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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3050/2019 R.G. , avente ad oggetto: “Differenze retributive”;
PROMOSSO DA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Parte_1
Cucinotta;
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Barrilà,
- Resistente –
E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Antonello Monoriti e Lelio Maritato;
-Parte chiamata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06.06.2019, esponeva: di aver Parte_1 prestato attività lavorativa, presso il , dalla fine Controparte_1 di giugno 2016, a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di aiuto fornaio, addetto al banco e, talvolta, alle consegne ai supermercati, con orario lavorativo, sino a luglio 2016, dalle 15:00 alle 00:30 per sei giorni la settimana;
il rapporto lavorativo non veniva dichiarato dal datore di lavoro che non provvedeva alla sua messa in
1 regola del lavoratore;
da agosto 2016, l'attività lavorativa veniva svolta, sempre, per sei giorni la settimana con un riposo infrasettimanale e con un orario di lavoro che, a seconda delle necessità datoriali, nella settimana, si alternava dalle 15:00 alle 00:30 con svolgimento di mansioni di addetto al banco ed al servizio ai tavoli, o dalle 04:00 alle 14:00, con svolgimento di mansioni di aiuto fornaio e di addetto alle consegne ai supermercati;
la retribuzione ammontava, inizialmente, ad € 1 50,00 la settimana (€
25,00 x 6 giorni) e, da luglio 2017, ad € 180,00 la settimana (€ 30,00 x 6 giorni); a partire dal 03.11.2016, la ditta datoriale procedeva alla parziale emersione del rapporto, attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time e con l'attribuzione della qualifica di commesso di banco, livello B2 del C.C.N.L.
Panettieri Artigiani;
l'orario di lavoro doveva essere pari a 12 ore medie settimanali ma di fatto rimaneva identico al periodo precedente, pari a 9 ore e 30 minuti/10 ore al dì, per sei giorni settimanali, con i medesimi importi retributivi, di € 150,00 prima e di € 180,00 la settimana dal mese di luglio 2017 in poi;
in data 19.08.2018 rassegnava le dimissioni in considerazione del fatto che riceveva una retribuzione inferiore, rispetto alla prestazione lavorativa e che non gli venivano corrisposte la tredicesima mensilità, le indennità di legge, lo straordinario diurno, festivo e notturno, il preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
Chiedeva pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata per la resistente, dalla fine di giugno 2016, a tempo CP_3 pieno ed indeterminato, con mansioni di aiuto fornaio, addetto al banco e, talvolta, alle consegne ai supermercati, con orario lavorativo, sino a luglio 2016, dalle 15:00 alle 00:30 per sei giorni la settimana e da agosto 2016, sempre, per sei giorni la settimana, con un riposo infrasettimanale, con un orario di lavoro che, a seconda delle necessità datoriali, si alternava, dalle 15:00 alle 00:30 e che prevedeva lo svolgimento di mansioni di addetto al banco ed al servizio ai tavoli, o dalle 04:00 alle 14:00, con svolgimento di mansioni di aiuto fornaio e di addetto alle consegne ai supermercati. 2) Ritenere e dichiarare che da giugno 2016 al 02 novembre 2016,
l'attività lavorativa non veniva regolarizzata. 3) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale retribuzione mensile per il periodo indicato in ricorso e per lo straordinario prestato, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, della 13° e 14° mensilità, delle festività soppresse e di quant'altro normativamente previsto, con riferimento alla effettiva attività prestata ed alla sua durata. 4) Per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 19.836,65, ovvero della
2 maggiore o minor somma che sarà ritenuta conforme a giustizia, per le differenze retributive per l'intero periodo di attività lavorativa, oltre la 13° e 14° mensilità, le festività soppresse, l'indennità sostitutiva per ferie non godute, maggiorazione per lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo, oltre indennità di autista, indennità di preavviso e TFR, al netto di quanto percepito e da quantificarsi tramite ctu. 5)
Ordinare alla società resistente di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, riferibili al lavoratore, sulla scorta dell'effettivo contratto di lavoro e della reale durata dello stesso e con riferimento, inoltre, anche ai periodi di omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro”. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
2.- Il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 24.9.2020, contestando la fondatezza del ricorso.
Contestava, in particolare, che il ricorrente avesse svolto mansioni di commesso o addetto alle consegne esterne, avendo svolto, invece, le mansioni di aiuto fornaio.
Precisava che inizialmente il dipendente osservava orario di lavoro part-time di ore dodici settimanali suddiviso in sei giornate lavorative dal Lunedì al Sabato dalle ore
18 alle 20. E successivamente, con decorrenza dal mese di agosto 2017 l'orario di lavoro, sempre part-time, veniva aumentato a 22 ore settimanali, suddiviso in quattro giornate dal Martedì al Sabato, ed esattamente dalle ore dalle ore 18 alle 20 il
Martedì, dalle 17 alle 21 il Mercoledì e Giovedì, dalle 17 alle 23 il Venerdì e Sabato.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio
3.- Con provvedimento del 19.04.2022, con riguardo alla domanda attorea di regolarizzazione contributiva, veniva integrato il contraddittorio nei confronti CP_ dell' CP_
4.- L' in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con memoria del 14.09.2022, eccependo, in caso di accoglimento della domanda, il limite del termine prescrizionale quinquennale della contribuzione previdenziale eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995.
5.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
6.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. contabile.
7.- L'udienza del 16.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
3 8.- Nel merito la domanda del ricorrente è volta, innanzitutto, al riconoscimento del rapporto di lavoro anche nei periodi non coperti da formale contratto.
Il ricorrente invoca, altresì, l'esatto inquadramento con le relative differenze retributive per le mansioni di aiuto fornaio e addetto alle consegne.
Dalle risultanze istruttorie mentre può dirsi provata la prima domanda non altrettanto è emerso per la seconda.
Per quanto riguarda la domanda volta all'esatto inquadramento, va rilevato, innanzitutto che il ricorrente nell'atto introduttivo ha omesso di fare espresso riferimento al livello cui aspira e che, almeno per quanto riguarda la pretesa attività di aiuto fornaio, dovrebbe essere riconducibile al livello A2 del CCNL panificatori applicabile.
Occorre premettere sul piano generale che, per valutare se un lavoratore abbia svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle applicate, “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass.
12.12.2019, n. 32707; Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass.
30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180). Si rileva inoltre che “il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore” (Cass. civ., 21.5.2003, n. 8025).
Avuto riguardo al caso di specie, le documentazioni prodotte ed ammissibili a fini probatori, nonché le prove testimoniali assunte in corso di causa, non hanno consentito di ritenere provato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente né che lo stesso abbia subito un inquadramento inferiore.
Il ricorrente nel calcolare le somme dovutegli fa riferimento al livello B2 nel quale rientrerebbe anche la mansione di addetto alle consegue (autista).
Orbene, la parte resistente non ha mai negato l'inquadramento del ricorrente al suddetto livello, peraltro, espressamente richiamato nelle buste paga allegate in atti.
La domanda di un superiore inquadramento, pertanto, non può essere accolta.
4 9.- Per quanto concerne la richiesta delle differenze retributive, scaturite dalle maggiori ore di lavoro supplementare e straordinario prestato, la stessa va accolta.
All'uopo, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Il teste , riferiva “conosco il ricorrente da circa due anni prima che Testimone_1 svolgeva attività lavorativa presso il negli orari dalle ore 20:00 Controparte_1 circa e sino a mezzanotte, lo vedevo prestare servizio ai tavoli. Aggiungo che recandomi a prendere il pane dal 2016 al 2018 vedevo il sig. Parte_1 prestare servizio all'interno del panificio, anche al banco. Nulla posso dire se il ricorrente lavorava a tempo pieno e indeterminato. Sul punto b) posso solo dire che uscendo tutti i fine settimana verso le ore 23 aspettavo che il sig. uscisse dal Pt_1
per terminare il suo turno di lavoro tra mezzanotte e l'una per Controparte_1 uscire con il nostro gruppo di amici. Preciso che aspettando il Sig. lo vedevo Pt_1 impegnato a servire ai tavoli. Aggiungo che da fuori vedevo passare il ricorrente dalle cucine alla sala. … essendo già stata all'interno del , il Controparte_1 locale interno in cui vengono preparate le pietanze è collegato attraverso una parte alla sala. Sul punto c) posso dire che uscendo durante i giorni festivi il ricorrente mi riferiva che era a lavoro, sia di sera sino all'una, sia il pomeriggio quando chiedevo al ricorrente se volesse raggiungerci in spiaggia ed il ricorrente mi rispondeva che non poteva raggiungerci in quanto impegnato al lavoro presso il . Controparte_1
In merito al punto d) posso dire che non avevo visione dall'esterno del locale, della parte che collega i locali in cui viene preparata la focaccia alla sala dove viene servita”.
Il teste sul punto a) della memoria di costituzione dichiarava: Testimone_2
“lavoro in qualità di operaio presso il sin dal 1995 e posso dire Controparte_1 che è vero che il sig. ha lavorato da fine 2016 sul punto b) il Parte_1 ricorrente aiutava in sala per il servizio ai tavoli, prendendo le ordinazioni per portarle in cucina e pronte le focacce, le serviva in sala, comprese le bevande. In merito al punto c) posso dire che i primi tempi di lavoro svolgeva l'attività lavorativa, uno o due giorni la settimana, per circa otto mesi, un anno. Poi, successivamente, faceva qualche giorno in più alla settimana. Lavorava per circa quattro ore al giorno. In merito al punto d) il ricorrente iniziava a lavorare dalle ore
20. Preciso che io, lavorando quasi tutti i giorni dalle ore 17 circa sino alla chiusura, quando vedevo il ricorrente venire a lavorare, iniziava alle ore 20”. Il teste, collocando l'inizio della prestazione lavorativa del ricorrente nell'anno 2016 non è stato, tuttavia, in grado di specificare il mese.
5 Il teste in merito al punto a) della memoria di costituzione Testimone_3 riferiva: “lavoro per la con la qualifica di operaio, dal 1995 e posso CP_4 dire che è vero. Preciso che ha iniziato a lavorare da Novembre 2016. Sul punto b) posso dire che il sig. lavorava in sala prendendo le ordinazioni e portando Pt_1 bibite e focacce ai tavoli. In merito al punto c) il ricorrente all'inizio della sua assunzione lavorava un giorno la settimana dalle ore 20 alle ore 24. Io lavoravo presso la tutti i giorni dalle ore 16 fino alle ore 24 circa. In merito al CP_4 punto d) il ricorrente col passare dei mesi lavorava tre/quattro o cinque giorni alla settimana e a volte tutta la settimana intera, svolgendo come orario di lavoro dalle ore 16 alle 24. Preciso che nell'anno 2017 e 2018 lavorava più giorni come sopra specificato. Preciso che erroneamente ho indicato prima il mio orario di lavoro (ore
16-24) mentre l'orario di lavoro del ricorrente anche in questo periodo era dalle 20 alle 24. Posso dire di non aver mai visto il ricorrente fare consegne ai supermercati”. Il teste, smentendo quanto asserito dalla parte datoriale, ha dichiarato che il ricorrente, col passare dei mesi, lavorasse “tre/quattro o cinque giorni alla settimana e a volte tutta la settimana intera”.
Il teste in merito al punto a) del ricorso introduttivo dichiarava: Testimone_4
“sono a conoscenza della circostanza, in quanto in quel periodo ero fidanzata del sig. e per come riferito dal ricorrente posso dire che ha lavorato Parte_1 per il forno Cannata dal luglio 2016 sino ad agosto 2018, ed è stato assunto come cameriere; sub b) lettomi posso dire che sono a conoscenza che il ricorrente, per come riferito dallo stesso, lavorava dalle 04,00 sino alle 14,00 nell'aprile 2017, per sistemare il pane da portare ai supermercati, altresì posso dire che mentre mi recavo al lavoro ci incontravamo per salutarci, per pochi minuti, ai supermercati
“ ” “SMA” e “Hard” situati in Messina, dove il ricorrente consegnava il Parte_2 pane, a volte quando non ci potevamo vedere mi invia dei selfie mentre aspettava fuori dal supermercato in attesa di consegnare il pane, inoltre posso dire, per come riferito dal ricorrente, che lui lavorava per il forno , dalle ore 15,00 alle ore CP_1
00,30 /01,00 circa nell'anno 2016, e posso dire che con gli amici aspettavamo, spesso soprattutto nel periodo estivo, che il ricorrente uscisse dal lavoro alle ore
00,30/01,00 circa per uscire, e preciso che alcune volte con gli amici abbiamo cenato nel forno anche nel fine settimana, mentre il ricorrente lavorava nel CP_1 locale prendendo le consegne, portando la focaccia ai tavoli e aiutando a fare la focaccia nel forno, come io lo vedevo quando arrivavo nel locale ed entravo dalla parte dove si effettuava la vendita del pane, e lavorava tutti i giorni della settimana,
6 tranne un giorno infrasettimanale. Sub. c) confermo la circostanza stante che nei giorni festivi mangiavamo sempre tardi dopo il suo ritorno dal lavoro alle ore 15,00 circa, per come riferito dal ricorrente ed anche perché io andavo, qualche volta, nel giorno festivo a prenderlo al lavoro;
sub d) lettomi ADR posso dire che da luglio
2016 il ricorrente lavorava presso il panifico con orario dalle ore 15,00 CP_1 alle ore 00,30, mentre da fine aprile 2017 e sino ad agosto 2018 lavorava dalle
04,00 sino alle ore 14,00”.
Orbene, dalle risultanze istruttorie può considerarsi provata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra giugno/luglio 2016 fino ad agosto 2018, quindi anche in periodi non coperti da formale contratto, nonchè gli assunti del ricorrente in merito allo svolgimento dell'attività nei termini dedotti in ricorso e, quindi, le relative pretese economiche.
Ai fini della corretta quantificazione delle spettanze dovute al lavoratore istante, pertanto, veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare e conteggiare le eventuali differenze retributive spettanti a parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso, tenuto conto di quanto già percepito per come dedotto in ricorso.
Di conseguenza, il tecnico all'uopo incaricato, rispondeva ai quesiti e aderendo l'odierno giudicante alle risultanze della relazione peritale del C.t.u., ne discende che il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive nette, per il periodo compreso tra il giugno/luglio 2016 ad agosto 2018, che ammontano ad € 33.657,99 per paga oraria, €
2.906,45 per ferie non godute, € 859,12 per lavoro notturno 50% € 7.438,39 per
Maggiorazione 22,10% , € 670,72 per mancato preavviso, € 9.977,19 per Pt_3 Parte_4
30%, € 11.339,05 per Str. 55%, oltre il tfr per € 3.383,89 per un totale di € Pt_5
49.631,67.
10. Va accolta anche la domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, non essendo maturata alcuna prescrizione.
11. Sulla base delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'accertata fondatezza di parte delle richieste economiche azionate dal ricorrente, l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'odierno ricorrente. CP_ Le spese vanno invece compensate tra le parti e l' stante il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti enti, previdenziale ed assicurativo, con riferimento alla domanda di pagamento di differenze contributive.
Le spese di C.t.u. vanno poste a carico della società convenuta.
7
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 49.631,67 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto fino al soddisfo, e al versamento della relativa contribuzione previdenziale;
- condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, che liquida – già ridotte - in € 6.942,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
compensa la restante quota;
CP_
- compensa le spese tra le parti e l'
- pone le spese di C.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico della società convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Così deciso in Messina, il 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3050/2019 R.G. , avente ad oggetto: “Differenze retributive”;
PROMOSSO DA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Parte_1
Cucinotta;
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Barrilà,
- Resistente –
E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Antonello Monoriti e Lelio Maritato;
-Parte chiamata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06.06.2019, esponeva: di aver Parte_1 prestato attività lavorativa, presso il , dalla fine Controparte_1 di giugno 2016, a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di aiuto fornaio, addetto al banco e, talvolta, alle consegne ai supermercati, con orario lavorativo, sino a luglio 2016, dalle 15:00 alle 00:30 per sei giorni la settimana;
il rapporto lavorativo non veniva dichiarato dal datore di lavoro che non provvedeva alla sua messa in
1 regola del lavoratore;
da agosto 2016, l'attività lavorativa veniva svolta, sempre, per sei giorni la settimana con un riposo infrasettimanale e con un orario di lavoro che, a seconda delle necessità datoriali, nella settimana, si alternava dalle 15:00 alle 00:30 con svolgimento di mansioni di addetto al banco ed al servizio ai tavoli, o dalle 04:00 alle 14:00, con svolgimento di mansioni di aiuto fornaio e di addetto alle consegne ai supermercati;
la retribuzione ammontava, inizialmente, ad € 1 50,00 la settimana (€
25,00 x 6 giorni) e, da luglio 2017, ad € 180,00 la settimana (€ 30,00 x 6 giorni); a partire dal 03.11.2016, la ditta datoriale procedeva alla parziale emersione del rapporto, attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time e con l'attribuzione della qualifica di commesso di banco, livello B2 del C.C.N.L.
Panettieri Artigiani;
l'orario di lavoro doveva essere pari a 12 ore medie settimanali ma di fatto rimaneva identico al periodo precedente, pari a 9 ore e 30 minuti/10 ore al dì, per sei giorni settimanali, con i medesimi importi retributivi, di € 150,00 prima e di € 180,00 la settimana dal mese di luglio 2017 in poi;
in data 19.08.2018 rassegnava le dimissioni in considerazione del fatto che riceveva una retribuzione inferiore, rispetto alla prestazione lavorativa e che non gli venivano corrisposte la tredicesima mensilità, le indennità di legge, lo straordinario diurno, festivo e notturno, il preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
Chiedeva pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata per la resistente, dalla fine di giugno 2016, a tempo CP_3 pieno ed indeterminato, con mansioni di aiuto fornaio, addetto al banco e, talvolta, alle consegne ai supermercati, con orario lavorativo, sino a luglio 2016, dalle 15:00 alle 00:30 per sei giorni la settimana e da agosto 2016, sempre, per sei giorni la settimana, con un riposo infrasettimanale, con un orario di lavoro che, a seconda delle necessità datoriali, si alternava, dalle 15:00 alle 00:30 e che prevedeva lo svolgimento di mansioni di addetto al banco ed al servizio ai tavoli, o dalle 04:00 alle 14:00, con svolgimento di mansioni di aiuto fornaio e di addetto alle consegne ai supermercati. 2) Ritenere e dichiarare che da giugno 2016 al 02 novembre 2016,
l'attività lavorativa non veniva regolarizzata. 3) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale retribuzione mensile per il periodo indicato in ricorso e per lo straordinario prestato, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, della 13° e 14° mensilità, delle festività soppresse e di quant'altro normativamente previsto, con riferimento alla effettiva attività prestata ed alla sua durata. 4) Per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 19.836,65, ovvero della
2 maggiore o minor somma che sarà ritenuta conforme a giustizia, per le differenze retributive per l'intero periodo di attività lavorativa, oltre la 13° e 14° mensilità, le festività soppresse, l'indennità sostitutiva per ferie non godute, maggiorazione per lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo, oltre indennità di autista, indennità di preavviso e TFR, al netto di quanto percepito e da quantificarsi tramite ctu. 5)
Ordinare alla società resistente di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, riferibili al lavoratore, sulla scorta dell'effettivo contratto di lavoro e della reale durata dello stesso e con riferimento, inoltre, anche ai periodi di omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro”. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
2.- Il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 24.9.2020, contestando la fondatezza del ricorso.
Contestava, in particolare, che il ricorrente avesse svolto mansioni di commesso o addetto alle consegne esterne, avendo svolto, invece, le mansioni di aiuto fornaio.
Precisava che inizialmente il dipendente osservava orario di lavoro part-time di ore dodici settimanali suddiviso in sei giornate lavorative dal Lunedì al Sabato dalle ore
18 alle 20. E successivamente, con decorrenza dal mese di agosto 2017 l'orario di lavoro, sempre part-time, veniva aumentato a 22 ore settimanali, suddiviso in quattro giornate dal Martedì al Sabato, ed esattamente dalle ore dalle ore 18 alle 20 il
Martedì, dalle 17 alle 21 il Mercoledì e Giovedì, dalle 17 alle 23 il Venerdì e Sabato.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio
3.- Con provvedimento del 19.04.2022, con riguardo alla domanda attorea di regolarizzazione contributiva, veniva integrato il contraddittorio nei confronti CP_ dell' CP_
4.- L' in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con memoria del 14.09.2022, eccependo, in caso di accoglimento della domanda, il limite del termine prescrizionale quinquennale della contribuzione previdenziale eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995.
5.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
6.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. contabile.
7.- L'udienza del 16.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
3 8.- Nel merito la domanda del ricorrente è volta, innanzitutto, al riconoscimento del rapporto di lavoro anche nei periodi non coperti da formale contratto.
Il ricorrente invoca, altresì, l'esatto inquadramento con le relative differenze retributive per le mansioni di aiuto fornaio e addetto alle consegne.
Dalle risultanze istruttorie mentre può dirsi provata la prima domanda non altrettanto è emerso per la seconda.
Per quanto riguarda la domanda volta all'esatto inquadramento, va rilevato, innanzitutto che il ricorrente nell'atto introduttivo ha omesso di fare espresso riferimento al livello cui aspira e che, almeno per quanto riguarda la pretesa attività di aiuto fornaio, dovrebbe essere riconducibile al livello A2 del CCNL panificatori applicabile.
Occorre premettere sul piano generale che, per valutare se un lavoratore abbia svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle applicate, “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass.
12.12.2019, n. 32707; Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass.
30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180). Si rileva inoltre che “il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore” (Cass. civ., 21.5.2003, n. 8025).
Avuto riguardo al caso di specie, le documentazioni prodotte ed ammissibili a fini probatori, nonché le prove testimoniali assunte in corso di causa, non hanno consentito di ritenere provato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente né che lo stesso abbia subito un inquadramento inferiore.
Il ricorrente nel calcolare le somme dovutegli fa riferimento al livello B2 nel quale rientrerebbe anche la mansione di addetto alle consegue (autista).
Orbene, la parte resistente non ha mai negato l'inquadramento del ricorrente al suddetto livello, peraltro, espressamente richiamato nelle buste paga allegate in atti.
La domanda di un superiore inquadramento, pertanto, non può essere accolta.
4 9.- Per quanto concerne la richiesta delle differenze retributive, scaturite dalle maggiori ore di lavoro supplementare e straordinario prestato, la stessa va accolta.
All'uopo, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Il teste , riferiva “conosco il ricorrente da circa due anni prima che Testimone_1 svolgeva attività lavorativa presso il negli orari dalle ore 20:00 Controparte_1 circa e sino a mezzanotte, lo vedevo prestare servizio ai tavoli. Aggiungo che recandomi a prendere il pane dal 2016 al 2018 vedevo il sig. Parte_1 prestare servizio all'interno del panificio, anche al banco. Nulla posso dire se il ricorrente lavorava a tempo pieno e indeterminato. Sul punto b) posso solo dire che uscendo tutti i fine settimana verso le ore 23 aspettavo che il sig. uscisse dal Pt_1
per terminare il suo turno di lavoro tra mezzanotte e l'una per Controparte_1 uscire con il nostro gruppo di amici. Preciso che aspettando il Sig. lo vedevo Pt_1 impegnato a servire ai tavoli. Aggiungo che da fuori vedevo passare il ricorrente dalle cucine alla sala. … essendo già stata all'interno del , il Controparte_1 locale interno in cui vengono preparate le pietanze è collegato attraverso una parte alla sala. Sul punto c) posso dire che uscendo durante i giorni festivi il ricorrente mi riferiva che era a lavoro, sia di sera sino all'una, sia il pomeriggio quando chiedevo al ricorrente se volesse raggiungerci in spiaggia ed il ricorrente mi rispondeva che non poteva raggiungerci in quanto impegnato al lavoro presso il . Controparte_1
In merito al punto d) posso dire che non avevo visione dall'esterno del locale, della parte che collega i locali in cui viene preparata la focaccia alla sala dove viene servita”.
Il teste sul punto a) della memoria di costituzione dichiarava: Testimone_2
“lavoro in qualità di operaio presso il sin dal 1995 e posso dire Controparte_1 che è vero che il sig. ha lavorato da fine 2016 sul punto b) il Parte_1 ricorrente aiutava in sala per il servizio ai tavoli, prendendo le ordinazioni per portarle in cucina e pronte le focacce, le serviva in sala, comprese le bevande. In merito al punto c) posso dire che i primi tempi di lavoro svolgeva l'attività lavorativa, uno o due giorni la settimana, per circa otto mesi, un anno. Poi, successivamente, faceva qualche giorno in più alla settimana. Lavorava per circa quattro ore al giorno. In merito al punto d) il ricorrente iniziava a lavorare dalle ore
20. Preciso che io, lavorando quasi tutti i giorni dalle ore 17 circa sino alla chiusura, quando vedevo il ricorrente venire a lavorare, iniziava alle ore 20”. Il teste, collocando l'inizio della prestazione lavorativa del ricorrente nell'anno 2016 non è stato, tuttavia, in grado di specificare il mese.
5 Il teste in merito al punto a) della memoria di costituzione Testimone_3 riferiva: “lavoro per la con la qualifica di operaio, dal 1995 e posso CP_4 dire che è vero. Preciso che ha iniziato a lavorare da Novembre 2016. Sul punto b) posso dire che il sig. lavorava in sala prendendo le ordinazioni e portando Pt_1 bibite e focacce ai tavoli. In merito al punto c) il ricorrente all'inizio della sua assunzione lavorava un giorno la settimana dalle ore 20 alle ore 24. Io lavoravo presso la tutti i giorni dalle ore 16 fino alle ore 24 circa. In merito al CP_4 punto d) il ricorrente col passare dei mesi lavorava tre/quattro o cinque giorni alla settimana e a volte tutta la settimana intera, svolgendo come orario di lavoro dalle ore 16 alle 24. Preciso che nell'anno 2017 e 2018 lavorava più giorni come sopra specificato. Preciso che erroneamente ho indicato prima il mio orario di lavoro (ore
16-24) mentre l'orario di lavoro del ricorrente anche in questo periodo era dalle 20 alle 24. Posso dire di non aver mai visto il ricorrente fare consegne ai supermercati”. Il teste, smentendo quanto asserito dalla parte datoriale, ha dichiarato che il ricorrente, col passare dei mesi, lavorasse “tre/quattro o cinque giorni alla settimana e a volte tutta la settimana intera”.
Il teste in merito al punto a) del ricorso introduttivo dichiarava: Testimone_4
“sono a conoscenza della circostanza, in quanto in quel periodo ero fidanzata del sig. e per come riferito dal ricorrente posso dire che ha lavorato Parte_1 per il forno Cannata dal luglio 2016 sino ad agosto 2018, ed è stato assunto come cameriere; sub b) lettomi posso dire che sono a conoscenza che il ricorrente, per come riferito dallo stesso, lavorava dalle 04,00 sino alle 14,00 nell'aprile 2017, per sistemare il pane da portare ai supermercati, altresì posso dire che mentre mi recavo al lavoro ci incontravamo per salutarci, per pochi minuti, ai supermercati
“ ” “SMA” e “Hard” situati in Messina, dove il ricorrente consegnava il Parte_2 pane, a volte quando non ci potevamo vedere mi invia dei selfie mentre aspettava fuori dal supermercato in attesa di consegnare il pane, inoltre posso dire, per come riferito dal ricorrente, che lui lavorava per il forno , dalle ore 15,00 alle ore CP_1
00,30 /01,00 circa nell'anno 2016, e posso dire che con gli amici aspettavamo, spesso soprattutto nel periodo estivo, che il ricorrente uscisse dal lavoro alle ore
00,30/01,00 circa per uscire, e preciso che alcune volte con gli amici abbiamo cenato nel forno anche nel fine settimana, mentre il ricorrente lavorava nel CP_1 locale prendendo le consegne, portando la focaccia ai tavoli e aiutando a fare la focaccia nel forno, come io lo vedevo quando arrivavo nel locale ed entravo dalla parte dove si effettuava la vendita del pane, e lavorava tutti i giorni della settimana,
6 tranne un giorno infrasettimanale. Sub. c) confermo la circostanza stante che nei giorni festivi mangiavamo sempre tardi dopo il suo ritorno dal lavoro alle ore 15,00 circa, per come riferito dal ricorrente ed anche perché io andavo, qualche volta, nel giorno festivo a prenderlo al lavoro;
sub d) lettomi ADR posso dire che da luglio
2016 il ricorrente lavorava presso il panifico con orario dalle ore 15,00 CP_1 alle ore 00,30, mentre da fine aprile 2017 e sino ad agosto 2018 lavorava dalle
04,00 sino alle ore 14,00”.
Orbene, dalle risultanze istruttorie può considerarsi provata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra giugno/luglio 2016 fino ad agosto 2018, quindi anche in periodi non coperti da formale contratto, nonchè gli assunti del ricorrente in merito allo svolgimento dell'attività nei termini dedotti in ricorso e, quindi, le relative pretese economiche.
Ai fini della corretta quantificazione delle spettanze dovute al lavoratore istante, pertanto, veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare e conteggiare le eventuali differenze retributive spettanti a parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso, tenuto conto di quanto già percepito per come dedotto in ricorso.
Di conseguenza, il tecnico all'uopo incaricato, rispondeva ai quesiti e aderendo l'odierno giudicante alle risultanze della relazione peritale del C.t.u., ne discende che il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive nette, per il periodo compreso tra il giugno/luglio 2016 ad agosto 2018, che ammontano ad € 33.657,99 per paga oraria, €
2.906,45 per ferie non godute, € 859,12 per lavoro notturno 50% € 7.438,39 per
Maggiorazione 22,10% , € 670,72 per mancato preavviso, € 9.977,19 per Pt_3 Parte_4
30%, € 11.339,05 per Str. 55%, oltre il tfr per € 3.383,89 per un totale di € Pt_5
49.631,67.
10. Va accolta anche la domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, non essendo maturata alcuna prescrizione.
11. Sulla base delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'accertata fondatezza di parte delle richieste economiche azionate dal ricorrente, l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'odierno ricorrente. CP_ Le spese vanno invece compensate tra le parti e l' stante il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti enti, previdenziale ed assicurativo, con riferimento alla domanda di pagamento di differenze contributive.
Le spese di C.t.u. vanno poste a carico della società convenuta.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 49.631,67 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto fino al soddisfo, e al versamento della relativa contribuzione previdenziale;
- condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, che liquida – già ridotte - in € 6.942,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
compensa la restante quota;
CP_
- compensa le spese tra le parti e l'
- pone le spese di C.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico della società convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Così deciso in Messina, il 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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