Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4304
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Sentenza 17 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Prima Civile, ha pronunciato in merito all'appello proposto da una società pubblica avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo e confermato l'ingiunzione di pagamento di oltre 3,9 milioni di euro a favore di una società da essa partecipata, a titolo di finanziamenti deliberati tra il 2007 e il 2009 e mai versati. Il Tribunale di prime cure aveva preliminarmente rigettato eccezioni di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e notifica, nonché di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti per le domande proposte nei confronti di terzi chiamati, ritenendo tali questioni di competenza della giurisdizione contabile. Nel merito, aveva ritenuto vincolanti le delibere assembleari per la società pubblica appellante, richiamando il principio secondo cui la partecipazione pubblica non altera la natura privatistica della società e che l'ente pubblico agisce come mero socio. L'appellante ha sollevato plurimi motivi di gravame, contestando innanzitutto l'attribuzione della controversia al Tribunale delle Imprese e la sua composizione collegiale, censurando poi l'erroneo riconoscimento della vincolatività delle delibere assembleari per la natura del finanziamento e per la mancata previsione di impegno finanziario in bilancio ai sensi del TUEL, e infine contestando il difetto di giurisdizione affermato dal Tribunale in relazione alla domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati, sostenendo che non si trattava di chiamata in manleva ma di individuazione dell'unico responsabile. Ha altresì lamentato l'omessa pronuncia sulla litispendenza con un altro giudizio pendente. Si sono costituiti in giudizio il curatore della società beneficiaria del decreto ingiuntivo, contestando l'appello, gli eredi di un socio e un altro soggetto, i quali hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e la formazione di un giudicato implicito, nonché l'inammissibilità di un nuovo esame della questione già decisa dalla Corte dei Conti, e nel merito hanno chiesto il rigetto del gravame, riproponendo le domande di garanzia verso le assicurazioni. Si sono altresì costituiti gli assicuratori evocati in garanzia dai terzi chiamati, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo attinente al difetto di giurisdizione e, nel merito, le difese relative alla copertura assicurativa. Infine, si è costituita un'altra società assicuratrice, contestando l'appello e riproponendo le difese già svolte in primo grado, proponendo altresì appello incidentale tardivo sulla compensazione delle spese.

La Corte d'Appello ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l'appellante e la società beneficiaria del decreto ingiuntivo, in virtù di una transazione intervenuta tra le parti che prevedeva la rinuncia reciproca agli atti dei giudizi pendenti. Per quanto concerne gli altri motivi di appello, la Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, relativo al difetto di giurisdizione, dichiarandolo inammissibile e infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale, secondo cui le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati configuravano una responsabilità amministrativa soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in quanto basate sulla violazione di doveri inerenti al rapporto con la Pubblica Amministrazione e non su una mera garanzia impropria. Ha altresì evidenziato che l'appellante non aveva escluso espressamente la condanna dei terzi chiamati, ma aveva agito nei loro confronti come unici obbligati, rendendo applicabile il principio di estensione automatica della domanda al chiamato solo in presenza di una chiara volontà dell'attore. Di conseguenza, ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi di appello proposti dall'appellante principale. L'appello incidentale proposto dalla società assicuratrice è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, confermando la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio sono state interamente compensate tra l'appellante e la società beneficiaria del decreto ingiuntivo, nonché tra l'appellante e una delle società assicuratici, stante la soccombenza reciproca. Per la restante parte, le spese sono state compensate per metà tra l'appellante e i terzi chiamati e le loro assicurazioni, e per l'altra metà sono state poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo. Infine, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4304
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 4304
    Data del deposito : 17 settembre 2025

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