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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
______________________ persona del Giudice Dr. AB ET, nella causa civile iscritta al n°
Per ___________________ 12132 R.G.L. 2024, promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare SOLLENA, giusta
[...]
procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Partinico, Via Principe Umberto n° 48; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 procure generali richiamate in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana
59;
Resistente
OGGETTO : OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovuti i contributi richiesti
dall' con il medesimo, nonché le relative sanzioni civili e gli accessori di CP_1
legge.
Dichiara l'obbligo dell di restituire gli importi eventualmente pagati da CP_1
parte ricorrente, in forza dell'avviso di addebito impugnato.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/08/2024, l' Parte_1
propose opposizione avverso l'avviso di addebito n° 397-2024-00061216-31-000,
[...]
con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro € 11.322,02 per contribuzione previdenziale al fondo pensione lavoro dipendenti derivante da note di rettifica, comprese somme aggiuntive e interessi legali, per i periodi da 04/2022 a
05/2022.
A sostegno dell'opposizione dedusse di avere diritto alla riduzione contributiva di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2020 “Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati
dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico
e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di
lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un
prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque
compreso tra il 75per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media
nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali dovuti dai medesimi…”.
2 Tale sgravio, prorogato fino al 2029 (art. 1 L. n° 178/2020) era stato recuperato, nei confronti dell'Istituto ricorrente per effetto di secondo una errata Persona_1
applicazione dell'art. 1, comma 175, L. 296/06.
Dedusse che l'irregolarità del poteva avere, al limite, un effetto soltanto per il Per_1
periodo di inadempienza e non per i periodi antecedenti o successivi, cosicchè poteva riguardare soltanto l'inadempienza del mese di Luglio 2022, tempestivamente sanata nello stesso mese, tanto che dal 1° Agosto 2022 il era tornato regolare. Per_1
Tale interpretazione era, a suo dire, confortata da numerose circolari dell'
[...]
e da una copiosa giurisprudenza di merito. Controparte_2
Eccepi' altresì la nullità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti formali dell'atto ed in particolare dell'indicazione dell'atto di accertamento e della relativa notifica e della distinzione tra capitale, sanzioni e interessi.
Chiese, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto all'applicazione dell'agevolazione contributiva c.d. “decontribuzione sud” nonché la illegittimità del recupero contributivo operato dall' e di ritenere quindi non dovuta dal ricorrente CP_1
la contribuzione richiesta annullando in toto la pretesa contributiva e le connesse sanzioni e somme aggiuntive, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
processuali.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione in ordine agli asseriti vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto non proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc.civ. e ribadendo che l'avviso in questione era perfettamente conforme al modello previsto e dotato di sintetica motivazione.
In ogni caso, anche nell'ipotesi di vizi di natura formale, il giudice era tenuto a decidere sul merito della pretesa contributiva.
Rilevava, poi, che l'avviso di addebito si fondava su note di rettifica per i mesi 4/22 e
5/22 emesse a seguito di per agevolazioni negativi emessi dall' e Per_1 CP_1
dall'INAIL.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Respinta la richiesta istruttoria di audizione del funzionario dell' , all'esito del Pt_1
deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
3 Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità delle censure in ordine ad asseriti vizi formali dell'avviso di addebito, atteso che dovevano proporsi entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dal 12/07/2024.
Il ricorso risulta, invece, depositato il 6/08/2024, ben oltre la scadenza del termine.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
Va, in primo luogo rilevato che il DURC negativo risulta rilasciato in data 6/06/2022
dall'INAIL ed il 7/07/2022 dall' CP_1
L'art. 1, comma 1175 della L. n° 296/06 prevede che “A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori
di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di
violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela
delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale “
Il comma 1175 bis introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.L. 2 marzo
2024, n. 19 ha previsto che Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di
successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro
i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In
relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio
oggetto di verbalizzazione.
Nel caso in esame, l'Istituto religioso, a seguito dell'invito a regolarizzare del 7/06/2022,
ha provveduto a sanare le inadempienze entro il mese di Luglio 2022, sia pur dopo la scadenza del termine di 15 giorni previsto per legge, tanto che il DURC rilasciato il 1°
Agosto 2022 risulta regolare sia nei confronti dell che dell'INAIL. CP_1
4 Tale regolarizzazione tardiva è avvenuta, comunque, prima dell'emissione delle note di rettifica del 28/11 e 19/12/2022.
A tale proposito, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n° 1204/2022, ha affermato che “ Per come già affermato da questa Corte in precedente caso analogo (cfr.
sentenza n.1398/2021), assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che a seguito della PEC
del 5.6.2014 la effettuò (prima ancora della conclusione del procedimento amministrativo Pt_2
sfociato con l'emissione delle note di rettifica del 9.10.2014) il pagamento del dovuto in data
18.8.2014 e cioè meno di due mesi dopo la scadenza del termine di 15 giorni assegnato.
In siffatto contesto, dunque, appare evidente l'irragionevolezza di una interpretazione
meramente formale dell'art.1 comma 1175 della legge n.296/2006 che comporti, nonostante il
pagamento (oltre il termine di 15 giorni e, comunque, prima della conclusione del procedimento
di verifica), una revoca totale degli sgravi.
Quanto fin qui esposto, del resto sembra trovare conforto, per come affermato da questa Corte
nel sopra citato precedente, “in chiave interpretativa, nella circolare del Ministero del Lavoro
n.19/2015 (che richiama il DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 …..
e dalla Circolare n.126 del 26.6.2015 (che a suavolta richiama il dianzi citato DM CP_1
n.19/2015 - cfr. doc. fascicolo appellante) secondo cui L'invito a regolarizzare riporta
l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15
giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme
indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Il Ministero, nell'ambito della circolare n.
19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque
prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità
tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della
regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non
corrispondente alla realtà ….”.
Ritiene questo Tribunale che il suddetto principio, che si condivide integralmente,
possa essere applicato al caso in esame, per cui la successiva regolarizzazione, sia pur tardiva, ma antecedente all'emissione delle note di rettifica impedisce la revoca degli sgravi.
D'altra parte, anche l'art. 1, comma 1175 bis legge cit., introdotto dall'articolo 29,
comma 1, lettera b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha previsto che “ Resta fermo il diritto
5 ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle
violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di
vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge, con ciò confermando la validità
della suddetta interpretazione.
Alla luce di ciò, poiché l non contesta la sussistenza degli altri presupposti per CP_1
la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, con la conseguenza che il riconoscimento di tale beneficio deve rimanere fermo nei confronti dell'Istituto ricorrente, va annullato l'avviso di addebito opposto, dichiarando non dovuti i contributi pretesi dall'Istituto
previdenziale, con le relative sanzioni civili e accessori.
Poiché l'Istituto ricorrente ha provveduto a chiedere, con riserva dell'esito del giudizio,
una dilazione di pagamento dell'avviso di addebito impugnato, che è stata accolta,
disponendo il pagamento in 72 rate mensili a decorrere dal 12/08/2024, va dichiarato l'obbligo dell' di restituire quanto eventualmente pagato, in esecuzione di tale CP_1
piano ed in forza dell'avviso di addebito opposto.
La novità e complessità della questione trattata integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
AB ET
6
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
______________________ persona del Giudice Dr. AB ET, nella causa civile iscritta al n°
Per ___________________ 12132 R.G.L. 2024, promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare SOLLENA, giusta
[...]
procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Partinico, Via Principe Umberto n° 48; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 procure generali richiamate in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana
59;
Resistente
OGGETTO : OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovuti i contributi richiesti
dall' con il medesimo, nonché le relative sanzioni civili e gli accessori di CP_1
legge.
Dichiara l'obbligo dell di restituire gli importi eventualmente pagati da CP_1
parte ricorrente, in forza dell'avviso di addebito impugnato.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/08/2024, l' Parte_1
propose opposizione avverso l'avviso di addebito n° 397-2024-00061216-31-000,
[...]
con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro € 11.322,02 per contribuzione previdenziale al fondo pensione lavoro dipendenti derivante da note di rettifica, comprese somme aggiuntive e interessi legali, per i periodi da 04/2022 a
05/2022.
A sostegno dell'opposizione dedusse di avere diritto alla riduzione contributiva di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2020 “Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati
dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico
e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di
lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un
prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque
compreso tra il 75per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media
nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali dovuti dai medesimi…”.
2 Tale sgravio, prorogato fino al 2029 (art. 1 L. n° 178/2020) era stato recuperato, nei confronti dell'Istituto ricorrente per effetto di secondo una errata Persona_1
applicazione dell'art. 1, comma 175, L. 296/06.
Dedusse che l'irregolarità del poteva avere, al limite, un effetto soltanto per il Per_1
periodo di inadempienza e non per i periodi antecedenti o successivi, cosicchè poteva riguardare soltanto l'inadempienza del mese di Luglio 2022, tempestivamente sanata nello stesso mese, tanto che dal 1° Agosto 2022 il era tornato regolare. Per_1
Tale interpretazione era, a suo dire, confortata da numerose circolari dell'
[...]
e da una copiosa giurisprudenza di merito. Controparte_2
Eccepi' altresì la nullità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti formali dell'atto ed in particolare dell'indicazione dell'atto di accertamento e della relativa notifica e della distinzione tra capitale, sanzioni e interessi.
Chiese, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto all'applicazione dell'agevolazione contributiva c.d. “decontribuzione sud” nonché la illegittimità del recupero contributivo operato dall' e di ritenere quindi non dovuta dal ricorrente CP_1
la contribuzione richiesta annullando in toto la pretesa contributiva e le connesse sanzioni e somme aggiuntive, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
processuali.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione in ordine agli asseriti vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto non proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc.civ. e ribadendo che l'avviso in questione era perfettamente conforme al modello previsto e dotato di sintetica motivazione.
In ogni caso, anche nell'ipotesi di vizi di natura formale, il giudice era tenuto a decidere sul merito della pretesa contributiva.
Rilevava, poi, che l'avviso di addebito si fondava su note di rettifica per i mesi 4/22 e
5/22 emesse a seguito di per agevolazioni negativi emessi dall' e Per_1 CP_1
dall'INAIL.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Respinta la richiesta istruttoria di audizione del funzionario dell' , all'esito del Pt_1
deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
3 Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità delle censure in ordine ad asseriti vizi formali dell'avviso di addebito, atteso che dovevano proporsi entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dal 12/07/2024.
Il ricorso risulta, invece, depositato il 6/08/2024, ben oltre la scadenza del termine.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
Va, in primo luogo rilevato che il DURC negativo risulta rilasciato in data 6/06/2022
dall'INAIL ed il 7/07/2022 dall' CP_1
L'art. 1, comma 1175 della L. n° 296/06 prevede che “A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori
di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di
violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela
delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale “
Il comma 1175 bis introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.L. 2 marzo
2024, n. 19 ha previsto che Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di
successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro
i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In
relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio
oggetto di verbalizzazione.
Nel caso in esame, l'Istituto religioso, a seguito dell'invito a regolarizzare del 7/06/2022,
ha provveduto a sanare le inadempienze entro il mese di Luglio 2022, sia pur dopo la scadenza del termine di 15 giorni previsto per legge, tanto che il DURC rilasciato il 1°
Agosto 2022 risulta regolare sia nei confronti dell che dell'INAIL. CP_1
4 Tale regolarizzazione tardiva è avvenuta, comunque, prima dell'emissione delle note di rettifica del 28/11 e 19/12/2022.
A tale proposito, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n° 1204/2022, ha affermato che “ Per come già affermato da questa Corte in precedente caso analogo (cfr.
sentenza n.1398/2021), assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che a seguito della PEC
del 5.6.2014 la effettuò (prima ancora della conclusione del procedimento amministrativo Pt_2
sfociato con l'emissione delle note di rettifica del 9.10.2014) il pagamento del dovuto in data
18.8.2014 e cioè meno di due mesi dopo la scadenza del termine di 15 giorni assegnato.
In siffatto contesto, dunque, appare evidente l'irragionevolezza di una interpretazione
meramente formale dell'art.1 comma 1175 della legge n.296/2006 che comporti, nonostante il
pagamento (oltre il termine di 15 giorni e, comunque, prima della conclusione del procedimento
di verifica), una revoca totale degli sgravi.
Quanto fin qui esposto, del resto sembra trovare conforto, per come affermato da questa Corte
nel sopra citato precedente, “in chiave interpretativa, nella circolare del Ministero del Lavoro
n.19/2015 (che richiama il DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 …..
e dalla Circolare n.126 del 26.6.2015 (che a suavolta richiama il dianzi citato DM CP_1
n.19/2015 - cfr. doc. fascicolo appellante) secondo cui L'invito a regolarizzare riporta
l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15
giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme
indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Il Ministero, nell'ambito della circolare n.
19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque
prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità
tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della
regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non
corrispondente alla realtà ….”.
Ritiene questo Tribunale che il suddetto principio, che si condivide integralmente,
possa essere applicato al caso in esame, per cui la successiva regolarizzazione, sia pur tardiva, ma antecedente all'emissione delle note di rettifica impedisce la revoca degli sgravi.
D'altra parte, anche l'art. 1, comma 1175 bis legge cit., introdotto dall'articolo 29,
comma 1, lettera b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha previsto che “ Resta fermo il diritto
5 ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle
violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di
vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge, con ciò confermando la validità
della suddetta interpretazione.
Alla luce di ciò, poiché l non contesta la sussistenza degli altri presupposti per CP_1
la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, con la conseguenza che il riconoscimento di tale beneficio deve rimanere fermo nei confronti dell'Istituto ricorrente, va annullato l'avviso di addebito opposto, dichiarando non dovuti i contributi pretesi dall'Istituto
previdenziale, con le relative sanzioni civili e accessori.
Poiché l'Istituto ricorrente ha provveduto a chiedere, con riserva dell'esito del giudizio,
una dilazione di pagamento dell'avviso di addebito impugnato, che è stata accolta,
disponendo il pagamento in 72 rate mensili a decorrere dal 12/08/2024, va dichiarato l'obbligo dell' di restituire quanto eventualmente pagato, in esecuzione di tale CP_1
piano ed in forza dell'avviso di addebito opposto.
La novità e complessità della questione trattata integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
AB ET
6