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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CO, Presidente
CHINE' GIUSEPPE, Relatore
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5553/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
La Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 6310 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 S.r.l. impugna, per la integrale riforma, la sentenza della CGT di I grado di Roma n. 6310 del 13 maggio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso della odierna appellante avverso la cartella di pagamento n. 09720220151082491/000, notificata in data 22.09.2022, per euro 48.813,12, di cui euro 33.573,00 a titolo di recupero credito di imposta agevolazione gasolio autotrazione oltre sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2017 (dichiarazione modello unico redditi 2018).
2. Deduce parte appellante che la cartella è stata emessa perché nel modello unico redditi 2018 relativo all'ano di imposta 2017, nel quadro RU, rigo RU24, non è stato indicato il credito derivante dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio da autotrazione (art. 24-ter del d. lgs. n. 504/1995 punto 4-bis, Tabella A).
Deduce, inoltre, di avere prontamente presentato dichiarazione integrativa dopo avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento e di avere richiesto la sgravio della cartella stessa.
3. A sostegno del proposto gravame ripropone le doglianze già spiegate dinanzi al primo giudice, segnatamente:
I) La irregolarità della dichiarazione è stata sanata con la presentazione della dichiarazione integrativa e pertanto l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto disporre lo sgravio delle somme non dovute dal contribuente;
II) La mancata indicazione o compilazione del quadro RU della dichiarazione modello redditi non è classificabile tra gli errori sostanziali, ma solo formali, e pertanto non può determinare il disconoscimento della spettanza del credito.
4. Per resistere all'atto di gravame si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma la quale ha evidenziato che la dichiarazione integrativa è stata presentata soltanto dopo la notifica della cartella di pagamento e che la mancata compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi implica decadenza dalla possibilità di usare in compensazione il credito di imposta, senza possibilità di rettifica di quella che è una dichiarazione di volontà e non di scienza.
5. Alla udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello si palesa integralmente infondato.
7. Quanto al primo motivo di appello, esso non può essere condiviso dal Collegio in quanto - sebbene corrisponda a verità che l'odierna appellante abbia presentato una dichiarazione integrativa per correggere l'omissione nella compilazione del quadro RU, rigo RU24, della dichiarazione modello unico 2018 (redditi
2017) - tale dichiarazione integrativa è pacificamente intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento contestata dalla contribuente in questo giudizio.
7.1. Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, per giurisprudenza affatto consolidata (cfr. ex multis, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32109; Id., 16 luglio 2024, n. 19541; Id., 29 aprile 2024, n. 11488) "in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commesso in sede di presentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezione dell'avviso bonario)".
7.2. In ossequio ai superiori indirizzi giurisprudenziali non è pertanto possibile ritenere sanata l'omissione nella compilazione del quadro RU, rigo RU24, con la dichiarazione integrativa tardivamente presentata dalla contribuente.
8. Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di appello.
8.1. Con esso parte appellante deduce che l'errore in cui sarebbe nella specie incorsa la contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 (Unico 2018) non è classificabile tra gli errori sostanziali, ma tra quelli meramente formali. Con il corollario che da tale errore non può scaturire il disconoscimento della spettanza del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
8.2. Rammenta sul punto il Collegio che, per giurisprudenza sedimentata della Cassazione (cfr. ex multis,
Cass. 27 febbraio 2025, n. 5163), "l'indicazione che si richiede al contribuente ai fini della concessione del credito d'imposta non è strutturalmente parificabile ad una dichiarazione di scienza attraverso cui si fa valere un credito scaturente dal fisiologico susseguirsi delle ordinarie poste fiscali riportate nelle dichiarazioni, ma Banca_1 un atto negoziale in quanto diretto a manifestare la volontà dì avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione (che in sé sottende anche un impegno) della rispondenza dell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge".
Con il corollario che, trattandosi di manifestazione di volontà e non di scienza, per essa non è in alcun modo consentito modificare la dichiarazione, che è irretrattabile, salvi i limiti di cui all'art. 1428 cod. civ. (così, CGT di II grado del Lazio 22 luglio 2025, n. 4657).
8.3. Ne consegue che l'errore nella compilazione del quadro RU, rigo RU24, avendo ad oggetto una dichiarazione attiente all'uso di un credito di imposta non Banca_1 una manifestazione di scienza, bensì di volontà, come tale irretrattabile fatti salvi le regole codicistiche in materia di errore vizio del consenso.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l'appello e condanna l'appellante a pagare le spese del grado liquidate in euro 2000 oltre accessori.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CO, Presidente
CHINE' GIUSEPPE, Relatore
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5553/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
La Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 6310 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 S.r.l. impugna, per la integrale riforma, la sentenza della CGT di I grado di Roma n. 6310 del 13 maggio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso della odierna appellante avverso la cartella di pagamento n. 09720220151082491/000, notificata in data 22.09.2022, per euro 48.813,12, di cui euro 33.573,00 a titolo di recupero credito di imposta agevolazione gasolio autotrazione oltre sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2017 (dichiarazione modello unico redditi 2018).
2. Deduce parte appellante che la cartella è stata emessa perché nel modello unico redditi 2018 relativo all'ano di imposta 2017, nel quadro RU, rigo RU24, non è stato indicato il credito derivante dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio da autotrazione (art. 24-ter del d. lgs. n. 504/1995 punto 4-bis, Tabella A).
Deduce, inoltre, di avere prontamente presentato dichiarazione integrativa dopo avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento e di avere richiesto la sgravio della cartella stessa.
3. A sostegno del proposto gravame ripropone le doglianze già spiegate dinanzi al primo giudice, segnatamente:
I) La irregolarità della dichiarazione è stata sanata con la presentazione della dichiarazione integrativa e pertanto l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto disporre lo sgravio delle somme non dovute dal contribuente;
II) La mancata indicazione o compilazione del quadro RU della dichiarazione modello redditi non è classificabile tra gli errori sostanziali, ma solo formali, e pertanto non può determinare il disconoscimento della spettanza del credito.
4. Per resistere all'atto di gravame si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma la quale ha evidenziato che la dichiarazione integrativa è stata presentata soltanto dopo la notifica della cartella di pagamento e che la mancata compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi implica decadenza dalla possibilità di usare in compensazione il credito di imposta, senza possibilità di rettifica di quella che è una dichiarazione di volontà e non di scienza.
5. Alla udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello si palesa integralmente infondato.
7. Quanto al primo motivo di appello, esso non può essere condiviso dal Collegio in quanto - sebbene corrisponda a verità che l'odierna appellante abbia presentato una dichiarazione integrativa per correggere l'omissione nella compilazione del quadro RU, rigo RU24, della dichiarazione modello unico 2018 (redditi
2017) - tale dichiarazione integrativa è pacificamente intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento contestata dalla contribuente in questo giudizio.
7.1. Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, per giurisprudenza affatto consolidata (cfr. ex multis, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32109; Id., 16 luglio 2024, n. 19541; Id., 29 aprile 2024, n. 11488) "in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commesso in sede di presentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezione dell'avviso bonario)".
7.2. In ossequio ai superiori indirizzi giurisprudenziali non è pertanto possibile ritenere sanata l'omissione nella compilazione del quadro RU, rigo RU24, con la dichiarazione integrativa tardivamente presentata dalla contribuente.
8. Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di appello.
8.1. Con esso parte appellante deduce che l'errore in cui sarebbe nella specie incorsa la contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 (Unico 2018) non è classificabile tra gli errori sostanziali, ma tra quelli meramente formali. Con il corollario che da tale errore non può scaturire il disconoscimento della spettanza del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
8.2. Rammenta sul punto il Collegio che, per giurisprudenza sedimentata della Cassazione (cfr. ex multis,
Cass. 27 febbraio 2025, n. 5163), "l'indicazione che si richiede al contribuente ai fini della concessione del credito d'imposta non è strutturalmente parificabile ad una dichiarazione di scienza attraverso cui si fa valere un credito scaturente dal fisiologico susseguirsi delle ordinarie poste fiscali riportate nelle dichiarazioni, ma Banca_1 un atto negoziale in quanto diretto a manifestare la volontà dì avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione (che in sé sottende anche un impegno) della rispondenza dell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge".
Con il corollario che, trattandosi di manifestazione di volontà e non di scienza, per essa non è in alcun modo consentito modificare la dichiarazione, che è irretrattabile, salvi i limiti di cui all'art. 1428 cod. civ. (così, CGT di II grado del Lazio 22 luglio 2025, n. 4657).
8.3. Ne consegue che l'errore nella compilazione del quadro RU, rigo RU24, avendo ad oggetto una dichiarazione attiente all'uso di un credito di imposta non Banca_1 una manifestazione di scienza, bensì di volontà, come tale irretrattabile fatti salvi le regole codicistiche in materia di errore vizio del consenso.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l'appello e condanna l'appellante a pagare le spese del grado liquidate in euro 2000 oltre accessori.