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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, all'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 26236/2023 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv.to Calogero Franco
e resistente Controparte_1
Funz. Maria Grassi Emilia Principe, e Controparte_2 Parte_2
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente di cui alla legge
107/2015 e la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 1000,00 per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Nelle successive note di trattazione scritta, depositate in data 1.3.2024 per l'udienza del 7.3.2024 ed in quelle depositate in data 14.1.2025 per l'udienza del 16.1.2025, in relazione alla disposizione della discussione mediante la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., parte ricorrente amplia la domanda, in quanto chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente anche per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Quanto al periodo oggetto dell'iniziale domanda contenuta nel ricorso e quindi limitatamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il ricorrente premette di essere stato docente precario e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo nell'a.s. 2021/2022, in forza di plurimi contratti dal 20/09/2021 al 08/06/2022 e nell'a.s. 2022/2022 dal 12/09/2022 al 30/06/2023.
Rappresenta che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono identiche a quelle dei colleghi che prestano servizio con contratti a tempo indeterminato. Richiama la giurisprudenza del
Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia in materia a fronte della Legge 107/2015 che prevede il bonus da utilizzare richiesto solamente per i docenti di ruolo, in spregio ai principi costituzionalmente garantiti.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 16.1.2025 nelle quali, peraltro, è specificato che al momento il docente è ancora immesso nel sistema scolastico come da contratto depositato con le ultime note di trattazione scritta.
oOo Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'ampliamento della domanda effettuata attraverso il deposito di note di trattazione scritta, in relazione alla richiesta del riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Si tratta, infatti, di domanda nuova, che amplia il thema decidendum e come tale preclusa nel rito del lavoro (così tra le tante Cass. 26583/2020, Cass.6728/2019, Cass. n.4003/2007 nella quali la
Corte afferma espressamente che le parti in nessun modo possono proporre nuove domande per
“causa petendi” e “petitum”).
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e nei termini delle seguenti motivazioni.
Parte ricorrente è attualmente interna ai circuiti scolastici, come confermato nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle quali risulta che è docente precario, come da ultimo contratto di lavoro a tempo determinato depositato in atti.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121».
L'art. 2 del DPCM di data 23 settembre 2015 ha disposto che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM di data novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura CP_1 temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia CP_1 stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della
“carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza solamente nel caso in cui possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico. Diversamente, nel caso in cui venga stipulato un contratto che comporti un impegno con un orizzonte temporale limitato non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
Al riguardo, si ricorda quanto espresso dalla stessa Cassazione, adìta con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio detta specifica questione, oggetto del presente giudizio, che, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente
… deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”
(così, Cass. 19.3.2024, n. 7254).
Ciò premesso, si ritiene che la parte ricorrente, al momento interno al sistema scolastico, abbia il diritto di ottenere la carta limitatamente per l'anno scolastico 2022/2023 in quanto il contratto a termine è stato stipulato fino al termine delle attività didattiche, ovvero il 30 giugno.
Tale riconoscimento invece non può essere previsto in relazione all'anno scolastico 2021/2022 per difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte del ricorrente. Sul punto, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, la produzione della documentazione allegata in atti non può equivalere di per sé all'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che il difetto di allegazione non comporta alcun onere in capo al giudice di esame e considerazione, ai fini della decisione, di tutti quei documenti che non siano stati in alcun modo oggetto di specifica e tempestiva allegazione. (cfr. Cass.n. 27700 del 25 ottobre
2024).
Nel caso di specie, il ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, si limita ad allegare di essere stato in servizio “in forza di più contratti”, senza in alcun modo allegare i contratti stessi e la tipologia, non potendo sanarsi tale onere di allegazione con la produzione documentale (peraltro neanche specificamente il documento a cui fare riferimento).
In relazione agli anni scolastici successivi (2023/2024 e 2024/2025), non oggetto delle conclusioni dell'atto introduttivo si ribadisce l'inammissibilità delle nuove domande proposte solamente con le note di trattazione scritta.
Sussistono pertanto tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame per l'importo nominale di € 500,00 limitatamente all'anno scolastico 2022/2023. Si rappresenta che il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza biennale, poiché il mancato utilizzo della carta, in tanto può ipotizzarsi, in quanto essa sia stata ritualmente e regolarmente attribuita al docente.
Il limitato accoglimento del ricorso e l'inammissibile ampliamento della domanda comporta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, liquidate come da dispositivo.
PQM
dichiarata l'inammissibilità delle domande contenute 'ampliamento della domanda effettuata attraverso il deposito di note di trattazione scritta, in quanto si tratta di domande nuove, che ampliano dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_1 comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2022/2023 di € 500,00; condanna il convenuto alla attribuzione della carta docente a favore del ricorrente, per CP_1 tale anno scolastico, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 16.1.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, all'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 26236/2023 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv.to Calogero Franco
e resistente Controparte_1
Funz. Maria Grassi Emilia Principe, e Controparte_2 Parte_2
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente di cui alla legge
107/2015 e la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 1000,00 per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Nelle successive note di trattazione scritta, depositate in data 1.3.2024 per l'udienza del 7.3.2024 ed in quelle depositate in data 14.1.2025 per l'udienza del 16.1.2025, in relazione alla disposizione della discussione mediante la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., parte ricorrente amplia la domanda, in quanto chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente anche per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Quanto al periodo oggetto dell'iniziale domanda contenuta nel ricorso e quindi limitatamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il ricorrente premette di essere stato docente precario e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo nell'a.s. 2021/2022, in forza di plurimi contratti dal 20/09/2021 al 08/06/2022 e nell'a.s. 2022/2022 dal 12/09/2022 al 30/06/2023.
Rappresenta che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono identiche a quelle dei colleghi che prestano servizio con contratti a tempo indeterminato. Richiama la giurisprudenza del
Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia in materia a fronte della Legge 107/2015 che prevede il bonus da utilizzare richiesto solamente per i docenti di ruolo, in spregio ai principi costituzionalmente garantiti.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 16.1.2025 nelle quali, peraltro, è specificato che al momento il docente è ancora immesso nel sistema scolastico come da contratto depositato con le ultime note di trattazione scritta.
oOo Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'ampliamento della domanda effettuata attraverso il deposito di note di trattazione scritta, in relazione alla richiesta del riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Si tratta, infatti, di domanda nuova, che amplia il thema decidendum e come tale preclusa nel rito del lavoro (così tra le tante Cass. 26583/2020, Cass.6728/2019, Cass. n.4003/2007 nella quali la
Corte afferma espressamente che le parti in nessun modo possono proporre nuove domande per
“causa petendi” e “petitum”).
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e nei termini delle seguenti motivazioni.
Parte ricorrente è attualmente interna ai circuiti scolastici, come confermato nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle quali risulta che è docente precario, come da ultimo contratto di lavoro a tempo determinato depositato in atti.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121».
L'art. 2 del DPCM di data 23 settembre 2015 ha disposto che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM di data novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura CP_1 temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia CP_1 stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della
“carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza solamente nel caso in cui possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico. Diversamente, nel caso in cui venga stipulato un contratto che comporti un impegno con un orizzonte temporale limitato non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
Al riguardo, si ricorda quanto espresso dalla stessa Cassazione, adìta con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio detta specifica questione, oggetto del presente giudizio, che, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente
… deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”
(così, Cass. 19.3.2024, n. 7254).
Ciò premesso, si ritiene che la parte ricorrente, al momento interno al sistema scolastico, abbia il diritto di ottenere la carta limitatamente per l'anno scolastico 2022/2023 in quanto il contratto a termine è stato stipulato fino al termine delle attività didattiche, ovvero il 30 giugno.
Tale riconoscimento invece non può essere previsto in relazione all'anno scolastico 2021/2022 per difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte del ricorrente. Sul punto, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, la produzione della documentazione allegata in atti non può equivalere di per sé all'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che il difetto di allegazione non comporta alcun onere in capo al giudice di esame e considerazione, ai fini della decisione, di tutti quei documenti che non siano stati in alcun modo oggetto di specifica e tempestiva allegazione. (cfr. Cass.n. 27700 del 25 ottobre
2024).
Nel caso di specie, il ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, si limita ad allegare di essere stato in servizio “in forza di più contratti”, senza in alcun modo allegare i contratti stessi e la tipologia, non potendo sanarsi tale onere di allegazione con la produzione documentale (peraltro neanche specificamente il documento a cui fare riferimento).
In relazione agli anni scolastici successivi (2023/2024 e 2024/2025), non oggetto delle conclusioni dell'atto introduttivo si ribadisce l'inammissibilità delle nuove domande proposte solamente con le note di trattazione scritta.
Sussistono pertanto tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame per l'importo nominale di € 500,00 limitatamente all'anno scolastico 2022/2023. Si rappresenta che il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza biennale, poiché il mancato utilizzo della carta, in tanto può ipotizzarsi, in quanto essa sia stata ritualmente e regolarmente attribuita al docente.
Il limitato accoglimento del ricorso e l'inammissibile ampliamento della domanda comporta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, liquidate come da dispositivo.
PQM
dichiarata l'inammissibilità delle domande contenute 'ampliamento della domanda effettuata attraverso il deposito di note di trattazione scritta, in quanto si tratta di domande nuove, che ampliano dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_1 comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2022/2023 di € 500,00; condanna il convenuto alla attribuzione della carta docente a favore del ricorrente, per CP_1 tale anno scolastico, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 16.1.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.