TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2935/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MASO SUSANNA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GIRARDI SAMANTHA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/09/2000 da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), trascritto Parte_2
al n. 58, Parte II, Serie A, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1) la casa di abitazione familiare sita in Oderzo (TV), Via G. Pantano, 8, in proprietà alla moglie, verrà assegnata a
Per quest'ultima con quanto ivi contenuto che vi vivrà unitamente alla figlia minore mentre ha domicilio prevalente Per_2
in Trieste, ove frequenta l'Università, e rientra ad Oderzo nella casa familiare nei fine settimana che riterrà opportuno e durante le vacanze nel periodo estivo;
2) il signor per ragioni lavorative acquistò un'abitazione in Dossello di Albino (BG), via Dossello n. 10 Parte_2
e quella continuerà ad essere la sua unica abitazione fino a diversa indicazione;
Per 3) I genitori condivideranno congiuntamente l'affidamento della figlia minore , con collocazione presso la madre;
in
2 particolare essi si impegnano ad attuare l'indirizzo educativo concordato;
Per 4) potrà recarsi dal padre quando lo vorrà oppure sarà il padre che si recherà ad Oderzo per trascorrere del tempo con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia.
5) Il signor corrisponderà direttamente al figlio la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per le Parte_2 Per_2
spese ordinarie somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla comparizione avanti al
Presidente, e da versarsi entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie: ALLIANZ
BANK IBAN [...] 010570849482; entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie dello stesso, compreso il canone di locazione dell'appartamento in Trieste (o di altro appartamento condotto in locazione al fine dello studio universitario), le utenze connesse e i libri universitari ma fatta eccezione per il veicolo che lo stesso utilizza in via esclusiva ma che è di proprietà della RA . Pt_1
6) Il Signor corrisponderà alla RA la somma di Euro 600,00 (seicento/00) mensili a titolo Parte_2 Pt_1
Per di contributo al mantenimento ordinario di , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla comparizione avanti al Presidente, e da versarsi entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie: Unicredit IT53 F0200812026000104751044.
Per_ 7) Le spese straordinarie di individuate come da allegato doc. 5, ossia in base alle linee guida nazionali, saranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore fatta eccezione per il trasporto casa – scuola e scuola - casa che sarà
Per interamente a carico della RA . I coniugi concorderanno per iscritto, a mezzo e-mail, ogni attività estiva di Pt_1
(sia per il costo che per il tipo di attività).
Per 8) Quando frequenterà l'Università o altro corso di studi successivo alla scuola secondaria di secondo grado, verranno automaticamente applicate le condizioni concordate in questa sede per il fratello , ovvero pagamento diretto del Per_2
contributo al mantenimento ordinario con gli stessi diritti del fratello maggiore, ossia bonifico diretto nel conto corrente che dovrà essere aperto per come fatto per il fratello maggiore al tempo, dalla mamma, e suddivisione Parte_3 Per_2
Per Per tra i genitori al 50% di ogni altra spesa straordinaria con i conguagli diretti con come per , poiché anche a Per_2
verranno versati i soldi necessari per la copertura delle spese direttamente nel conto corrente anche dalla madre.
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a rendere agevole la comunicazione tra essi per la corretta esecuzione delle pattuizioni
3 della presente separazione mediante scambio dei rispettivi indirizzi e-mail o equivalenti.
1o) Nessun assegno è previsto a favore di un coniuge e a carico dell'altro. I coniugi dichiarano di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro fatta eccezione per quanto sopra esposto in merito al mantenimento dei figli.
Le parti dichiarano che l'Assegno Unico Universale viene ripartito tra i coniugi nella quota del 50% ciascuno.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4