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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 21364/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 21364/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Ricca Barberis;
Parte_1
1 attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea De Pasquale;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: procacciamento di affari, opposizione a decreto ingiuntivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.01.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
rappresentando: 1) di essere attiva nel settore dell'edilizia; 2) che nel 2021 il CP_1
convenuto si impegnava a procacciare contratti di appalto in suo favore in cambio di provvigioni non predeterminate;
3) che, in particolare, grazie all'opera di , otteneva da Lucky Affairs CP_1
s.r.l. un contratto di subappalto dal valore di € 238.000,oo (il committente era il Condominio di corso Racconigi n. 132; 4) che subordinò il conseguimento del subappalto alla CP_1
sottoscrizione di un riconoscimento di debito di € 29.000,oo in suo favore per attività di consulenza mai prestata;
5) che, successivamente, il convenuto chiese il pagamento della somma di € 35.380,00 (avendo pure il convenuto richiesto il pagamento dell'Iva, per quanto già inclusa nell'importo di € 29.000,00), somma tuttavia non dovuta in quanto il riconoscimento di debito avvenne sotto la minaccia del mancato conferimento del contratto di subappalto, essendo inoltre la richiesta di pagamento della provvigione ormai prescritta, sicché nulla era da dovuto da parte attrice;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) di aver svolto effettiva attività di consulenza a favore della società attrice, e non di mero procacciamento;
2) di aver, in particolare, assistito l'attrice nelle procedure necessarie per aggiudicarsi il contratto di subappalto da Lucky Affairs, rapportandosi direttamente con detta società anche nel corso dei lavori;
3) di voler, pertanto, ottenere in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 29.000,00 oltre interessi di mora;
- rilevato che il Giudice ammetteva le prove orali, che poi in concreto non venivano assunte, posto che nelle more l'attore riconosceva espressamente il debito oggetto di causa;
2 - che, conseguentemente, il Giudice revocava le prove ammesse e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.01.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda riconvenzionale del convenuto è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, in particolare, va detto che in data 13.09.2024 il legale rappresentante della società attrice sottoscriveva il seguente documento:
- che nel corso dell'udienza del 17.09.2024 il legale rappresentante dell'attrice dichiarava: “la firma di cui alla dichiarazione del 13 settembre 2024 è stata apposta da me, così come la sottoscrizione di tutti gli effetti cambiari prodotti unitamente alla scrittura”;
- che la suddetta dichiarazione, prima resa in forma stragiudiziale e poi confermata in sede giudiziale, rappresenta a tutti gli effetti una confessione circa la fondatezza della domanda riconvenzionale avversaria ai sensi degli artt. 2733 e 2735, rispetto a cui non è ammessa la prova contraria, con conseguente irrilevanza delle istanze istruttorie dedotte dalle parti;
- che la predetta dichiarazione, dunque, costituisce innanzi tutto una confessione unilaterale della società opponente (e non una mera promessa di pagamento) dal momento che l'attrice
3 ammette l'esistenza per interi del credito del convenuto maturato a seguito di effettiva attività consulenziale (e quindi non di mero procacciamento), confessando pure la natura meramente dilatoria del procedimento giudiziario da lui intrapreso, e, in secondo luogo, una proposta di accordo transattivo circa le modalità di pagamento dilazionato del capitale e delle spese legali
(proposte in via forfettaria in € 2.000,00), con richiesta al convenuto di rinuncia degli interessi;
- che, dunque, sulla spettanza dell'importo in sorte capitale richiesto da non è ammessa CP_1
prova contraria essendo la confessione una prova legale;
- che, invece, la parte della dichiarazione del 13.09.2024 contenente la proposta transattiva sulle modalità di pagamento rateale del capitale e delle spese legali, con annessa rinuncia agli interessi da parte del debitore, è priva di sostanziale valore giuridico posto che il difensore di parte attrice, contrariamente a quanto proposto dal suo cliente, ha sia rifiutato di rinunciare alla solidarietà professionale, con conseguente rischio per di dover sostenere un esborso espressamente CP_1
escluso dalla proposta transattiva, sia chiesto la prosecuzione del giudizio malgrado la società attrice avesse proposto in via transattiva di rinunciarvi;
- che, per queste ragioni, all'udienza del 17.09.2024 il difensore di parte convenuta ha manifestato il mancato accordo sulla proposta transattiva come modificata dal difensore della società attrice;
- che, pertanto, la dichiarazione del 13.09.2024 non può valere quale transazione per mancanza di accordo fra le parti avendo il difensore della società attrice rifiutato di rinunciare alla solidarietà professionale e di far terminare il giudizio, sicché la valenza della dichiarazione è riferibile solamente alla confessione in punto esistenza del credito allegato da;
CP_1
- che, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto in via principale da entrambe le parti, avendo parte attrice riconosciuto la fondatezza della pretesa di pagamento del convenuto, con offerta di pagamento fondata su cambiali;
- che, infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567), a ciò “non ostando la perdurante esistenza di una situazione di
4 conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271),
- che, pertanto, le spese di lite devono essere liquidate sulla base della soccombenza virtuale e non sulla base della proposta transattiva formulata dal legale rappresentante di parte attrice
(come richiesto dal difensore di parte attrice), in quanto detta proposta non è stata accettata dal convenuto a fronte del rifiuto di adempiere a parte della proposta da parte del difensore della società attrice (rinuncia alla solidarietà professionale e mancata rinuncia al giudizio), senza che l'incasso delle cambiali possa valere quale accettazione della proposta transattiva posto che il creditore può sempre accettare un pagamento parziale (art. 1181 c.c.);
- che, del resto, la proposta transattiva presupponeva anche in punto liquidazione delle spese l'abbandono del giudizio da parte della società attrice, cosa non avvenuta, sicché le spese devono essere autonomamente liquidate dal Tribunale secondo i criteri ordinari, venendo infine liquidate in misura pari ai valori medi per le prime 3 fasi e pari al valore minimo per la fase decisoria stante la modesta attività ivi espletata (scaglione sino ad € 52.000,00):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta la domanda formulata da parte attrice Parte_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'accertamento del credito vantato da alla luce della confessione resa dall'attore in data 13.09.2024. CP_1
Condanna a pagare le spese di lite a favore di , spese che Parte_1 CP_1
liquida in € 6.164,00 a titolo di compenso ed in € 572,20 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 08.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 21364/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Ricca Barberis;
Parte_1
1 attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea De Pasquale;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: procacciamento di affari, opposizione a decreto ingiuntivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.01.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
rappresentando: 1) di essere attiva nel settore dell'edilizia; 2) che nel 2021 il CP_1
convenuto si impegnava a procacciare contratti di appalto in suo favore in cambio di provvigioni non predeterminate;
3) che, in particolare, grazie all'opera di , otteneva da Lucky Affairs CP_1
s.r.l. un contratto di subappalto dal valore di € 238.000,oo (il committente era il Condominio di corso Racconigi n. 132; 4) che subordinò il conseguimento del subappalto alla CP_1
sottoscrizione di un riconoscimento di debito di € 29.000,oo in suo favore per attività di consulenza mai prestata;
5) che, successivamente, il convenuto chiese il pagamento della somma di € 35.380,00 (avendo pure il convenuto richiesto il pagamento dell'Iva, per quanto già inclusa nell'importo di € 29.000,00), somma tuttavia non dovuta in quanto il riconoscimento di debito avvenne sotto la minaccia del mancato conferimento del contratto di subappalto, essendo inoltre la richiesta di pagamento della provvigione ormai prescritta, sicché nulla era da dovuto da parte attrice;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) di aver svolto effettiva attività di consulenza a favore della società attrice, e non di mero procacciamento;
2) di aver, in particolare, assistito l'attrice nelle procedure necessarie per aggiudicarsi il contratto di subappalto da Lucky Affairs, rapportandosi direttamente con detta società anche nel corso dei lavori;
3) di voler, pertanto, ottenere in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 29.000,00 oltre interessi di mora;
- rilevato che il Giudice ammetteva le prove orali, che poi in concreto non venivano assunte, posto che nelle more l'attore riconosceva espressamente il debito oggetto di causa;
2 - che, conseguentemente, il Giudice revocava le prove ammesse e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.01.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda riconvenzionale del convenuto è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, in particolare, va detto che in data 13.09.2024 il legale rappresentante della società attrice sottoscriveva il seguente documento:
- che nel corso dell'udienza del 17.09.2024 il legale rappresentante dell'attrice dichiarava: “la firma di cui alla dichiarazione del 13 settembre 2024 è stata apposta da me, così come la sottoscrizione di tutti gli effetti cambiari prodotti unitamente alla scrittura”;
- che la suddetta dichiarazione, prima resa in forma stragiudiziale e poi confermata in sede giudiziale, rappresenta a tutti gli effetti una confessione circa la fondatezza della domanda riconvenzionale avversaria ai sensi degli artt. 2733 e 2735, rispetto a cui non è ammessa la prova contraria, con conseguente irrilevanza delle istanze istruttorie dedotte dalle parti;
- che la predetta dichiarazione, dunque, costituisce innanzi tutto una confessione unilaterale della società opponente (e non una mera promessa di pagamento) dal momento che l'attrice
3 ammette l'esistenza per interi del credito del convenuto maturato a seguito di effettiva attività consulenziale (e quindi non di mero procacciamento), confessando pure la natura meramente dilatoria del procedimento giudiziario da lui intrapreso, e, in secondo luogo, una proposta di accordo transattivo circa le modalità di pagamento dilazionato del capitale e delle spese legali
(proposte in via forfettaria in € 2.000,00), con richiesta al convenuto di rinuncia degli interessi;
- che, dunque, sulla spettanza dell'importo in sorte capitale richiesto da non è ammessa CP_1
prova contraria essendo la confessione una prova legale;
- che, invece, la parte della dichiarazione del 13.09.2024 contenente la proposta transattiva sulle modalità di pagamento rateale del capitale e delle spese legali, con annessa rinuncia agli interessi da parte del debitore, è priva di sostanziale valore giuridico posto che il difensore di parte attrice, contrariamente a quanto proposto dal suo cliente, ha sia rifiutato di rinunciare alla solidarietà professionale, con conseguente rischio per di dover sostenere un esborso espressamente CP_1
escluso dalla proposta transattiva, sia chiesto la prosecuzione del giudizio malgrado la società attrice avesse proposto in via transattiva di rinunciarvi;
- che, per queste ragioni, all'udienza del 17.09.2024 il difensore di parte convenuta ha manifestato il mancato accordo sulla proposta transattiva come modificata dal difensore della società attrice;
- che, pertanto, la dichiarazione del 13.09.2024 non può valere quale transazione per mancanza di accordo fra le parti avendo il difensore della società attrice rifiutato di rinunciare alla solidarietà professionale e di far terminare il giudizio, sicché la valenza della dichiarazione è riferibile solamente alla confessione in punto esistenza del credito allegato da;
CP_1
- che, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto in via principale da entrambe le parti, avendo parte attrice riconosciuto la fondatezza della pretesa di pagamento del convenuto, con offerta di pagamento fondata su cambiali;
- che, infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567), a ciò “non ostando la perdurante esistenza di una situazione di
4 conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271),
- che, pertanto, le spese di lite devono essere liquidate sulla base della soccombenza virtuale e non sulla base della proposta transattiva formulata dal legale rappresentante di parte attrice
(come richiesto dal difensore di parte attrice), in quanto detta proposta non è stata accettata dal convenuto a fronte del rifiuto di adempiere a parte della proposta da parte del difensore della società attrice (rinuncia alla solidarietà professionale e mancata rinuncia al giudizio), senza che l'incasso delle cambiali possa valere quale accettazione della proposta transattiva posto che il creditore può sempre accettare un pagamento parziale (art. 1181 c.c.);
- che, del resto, la proposta transattiva presupponeva anche in punto liquidazione delle spese l'abbandono del giudizio da parte della società attrice, cosa non avvenuta, sicché le spese devono essere autonomamente liquidate dal Tribunale secondo i criteri ordinari, venendo infine liquidate in misura pari ai valori medi per le prime 3 fasi e pari al valore minimo per la fase decisoria stante la modesta attività ivi espletata (scaglione sino ad € 52.000,00):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta la domanda formulata da parte attrice Parte_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'accertamento del credito vantato da alla luce della confessione resa dall'attore in data 13.09.2024. CP_1
Condanna a pagare le spese di lite a favore di , spese che Parte_1 CP_1
liquida in € 6.164,00 a titolo di compenso ed in € 572,20 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 08.01.2025.
Il Giudice
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