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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10018 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. MM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42112/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2/7/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Morbiducci n. 24, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea C.F._1
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro con sede in Torino, via Bellini n. 2, P. IVA Controparte_1
, C.F./ n. iscrizione presso l'Ufficio del Registro di Torino , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale dott.ssa , giusta procura speciale conferita con atto CP_2 del Notaio in data 8/1/2020, rep. n. 54864, ordine n. 10623, rappresentata e Persona_1 difesa, dall'Avv. Paolo Minoli del Foro di Torino, (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Viotti n. 4, giusta procura
RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero
1 ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione In via processuale, preliminare:
- accertare l'exceptio doli generalis, la carenza di interesse ad agire, l'abuso del diritto e il divieto di frazionamento delle domande e, per l'effetto, dichiarare la domanda improponibile, inammissibile o comunque infondata. In via preliminare:
- accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria nel caso di specie, con le pronunce conseguenziali. In via istruttoria:
- ammettere la prova per interpello e testi sui capi di cui alla premessa in fatto, preceduti dal rituale “vero che”, con esibizione al teste dei documenti indicati in ciascun capo. Si indica a teste, su tutti i capi, c/o SPC. Testimone_1 Nel merito:
- respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, accertare la prescrizione del diritto del ricorrente alla ripetizione di tutto quanto maturato e pagato fino a ottobre 2014, così come indicato nell'estratto conto prodotto dallo stesso ricorrente (doc. 2 fascicolo ricorrente). Il tutto con vittoria nei compensi di giudizio, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali come per legge” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 8/10/2024 Parte_1 agiva in giudizio avverso la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto di credito revolving inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, di cui chiedeva, dunque, la sostituzione ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993. In subordine, il ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittima applicazione del c.d. ius variandi da parte della resistente e, in via ulteriormente gradata, invocava la nullità del contratto di finanziamento con carta revolving, con conseguente accertamento dell'obbligo del ricorrente di restituire il solo capitale mutuatogli. esponeva di aver stipulato in data 1/3/2003 con la Parte_1 Controparte_1 un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, con cui le era stata
[...]
2 concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs. n. 385/1993, con conseguente applicabilità del tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n.
385/1993. esponeva che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era Parte_1 stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici, in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
374/1999, sicché il ricorrente era tenuto alla restituzione del capitale mutuatogli con applicazione del tasso d'interesse legale in sostituzione di quello convenuto. Deduceva, inoltre, la nullità del contratto de quo per mancanza di forma scritta, avendo il consumatore, con la sottoscrizione di un contratto di prestito finalizzato, acquistato anche un altro prodotto finanziario.
Il riteneva, inoltre, non applicabile al caso di specie la condizione di procedibilità di Parte_1 cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario.
2. Con comparsa del 7/2/2025 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, che aveva chiesto l'attivazione del contratto in plurime occasioni, nonché l'inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento delle richieste.
Nel merito, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo valido ed efficace il contratto inter partes e contestando di aver apportato modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali.
3. Intervenuto il deposito delle note scritte per l'udienza del 2/7/2025, sostituita ex art. 127-ter
c.p.c., la causa era decisa ex art. 281-sexies, co. III c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di improcedibilità del ricorso è priva di pregio, non venendo in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
3 È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Nel caso in esame viene in rilievo un contratto di credito al consumo che non necessariamente è stipulato con istituti bancari e che non può, dunque, essere annoverato tra i contratti bancari, né è sussumibile tra i contratti di investimento di cui al D.Lgs. n. 98/1998, quindi non soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'adito giudicante aderisce, infatti, all'orientamento che impone una lettura restrittiva e rigorosa dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, pertanto, non essendo il contratto oggetto della presente causa un contratto bancario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 né da un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo, è esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. Sulla necessità di un'interpretazione restrittiva della citata norma, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha escluso l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione per le controversie in materia di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento e per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario (omissis) perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura
«bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.” (cfr. Cass. civ. 26821 del
16/10/2024; Cass. civ. n. 12883/2021).
5. E' del pari priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per abuso del diritto, genericamente formulata, senza uno specifico riferimento ai relativi fatti costitutivi.
Non è, inoltre, ravvisabile la violazione, da parte del ricorrente, del divieto di frazionamento delle domande per il solo fatto di aver proposto un'azione di mero accertamento, senza la richiesta di ripetizione dell'indebito, poiché, come rilevato dalla giurisprudenza prevalente, è sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria riguardo all'eventuale saldo di dare e avere
(App. Milano n. 1024 del 04/04/2025).
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche
4 in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi,
a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale (Cass. civ. sez. u. n. 7299 del 19/03/2025).
Nella specie, non può non ravvisarsi un interesse giuridicamente rilevante del alla Parte_1 proposizione della presente azione di accertamento della nullità del contratto di credito revolving al fine di paralizzare l'applicazione, da parte della banca, delle condizioni economiche ivi stabilite, ferma restando l'eventuale futura azione di ripetizione dell'indebito, laddove si delineasse un credito a favore del ricorrente.
Sussiste, inoltre, l'interesse ad agire del Parte_1
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, la domanda di mero accertamento è prevista dall'ordinamento e, rispetto alla stessa, l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice, come avviene nel caso di specie, in cui sussiste un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare al finanziamento mediante la carta revolving (App. Milano n. 914 del
31/03/2025), pertanto nella fattispecie il ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della nullità del contratto controverso o delle singole clausole relative agli interessi, al fine sia di dirimere un'obiettiva situazione di incertezza, sia per sottrarsi al pagamento degli interessi al tasso previsto dal contratto.
6. Nel merito, è documentale che il 13/7/2001 il ricorrente ha stipulato con la CP_3 tramite la TO s.r.l., descritta come incaricata dell'identificazione ex art. 2 della L. n.
5 197/1991, il contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo (descritto come palmare) di lire 1.000.000, da rimborsare mediante il pagamento di n. 9 rate di lire 119.000 ciascuna. Non è stato indicato il TAN, mentre è stato stabilito dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto che, in caso di ritardo nei pagamenti, il mutuatario sarebbe stato obbligato al pagamento delle spese necessarie al recupero del credito, di una penale non superiore a lire
500.000, con facoltà per la mutuante di applicare il tasso di mora del 2,5% mensile.
E' stato prevista, sia nel frontespizio del contratto, sia dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, la facoltà della mutuante di concedere al cliente una linea di credito utilizzabile su un conto personale mediante una carta magnetizzata intestata al mutuatario per l'acquisto di beni e servizi. Il citato articolo prevede che la richiesta di concessione della carta da parte del cliente, da intendersi compresa nella proposta contrattuale del si sarebbe considerata accettata Parte_1 al momento del suo effettivo utilizzo, alle condizioni indicate con l'invio della carta.
Risulta, inoltre, dall'informazione periodica inviata al dalla che Parte_1 Controparte_1 il contratto di credito revolving con carta n. 050100162636 è regolato dalle seguenti condizioni economiche: credito iniziale circuito VISA: € 3.000,00, TAN: 17,52%, tasso mensile: 1,46%.
Orbene, il contratto è nullo.
Secondo un recente arresto della Suprema Corte, cui l'adito giudicante aderisce, condividendone i presupposti in diritto, nella vigenza del D.Lgs. n. 374 del 1999 e del D.M. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. revolving, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco (Cass. civ. n. 12838 del 13/05/2025).
Osserva la Suprema Corte che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario, che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di
6 interessi, a differenza della carta di credito cd. charge, in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di interessi. Il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l (primo comma), rinviando a un CP_4 regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione CP_4 delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma).
L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Il regolamento attuativo, emanato con D.M. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485
(«Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di
7 pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Orbene, la Suprema Corte, con la citata sentenza, ha fatto proprio l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.Lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Ne consegue che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito è nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale.
Invero, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta CP_4 attività di agenzia. In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso l'emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame, sul presupposto che la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale.
Ritiene, inoltre, la Suprema Corte corretta l'affermazione secondo cui il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento, tuttavia il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' ha, sia pure indirettamente, inteso CP_4 vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo
8 dell'attività promozionale del venditore non autorizzato (Cass. civ. n. 12838/2025 cit.).
Nel caso di specie, in cui viene in rilievo un contratto stipulato il 13/7/2001 tramite la TO
s.r.l., di cui non risulta l'iscrizione nell'albo tenuto dall' deve dichiararsi la nullità del CP_4 contratto controverso, con conseguente accertamento dell'obbligo di di Parte_1 restituire soltanto il capitale ricevuto in prestito al tasso legale, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito (Cass. civ. n. 27390 del 26/09/2023).
Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. civ. n. 693 del 09/01/2024).
Nella specie, la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte, pur essendo stata proposta in via subordinata dal ricorrente, è equiordinata rispetto alle altre ai fini della sua efficacia definitoria del giudizio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. civ. sez. u. n. 11799 del
12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. civ. sez. u. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. civ. n. 30745 del 26/11/2019).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Andrea
Ruocco, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
8/10/2024 da avverso la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto stipulato il 13/7/2001 tra e la Parte_1 CP_3
ACCERTA e DICHIARA l'obbligo di di restituire soltanto il capitale Parte_1 ricevuto in prestito al tasso legale;
ND la a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di
9 legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 3/7/2025.
Il Giudice
MM MA
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. MM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42112/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2/7/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Morbiducci n. 24, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea C.F._1
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro con sede in Torino, via Bellini n. 2, P. IVA Controparte_1
, C.F./ n. iscrizione presso l'Ufficio del Registro di Torino , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale dott.ssa , giusta procura speciale conferita con atto CP_2 del Notaio in data 8/1/2020, rep. n. 54864, ordine n. 10623, rappresentata e Persona_1 difesa, dall'Avv. Paolo Minoli del Foro di Torino, (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Viotti n. 4, giusta procura
RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero
1 ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione In via processuale, preliminare:
- accertare l'exceptio doli generalis, la carenza di interesse ad agire, l'abuso del diritto e il divieto di frazionamento delle domande e, per l'effetto, dichiarare la domanda improponibile, inammissibile o comunque infondata. In via preliminare:
- accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria nel caso di specie, con le pronunce conseguenziali. In via istruttoria:
- ammettere la prova per interpello e testi sui capi di cui alla premessa in fatto, preceduti dal rituale “vero che”, con esibizione al teste dei documenti indicati in ciascun capo. Si indica a teste, su tutti i capi, c/o SPC. Testimone_1 Nel merito:
- respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, accertare la prescrizione del diritto del ricorrente alla ripetizione di tutto quanto maturato e pagato fino a ottobre 2014, così come indicato nell'estratto conto prodotto dallo stesso ricorrente (doc. 2 fascicolo ricorrente). Il tutto con vittoria nei compensi di giudizio, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali come per legge” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 8/10/2024 Parte_1 agiva in giudizio avverso la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto di credito revolving inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, di cui chiedeva, dunque, la sostituzione ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993. In subordine, il ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittima applicazione del c.d. ius variandi da parte della resistente e, in via ulteriormente gradata, invocava la nullità del contratto di finanziamento con carta revolving, con conseguente accertamento dell'obbligo del ricorrente di restituire il solo capitale mutuatogli. esponeva di aver stipulato in data 1/3/2003 con la Parte_1 Controparte_1 un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, con cui le era stata
[...]
2 concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs. n. 385/1993, con conseguente applicabilità del tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n.
385/1993. esponeva che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era Parte_1 stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici, in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
374/1999, sicché il ricorrente era tenuto alla restituzione del capitale mutuatogli con applicazione del tasso d'interesse legale in sostituzione di quello convenuto. Deduceva, inoltre, la nullità del contratto de quo per mancanza di forma scritta, avendo il consumatore, con la sottoscrizione di un contratto di prestito finalizzato, acquistato anche un altro prodotto finanziario.
Il riteneva, inoltre, non applicabile al caso di specie la condizione di procedibilità di Parte_1 cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario.
2. Con comparsa del 7/2/2025 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, che aveva chiesto l'attivazione del contratto in plurime occasioni, nonché l'inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento delle richieste.
Nel merito, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo valido ed efficace il contratto inter partes e contestando di aver apportato modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali.
3. Intervenuto il deposito delle note scritte per l'udienza del 2/7/2025, sostituita ex art. 127-ter
c.p.c., la causa era decisa ex art. 281-sexies, co. III c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di improcedibilità del ricorso è priva di pregio, non venendo in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
3 È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Nel caso in esame viene in rilievo un contratto di credito al consumo che non necessariamente è stipulato con istituti bancari e che non può, dunque, essere annoverato tra i contratti bancari, né è sussumibile tra i contratti di investimento di cui al D.Lgs. n. 98/1998, quindi non soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'adito giudicante aderisce, infatti, all'orientamento che impone una lettura restrittiva e rigorosa dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, pertanto, non essendo il contratto oggetto della presente causa un contratto bancario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 né da un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo, è esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. Sulla necessità di un'interpretazione restrittiva della citata norma, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha escluso l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione per le controversie in materia di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento e per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario (omissis) perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura
«bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.” (cfr. Cass. civ. 26821 del
16/10/2024; Cass. civ. n. 12883/2021).
5. E' del pari priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per abuso del diritto, genericamente formulata, senza uno specifico riferimento ai relativi fatti costitutivi.
Non è, inoltre, ravvisabile la violazione, da parte del ricorrente, del divieto di frazionamento delle domande per il solo fatto di aver proposto un'azione di mero accertamento, senza la richiesta di ripetizione dell'indebito, poiché, come rilevato dalla giurisprudenza prevalente, è sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria riguardo all'eventuale saldo di dare e avere
(App. Milano n. 1024 del 04/04/2025).
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche
4 in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi,
a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale (Cass. civ. sez. u. n. 7299 del 19/03/2025).
Nella specie, non può non ravvisarsi un interesse giuridicamente rilevante del alla Parte_1 proposizione della presente azione di accertamento della nullità del contratto di credito revolving al fine di paralizzare l'applicazione, da parte della banca, delle condizioni economiche ivi stabilite, ferma restando l'eventuale futura azione di ripetizione dell'indebito, laddove si delineasse un credito a favore del ricorrente.
Sussiste, inoltre, l'interesse ad agire del Parte_1
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, la domanda di mero accertamento è prevista dall'ordinamento e, rispetto alla stessa, l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice, come avviene nel caso di specie, in cui sussiste un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare al finanziamento mediante la carta revolving (App. Milano n. 914 del
31/03/2025), pertanto nella fattispecie il ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della nullità del contratto controverso o delle singole clausole relative agli interessi, al fine sia di dirimere un'obiettiva situazione di incertezza, sia per sottrarsi al pagamento degli interessi al tasso previsto dal contratto.
6. Nel merito, è documentale che il 13/7/2001 il ricorrente ha stipulato con la CP_3 tramite la TO s.r.l., descritta come incaricata dell'identificazione ex art. 2 della L. n.
5 197/1991, il contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo (descritto come palmare) di lire 1.000.000, da rimborsare mediante il pagamento di n. 9 rate di lire 119.000 ciascuna. Non è stato indicato il TAN, mentre è stato stabilito dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto che, in caso di ritardo nei pagamenti, il mutuatario sarebbe stato obbligato al pagamento delle spese necessarie al recupero del credito, di una penale non superiore a lire
500.000, con facoltà per la mutuante di applicare il tasso di mora del 2,5% mensile.
E' stato prevista, sia nel frontespizio del contratto, sia dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, la facoltà della mutuante di concedere al cliente una linea di credito utilizzabile su un conto personale mediante una carta magnetizzata intestata al mutuatario per l'acquisto di beni e servizi. Il citato articolo prevede che la richiesta di concessione della carta da parte del cliente, da intendersi compresa nella proposta contrattuale del si sarebbe considerata accettata Parte_1 al momento del suo effettivo utilizzo, alle condizioni indicate con l'invio della carta.
Risulta, inoltre, dall'informazione periodica inviata al dalla che Parte_1 Controparte_1 il contratto di credito revolving con carta n. 050100162636 è regolato dalle seguenti condizioni economiche: credito iniziale circuito VISA: € 3.000,00, TAN: 17,52%, tasso mensile: 1,46%.
Orbene, il contratto è nullo.
Secondo un recente arresto della Suprema Corte, cui l'adito giudicante aderisce, condividendone i presupposti in diritto, nella vigenza del D.Lgs. n. 374 del 1999 e del D.M. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. revolving, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco (Cass. civ. n. 12838 del 13/05/2025).
Osserva la Suprema Corte che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario, che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di
6 interessi, a differenza della carta di credito cd. charge, in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di interessi. Il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l (primo comma), rinviando a un CP_4 regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione CP_4 delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma).
L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Il regolamento attuativo, emanato con D.M. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485
(«Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di
7 pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Orbene, la Suprema Corte, con la citata sentenza, ha fatto proprio l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.Lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Ne consegue che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito è nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale.
Invero, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta CP_4 attività di agenzia. In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso l'emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame, sul presupposto che la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale.
Ritiene, inoltre, la Suprema Corte corretta l'affermazione secondo cui il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento, tuttavia il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' ha, sia pure indirettamente, inteso CP_4 vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo
8 dell'attività promozionale del venditore non autorizzato (Cass. civ. n. 12838/2025 cit.).
Nel caso di specie, in cui viene in rilievo un contratto stipulato il 13/7/2001 tramite la TO
s.r.l., di cui non risulta l'iscrizione nell'albo tenuto dall' deve dichiararsi la nullità del CP_4 contratto controverso, con conseguente accertamento dell'obbligo di di Parte_1 restituire soltanto il capitale ricevuto in prestito al tasso legale, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito (Cass. civ. n. 27390 del 26/09/2023).
Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. civ. n. 693 del 09/01/2024).
Nella specie, la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte, pur essendo stata proposta in via subordinata dal ricorrente, è equiordinata rispetto alle altre ai fini della sua efficacia definitoria del giudizio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. civ. sez. u. n. 11799 del
12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. civ. sez. u. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. civ. n. 30745 del 26/11/2019).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Andrea
Ruocco, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
8/10/2024 da avverso la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto stipulato il 13/7/2001 tra e la Parte_1 CP_3
ACCERTA e DICHIARA l'obbligo di di restituire soltanto il capitale Parte_1 ricevuto in prestito al tasso legale;
ND la a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di
9 legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 3/7/2025.
Il Giudice
MM MA
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