini della vincolatività della delibera assembleare, della successiva iscrizione a bilancio della spesa deliberata in seno alla società partecipata, essendo le delibere assembleari regolarmente assunte e non impugnate vincolanti anche per il socio pubblico.
Avverso tale sentenza, con plurimi motivi di impugnazione, ha proposto appello la Parte_1
, lamentando innanzitutto l'attribuzione della controversia in esame al Tribunale delle
[...]
Imprese, con conseguente nullità della sentenza, in quanto non solo non pronunciata dal Tribunale specializzato competente, ma neppure emessa dal Tribunale nella sua necessaria composizione collegiale ex art. 50bis c.p.c. Con il secondo e il terzo motivo, nel merito, ha censurato l'erroneo riconoscimento della vincolatività delle delibere assembleari ex art. 2377 c.c. nei suoi confronti, evidenziando, con il secondo, l'errore commesso dal Tribunale nel trascurare la natura e la tipologia del finanziamento, avente, di fatto, ad oggetto un aumento di capitale sociale o di conferimento per ripianare il disavanzo gestionale - costituenti le uniche forme di apporto spontaneo vincolante per i soci - mai sottoscritto dalla;
e, con il terzo, l'erroneo riconoscimento dell'obbligo anche Parte_1 nei confronti dell'Ente pubblico per il quale sia mancato il relativo impegno finanziario in bilancio secondo le procedure e le previsioni degli artt. 191, 193 e 194 TUEL. Con il quarto motivo di gravame, poi, la ha contestato l'erroneo riconoscimento della giurisdizione esclusiva della Parte_1
Corte dei Conti affermata dal Tribunale in relazione alla domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati, evidenziando che il senso della chiamata era stato frainteso, non avendo l'Ente appellante mai richiesto una chiamata “in manleva”, quale richiesta di garanzia impropria, ma la chiamata del terzo ritenuto unico responsabile dell'obbligazione e nei cui confronti doveva essere rivolta in via esclusiva la domanda attorea, da ritenersi automaticamente estesa nei confronti dei co-obbligati.
Con il quinto motivo di impugnazione, infine, ribadiva l'errore del primo giudice in ordine all'omessa pronuncia sulla litispendenza con l'altro giudizio pendente ormai dinanzi alla Corte
d'appello di Napoli, sezione Impresa (R.G. n. 2393/2020), avente ad oggetto il risarcimento del danno richiesto alla in favore della per l'attività di direzione e coordinamento Parte_1 CP_1
4 anche con riferimento al mancato versamento dei finanziamenti deliberati e dinanzi al quale il giudizio in esame doveva essere riunito ai sensi degli artt. 39, secondo comma, c.p.c. e 3, commi 1 e
2, d.lgs. 168/2003.
Con comparsa depositata il 1.6.2021 si è costituito in giudizio il (d'ora Controparte_1 innanzi solo ”), contestando punto per punto i motivi di appello proposti dalla CP_1 Parte_1
e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con due comparse separate di identico contenuto, depositate entrambe in data 11.5.2021, si sono costituiti in giudizio, assistiti dal medesimo difensore, anche e gli eredi di TE
, i quali hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 Persona_3 bis c.p.c. e la formazione di un giudicato implicito in ordine alle domande promosse dalla Parte_1 nei loro confronti, rilevando che non aveva più riproposto - né all'udienza di Parte_2 precisazione delle conclusioni del 27.5.2020, né con la comparsa conclusionale – tali domande, né esse erano state formulate con l'atto di appello, in cui la si limitava a chiedere Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione, senza espressamente riferirsi e/o riportare le domande di cui al capo C) e D) dell'atto di chiamata in causa, da ritenersi, quindi, rinunciate. Sempre in via preliminare, hanno evidenziato che la Corte dei Conti, con sentenza n. 295/2017, divenuta definitiva e cosa giudicata, si era già pronunciata sulla questione oggetto della domanda, con conseguente inammissibilità di un nuovo esame della questione. Nel merito, hanno contestato i singoli motivi d'appello formulati dalla , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Parte_1 impugnata, riproponendo, per il caso di eventuale accoglimento delle domande nei loro confronti, le domande già formulate in primo grado verso le compagnie assicurative evocate in giudizio.
Con comparsa depositata il 3.6.2021 si è, poi, costituito in giudizio anche , Controparte_6 terzo chiamato in causa dalla , eccependo, a sua volta, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 248 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Si sono, infine, costituite in giudizio anche le compagnie assicurative evocate dai terzi chiamati in causa. In particolare, con comparsa dell'11.5.2021, gli (che hanno Controparte_9 assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1589362 e appendici relative alle annualità 2007 e 2008) hanno eccepito l'inammissibilità del motivo attinente al rilevato difetto di giurisdizione, evidenziando come le domande originariamente formulate dalla nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati in causa devono ritenersi rinunciate, in quanto non riproposte né nelle conclusioni del primo grado, né nelle conclusioni dell'atto di appello;
in ogni caso, ha eccepito la sua infondatezza, ribadendo che è potere del giudice di merito interpretare la domanda e che, comunque, la aveva dedotto la responsabilità dei chiamati in causa non verso la fallita, Parte_1 ma verso lo stesso Ente. Nel merito, per il caso di accoglimento delle domande della nei Parte_1
5 confronti dei terzi chiamati, hanno, infine, chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le difese già svolte in primo grado circa l'insussistenza della copertura assicurativa e l'operatività del massimale.
Con comparsa depositata l'11.5.2021 si è, infine, costituita in giudizio anche l'
[...]
contestando l'appello, riportandosi a sua volta alle difese già svolte in primo Controparte_8 grado per il caso di suo accoglimento (tra cui, in particolare, l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa, di operatività del massimale e quella di prescrizione), assorbite dal ritenuto difetto di giurisdizione, e proponendo, altresì, appello incidentale tardivo con riferimento al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite nei suoi confronti, di cui chiedeva la riforma, in quanto non conforme agli artt. 91 e 92 c.p.c., non essendo indicate in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione e, comunque, ingiusta.
All'udienza del 19.2.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la Parte_1
(appellante) e il (appellato), attesa la transazione sottoscritta tra le
[...] Controparte_1 parti in data 2.5.2022, allegata alle comparse conclusionali depositate dalla , in cui le parti, Parte_1 premesso che “Con determinazione dirigenziale rg. n.ro 2377 del 24.12.2021, esecutiva, è stata impegnata la somma complessiva di €. 4.811.063,22 a favore del fallimento citato CP_10 provvedimento è stato, altresì, precisato che le somme relative alle spese di registrazione delle sentenze di I grado (n. 9939/2019 e n. 41/2021) e del decreto ingiuntivo n. 918/2011, non comprese nell'importo di € 4.811.063,22, saranno corrisposte dalla direttamente Parte_1 all'Agenzia delle Entrate a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e previo espletamento delle procedure amministrative e contabili previste e propedeutiche alla liquidazione degli importi;
che con nota acquisita al protocollo della Provincia al prot. n. 9293 del 18.02.2022 il Curatore
FAimentare avv. comunicava l'avvenuto perfezionamento dell'iter deliberativo Persona_4 di competenza degli Organi della procedura fallimentare in merito alla accettazione della proposta transattiva formulata dalla ...Al solo scopo di porre fine alle liti già insorte di Parte_1 cui alle Premesse, la versa al , che accetta, la somma Parte_1 Controparte_1 omnicomprensiva costituita da Euro 4.811.063,22 i cui titoli sono meglio specificati all'art. 2 pag.
6 dell'atto transattivo;
...A fronte dell'obbligazione di cui al superiore art. 2, il : Controparte_1
a) rinuncia al diritto, all'azione e agli atti del giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Napoli, n. R.G. 2393/2020 (giudizio “responsabilità da direzione e coordinamento”) nei confronti della;
b) rinuncia al diritto, all'azione e agli atti del giudizio pendente Controparte_11 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, n. R.G. 851/2021 (giudizio “apporti spontanei”) nei
6 confronti della , e si impegna a farne dichiarazione espressa alla prima Parte_1 udienza successiva alla stipula della presente transazione onde provocare la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 306 c.p.c.; la Provincia di accetterà la rinuncia”, Pt_1 con l'aggiunta al successivo art. 4 dell'accordo transattivo che “Per effetto delle reciproche rinunce le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte;
perciò, tranSIono ogni controversia pendente
o non ancora proposta e rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore ragione, diritto o credito anche di natura risarcitoria, pure se non espressamente menzionata che possa trovare causa anche mediata ed indiretta nei pregressi rapporti e nelle vicende descritte in premessa, in modo che nessun diritto resti escluso ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile”.
Detta richiesta va, quindi, accolta e va dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra la e il , essendo venuto meno Parte_1 Controparte_1
l'interesse delle parti alla decisione della controversia.
Nella medesima comparsa conclusionale la ha ulteriormente dichiarato che “Tuttavia, Parte_1 la transazione non coinvolgeva i terzi chiamati nel giudizio di opposizione in prime cure, e qui appellati, verso i quali la conserva l'interesse alla relativa domanda di Parte_1 regresso (dato il pagamento nelle more effettuato al FA.to , seppur limitando l'importo CP_1 della richiesta all'effettivo esborso sostenuto in virtù dell'accordo transattivo, e dunque per Euro
2.013.325,66 (v. tabella, Doc. D, p. 6), oltre alle spese di registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari”, salvo che “tutti i terzi chiamati acconsentano alla compensazione delle spese di lite”, nel quale caso “la è disponibile a rinunciare anche alla domanda nei loro relativi Parte_1 confronti, provocando così l'estinzione del presente giudizio” (cfr. pag. 4).
Nessuna delle altre parti appellate ha aderito, senza indicarne neppure le ragioni, alla proposta transattiva formulata dalla nei loro confronti, insistendo tutte, nelle rispettive comparse Parte_1 conclusionali e memorie di replica, nelle domande e difese già formulate nelle comparse di costituzione in appello.
Rispetto alle altre parti processuali, ossia ai terzi chiamati in causa dalla e alle Parte_1
Assicurazioni da questi evocate in garanzia, i motivi di appello proposti dalla vanno, Parte_1 quindi, esaminati.
Osserva la Corte che deve essere esaminato per primo il quarto motivo di appello, riguardante il diniego di giurisdizione pronunciato dal primo giudice in ordine alle domande proposte dalla nei confronti dei SI.ri , degli eredi di Parte_1 TE Controparte_6 [...]
in virtù sia della sua natura preliminare di rito, sia della ragione più liquida, essendo tale Per_3 motivo idoneo a definire interamente la lite (cfr. sul punto Cass. n. 15106/2013; Cass. 11287/2018;
Cass. 12515/2018).
7 Con il motivo in esame, l'appellante principale ha censurato la decisione impugnata, ritenendo che il primo giudice aveva erroneamente interpretato la domanda proposta nei confronti dei suddetti chiamati in causa, senza considerare che essi, quali terzi, unici obbligati per la carenza di legittimazione passiva della originaria convenuta, a cui va automaticamente estesa la domanda proposta dall'attore, non erano parti di una domanda di garanzia impropria, bensì della domanda originariamente proposta dalla CP_1
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Il Tribunale, sul punto, con esauriente e diffusa motivazione ha precisato che “la domanda definita di manleva si configurava giuridicamente quale azione diretta per danni erariali, come tale soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti”, trovando “fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'Ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio…nella specie, l'Ente ha chiamato i predetti contestando le modalità di esercizio del voto (con le deduzioni circa la natura del finanziamento deliberato), nonché comportamenti, secondo la prospettazione del medesimo attinenti alla mancata osservanza del dedotto dovere di attivare gli uffici Pt_3 dell' all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per far fronte agli impegni sottoscritti in Pt_3 sede assembleare, con conseguenti maggiori oneri per la creazione di debiti fuori bilancio e danno erariale. Non è dubbio che l'azione esperita consta nella configurabilità di una responsabilità amministrativa dei chiamati in causa, consistente nella violazione di doveri inerenti al rapporto intercorrente con la P.A.” (sentenza impugnata pagg. 7-9).
Tale ricostruzione appare corretta non solo alla luce della lettura complessiva dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e delle sue conclusioni, ma anche di altri atti e comportamenti processuali della . Parte_1
Innanzitutto, i terzi chiamati sono stati evocati in giudizio direttamente dalla e non Parte_1 dalla come avrebbe dovuto essere nel caso di carenza di legittimazione passiva (rectius CP_1 di titolarità passiva) della domanda dell'Ente convenuto.
Peraltro, il terzo obbligato o co-obbligato è il diretto responsabile dell'obbligazione di cui è parte quale parte del rapporto obbligatorio da cui trae origine. Nel caso di specie, i SI.ri CP_7
, degli eredi di sono intervenuti nelle assemblee della
[...] Controparte_6 Persona_3 non in proprio, ma quali rappresentanti dell'Ente, di cui esprimevano la volontà in seno CP_1 all'assemblea; tale circostanza non è stata negata neppure dalla , la quale, infatti, li ha Parte_1 chiamati in causa per essere garantita dalle eventuali condanne pronunciate nei suoi confronti, imputando, di fatto, a questi, come correttamente già rilevato dal primo giudice, irregolarità e inadempimenti successivi all'assunzione dell'obbligazione (nella specie la mancata sollecitazione
8 della necessità di assumere il relativo impegno di spesa). L'esempio giurisprudenziale del Direttore dei lavori di un appalto, citato dall'appellante, quindi, non risulta pertinente, trattandosi di soggetto che, a differenza dei rappresentanti dell'Ente in seno ad un organo societario, risponde in proprio del suo stesso operato e, pur assicurando l'interesse della stazione appaltante, non ne esprime direttamente la volontà.
Tanto è vero che la stessa , nell'atto di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale delle Imprese di Napoli (da essa indicato come connesso), ha svolto difese incompatibili con la negazione dell'obbligo di versamento dei finanziamenti da essa assunto direttamente con le delibere assembleari approvate con il suo voto (cfr. pag. 3 del suddetto atto di appello, in cui la riconosce di aver versato parzialmente i finanziamenti deliberati per la prosecuzione Parte_1 dell'esercizio provvisorio nell'interesse della conservazione aziendale e dei posti di lavoro).
Non può, peraltro, trascurarsi che il diniego di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione contabile è stato motivato dal primo giudice anche sulla base di un ulteriore argomento, non censurato dall'appellante e, quindi, di per sé idoneo a sorreggere la decisione:
“Peraltro si è pure precisato che, (anche in caso di "litisconsorzio alternativo", se l'attore escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa, qualora riconosciuto come responsabile, e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perchè essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c. (sent.
998/09, citata nella motivazione della Corte d'appello). Ne consegue che “ .......... 2) anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica al chiamato della domanda dell'attore (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito solo nei confronti del convenuto), non può operare quando l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato”
(cfr. Cass. II Civ. n. 8411/2016)”.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale di ritenere le domande proposte dalla nei confronti dei terzi chiamati attratte alla Parte_1 giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di appello, riproposti dalla dopo la transazione con il , al solo fine di far Parte_1 CP_1 accertare la responsabilità dei SI.ri , e degli eredi di . CP_6 CP_7 Persona_3
Va, infine, esaminato l'appello incidentale, inerente il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, proposto nella comparsa tempestivamente depositata dalla Controparte_8
9 Il motivo è inammissibile e, comunque infondato.
Così come riconosciuto dalla stessa appellante incidentale, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis consentiva la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificate in motivazione.
Orbene, il Tribunale sul punto ha espressamente dato atto che la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti processuali diverse dalla e dal FAimento vittorioso trovava la sua Parte_1 ragion d'essere “Tenuto conto della considerazione che esclusivamente gli Controparte_9 hanno eccepito il difetto di giurisdizione, mentre i chiamati in causa dalla nulla hanno Parte_1 detto sul punto (fino alla comparsa conclusionale) sicché per gli stessi è stata definita la controversia in virtù di un rilievo ex officio”.
Tale motivazione, compiutamente espressa dal primo giudice, non risulta contestata dall'appellante incidentale con uno specifico motivo di appello.
Inoltre, essa è anche nel merito condivisa da questa Corte, che ritiene che le ragioni evidenziate dal Tribunale costituiscano un'eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appello incidentale proposto dalla su tale capo della sentenza deve, Controparte_8 quindi, essere rigettato, con conferma anche sul punto della sentenza impugnata.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite del presente grado di giudizio, esse vanno interamente compensate tra l'appellante e il appellato, stante l'accordo raggiunto sul CP_1 punto tra le parti in sede di conciliazione della lite.
Vanno, poi, compensate anche tra la e la stante la soccombenza Parte_1 Controparte_8 reciproca.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra la e le altre parti processuali Parte_1
(Assicuratore dei , e degli eredi di CP_9 Controparte_6 TE [...]
, vanno, invece, compensate per ½ tenuto conto della circostanza che la nella Per_3 Parte_1 propria comparsa conclusionale, nel dare atto dell'intervenuto accordo transattivo raggiunto con il sul merito della controversia, aveva dichiarato di voler rinunciare integralmente anche CP_1 all'appello proposto nei confronti delle altre parti, previa loro accettazione alla compensazione delle spese di lite;
tale proposta non ha avuto alcun riscontro da parte degli appellati, che l'hanno immotivatamente disattesa e non considerata. Per la restante metà seguono, invece, la soccombenza della con condanna al pagamento in favore degli appellati anzidetti, alcuni dei quali Parte_1 rappresentati e difesi dal medesimo difensore con posizioni sostanzialmente sovrapponibili, liquidate nell'importo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022,
10 secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_8 dovuto per l'appello incidentale da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 47/2021, pubblicata in
[...] data 12.1.2021, nei confronti del dei SI.ri CP_1 Controparte_1 CP_7
, degli eredi di degli Assicuratori dei e della
[...] Controparte_6 Persona_3 CP_9
in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_8
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra la e il Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) rigetta per il resto l'appello principale proposto dalla , confermando per Parte_1 il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_8
4) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e il , nonché tra la e la
[...] Controparte_1 Parte_1 Controparte_8
[...]
5) compensa per ½ le spese di lite del presente grado di giudizio tra la , da Parte_1 un lato, e i SI.ri , gli eredi di nonché TE Controparte_6 Persona_3 gli dall'altro; e condanna la a rimborsare, in favore Controparte_9 Parte_1 del SI. e degli eredi di (assistiti dal medesimo difensore TE Persona_3 con sovrapponibili posizioni processuali), da un lato, del SI. , dall'altro lato, e Controparte_6 degli dall'altro lato ancora, la restante metà delle spese di lite del presente Controparte_9 grado di appello, che si liquidano, per i primi ( e gli eredi di TE [...]
, in € 8.580,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa Per_3 come per legge;
per il SI. in € 7.800,00 per compensi professionali, oltre Controparte_6 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
e per gli in € Controparte_9
7.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di Controparte_8 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
11 Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 3.9.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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