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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10214 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10214 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CLAUDIA BROCCA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. LARA SERENO convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
n Venezia Mestre il 14.05.1989 trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio
[...] del Comune di Venezia al n. 33 - parte II – serie A – anno 1989, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune di eseguire la prescritta annotazione;
2) revocare
l'assegnazione della casa coniugale in favore di 3) revocare con Controparte_1 decorrenza dal marzo 2025 il contributo al mantenimento di € 400,00 in favore di
4) volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed Persona_1
1 economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare le seguenti attribuzioni e così entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante atto notarile, il sig. Parte_1 trasferirà alla Sig.ra che si impegna ad accettare, divenendone Controparte_1 in tal modo unica proprietaria, la quota di sua piena proprietà, pari al 50%, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze così come determinati dal titolo di provenienza, il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, costituito da appartamento sito al primo piano e garage al piano interrato, ubicato a Venezia-Mestre, Via Abruzzo, già acquistato dai coniugi, per quote indivise eguali, prima del matrimonio in data 12.4.1989 a rogito Notaio dr.
[...]
, Repertorio n.7829 - Raccolta n.5611, registrato a Mestre il 27.4.1989 al n.1970, Persona_2
e così identificati catastalmente: Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 76, Zona
9, Cat. A/3, cl. 04, vani 3, RC 292,99 costituita da appartamento in Via Abruzzo 11, piano 1
Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 62, Zona 9, Cat. C/6, cl. 06, RC 113,88 costituita da garage di pertinenza in Via Abruzzo 9 piano S1 con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, che rimarranno in proprietà esclusiva della sig.ra A seguito del CP_1 perfezionamento della cessione, la sig.ra diverrà proprietaria esclusiva degli CP_1 immobili in oggetto in quanto è già proprietaria della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) in forza del medesimo titolo di provenienza. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, così come pervenuti alla parte cedente in forza del suddetto titolo di provenienza, i cui patti e condizioni si danno qui per integralmente trascritti e accettati dalle parti. Le spese condominiali arretrate relativamente agli esercizi ordinari per la quota spettante al soggetto assegnatario restano in capo alla sig.ra quale precedente assegnataria dell'immobile in sede Controparte_1 di separazione dei coniugi. Rimangono viceversa in capo ad entrambe le parti le spese condominiali a titolo di spettanze dell'architetto per redazione del nuovo elaborato planimetrico e procedura Docfa. Dovranno essere ripartiti pro quota tra i sigg.ri CP_1
e tutti i costi relativi all'unità immobiliare per la redazione dell'APE e per la redazione Pt_1 della nuova planimetria catastale, per procedura Docfa, per inserimento a catasto delle caratteristiche dell'intervento di riqualificazione energetica, per determinazione della proposta della nuova rendita catastale e per eventuali “sanzioni catastali” ed ogni eventuale sanatoria o regolarizzazione necessaria. Le spese notarili sono a carico della sig.ra
fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli Controparte_1 interessi coniugali, lo stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n. 74; 5) la sig.ra ccetta le attribuzioni di cui al punto Controparte_1
4) a titolo di corresponsione in unica soluzione ritenuta equa del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara di non avere poi mai null'altro da avere o pretendere dal Sig. in conseguenza della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e a nessun altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei
2 confronti del sig. Dal mese successivo all'avvenuto trasferimento nessun Parte_1 contributo al mantenimento della sig.ra così come previsto in sede separatizia (e CP_1 che oggi ammonta ad € 286,35, tenuto conto della rivalutazione Istat), sarà pertanto più dovuto dal sig. 6) con l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi contenuti Pt_1 nel presente accordo, le parti dichiarano di avere definito tutte le altre questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale in essere tra le stesse e di non aver più nulla da avere
o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
7) le spese e i compensi di causa sono compensati tra le parti” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 24/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 14/05/1989 con la controparte;
dalla cui unione è nato il figlio
(13/01/1991), ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2004 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi avanti al Giudice relatore, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, all'udienza del 13 febbraio 2025, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da nota dep. 13/02/2025; la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui sopra.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (29/06/2004) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
3 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 14/05/1989 tra Controparte_1 Pt_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 1989, Parte 2, Serie A, n. 33.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alla nota congiunta dep. il 13/02/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
- revoca con decorrenza dal marzo 2025 il contributo al mantenimento di € 400,00 in favore di Persona_1
- volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare le seguenti attribuzioni e così entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante atto notarile, il sig. trasferirà alla Sig.ra Parte_1
che si impegna ad accettare, divenendone in tal modo unica Controparte_1
proprietaria, la quota di sua piena proprietà, pari al 50%, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze così come determinati dal titolo di provenienza, il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, costituito da appartamento sito al primo piano e garage al piano interrato, ubicato a Venezia-Mestre, Via Abruzzo, già acquistato dai coniugi, per quote indivise eguali, prima del matrimonio in data 12.4.1989 a rogito Notaio dr. Persona_2
4 , Repertorio n.7829 - Raccolta n.5611, registrato a Mestre il 27.4.1989 al n.1970, e così Per_2
identificati catastalmente:
Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 76, Zona 9, Cat. A/3, cl. 04, vani 3, RC
292,99 costituita da appartamento in Via Abruzzo 11, piano 1
Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 62, Zona 9, Cat. C/6, cl. 06, RC 113,88 costituita da garage di pertinenza in Via Abruzzo 9 piano S1 con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, che rimarranno in proprietà esclusiva della sig.ra
A seguito del perfezionamento della cessione, la sig.ra diverrà CP_1 CP_1
proprietaria esclusiva degli immobili in oggetto in quanto è già proprietaria della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) in forza del medesimo titolo di provenienza. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, così come pervenuti alla parte cedente in forza del suddetto titolo di provenienza, i cui patti e condizioni si danno qui per integralmente trascritti e accettati dalle parti. Le spese condominiali arretrate relativamente agli esercizi ordinari per la quota spettante al soggetto assegnatario restano in capo alla sig.ra quale precedente assegnataria Controparte_1 dell'immobile in sede di separazione dei coniugi. Rimangono viceversa in capo ad entrambe le parti le spese condominiali a titolo di spettanze dell'architetto per redazione del nuovo elaborato planimetrico e procedura Docfa. Dovranno essere ripartiti pro quota tra i sigg.ri e tutti i costi relativi all'unità immobiliare per la redazione dell'APE e per la CP_1 Pt_1
redazione della nuova planimetria catastale, per procedura Docfa, per inserimento a catasto delle caratteristiche dell'intervento di riqualificazione energetica, per determinazione della proposta della nuova rendita catastale e per eventuali “sanzioni catastali” ed ogni eventuale sanatoria o regolarizzazione necessaria. Le spese notarili sono a carico della sig.ra CP_1
fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli interessi
[...]
coniugali, lo stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n.
74;
- la sig.ra ccetta le attribuzioni di cui al precedente punto a titolo Controparte_1
di corresponsione in unica soluzione ritenuta equa del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara di non avere poi mai null'altro da avere o pretendere dal Sig. n conseguenza della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio e a nessun altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà
5 promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig.
Parte_1
Dal mese successivo all'avvenuto trasferimento nessun contributo al mantenimento della sig.ra così come previsto in sede separativa (e che oggi ammonta ad € 286,35, CP_1
tenuto conto della rivalutazione Istat), sarà pertanto più dovuto dal sig. Pt_1
- con l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, le parti dichiarano di avere definito tutte le altre questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale in essere tra le stesse e di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10214 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CLAUDIA BROCCA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. LARA SERENO convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
n Venezia Mestre il 14.05.1989 trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio
[...] del Comune di Venezia al n. 33 - parte II – serie A – anno 1989, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune di eseguire la prescritta annotazione;
2) revocare
l'assegnazione della casa coniugale in favore di 3) revocare con Controparte_1 decorrenza dal marzo 2025 il contributo al mantenimento di € 400,00 in favore di
4) volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed Persona_1
1 economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare le seguenti attribuzioni e così entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante atto notarile, il sig. Parte_1 trasferirà alla Sig.ra che si impegna ad accettare, divenendone Controparte_1 in tal modo unica proprietaria, la quota di sua piena proprietà, pari al 50%, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze così come determinati dal titolo di provenienza, il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, costituito da appartamento sito al primo piano e garage al piano interrato, ubicato a Venezia-Mestre, Via Abruzzo, già acquistato dai coniugi, per quote indivise eguali, prima del matrimonio in data 12.4.1989 a rogito Notaio dr.
[...]
, Repertorio n.7829 - Raccolta n.5611, registrato a Mestre il 27.4.1989 al n.1970, Persona_2
e così identificati catastalmente: Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 76, Zona
9, Cat. A/3, cl. 04, vani 3, RC 292,99 costituita da appartamento in Via Abruzzo 11, piano 1
Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 62, Zona 9, Cat. C/6, cl. 06, RC 113,88 costituita da garage di pertinenza in Via Abruzzo 9 piano S1 con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, che rimarranno in proprietà esclusiva della sig.ra A seguito del CP_1 perfezionamento della cessione, la sig.ra diverrà proprietaria esclusiva degli CP_1 immobili in oggetto in quanto è già proprietaria della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) in forza del medesimo titolo di provenienza. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, così come pervenuti alla parte cedente in forza del suddetto titolo di provenienza, i cui patti e condizioni si danno qui per integralmente trascritti e accettati dalle parti. Le spese condominiali arretrate relativamente agli esercizi ordinari per la quota spettante al soggetto assegnatario restano in capo alla sig.ra quale precedente assegnataria dell'immobile in sede Controparte_1 di separazione dei coniugi. Rimangono viceversa in capo ad entrambe le parti le spese condominiali a titolo di spettanze dell'architetto per redazione del nuovo elaborato planimetrico e procedura Docfa. Dovranno essere ripartiti pro quota tra i sigg.ri CP_1
e tutti i costi relativi all'unità immobiliare per la redazione dell'APE e per la redazione Pt_1 della nuova planimetria catastale, per procedura Docfa, per inserimento a catasto delle caratteristiche dell'intervento di riqualificazione energetica, per determinazione della proposta della nuova rendita catastale e per eventuali “sanzioni catastali” ed ogni eventuale sanatoria o regolarizzazione necessaria. Le spese notarili sono a carico della sig.ra
fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli Controparte_1 interessi coniugali, lo stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n. 74; 5) la sig.ra ccetta le attribuzioni di cui al punto Controparte_1
4) a titolo di corresponsione in unica soluzione ritenuta equa del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara di non avere poi mai null'altro da avere o pretendere dal Sig. in conseguenza della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e a nessun altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei
2 confronti del sig. Dal mese successivo all'avvenuto trasferimento nessun Parte_1 contributo al mantenimento della sig.ra così come previsto in sede separatizia (e CP_1 che oggi ammonta ad € 286,35, tenuto conto della rivalutazione Istat), sarà pertanto più dovuto dal sig. 6) con l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi contenuti Pt_1 nel presente accordo, le parti dichiarano di avere definito tutte le altre questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale in essere tra le stesse e di non aver più nulla da avere
o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
7) le spese e i compensi di causa sono compensati tra le parti” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 24/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 14/05/1989 con la controparte;
dalla cui unione è nato il figlio
(13/01/1991), ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2004 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi avanti al Giudice relatore, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, all'udienza del 13 febbraio 2025, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da nota dep. 13/02/2025; la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui sopra.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (29/06/2004) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
3 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 14/05/1989 tra Controparte_1 Pt_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 1989, Parte 2, Serie A, n. 33.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alla nota congiunta dep. il 13/02/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
- revoca con decorrenza dal marzo 2025 il contributo al mantenimento di € 400,00 in favore di Persona_1
- volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare le seguenti attribuzioni e così entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante atto notarile, il sig. trasferirà alla Sig.ra Parte_1
che si impegna ad accettare, divenendone in tal modo unica Controparte_1
proprietaria, la quota di sua piena proprietà, pari al 50%, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze così come determinati dal titolo di provenienza, il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, costituito da appartamento sito al primo piano e garage al piano interrato, ubicato a Venezia-Mestre, Via Abruzzo, già acquistato dai coniugi, per quote indivise eguali, prima del matrimonio in data 12.4.1989 a rogito Notaio dr. Persona_2
4 , Repertorio n.7829 - Raccolta n.5611, registrato a Mestre il 27.4.1989 al n.1970, e così Per_2
identificati catastalmente:
Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 76, Zona 9, Cat. A/3, cl. 04, vani 3, RC
292,99 costituita da appartamento in Via Abruzzo 11, piano 1
Comune di Venezia – foglio 181, part. 1576 sub 62, Zona 9, Cat. C/6, cl. 06, RC 113,88 costituita da garage di pertinenza in Via Abruzzo 9 piano S1 con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, che rimarranno in proprietà esclusiva della sig.ra
A seguito del perfezionamento della cessione, la sig.ra diverrà CP_1 CP_1
proprietaria esclusiva degli immobili in oggetto in quanto è già proprietaria della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) in forza del medesimo titolo di provenienza. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, così come pervenuti alla parte cedente in forza del suddetto titolo di provenienza, i cui patti e condizioni si danno qui per integralmente trascritti e accettati dalle parti. Le spese condominiali arretrate relativamente agli esercizi ordinari per la quota spettante al soggetto assegnatario restano in capo alla sig.ra quale precedente assegnataria Controparte_1 dell'immobile in sede di separazione dei coniugi. Rimangono viceversa in capo ad entrambe le parti le spese condominiali a titolo di spettanze dell'architetto per redazione del nuovo elaborato planimetrico e procedura Docfa. Dovranno essere ripartiti pro quota tra i sigg.ri e tutti i costi relativi all'unità immobiliare per la redazione dell'APE e per la CP_1 Pt_1
redazione della nuova planimetria catastale, per procedura Docfa, per inserimento a catasto delle caratteristiche dell'intervento di riqualificazione energetica, per determinazione della proposta della nuova rendita catastale e per eventuali “sanzioni catastali” ed ogni eventuale sanatoria o regolarizzazione necessaria. Le spese notarili sono a carico della sig.ra CP_1
fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli interessi
[...]
coniugali, lo stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n.
74;
- la sig.ra ccetta le attribuzioni di cui al precedente punto a titolo Controparte_1
di corresponsione in unica soluzione ritenuta equa del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara di non avere poi mai null'altro da avere o pretendere dal Sig. n conseguenza della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio e a nessun altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà
5 promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig.
Parte_1
Dal mese successivo all'avvenuto trasferimento nessun contributo al mantenimento della sig.ra così come previsto in sede separativa (e che oggi ammonta ad € 286,35, CP_1
tenuto conto della rivalutazione Istat), sarà pertanto più dovuto dal sig. Pt_1
- con l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, le parti dichiarano di avere definito tutte le altre questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale in essere tra le stesse e di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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