TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 953/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (con l'avv. Pecoraro Parte_1
Cinzia);
E
nata in [...] il [...] (con l'avv. Scrudato Giuseppina); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
13/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 02/10/2019 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1158/2024 del 26/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i sigg.ri ed i quali non hanno generato prole, si dichiarano autonomi CP_1 Parte_1 economicamente e nulla pertanto sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di assegno di separazione”;
2) essi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
3) i sigg.ri ed dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno CP_1 Parte_1
dall'altro” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
02/10/2019, da nato in [...] il [...], e da Parte_1
nata in [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune al n. 237, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 953/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (con l'avv. Pecoraro Parte_1
Cinzia);
E
nata in [...] il [...] (con l'avv. Scrudato Giuseppina); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
13/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 02/10/2019 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1158/2024 del 26/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i sigg.ri ed i quali non hanno generato prole, si dichiarano autonomi CP_1 Parte_1 economicamente e nulla pertanto sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di assegno di separazione”;
2) essi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
3) i sigg.ri ed dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno CP_1 Parte_1
dall'altro” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
02/10/2019, da nato in [...] il [...], e da Parte_1
nata in [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune al n. 237, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.