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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 5431 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vitale, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo
- resistente -
All'esito dell'udienza del 09.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminate le note “sostitutive d'udienza” ha depositato, nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità CP_1
NASPI pari ad euro 6.056,63 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente quantificate in € 1.735,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08.04.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1 -di avere presentato, in data 22/04/2023, all' domanda CP_1 amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione NASpI;
-di avere avuto comunicato dall' con nota datata CP_1
05/05/2023, di aver accolto le istanze precisando che il riconoscimento limitava l'erogazione della prestazione a soli
172 giorni, sul presupposto che il lavoratore avesse, nel quadriennio antecedente la fine dell'ultimo impiego, solamente 55 settimane di lavoro;
-di avere invero diritto ad avere inserito nel calcolo il periodo relativo al rapporto lavorativo intrattenuto con la SA srl, compreso tra l'08/03/2021- 31/01/2022.
Chiedeva, pertanto
“ritenere e dichiarare che, il sig. ha diritto Parte_1 all'indennità di disoccupazione NASpI, per avere perso involontariamente il posto di lavoro in data 22/04/2023. Ritenere e dichiarare che, nella fattispecie in questione, ricorrono tutti i requisiti di natura oggettiva - stato di disoccupazione della ricorrente, requisito contributivo e requisito lavorativo – richiesti dalla normativa in materia per il riconoscimento della prestazione.
Ritenere e dichiarare che, il sig presenta nel quadriennio Pt_1 antecedente l'interruzione dell'ultimo impiego 98 settimane di contribuzione, derivanti dai rapporti di lavoro intrattenuti con
SA srl e IT Speciale srl., condannare l' al pagamento CP_1 della residua somma dovuta, ammontante ad €. 6056,63, calcolata e determinata per complessive 341 giornate”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e CP_1 rappresentando che l'unico periodo contributivo utilizzabile ai fini della liquidazione della ND PI , è quello che va dall'1.02.2022 al 26.12.2022, escludendo così dal calcolo il periodo dall'8.3.2021 al 31.01.2022.
La causa, istruita a mezzo prova per testi e audizione del funzionario disposta la trattazione scritta, autorizzato il CP_1 deposito di note sostitutive d'udienza, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato. La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Non possono accedere alla prestazione:
• dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• operai agricoli a tempo determinato;
• lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
• lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.
- Stato di disoccupazione. Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario;
sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:
• dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare 20 ottobre
2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare 10 febbraio 2023, n. 21);
• dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo
2001, n. 151 (circolare 20 marzo 2003, n. 32);
• risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
°risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di
50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
• licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
• licenziamento disciplinare.
- Requisito contributivo. Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
• i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all'osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
• malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
• Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
• contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
• assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
• aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Nel caso in esame e dalla prova è emerso che nel periodo dall'8.3.2021 al 31.01.2022 il ricorrente ha svolto attività lavorativa e ciò è idoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità PI per il periodo negato dall' CP_1
Così il teste “Vero è che, nel mese di marzo Testimone_1 del 2021, assunsi il sig alle dipendenze nella SA Parte_1 srl, di cui sono legale rappresentante” “Vero è che, il sig.
[...] rimase nell'organico della società sino al 26/12/2022” Parte_1
Così il teste “Vero è che, nel biennio 2021- Testimone_2
2022, il mio interlocutore all'interno della SA srl era anche il sig.
; Parte_1
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 09.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 5431 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vitale, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo
- resistente -
All'esito dell'udienza del 09.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminate le note “sostitutive d'udienza” ha depositato, nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità CP_1
NASPI pari ad euro 6.056,63 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente quantificate in € 1.735,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08.04.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1 -di avere presentato, in data 22/04/2023, all' domanda CP_1 amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione NASpI;
-di avere avuto comunicato dall' con nota datata CP_1
05/05/2023, di aver accolto le istanze precisando che il riconoscimento limitava l'erogazione della prestazione a soli
172 giorni, sul presupposto che il lavoratore avesse, nel quadriennio antecedente la fine dell'ultimo impiego, solamente 55 settimane di lavoro;
-di avere invero diritto ad avere inserito nel calcolo il periodo relativo al rapporto lavorativo intrattenuto con la SA srl, compreso tra l'08/03/2021- 31/01/2022.
Chiedeva, pertanto
“ritenere e dichiarare che, il sig. ha diritto Parte_1 all'indennità di disoccupazione NASpI, per avere perso involontariamente il posto di lavoro in data 22/04/2023. Ritenere e dichiarare che, nella fattispecie in questione, ricorrono tutti i requisiti di natura oggettiva - stato di disoccupazione della ricorrente, requisito contributivo e requisito lavorativo – richiesti dalla normativa in materia per il riconoscimento della prestazione.
Ritenere e dichiarare che, il sig presenta nel quadriennio Pt_1 antecedente l'interruzione dell'ultimo impiego 98 settimane di contribuzione, derivanti dai rapporti di lavoro intrattenuti con
SA srl e IT Speciale srl., condannare l' al pagamento CP_1 della residua somma dovuta, ammontante ad €. 6056,63, calcolata e determinata per complessive 341 giornate”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e CP_1 rappresentando che l'unico periodo contributivo utilizzabile ai fini della liquidazione della ND PI , è quello che va dall'1.02.2022 al 26.12.2022, escludendo così dal calcolo il periodo dall'8.3.2021 al 31.01.2022.
La causa, istruita a mezzo prova per testi e audizione del funzionario disposta la trattazione scritta, autorizzato il CP_1 deposito di note sostitutive d'udienza, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato. La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Non possono accedere alla prestazione:
• dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• operai agricoli a tempo determinato;
• lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
• lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.
- Stato di disoccupazione. Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario;
sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:
• dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare 20 ottobre
2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare 10 febbraio 2023, n. 21);
• dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo
2001, n. 151 (circolare 20 marzo 2003, n. 32);
• risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
°risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di
50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
• licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
• licenziamento disciplinare.
- Requisito contributivo. Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
• i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all'osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
• malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
• Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
• contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
• assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
• aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Nel caso in esame e dalla prova è emerso che nel periodo dall'8.3.2021 al 31.01.2022 il ricorrente ha svolto attività lavorativa e ciò è idoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità PI per il periodo negato dall' CP_1
Così il teste “Vero è che, nel mese di marzo Testimone_1 del 2021, assunsi il sig alle dipendenze nella SA Parte_1 srl, di cui sono legale rappresentante” “Vero è che, il sig.
[...] rimase nell'organico della società sino al 26/12/2022” Parte_1
Così il teste “Vero è che, nel biennio 2021- Testimone_2
2022, il mio interlocutore all'interno della SA srl era anche il sig.
; Parte_1
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 09.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio