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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/10/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA SA ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 155/2025 promosso da:
E con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MANUELA GIACCHETTI;
ATTORI
Nei confronti di
, Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni di parte attrice:
“Tanto premesso, i signori e insistono affinché il Parte_2 Parte_1
Tribunale adito voglia:
pagina 1 di 6 1- ai sensi dell'art. 720 c.c. disporre l'assegnazione della quota di ½ dell'unità immobiliare sita nel Comune di Verona, Via Strada dei Monti 11/D censita al NCEU fabbricati del
Comune di Verona al Foglio 75 particella 88 sub. 6 di proprietà della signora
[...]
in via diretta, al valore di stima pari ad € 27.200,00 (ossia 1/2 di € CP_1
54.400,00), e portare in compensazione il proprio credito sino al valore della quota pignorata, dichiarando di voler proseguire l'azione esecutiva per la parte residua del credito, che ci si riserva di meglio precisare al momento dell'eventuale riparto.
2- In subordine, disporre l'assegnazione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Verona,
Via Strada dei Monti 11/D censita al NCEU fabbricati del Comune di Verona al Foglio 75 particella 88 sub. 6 di proprietà della signora in via diretta, al valore Controparte_1 di stima pari ad € 54.400,00 e portare in compensazione il proprio credito sino al valore del bene staggito, dichiarando di voler proseguire l'azione esecutiva per la parte residua del credito, che ci si riserva di meglio precisare al momento dell'eventuale riparto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 28/11/2024 resa nella procedura esecutiva immobiliare n. 283/2020 RGE il Giudice dell'Esecuzione ha disposto procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio pignorato (lotto 2).
I creditori procedenti e hanno Parte_2 Parte_1 notificato la suddetta ordinanza alla parte esecutata e al Controparte_1 creditore intervenuto insistendo per Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Pur regolarmente evocati in giudizio, e Controparte_1 [...]
non si sono costituiti in giudizio e sono stati Controparte_3 dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.09.2025 per la decisione.
***
pagina 2 di 6 Visti gli atti della procedura esecutiva RE 283/2020 promossa da Parte_2
e contro avente ad oggetto il Parte_1 Controparte_1 pignoramento della piena proprietà sui seguenti immobili:
- Abitazione posta al piano terra distinta al NCEU - Catasto Fabbricati, Comune di Verona, foglio 75, particella 88, sub 6, categoria A/7, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 85 mq, rendita Euro 704,96 (LOTTO 2); rilevato, invero, che con ordinanza del Tribunale di Verona del 18/09/2018, nel procedimento rubricato al n. 7244/2018 RG, era stato autorizzato, a favore degli odierni creditori procedenti, il sequestro conservativo dei beni immobili, mobili o crediti di sino alla concorrenza di € 209.000,00. Il sequestro è stato trascritto Controparte_1 in data 04/10/2018 ai nn. 39971 RG e 26915 RP.; rilevato che la sentenza di condanna esecutiva del Tribunale di Verona n. 1179/2020 pubblicata in data 10/08/2020 è stata tempestivamente annotata, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. a margine della trascrizione del sequestro conservativo civile, in data 25/09/2020 ai nn. 32148 RG e 4180 RP a favore dei creditori procedenti contro Controparte_1
e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., il
[...] deposito della suddetta sentenza nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione è avvenuto tempestivamente in data 8.10.2020; rilevato che i creditori procedenti odierni attori hanno proceduto all'annotazione della sentenza n. 1141/2019, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Verona ha disposto l'annullamento del contratto di donazione a ministero del Notaio Persona_1
REP. N. 349956 RACC. 25183 del 24/07/2012 Registrato presso l'Ufficio Agenzia delle
Entrate di Verona in data 27/07/2012 al R.G. N. 26148 e R.P. n. 18934; rilevato che la sentenza ha, tra le altre, così disposto: “1) Annulla il contratto di donazione stipulato fra e con atto redatto in data 24/07/2012 Parte_3 Controparte_1
a ministero del notaio (Rep. N. 349956, Racc. N. 2583), Persona_2 registrato in data 26/07/2012 all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Verona al N. 14257, Serie
1T e trascritto in data 27/07/2012 al R.G.P. 26148 e R.P.N. 18934, avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà piena ed esclusiva della quota di un mezzo (1/2) sul fabbricato ad uso abitazione al piano terra con porticato, ubicato in Comune di Verona,
pagina 3 di 6 frazione Parona, alla Strada dei Monti n. 11/D, di complessivi 3,5 vani catastali ed identificato al NCEU di detto Comune al foglio 75, MN 88 sub 6, P.T.Z.C. 3, cat. A/7, CL.
3, vani 5. R.C. euro 704,96. 2) Dichiara tenuta la convenuta a Controparte_1 mettere a disposizione degli attori la quota del diritto di proprietà ricevuto in donazione sugli immobili indicati al precedente punto 1.” letta l'istanza di assegnazione dell'intera proprietà dell'immobile non comodamente divisibile da parte di e quali comproprietari della Parte_2 Parte_1 quota di ½ dell'immobile sopra indicato (identificato Lotto 2), alla luce della sentenza sopra citata;
rilevato che pur regolarmente evocati in giudizio la parte esecutata Controparte_1
e il creditore intervenuto nella procedura esecutiva
[...] [...]
non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci;
Controparte_3 constatato che non vi sono creditori iscritti;
preso atto che i comproprietari non esecutati sono creditori di in Controparte_1 forza di sentenza di condanna esecutiva del Tribunale di Verona n. 1179/2020 pubblicata in data 18/08/2020, annotata, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. a margine della trascrizione del sequestro conservativo civile, in data 25/09/2020 ai nn. 32148 RG e 4180 RP e hanno spiegato ulteriori atti di intervento nella procedura esecutiva in data 30.10.2023 e 9.06.2025 in forza di altri titoli esecutivi;
rilevato che i comproprietari non esecutati hanno chiesto l'assegnazione al valore di stima pari ad € 27.200,00 (ossia 1/2 di € 54.400,00) quale acconto sulle maggiori somme dovute;
tutto ciò premesso rilevato che:
- alla divisione endoesecutiva non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 46 T.U. edilizia (cfr. Cass. Sez. Un. 7/10/22, n. 25021 In forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 5 e al L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d.
“endoesecutiva” o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici
pagina 4 di 6 abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 40, comma 2>);
- alla divisione endoesecutiva non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 in considerazione del fatto che, essendo dal fuoco della norma sottratti espressamente i diritti reali di garanzia, devono essere eccettuati anche gli atti pubblici che consentono la realizzazione della prelazione nell'assegnazione sul ricavato della vendita quale sia il decreto di trasferimento del bene pignorato sia gli atti di scioglimento della comunione di cui fa parte una quota pignorata: questi ultimi, infatti, costituiscono condizione necessaria per il passaggio della procedura esecutiva dalla preliminare alla fase liquidatoria del diritto pro quota pignorato;
- non sarebbe, di fatti, coerente escludere l'onere di dichiarazione della conformità catastale dall'atto pubblico di iscrizione dell'ipoteca per richiederla, a valle, in sede di trasformazione in denaro del bene su cui insiste la garanzia ipotecaria;
- ritenuto che, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese vive della procedura di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote,
- ritenuto che la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, in quanto necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile, diverga dall'ipotesi di scioglimento di divisione ordinaria;
- ritenuto, pertanto, che le spese processuali sostenute dal creditore procedente debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha determinato la divisione;
- ritenuto, pertanto, che tali spese restano comprese tra le spese del processo esecutivo e sono, quindi, a carico del debitore ex art. 95 c.p.c. e che pertanto il creditore dovrà far valere le spese sostenute in sede esecutiva;
- ritenuto di poter liquidare le suddette spese nella misura di € 3.808,00 per compensi (fase studio, introduttiva e trattazione/istruttoria, quest'ultima fase ridotta del 50% atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria), oltre accessori di legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
A) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria di cui in parte motiva mediante assegnazione ex art. 720 cod. civ. dell'intera proprietà dell'immobile identificato in parte motiva, in quota indivisa, ai comproprietari non esecutati e Parte_2 Parte_1
[...]
B) dichiara che i condividenti assegnatari dell'intera proprietà sono creditori di
[...]
e che hanno chiesto di compensare il maggior credito da loro vantato CP_1 con il minor valore della quota di ½ dell'intera proprietà pari ad € 27.200,00 (ossia 1/2 di €
54.400,00), quindi, non deve essere iscritta a loro carico l'ipoteca legale di cui all'art. 2817 cod. civ.;
C) dichiara che il vincolo derivante dalla trascrizione in data 4 ottobre 2018 n. 39971 R.G.
e n. 26915 R.P. di sequestro conservativo del 18 settembre 2018 rep. 7244/2018 nei confronti di a favore di , e Controparte_1 Parte_2 Parte_4
annotata in data 25 settembre 2020 n. 32148 R.G. e n. 4180 R.P. di Parte_1 sentenza di condanna esecutiva in data 1° agosto 2020 rep. 2807/2020, deve essere cancellato dal bene oggetto della comunione ordinaria;
D) pone le spese vive della divisione a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote;
E) liquida a favore dei creditori ricorrenti le spese di lite nella misura di € 3.808,00 per compensi, oltre accessori di legge, a carico di;
Controparte_1
F) dichiara la divisione endoesecutiva definita.
Verona, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
LA SA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA SA ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 155/2025 promosso da:
E con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MANUELA GIACCHETTI;
ATTORI
Nei confronti di
, Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni di parte attrice:
“Tanto premesso, i signori e insistono affinché il Parte_2 Parte_1
Tribunale adito voglia:
pagina 1 di 6 1- ai sensi dell'art. 720 c.c. disporre l'assegnazione della quota di ½ dell'unità immobiliare sita nel Comune di Verona, Via Strada dei Monti 11/D censita al NCEU fabbricati del
Comune di Verona al Foglio 75 particella 88 sub. 6 di proprietà della signora
[...]
in via diretta, al valore di stima pari ad € 27.200,00 (ossia 1/2 di € CP_1
54.400,00), e portare in compensazione il proprio credito sino al valore della quota pignorata, dichiarando di voler proseguire l'azione esecutiva per la parte residua del credito, che ci si riserva di meglio precisare al momento dell'eventuale riparto.
2- In subordine, disporre l'assegnazione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Verona,
Via Strada dei Monti 11/D censita al NCEU fabbricati del Comune di Verona al Foglio 75 particella 88 sub. 6 di proprietà della signora in via diretta, al valore Controparte_1 di stima pari ad € 54.400,00 e portare in compensazione il proprio credito sino al valore del bene staggito, dichiarando di voler proseguire l'azione esecutiva per la parte residua del credito, che ci si riserva di meglio precisare al momento dell'eventuale riparto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 28/11/2024 resa nella procedura esecutiva immobiliare n. 283/2020 RGE il Giudice dell'Esecuzione ha disposto procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio pignorato (lotto 2).
I creditori procedenti e hanno Parte_2 Parte_1 notificato la suddetta ordinanza alla parte esecutata e al Controparte_1 creditore intervenuto insistendo per Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Pur regolarmente evocati in giudizio, e Controparte_1 [...]
non si sono costituiti in giudizio e sono stati Controparte_3 dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.09.2025 per la decisione.
***
pagina 2 di 6 Visti gli atti della procedura esecutiva RE 283/2020 promossa da Parte_2
e contro avente ad oggetto il Parte_1 Controparte_1 pignoramento della piena proprietà sui seguenti immobili:
- Abitazione posta al piano terra distinta al NCEU - Catasto Fabbricati, Comune di Verona, foglio 75, particella 88, sub 6, categoria A/7, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 85 mq, rendita Euro 704,96 (LOTTO 2); rilevato, invero, che con ordinanza del Tribunale di Verona del 18/09/2018, nel procedimento rubricato al n. 7244/2018 RG, era stato autorizzato, a favore degli odierni creditori procedenti, il sequestro conservativo dei beni immobili, mobili o crediti di sino alla concorrenza di € 209.000,00. Il sequestro è stato trascritto Controparte_1 in data 04/10/2018 ai nn. 39971 RG e 26915 RP.; rilevato che la sentenza di condanna esecutiva del Tribunale di Verona n. 1179/2020 pubblicata in data 10/08/2020 è stata tempestivamente annotata, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. a margine della trascrizione del sequestro conservativo civile, in data 25/09/2020 ai nn. 32148 RG e 4180 RP a favore dei creditori procedenti contro Controparte_1
e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., il
[...] deposito della suddetta sentenza nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione è avvenuto tempestivamente in data 8.10.2020; rilevato che i creditori procedenti odierni attori hanno proceduto all'annotazione della sentenza n. 1141/2019, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Verona ha disposto l'annullamento del contratto di donazione a ministero del Notaio Persona_1
REP. N. 349956 RACC. 25183 del 24/07/2012 Registrato presso l'Ufficio Agenzia delle
Entrate di Verona in data 27/07/2012 al R.G. N. 26148 e R.P. n. 18934; rilevato che la sentenza ha, tra le altre, così disposto: “1) Annulla il contratto di donazione stipulato fra e con atto redatto in data 24/07/2012 Parte_3 Controparte_1
a ministero del notaio (Rep. N. 349956, Racc. N. 2583), Persona_2 registrato in data 26/07/2012 all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Verona al N. 14257, Serie
1T e trascritto in data 27/07/2012 al R.G.P. 26148 e R.P.N. 18934, avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà piena ed esclusiva della quota di un mezzo (1/2) sul fabbricato ad uso abitazione al piano terra con porticato, ubicato in Comune di Verona,
pagina 3 di 6 frazione Parona, alla Strada dei Monti n. 11/D, di complessivi 3,5 vani catastali ed identificato al NCEU di detto Comune al foglio 75, MN 88 sub 6, P.T.Z.C. 3, cat. A/7, CL.
3, vani 5. R.C. euro 704,96. 2) Dichiara tenuta la convenuta a Controparte_1 mettere a disposizione degli attori la quota del diritto di proprietà ricevuto in donazione sugli immobili indicati al precedente punto 1.” letta l'istanza di assegnazione dell'intera proprietà dell'immobile non comodamente divisibile da parte di e quali comproprietari della Parte_2 Parte_1 quota di ½ dell'immobile sopra indicato (identificato Lotto 2), alla luce della sentenza sopra citata;
rilevato che pur regolarmente evocati in giudizio la parte esecutata Controparte_1
e il creditore intervenuto nella procedura esecutiva
[...] [...]
non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci;
Controparte_3 constatato che non vi sono creditori iscritti;
preso atto che i comproprietari non esecutati sono creditori di in Controparte_1 forza di sentenza di condanna esecutiva del Tribunale di Verona n. 1179/2020 pubblicata in data 18/08/2020, annotata, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. a margine della trascrizione del sequestro conservativo civile, in data 25/09/2020 ai nn. 32148 RG e 4180 RP e hanno spiegato ulteriori atti di intervento nella procedura esecutiva in data 30.10.2023 e 9.06.2025 in forza di altri titoli esecutivi;
rilevato che i comproprietari non esecutati hanno chiesto l'assegnazione al valore di stima pari ad € 27.200,00 (ossia 1/2 di € 54.400,00) quale acconto sulle maggiori somme dovute;
tutto ciò premesso rilevato che:
- alla divisione endoesecutiva non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 46 T.U. edilizia (cfr. Cass. Sez. Un. 7/10/22, n. 25021 In forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 5 e al L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d.
“endoesecutiva” o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici
pagina 4 di 6 abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 40, comma 2>);
- alla divisione endoesecutiva non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 in considerazione del fatto che, essendo dal fuoco della norma sottratti espressamente i diritti reali di garanzia, devono essere eccettuati anche gli atti pubblici che consentono la realizzazione della prelazione nell'assegnazione sul ricavato della vendita quale sia il decreto di trasferimento del bene pignorato sia gli atti di scioglimento della comunione di cui fa parte una quota pignorata: questi ultimi, infatti, costituiscono condizione necessaria per il passaggio della procedura esecutiva dalla preliminare alla fase liquidatoria del diritto pro quota pignorato;
- non sarebbe, di fatti, coerente escludere l'onere di dichiarazione della conformità catastale dall'atto pubblico di iscrizione dell'ipoteca per richiederla, a valle, in sede di trasformazione in denaro del bene su cui insiste la garanzia ipotecaria;
- ritenuto che, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese vive della procedura di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote,
- ritenuto che la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, in quanto necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile, diverga dall'ipotesi di scioglimento di divisione ordinaria;
- ritenuto, pertanto, che le spese processuali sostenute dal creditore procedente debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha determinato la divisione;
- ritenuto, pertanto, che tali spese restano comprese tra le spese del processo esecutivo e sono, quindi, a carico del debitore ex art. 95 c.p.c. e che pertanto il creditore dovrà far valere le spese sostenute in sede esecutiva;
- ritenuto di poter liquidare le suddette spese nella misura di € 3.808,00 per compensi (fase studio, introduttiva e trattazione/istruttoria, quest'ultima fase ridotta del 50% atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria), oltre accessori di legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
A) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria di cui in parte motiva mediante assegnazione ex art. 720 cod. civ. dell'intera proprietà dell'immobile identificato in parte motiva, in quota indivisa, ai comproprietari non esecutati e Parte_2 Parte_1
[...]
B) dichiara che i condividenti assegnatari dell'intera proprietà sono creditori di
[...]
e che hanno chiesto di compensare il maggior credito da loro vantato CP_1 con il minor valore della quota di ½ dell'intera proprietà pari ad € 27.200,00 (ossia 1/2 di €
54.400,00), quindi, non deve essere iscritta a loro carico l'ipoteca legale di cui all'art. 2817 cod. civ.;
C) dichiara che il vincolo derivante dalla trascrizione in data 4 ottobre 2018 n. 39971 R.G.
e n. 26915 R.P. di sequestro conservativo del 18 settembre 2018 rep. 7244/2018 nei confronti di a favore di , e Controparte_1 Parte_2 Parte_4
annotata in data 25 settembre 2020 n. 32148 R.G. e n. 4180 R.P. di Parte_1 sentenza di condanna esecutiva in data 1° agosto 2020 rep. 2807/2020, deve essere cancellato dal bene oggetto della comunione ordinaria;
D) pone le spese vive della divisione a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote;
E) liquida a favore dei creditori ricorrenti le spese di lite nella misura di € 3.808,00 per compensi, oltre accessori di legge, a carico di;
Controparte_1
F) dichiara la divisione endoesecutiva definita.
Verona, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
LA SA
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