Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2025, proposto dalla prof.ssa AN LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 58/2025 depositata in data 8.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 865/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 18 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 8 aprile 2025, resa nel procedimento R.G. 865/2023, con la quale il Tribunale ordinario predetto ha così statuito: “ Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di totali € 2.000,00 e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge ”.
2. Il ricorso ha lamentato la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero, nonostante la stessa non sia stata impugnata ed abbia conseguentemente acquisito autorità di giudicato.
3. Sempre nel ricorso viene dato atto del persistente inadempimento del Ministero che, nonostante la notifica con formula esecutiva della sentenza in data 8 aprile 2025, non solo non avrebbe corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale, ma non avrebbe neppure messo a disposizione dei ricorrenti la “ Carta Elettronica del Docente ”.
4. Alla stregua di quanto sopra esposto, chiedeva a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, con conseguente rilascio alla ricorrente della Carta Elettronica del Docente ed accredito nella stessa della somma di € 2.000,00.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile.
6. La parte ricorrente, nell’istanza di passaggio in decisione depositata in data 10 febbraio 2026, ha dato atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza, avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveduto a rilasciare agli stessi la “ Carta Elettronica del Docente ” e ad accreditarvi, rispettivamente, la somma indicata nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
In tale sede si precisava che “ La ricorrente produce comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale n. prot. 0001049 del 22.01.2026 e relativa PEC, con la quale viene dato atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato. I sottoscritti difensori evidenziano che tale l’esecuzione è avvenuta solo in data 22.01.2026 e quindi successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza (avvenuta il 17.09.2025). Chiedono pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso del c.u. versato, con distrazione in favore dei difensori che si dichiarano antistatari, in virtù del principio di soccombenza virtuale ” (cfr. la nota della parte ricorrente del 10 febbraio 2026);
7. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 la trattazione dell’affare è stata differita al 25 febbraio 2026, il Collegio ritenendo opportuno ricevere chiarimenti, da parte della difesa ricorrente, sulla causa della dedotta cessazione della materia del contendere, siccome la cessata materia del contendere dichiarata non era stata adeguatamente documentata.
8. Con la successiva produzione in giudizio del 12 febbraio 2026 la parte ricorrente ha documentato l’effettiva esecuzione, da parte del Ministero intimato, dell’ottemperanda sentenza, dichiarando la cessazione della materia del contendere con la successiva memoria del 18 febbraio 2026.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24 febbraio 2026, ha depositato un documento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise nel quale si dava atto dell’avvenuto adempimento della ottemperanda sentenza.
9. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, preso atto della dichiarazione di cessazione del contendere precedentemente depositata dalla parte ricorrente, e convergere nello stesso senso la difesa erariale presente, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Come dedotto dalla parte ricorrente, nelle more del presente giudizio, sono stati accreditati, mediante il sistema della “ Carta Elettronica del Docente ”, gli importi di cui alla sentenza della quale viene chiesta l’ottemperanza.
Pertanto, vi sono tutti i presupposti perché sia dichiarata dal Collegio la cessazione della materia del contendere.
Onde va conclusivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod.proc.amm..
11. Le spese processuali del giudizio devono, infine, essere poste a carico del Ministero resistente, in considerazione della manifesta inottemperanza dello stesso sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza: ricorso avanzato al fine di ottenere riconoscimento di un beneficio che non richiedeva particolari difficoltà operative, specialmente dopo la formazione di plurimi, analoghi, giudicati civili proposti dai singoli docenti e rimasti ineseguiti a distanza ormai di molto tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 650,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore degli antescritti procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI LA, Presidente FF, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI LA |
IL SEGRETARIO