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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 886/2025 N. 803/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 483/2025, estensore giudice DOTT. GIORGIO MARIANI, discussa all'udienza del 5.11.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO MARIA APREA
), elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA PONTE ALLA C.F._1
MADDALENA 117, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IG NT DE ND ) e dell'avv. EMANUELA C.F._3
LI , ciliato in VIA ORTI 2 C.F._4
MILANO, presso i Difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le motivazioni di cui al punto 2);
2. nel merito, accogliere il presente gravame in quanto procedibile, proponibile e fondato in fatto ed in diritto;
3. per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 483/2025 emessa e pubblicata il 30.01.2025 dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott. Giorgio
1 Mariani, R.G. 9919/2024, non notificata, con conseguente rigetto della domanda avanzata dal lavoratore in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
4. condannare parte appellata al pagamento delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre Spese Generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per Legge”.
PER LA PARTE APPELLATA
“IN VIA PRELIMINARE: 1) rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 483/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, perché infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO: 2) in via principale: rigettare l'appello proposto da con ricorso ex art. 433 Parte_1
c.p.c., r.g.n. 803/2025, avverso la sentenza n. 483/2025 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, e di confermare la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione;
3) in via subordinata (e salvo gravame): in caso di mancata integrale conferma, sempre previo rigetto dell'avverso appello, accogliere le domande dell'appellato anche con quelle diverse statuizioni che dovessero risultare da emettersi nel caso di specie, rispetto ed in funzione alle quali devono intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte ad ogni effetto le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del presente grado di appello”
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.7.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare, intimato all'autista tramite lettera datata Controparte_1
28.12.2023, a seguito di contestazione rivoltagli mediante e-mail del 15.12.2023, con riferimento all'assenza ingiustificata nei giorni 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023, con conseguenti “gravi problemi organizzativi”, determinati dalla necessità di “riorganizzare le lavorazioni aziendali”.
In particolare, il primo Giudice – disattesa in via preliminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo – nel merito aveva ritenuto che la predetta società, a fronte delle difese, svolte dal ricorrente relativamente all'impossibilità di raggiungere la nuova località di prelievo dell'automezzo di servizio fissata dalla datrice di lavoro a ER (in luogo di CASOREZZO), non avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso.
Su tale presupposto, il TRIBUNALE, ravvisato il difetto di prova dell'addebito, aveva applicato, in favore del ricorrente, la tutela reintegratoria e risarcitoria piena, riferita alla retribuzione mensile di € 2.130,39, con versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
2 Tramite la pronuncia di primo grado, era stata altresì accertata l'illegittimità – per manifesta tardività ex art. 32 CCNL – dei provvedimenti disciplinari della multa di tre ore e del rimprovero verbale, irrogati a con lettere del CP_1
31.01.2024 e del 10.01.2024, e delle trattenute conseguentemente effettuate da nel cedolino paga di gennaio 2024. Parte_1
Conseguentemente, la medesima società era stata condannata alla restituzione della somma di € 960,41, trattenuta in esecuzione della prima di tali sanzioni, oltre accessori.
Era stata, invece, respinta dal TRIBUNALE la pretesa retributiva riferita alla mensilità di dicembre 2023 e al cedolino di gennaio 2024, a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa, considerata anche la disposta reintegrazione nel posto di lavoro.
In ragione della soccombenza, la società convenuta era stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre oneri di Legge.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciavano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, il malgoverno delle prove, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 5 L. n. 604/66, commesse dal primo Giudice – ad avviso di Parte_1
– per avere addossato alla società l'onere probatori
[...] all'addebito disciplinare, benché questo fosse pacifico sotto l'aspetto fattuale.
Nell'ottica del gravame, incombeva – invece – sul lavoratore la dimostrazione della legittimità delle assenze, non fornita nel caso di specie, in cui CP_1 non aveva offerto adeguati elementi a sostegno delle legittime motivazioni sottese alla mancata presentazione sul luogo di lavoro nelle giornate oggetto di contestazione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza in ragione delle paventate difficoltà di recupero degli importi erogati, la riformasse nel merito, conseguentemente rigettando l'impugnativa del licenziamento, avanzata da in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi CP_1 processuali.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 25.9.2025, chiedendo il rigetto sia dell'istanza inibitoria che dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, lo stesso domandava che la Corte, in ogni caso, accogliesse le domande, dallo stesso svolte in primo grado, anche tramite diverse statuizioni, con il favore delle spese, anche del procedimento di appello.
3 A seguito di rinvio disposto, su concorde istanza delle parti, onde consentire la valutazione dell'ipotesi conciliativa prospettata dal Collegio, non essendo stato raggiunto alcun accordo, all'udienza del 5.11.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
___________
L'appello proposto da non può trovare accoglimento, per Parte_1 le ragioni di seguito e
Giova rammentare come sia pacifico e documentale il fatto che l'autista
– assunto a termine il 12.7.23 e stabilizzato il 12.10.23 – all'inizio CP_1
dello stesso anno si vedeva modificare il luogo di partenza e rientro del suo quotidiano giro di consegne, a partire dal giorno successivo, da CASOREZZO a ER.
Ne conseguiva la decuplicazione della distanza del luogo di lavoro dalla sua abitazione, sita in DAIRAGO.
Il tragitto, necessario per raggiungere il nuovo punto di prelievo del mezzo, passava – infatti – da 15 a 150 Km. circa, in assenza di alcun rimborso spese da parte della datrice di lavoro.
Dopo un iniziale spostamento ad per la sola giornata del 4.12.23, la CP_2 società ribadiva la disposizione di ritiro del mezzo presso la dipendenza aziendale di ER (doc. 10 bis, ric. I gr.) ed, il 15.12.2023, contestava a l'assenza ingiustificata. CP_1
Quest'ultimo prontamente replicava, evidenziando di non avere “le possibilità economiche e il mezzo adeguato per andare a Vercelli” (doc. 10 bis, cit.).
Seguiva l'intimazione del licenziamento.
In tale quadro fattuale, la – pur nota – giurisprudenza che onera il lavoratore di provare gli elementi a giustificazione dell'assenza (v. ad es. Cass. 7681/2024; 16597/2018; 2988/2011) non sorregge adeguatamente il gravame.
Se, infatti, è pacifica la mancata presentazione di al lavoro nel CP_1 periodo oggetto di addebito, altrettanto note ne sono le motivazioni, costituite da una ingiustificata modifica del luogo di lavoro, incompatibile – in un'ottica di buona fede contrattuale – con le condizioni e le esigenze di vita del dipendente, il cui luogo di residenza era pacificamente noto alla società, essendo riportato sia nel contratto individuale di lavoro (doc. 2 ric. I gr.), che nella comunicazione “ ” relativa all'assunzione a tempo indeterminato. Pt_2
Occorre, in proposito, evidenziare come, nel citato contratto individuale, il luogo di lavoro fosse fissato in “MAGENTA, via MILANO 63”, corrispondente alla
4 “sede legale” della società indicata in calce al medesimo documento nonché nella predetta comunicazione “ ”. Pt_2
È, tuttavia, indiscusso come l'effettiva località ove doveva CP_1 quotidianamente presentarsi all'inizio dell'orario di lavo ientro al termine della giornata fosse sempre stata, in concreto, quella di CASOREZZO, ove va – pertanto – individuata l'effettiva sede di assegnazione del dipendente.
Questa Corte ha già in precedenza recepito il principio giurisprudenziale – condiviso dal Collegio – secondo cui il rifiuto della prestazione lavorativa presso la nuova sede di lavoro può ritenersi proporzionato e conforme a buona fede, laddove il provvedimento datoriale contrasti, in modo grave ed illegittimo, con le esigenze vitali del dipendente.
Tale è l'ipotesi realizzatasi nel caso di specie, in cui il mutamento del luogo di lavoro è stato del tutto immotivato, né risulta assistito, nel presente giudizio, da alcuna allegazione probatoria in ordine alle sottese esigenze datoriali.
Chiaramente è, invece, emersa l'incidenza di tale variazione sulla posizione soggettiva del dipendente, chiamato ad affrontare spostamenti quotidiani di circa 300 Km. complessivi, con rilevanti oneri interamente a suo carico, in assenza di elementi sulla disponibilità di servizi pubblici idonei ad attuarli in modo compatibile con gli orari di lavoro.
Del tutto evidente appare la gravità del pregiudizio che ne sarebbe derivato per
, dal lato sia personale che patrimoniale. CP_1
Sotto il primo aspetto, ingente sarebbe stato il dispendio di tempo ed energie, reso necessario dai lunghi percorsi giornalieri di andata e ritorno, con conseguente rilevante aggravio dell'usura lavorativa e detrimento della necessità di recupero psico fisico, anche a fini di sicurezza della prestazione di autista, nonchè delle esigenze familiari e sociali del dipendente.
Occorre, infatti, evidenziare come l'orario lavorativo di si CP_1 articolasse su una fascia complessiva di 10 ore, con inizio alle 8 no, due ore di pausa dalle 12,00 alle 14,00, e conclusione alle 18,00: per osservarlo, l'autista avrebbe dovuto percorrere circa 150 Km. entro le ore 8,00 antimeridiane, per poi rimettersi in viaggio, per analoga distanza, alle ore 18,00, dopo avere già guidato il mezzo di servizio per otto ore nell'espletamento delle sue mansioni.
L'aggravio di tempo e fatica ne emerge in tutta la sua portata, palesemente pregiudizievole delle primarie necessità individuali.
Altrettanto elevata sarebbe stata l'incidenza economica dei viaggi, tanto più in ragione della indiscussa necessità di un mezzo proprio, evidenziata dal dipendente – unitamente all'indisponibilità dello stesso – fin dalla risposta alla contestazione disciplinare e mai negata dalla parte datoriale.
5 Incidenza da apprezzare alla luce dell'importo della retribuzione mensile di
, pari ad € 1.826,05 lordi per 14 mensilità, come risulta dall'ultimo CP_1 cedolino paga allegato, sub doc. 14, al ricorso di primo grado.
Una percorrenza di circa 1.500,00 Km. settimanali avrebbe richiesto costi tali, da comportare una rilevante decurtazione delle risorse destinabili alle basilari esigenze di vita del lavoratore.
A ciò si aggiunga l'immediata efficacia della disposizione datoriale, impartita a da un giorno all'altro, senza alcuno spazio per gestirne l'attuazione CP_1
e le conseguenze.
Né va trascurato il fatto che il dipendente ha pacificamente offerto la propria disponibilità a rendere le prestazioni presso la località originaria.
Alla luce delle descritte circostanze del caso concreto – congiuntamente valutate – il rifiuto della prestazione presso la nuova sede, stabilita da appare del tutto proporzionato e conforme ai canoni di Parte_1 trovando “applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (Cass. 11.5.2018, n. 11408; conf. Cass. 13.8.2019, n. 21391; nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano, n. 499/2024).
Appare, quindi, certamente rispettato nel caso di specie il “canone dell'art. 1460 c.c. in punto di necessità di equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione”, richiamato dal Supremo Collegio in analoga fattispecie, in cui il Giudice di merito aveva ritenuto legittimo il rifiuto della prestazione in ragione della “obiettiva incidenza sulle esigenze di vita - …
- del trasferimento in una sede di lavoro posta a notevole distanza” (in quel caso, dal luogo della reintegrazione disposta giudizialmente: v. Cass. 26197/2022).
L'applicazione di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie consente di escludere che la condotta ascritta al dipendente abbia integrato alcuna violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro, trasgrediti invece dalla parte datoriale: ne conseguono l'insussistenza dell'addebito disciplinare e l'illegittimità del licenziamento, come accertata dal TRIBUNALE.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, l'impugnazione deve essere respinta, risultando assorbito ogni ulteriore profilo, in lite dedotto;
la decisione della controversia nel merito supera altresì l'istanza inibitoria, avanzata dalla parte appellante.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità,
6 nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 483/2025 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 5.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 483/2025, estensore giudice DOTT. GIORGIO MARIANI, discussa all'udienza del 5.11.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO MARIA APREA
), elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA PONTE ALLA C.F._1
MADDALENA 117, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IG NT DE ND ) e dell'avv. EMANUELA C.F._3
LI , ciliato in VIA ORTI 2 C.F._4
MILANO, presso i Difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le motivazioni di cui al punto 2);
2. nel merito, accogliere il presente gravame in quanto procedibile, proponibile e fondato in fatto ed in diritto;
3. per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 483/2025 emessa e pubblicata il 30.01.2025 dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott. Giorgio
1 Mariani, R.G. 9919/2024, non notificata, con conseguente rigetto della domanda avanzata dal lavoratore in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
4. condannare parte appellata al pagamento delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre Spese Generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per Legge”.
PER LA PARTE APPELLATA
“IN VIA PRELIMINARE: 1) rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 483/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, perché infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO: 2) in via principale: rigettare l'appello proposto da con ricorso ex art. 433 Parte_1
c.p.c., r.g.n. 803/2025, avverso la sentenza n. 483/2025 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, e di confermare la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione;
3) in via subordinata (e salvo gravame): in caso di mancata integrale conferma, sempre previo rigetto dell'avverso appello, accogliere le domande dell'appellato anche con quelle diverse statuizioni che dovessero risultare da emettersi nel caso di specie, rispetto ed in funzione alle quali devono intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte ad ogni effetto le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del presente grado di appello”
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.7.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare, intimato all'autista tramite lettera datata Controparte_1
28.12.2023, a seguito di contestazione rivoltagli mediante e-mail del 15.12.2023, con riferimento all'assenza ingiustificata nei giorni 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023, con conseguenti “gravi problemi organizzativi”, determinati dalla necessità di “riorganizzare le lavorazioni aziendali”.
In particolare, il primo Giudice – disattesa in via preliminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo – nel merito aveva ritenuto che la predetta società, a fronte delle difese, svolte dal ricorrente relativamente all'impossibilità di raggiungere la nuova località di prelievo dell'automezzo di servizio fissata dalla datrice di lavoro a ER (in luogo di CASOREZZO), non avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso.
Su tale presupposto, il TRIBUNALE, ravvisato il difetto di prova dell'addebito, aveva applicato, in favore del ricorrente, la tutela reintegratoria e risarcitoria piena, riferita alla retribuzione mensile di € 2.130,39, con versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
2 Tramite la pronuncia di primo grado, era stata altresì accertata l'illegittimità – per manifesta tardività ex art. 32 CCNL – dei provvedimenti disciplinari della multa di tre ore e del rimprovero verbale, irrogati a con lettere del CP_1
31.01.2024 e del 10.01.2024, e delle trattenute conseguentemente effettuate da nel cedolino paga di gennaio 2024. Parte_1
Conseguentemente, la medesima società era stata condannata alla restituzione della somma di € 960,41, trattenuta in esecuzione della prima di tali sanzioni, oltre accessori.
Era stata, invece, respinta dal TRIBUNALE la pretesa retributiva riferita alla mensilità di dicembre 2023 e al cedolino di gennaio 2024, a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa, considerata anche la disposta reintegrazione nel posto di lavoro.
In ragione della soccombenza, la società convenuta era stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre oneri di Legge.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciavano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, il malgoverno delle prove, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 5 L. n. 604/66, commesse dal primo Giudice – ad avviso di Parte_1
– per avere addossato alla società l'onere probatori
[...] all'addebito disciplinare, benché questo fosse pacifico sotto l'aspetto fattuale.
Nell'ottica del gravame, incombeva – invece – sul lavoratore la dimostrazione della legittimità delle assenze, non fornita nel caso di specie, in cui CP_1 non aveva offerto adeguati elementi a sostegno delle legittime motivazioni sottese alla mancata presentazione sul luogo di lavoro nelle giornate oggetto di contestazione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza in ragione delle paventate difficoltà di recupero degli importi erogati, la riformasse nel merito, conseguentemente rigettando l'impugnativa del licenziamento, avanzata da in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi CP_1 processuali.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 25.9.2025, chiedendo il rigetto sia dell'istanza inibitoria che dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, lo stesso domandava che la Corte, in ogni caso, accogliesse le domande, dallo stesso svolte in primo grado, anche tramite diverse statuizioni, con il favore delle spese, anche del procedimento di appello.
3 A seguito di rinvio disposto, su concorde istanza delle parti, onde consentire la valutazione dell'ipotesi conciliativa prospettata dal Collegio, non essendo stato raggiunto alcun accordo, all'udienza del 5.11.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
___________
L'appello proposto da non può trovare accoglimento, per Parte_1 le ragioni di seguito e
Giova rammentare come sia pacifico e documentale il fatto che l'autista
– assunto a termine il 12.7.23 e stabilizzato il 12.10.23 – all'inizio CP_1
dello stesso anno si vedeva modificare il luogo di partenza e rientro del suo quotidiano giro di consegne, a partire dal giorno successivo, da CASOREZZO a ER.
Ne conseguiva la decuplicazione della distanza del luogo di lavoro dalla sua abitazione, sita in DAIRAGO.
Il tragitto, necessario per raggiungere il nuovo punto di prelievo del mezzo, passava – infatti – da 15 a 150 Km. circa, in assenza di alcun rimborso spese da parte della datrice di lavoro.
Dopo un iniziale spostamento ad per la sola giornata del 4.12.23, la CP_2 società ribadiva la disposizione di ritiro del mezzo presso la dipendenza aziendale di ER (doc. 10 bis, ric. I gr.) ed, il 15.12.2023, contestava a l'assenza ingiustificata. CP_1
Quest'ultimo prontamente replicava, evidenziando di non avere “le possibilità economiche e il mezzo adeguato per andare a Vercelli” (doc. 10 bis, cit.).
Seguiva l'intimazione del licenziamento.
In tale quadro fattuale, la – pur nota – giurisprudenza che onera il lavoratore di provare gli elementi a giustificazione dell'assenza (v. ad es. Cass. 7681/2024; 16597/2018; 2988/2011) non sorregge adeguatamente il gravame.
Se, infatti, è pacifica la mancata presentazione di al lavoro nel CP_1 periodo oggetto di addebito, altrettanto note ne sono le motivazioni, costituite da una ingiustificata modifica del luogo di lavoro, incompatibile – in un'ottica di buona fede contrattuale – con le condizioni e le esigenze di vita del dipendente, il cui luogo di residenza era pacificamente noto alla società, essendo riportato sia nel contratto individuale di lavoro (doc. 2 ric. I gr.), che nella comunicazione “ ” relativa all'assunzione a tempo indeterminato. Pt_2
Occorre, in proposito, evidenziare come, nel citato contratto individuale, il luogo di lavoro fosse fissato in “MAGENTA, via MILANO 63”, corrispondente alla
4 “sede legale” della società indicata in calce al medesimo documento nonché nella predetta comunicazione “ ”. Pt_2
È, tuttavia, indiscusso come l'effettiva località ove doveva CP_1 quotidianamente presentarsi all'inizio dell'orario di lavo ientro al termine della giornata fosse sempre stata, in concreto, quella di CASOREZZO, ove va – pertanto – individuata l'effettiva sede di assegnazione del dipendente.
Questa Corte ha già in precedenza recepito il principio giurisprudenziale – condiviso dal Collegio – secondo cui il rifiuto della prestazione lavorativa presso la nuova sede di lavoro può ritenersi proporzionato e conforme a buona fede, laddove il provvedimento datoriale contrasti, in modo grave ed illegittimo, con le esigenze vitali del dipendente.
Tale è l'ipotesi realizzatasi nel caso di specie, in cui il mutamento del luogo di lavoro è stato del tutto immotivato, né risulta assistito, nel presente giudizio, da alcuna allegazione probatoria in ordine alle sottese esigenze datoriali.
Chiaramente è, invece, emersa l'incidenza di tale variazione sulla posizione soggettiva del dipendente, chiamato ad affrontare spostamenti quotidiani di circa 300 Km. complessivi, con rilevanti oneri interamente a suo carico, in assenza di elementi sulla disponibilità di servizi pubblici idonei ad attuarli in modo compatibile con gli orari di lavoro.
Del tutto evidente appare la gravità del pregiudizio che ne sarebbe derivato per
, dal lato sia personale che patrimoniale. CP_1
Sotto il primo aspetto, ingente sarebbe stato il dispendio di tempo ed energie, reso necessario dai lunghi percorsi giornalieri di andata e ritorno, con conseguente rilevante aggravio dell'usura lavorativa e detrimento della necessità di recupero psico fisico, anche a fini di sicurezza della prestazione di autista, nonchè delle esigenze familiari e sociali del dipendente.
Occorre, infatti, evidenziare come l'orario lavorativo di si CP_1 articolasse su una fascia complessiva di 10 ore, con inizio alle 8 no, due ore di pausa dalle 12,00 alle 14,00, e conclusione alle 18,00: per osservarlo, l'autista avrebbe dovuto percorrere circa 150 Km. entro le ore 8,00 antimeridiane, per poi rimettersi in viaggio, per analoga distanza, alle ore 18,00, dopo avere già guidato il mezzo di servizio per otto ore nell'espletamento delle sue mansioni.
L'aggravio di tempo e fatica ne emerge in tutta la sua portata, palesemente pregiudizievole delle primarie necessità individuali.
Altrettanto elevata sarebbe stata l'incidenza economica dei viaggi, tanto più in ragione della indiscussa necessità di un mezzo proprio, evidenziata dal dipendente – unitamente all'indisponibilità dello stesso – fin dalla risposta alla contestazione disciplinare e mai negata dalla parte datoriale.
5 Incidenza da apprezzare alla luce dell'importo della retribuzione mensile di
, pari ad € 1.826,05 lordi per 14 mensilità, come risulta dall'ultimo CP_1 cedolino paga allegato, sub doc. 14, al ricorso di primo grado.
Una percorrenza di circa 1.500,00 Km. settimanali avrebbe richiesto costi tali, da comportare una rilevante decurtazione delle risorse destinabili alle basilari esigenze di vita del lavoratore.
A ciò si aggiunga l'immediata efficacia della disposizione datoriale, impartita a da un giorno all'altro, senza alcuno spazio per gestirne l'attuazione CP_1
e le conseguenze.
Né va trascurato il fatto che il dipendente ha pacificamente offerto la propria disponibilità a rendere le prestazioni presso la località originaria.
Alla luce delle descritte circostanze del caso concreto – congiuntamente valutate – il rifiuto della prestazione presso la nuova sede, stabilita da appare del tutto proporzionato e conforme ai canoni di Parte_1 trovando “applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (Cass. 11.5.2018, n. 11408; conf. Cass. 13.8.2019, n. 21391; nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano, n. 499/2024).
Appare, quindi, certamente rispettato nel caso di specie il “canone dell'art. 1460 c.c. in punto di necessità di equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione”, richiamato dal Supremo Collegio in analoga fattispecie, in cui il Giudice di merito aveva ritenuto legittimo il rifiuto della prestazione in ragione della “obiettiva incidenza sulle esigenze di vita - …
- del trasferimento in una sede di lavoro posta a notevole distanza” (in quel caso, dal luogo della reintegrazione disposta giudizialmente: v. Cass. 26197/2022).
L'applicazione di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie consente di escludere che la condotta ascritta al dipendente abbia integrato alcuna violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro, trasgrediti invece dalla parte datoriale: ne conseguono l'insussistenza dell'addebito disciplinare e l'illegittimità del licenziamento, come accertata dal TRIBUNALE.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, l'impugnazione deve essere respinta, risultando assorbito ogni ulteriore profilo, in lite dedotto;
la decisione della controversia nel merito supera altresì l'istanza inibitoria, avanzata dalla parte appellante.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità,
6 nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 483/2025 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 5.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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