TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. nato ad Parte_1 C.F._1
Alcamo il 18.03.1976 con l'avv. Catherina Borruso (pec domiciliazione: Email_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Palermo il 02.10.1966, (C.F. Controparte_2 [...]
) nato a [...] il [...] e C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], con l'avv. CodiceFiscale_4
Mariaconcetta Piscione (pec domiciliazione:
Email_2
E
(C.F. nata Parte_2 CodiceFiscale_5
a Palermo il 3.10.1968 e (C.F. Parte_3 [...]
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Domenico C.F._6
Cantavenera (pec domiciliazione:
Email_3
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO: Prelazione volontaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con atto notificato in data 05.06.2023, Parte_1
reclama, a vario titolo, il proprio diritto ad ottenere il trasferimento in suo favore di 95 delle 98 quote di comproprietà del complesso immobiliare e mobiliare costituente la “RA di LO” (che complessivamente risulta suddiviso in 4320 quote) che i suoi cugini e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(rispettivamente proprietari esclusivi di 40 quote il primo, 40 quote il secondo e 18 quote la terza) hanno ceduto a e Parte_4
(tutti odierni convenuti), giusta atto di Controparte_4
compravendita, condizionato ex artt. 60 e segg. del codice dei beni culturali e del paesaggio, del 13.03.2023, rogato dal Notaio
[...]
(Rep. n. 26916, Racc. n. 16350 e registrato in data Per_1
20.03.2023).
A sostegno della propria pretesa, l'attore evidenzia che, quale comunista componente dello stesso nucleo familiare dei venditori,
dopo aver ricevuto in data 23.03.2023 la denuntiatio da parte dei cessionari, ha tempestivamente e regolarmente esercitato, mediante comunicazione trasmessa agli obbligati in data 06.04.2023, il diritto di prelazione convenzionale su 95 delle 98 quote poste in vendita dai suoi cugini, discendente dall'art. 3 (nello specifico al c. 4,
relativa alla prelazione dei comunisti familiari) del regolamento della Comunione della RA di LO (redatto per atto pubblico rogato dal Notaio in data 26 novembre Persona_2
1974) richiamato dal medesimo atto di vendita condizionato del
13.03.2023 (ove gli acquirenti hanno espressamente dichiarato di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
acquistare le quote “per essi ed eventualmente anche per persona/e che si
riservano di nominare ed associare tra i comproprietari della RA di
LO, che avranno esercitato la prelazione, alla stipula dell'atto di
avveramento della condizione” - art. 3, obbligandosi “a nominare ed
associare il comproprietario che l'ha esercitata, per la quota che gli
compete, in seno alla stipula dell'atto di avveramento della condizione
legale di cui sopra” - art. 13).
Dopo la notifica dell'atto di citazione, in data 08.06.2023, è
stato stipulato, innanzi al medesimo notaio (Rep. n. 271010, Racc. n.
16482), l'atto di accertamento di avveramento della condizione sospensiva (relativa al mancato esercizio della prelazione legale da parte della P.A. preposta ex artt. 60 ss. cod. BB.CC.). Tale atto ha definitivamente consolidato la cessione delle 98 quote in favore di e , che hanno anche dichiarato Parte_4 CP_4 Parte_2
“che la prelazione convenzionale da regolamento della comunione … non è
stata validamente esercitata e non intend[ono] provvedere alla nomina e/o
associazione di altri comproprietari della Parte_5
assumendosene ogni responsabilità e la Parte Venditrice ne prende atto”.
In relazione alla descritta vicenda contrattuale, Pt_1
, previo accertamento della regolarità e ritualità della
[...]
prelazione convenzionale da lui esercitata, chiede che il Tribunale:
i) accerti e dichiari che tra esso attore e i cessionari si è
conclusa la compravendita di 95 quote della
Comunione e che tale acquisto prevale sul trasferimento in favore di e;
Parte_4 Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ii) ovvero, in subordine, accerti e dichiari il proprio diritto alla retrocessione delle quote acquistate dai convenuti e in violazione Parte_2 Parte_4
del diritto di prelazione esercitato.
Il tutto oltre la condanna dei convenuti al risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'acquisizione delle quote.
Si sono costituiti i convenuti contestando, sotto vari profili, la fondatezza delle domande attoree chiedendone, dunque il rigetto.
La causa è stata istruita solo con prove documentali.
*.*.*
Le domande proposte da con l'atto di Parte_1
citazione sono infondate.
E' dirimente la constatazione che , con la Parte_1
comunicazione del 06.04.2023, in realtà, non ha correttamente esercitato il diritto di prelazione convenzionalmente riconosciutogli.
Da ciò discende l'infondatezza delle ulteriori domande spiegate
(ossia quella di accertamento della conclusione di un contratto compravedita, e quella di accertamento del diritto al riscatto dagli attuali cessionari delle quote) che presuppongo l'accertamento del corretto esercizio della prelazione (tanto da essere state articolate dallo stesso attore in maniera consequenziale).
In particolare, la dichiarazione trasmessa ai cessionari denuncianti in data 06.04.2023 è manchevole di elementi essenziali per individuare i beni su cui il prelazionario ha inteso esercitare la prelazione (e dunque l'oggetto della “prenotata” compravendita).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nella comunicazione in esame ha manifestato Parte_1
ai denunciati la volontà di esercitare la prelazione “per l'acquisto di
[sole] 95/4320 quote delle 98/4320 poste in vendita ai patti e alle
condizioni tutte indicate nella citata comunicazione del 23-24 marzo
2023”. Tale indicazione, però, risulta irrimediabilmente generica giacché i tre cessionari non sono indivisamente proprietari delle 98
quote in questione (ovvero delle 95 quote prelazionate); in realtà
, e , come Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
chiaramente indicato nella denuntiatio, hanno congiuntamente posto in vendita le quote di cui ciascuno di essi è proprietario esclusivo
(competendo 40 quote ciascuno a e e 18 a CP_1 Pt_4
). CP_3
Ebbene, mancando nella comunicazione di esercizio della prelazione (che riguarda solo alcune delle quote poste in vendita) lo specifico riferimento alle quote di ciascuno dei tre distinti comunisti su cui l'attore ha inteso esercitare il diritto di preferenza (ovvero,
ribaltando la questione, non risultando possibile determinare a chi dei tre cessionari appartengano le quote “lasciate libere” dal prelazionante), risultano indeterminati (e indeterminabili) i beni su cui è stata dell'esercitata prelazione: tale indicazione costituisce però un elemento essenziale per l'esercio della prelazione giacché
integra l'oggetto dello stipulando contratto di compravendita.
Pertanto, non può dirsi che abbia Parte_1
correttamente esercitato la prelazione in questione e tale accertamento è certamente preclusivo rispetto alle ulteriori
Tribunale di Trapani Sezione Civile
domande consequenzialmente svolte dall'attore, che presuppongo la correttezza di tale atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con la massima riduzione per la fase dell'istruttoria e trattazione (stante il carattere documentale della causa), nonché per la fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta integralmente le domande proposte con l'atto di citazione da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta nonché esborsi documentati;
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di e che liquida in Parte_4 Parte_2
complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 13/06/2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. nato ad Parte_1 C.F._1
Alcamo il 18.03.1976 con l'avv. Catherina Borruso (pec domiciliazione: Email_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Palermo il 02.10.1966, (C.F. Controparte_2 [...]
) nato a [...] il [...] e C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], con l'avv. CodiceFiscale_4
Mariaconcetta Piscione (pec domiciliazione:
Email_2
E
(C.F. nata Parte_2 CodiceFiscale_5
a Palermo il 3.10.1968 e (C.F. Parte_3 [...]
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Domenico C.F._6
Cantavenera (pec domiciliazione:
Email_3
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO: Prelazione volontaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con atto notificato in data 05.06.2023, Parte_1
reclama, a vario titolo, il proprio diritto ad ottenere il trasferimento in suo favore di 95 delle 98 quote di comproprietà del complesso immobiliare e mobiliare costituente la “RA di LO” (che complessivamente risulta suddiviso in 4320 quote) che i suoi cugini e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(rispettivamente proprietari esclusivi di 40 quote il primo, 40 quote il secondo e 18 quote la terza) hanno ceduto a e Parte_4
(tutti odierni convenuti), giusta atto di Controparte_4
compravendita, condizionato ex artt. 60 e segg. del codice dei beni culturali e del paesaggio, del 13.03.2023, rogato dal Notaio
[...]
(Rep. n. 26916, Racc. n. 16350 e registrato in data Per_1
20.03.2023).
A sostegno della propria pretesa, l'attore evidenzia che, quale comunista componente dello stesso nucleo familiare dei venditori,
dopo aver ricevuto in data 23.03.2023 la denuntiatio da parte dei cessionari, ha tempestivamente e regolarmente esercitato, mediante comunicazione trasmessa agli obbligati in data 06.04.2023, il diritto di prelazione convenzionale su 95 delle 98 quote poste in vendita dai suoi cugini, discendente dall'art. 3 (nello specifico al c. 4,
relativa alla prelazione dei comunisti familiari) del regolamento della Comunione della RA di LO (redatto per atto pubblico rogato dal Notaio in data 26 novembre Persona_2
1974) richiamato dal medesimo atto di vendita condizionato del
13.03.2023 (ove gli acquirenti hanno espressamente dichiarato di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
acquistare le quote “per essi ed eventualmente anche per persona/e che si
riservano di nominare ed associare tra i comproprietari della RA di
LO, che avranno esercitato la prelazione, alla stipula dell'atto di
avveramento della condizione” - art. 3, obbligandosi “a nominare ed
associare il comproprietario che l'ha esercitata, per la quota che gli
compete, in seno alla stipula dell'atto di avveramento della condizione
legale di cui sopra” - art. 13).
Dopo la notifica dell'atto di citazione, in data 08.06.2023, è
stato stipulato, innanzi al medesimo notaio (Rep. n. 271010, Racc. n.
16482), l'atto di accertamento di avveramento della condizione sospensiva (relativa al mancato esercizio della prelazione legale da parte della P.A. preposta ex artt. 60 ss. cod. BB.CC.). Tale atto ha definitivamente consolidato la cessione delle 98 quote in favore di e , che hanno anche dichiarato Parte_4 CP_4 Parte_2
“che la prelazione convenzionale da regolamento della comunione … non è
stata validamente esercitata e non intend[ono] provvedere alla nomina e/o
associazione di altri comproprietari della Parte_5
assumendosene ogni responsabilità e la Parte Venditrice ne prende atto”.
In relazione alla descritta vicenda contrattuale, Pt_1
, previo accertamento della regolarità e ritualità della
[...]
prelazione convenzionale da lui esercitata, chiede che il Tribunale:
i) accerti e dichiari che tra esso attore e i cessionari si è
conclusa la compravendita di 95 quote della
Comunione e che tale acquisto prevale sul trasferimento in favore di e;
Parte_4 Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ii) ovvero, in subordine, accerti e dichiari il proprio diritto alla retrocessione delle quote acquistate dai convenuti e in violazione Parte_2 Parte_4
del diritto di prelazione esercitato.
Il tutto oltre la condanna dei convenuti al risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'acquisizione delle quote.
Si sono costituiti i convenuti contestando, sotto vari profili, la fondatezza delle domande attoree chiedendone, dunque il rigetto.
La causa è stata istruita solo con prove documentali.
*.*.*
Le domande proposte da con l'atto di Parte_1
citazione sono infondate.
E' dirimente la constatazione che , con la Parte_1
comunicazione del 06.04.2023, in realtà, non ha correttamente esercitato il diritto di prelazione convenzionalmente riconosciutogli.
Da ciò discende l'infondatezza delle ulteriori domande spiegate
(ossia quella di accertamento della conclusione di un contratto compravedita, e quella di accertamento del diritto al riscatto dagli attuali cessionari delle quote) che presuppongo l'accertamento del corretto esercizio della prelazione (tanto da essere state articolate dallo stesso attore in maniera consequenziale).
In particolare, la dichiarazione trasmessa ai cessionari denuncianti in data 06.04.2023 è manchevole di elementi essenziali per individuare i beni su cui il prelazionario ha inteso esercitare la prelazione (e dunque l'oggetto della “prenotata” compravendita).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nella comunicazione in esame ha manifestato Parte_1
ai denunciati la volontà di esercitare la prelazione “per l'acquisto di
[sole] 95/4320 quote delle 98/4320 poste in vendita ai patti e alle
condizioni tutte indicate nella citata comunicazione del 23-24 marzo
2023”. Tale indicazione, però, risulta irrimediabilmente generica giacché i tre cessionari non sono indivisamente proprietari delle 98
quote in questione (ovvero delle 95 quote prelazionate); in realtà
, e , come Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
chiaramente indicato nella denuntiatio, hanno congiuntamente posto in vendita le quote di cui ciascuno di essi è proprietario esclusivo
(competendo 40 quote ciascuno a e e 18 a CP_1 Pt_4
). CP_3
Ebbene, mancando nella comunicazione di esercizio della prelazione (che riguarda solo alcune delle quote poste in vendita) lo specifico riferimento alle quote di ciascuno dei tre distinti comunisti su cui l'attore ha inteso esercitare il diritto di preferenza (ovvero,
ribaltando la questione, non risultando possibile determinare a chi dei tre cessionari appartengano le quote “lasciate libere” dal prelazionante), risultano indeterminati (e indeterminabili) i beni su cui è stata dell'esercitata prelazione: tale indicazione costituisce però un elemento essenziale per l'esercio della prelazione giacché
integra l'oggetto dello stipulando contratto di compravendita.
Pertanto, non può dirsi che abbia Parte_1
correttamente esercitato la prelazione in questione e tale accertamento è certamente preclusivo rispetto alle ulteriori
Tribunale di Trapani Sezione Civile
domande consequenzialmente svolte dall'attore, che presuppongo la correttezza di tale atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con la massima riduzione per la fase dell'istruttoria e trattazione (stante il carattere documentale della causa), nonché per la fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta integralmente le domande proposte con l'atto di citazione da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta nonché esborsi documentati;
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di e che liquida in Parte_4 Parte_2
complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 13/06/2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile