Articolo 14 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 13Articolo 14 ter
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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
Art. 14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati ((I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.))
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
((L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.))
E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.
E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
((Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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