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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7013/2024 , promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. OLIVERIO VANIA SERENA Parte_1
e
LL MA, con il patrocinio dell'Avv. MACALE MASSIMILIANO
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 5.12.2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 6.6.2015 a Capranica Prenestina, alle seguenti condizioni:
“- l'affidamento del piccolo sarà condiviso con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale sulle decisioni straordinarie e disgiunto sulle decisioni ordinarie;
conseguentemente le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; - il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale a tal fine è assegnata l'abitazione familiare sita in Roma, Via di Bravetta, 318, di proprietà del Sig. Marco CI;
- il sig. CI verserà un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento del figlio a partire dalla data di Per_1 pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre il 50% delle spese straordinarie, così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- il padre potrà tenere con sé il bambino un weekend alternato dal sabato mattina alle ore 10:00 al lunedì mattina all'entrata di scuola, ed un giorno a settimana individuato nel mercoledì, dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola il giorno successivo. Il sig. CI accompagnerà a scuola il bambino anche il lunedì della settimana nella quale il minore resterà con la madre;
nel periodo delle vacanze estive scolastiche il bambino di norma dimorerà ad Anzio con la madre, presso la casa estiva di quest'ultima. In questo breve periodo dell'anno in cui il bambino sarà ad Anzio, il sig. CI terrà con sé il mercoledì senza pernotto ed a weekend alternati, dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera prelevandolo e riaccompagnandolo presso la casa della madre ad Anzio. La sig.ra si impegnerà, quando potrà, a riprendere il figlio la domenica sera o il Parte_1 lunedì mattina a casa del padre a Roma, previo accordo con lo stesso;
- nelle festività natalizie, il minore trascorrerà la giornata della Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre e ad anni alterni con il padre o con la madre i periodi dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, salvo diversi accordi e così per il periodo pasquale, quando il bambino trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il bambino trascorrerà il proprio compleanno con i genitori ad anni alterni, ove non si decida congiuntamente di festeggiarlo con entrambi i genitori, così come trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori insieme al genitore che compie gli anni a prescindere dalla prevista collocazione. Ulteriori festività e ponti, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, verranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'assegno unico per verrà percepito al 50% tra i genitori, così Per_1 come le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% a favore di ciascun genitore;
- le parti si danno reciprocamente atto di non avere pretese di natura economica da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, avendo definito già ogni loro rapporto sotto tale profilo e dichiarando, inoltre, di essere entrambi autonomi economicamente. - le parti prestano il proprio reciproco consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio e/o del passaporto per il figlio minore e si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei loro rispettivi” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse del figlio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e LL MA , in Capranica Prenestina, in data 06.06.2015 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2015, parte II, serie A, n.1, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 8.7.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7013/2024 , promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. OLIVERIO VANIA SERENA Parte_1
e
LL MA, con il patrocinio dell'Avv. MACALE MASSIMILIANO
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 5.12.2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 6.6.2015 a Capranica Prenestina, alle seguenti condizioni:
“- l'affidamento del piccolo sarà condiviso con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale sulle decisioni straordinarie e disgiunto sulle decisioni ordinarie;
conseguentemente le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; - il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale a tal fine è assegnata l'abitazione familiare sita in Roma, Via di Bravetta, 318, di proprietà del Sig. Marco CI;
- il sig. CI verserà un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento del figlio a partire dalla data di Per_1 pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre il 50% delle spese straordinarie, così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- il padre potrà tenere con sé il bambino un weekend alternato dal sabato mattina alle ore 10:00 al lunedì mattina all'entrata di scuola, ed un giorno a settimana individuato nel mercoledì, dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola il giorno successivo. Il sig. CI accompagnerà a scuola il bambino anche il lunedì della settimana nella quale il minore resterà con la madre;
nel periodo delle vacanze estive scolastiche il bambino di norma dimorerà ad Anzio con la madre, presso la casa estiva di quest'ultima. In questo breve periodo dell'anno in cui il bambino sarà ad Anzio, il sig. CI terrà con sé il mercoledì senza pernotto ed a weekend alternati, dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera prelevandolo e riaccompagnandolo presso la casa della madre ad Anzio. La sig.ra si impegnerà, quando potrà, a riprendere il figlio la domenica sera o il Parte_1 lunedì mattina a casa del padre a Roma, previo accordo con lo stesso;
- nelle festività natalizie, il minore trascorrerà la giornata della Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre e ad anni alterni con il padre o con la madre i periodi dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, salvo diversi accordi e così per il periodo pasquale, quando il bambino trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il bambino trascorrerà il proprio compleanno con i genitori ad anni alterni, ove non si decida congiuntamente di festeggiarlo con entrambi i genitori, così come trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori insieme al genitore che compie gli anni a prescindere dalla prevista collocazione. Ulteriori festività e ponti, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, verranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'assegno unico per verrà percepito al 50% tra i genitori, così Per_1 come le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% a favore di ciascun genitore;
- le parti si danno reciprocamente atto di non avere pretese di natura economica da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, avendo definito già ogni loro rapporto sotto tale profilo e dichiarando, inoltre, di essere entrambi autonomi economicamente. - le parti prestano il proprio reciproco consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio e/o del passaporto per il figlio minore e si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei loro rispettivi” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse del figlio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e LL MA , in Capranica Prenestina, in data 06.06.2015 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2015, parte II, serie A, n.1, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 8.7.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi