CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2620/2023 promossa in grado d'appello
DA
(già poi Parte_1 Parte_2 Parte_3
poi (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Tinelli Vittoriano,
[...] Parte_4 P.IVA_1 unitamente all'avv. Melissano Tiziana come da delega inatti, elettivamente domiciliata In Via Santa Croce, 4 presso lo studio The Firm Tax & Legal 20122 Milano APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in via g. Catani. 37 Prato presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Baccichet Marco, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
C.F. ) _2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni
Per (già poi Parte_1 Parte_2 Parte_3
poi : Voglia rigettare tutte le domande proposte da
[...] Parte_4 Controparte_1 ivi incluse quelle in via istruttoria, in quanto inammissibili, prima ancora che infondate in fatto e diritto;
trattenere la causa in decisione;
accogliendo le domande di precisate in atti, riformare Parte_1 la sentenza n. 1841/2023, pronunciata dal Tribunale di Monza l'11 agosto 2023 nel giudizio R.G. n. 12476/2019; 1
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_1
➢ quanto ai motivi di appello rassegnati da accertarne la relativa infondatezza e, per Parte_4 l'effetto, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata, anche eventualmente in forza dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed espressamente risposte nella presente sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
➢ quanto al motivo di appello incidentale, accogliere il medesimo e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata, anche eventualmente in forza dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed espressamente risposte nella presente sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertando la fondatezza delle contestazioni mosse da avverso le fatture emesse da e Controparte_1 Parte_4 condannando a versare in favore di il solo importo di € Controparte_1 Parte_4 38.438,32, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, condannando altresì quest'ultima a restituire in favore di le maggiori somme dalla stessa versate;
Controparte_1
il tutto, con vittoria di spese di lite ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: insiste nell'accoglimento dei mezzi di prova indicati nel giudizio di primo grado in sede di atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c., cui ci si riporta integralmente, nonché nel rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
( in avanti , nell'allegare di avere concluso un appalto di servizi con Controparte_1 CP_1
(in avanti ), conveniva in giudizio l'appaltatrice e la Controparte_3 Pt_2 subappaltatrice (in avanti al fine di accertare la legittima sospensione del _2 _2
Ill.ma Corte adita.
2. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE nei confronti di accertare e CP_1 dichiarare che è debitrice nei confronti di dell'importo di euro 1.056.557,66 o Controparte_1 Controparte_4 del veriore importo determinato nel corso del presente giudizio ovvero dell'importo ritenuto di giustizia da Codesta Ill.ma Corte adita e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento a favore di delle fatture da quest'ultima emesse, per un totale di euro 1.056.557,66, Parte_4 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture emesse e prodotte sino all'effettivo soddisfo o dell'ulteriore importo che dovesse essere accertato e dichiarato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia da Codesta Ill.ma Corte adita adito il tutto sempre oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture emesse e prodotte sino all'effettivo soddisfo.
3. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE nei confronti di
nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di accertare _2 Controparte_1 e dichiarare la responsabilità esclusiva di in relazione agli esborsi effettivamente provati e subiti da a _2 CP_1 favore dei dipendenti della subappaltatrice e in relazione ai danni provati e correttamente quantificati da nonché in CP_1 ordine a qualsiasi altra richiesta avanzata da nei confronti di ivi incluso Controparte_1 Parte_4 l'eventuale pagamento degli oneri contributivi e previdenziali e per l'effetto condannare a tenere indenne e _2 mallevata da qualunque richiesta avanzata da ed in via di regresso, al Parte_4 Controparte_1 rimborso a favore di dell'integrale importo versato da quest'ultima a favore di Parte_4 Controparte_1 e/o compensato per: i) le retribuzioni dei dipendenti di ii) a titolo di risarcimento dei danni che
[...] _2 CP_1 dovesse provare e quantificare nel corso del presente giudizio iii) nonché in ordine a qualsiasi altra richiesta avanzata da
ivi incluso l'eventuale pagamento da parte di quest'ultima degli oneri contributivi e previdenziali;
Controparte_1 con l'ulteriore effetto, laddove fosse accertato che sia debitrice nei confronti di di Parte_4 _2 importi da corrispondere in ragione dei rapporti di cui è causa, dichiarare la compensazione tra gli importi che saranno trattenuti a o che comunque quest'ultima dovrà pagare a e gli importi Parte_4 CP_1 CP_1 eventualmente dovuti dalla stessa a 4. In ogni caso, con vittoria dei compensi Parte_4 _2 professionali e delle spese del doppio grado di giudizio (intendendo con riforma della condanna alle spese del 1° grado e condanna per il pagamento delle spese del 2° grado) valutando anche gli eventuali profili di responsabilità di ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. per quanto riguarda il contegno processuale avuto in 1° grado 2 Successivamente , Parte_3 Controparte_4 Parte_4 [...]
Parte_1 pagina 2 di 18 pagamento dei corrispettivi vantati da per i servizi svolti, in ragione degli inadempimenti tenuti Pt_2 dalla e/ o dalla subappaltatrice fino al momento del pagamento di quanto dovuto a Pt_2 _2 titolo di contributi, fino al termine di prescrizione. Chiedeva altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di , in quanto fondata su fatture contestate, e la condanna di e Pt_2 Pt_2 _2 al rimborso degli importi versati a titolo di retribuzione dei dipendenti impiegati nell'appalto.,
Chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, e non, limitatamente nei confronti di
, per l'intervenuta risoluzione del contratto e cessazione delle attività, nonché per il Pt_2 danneggiamento dei beni contenuti nelle strutture in cui era stata svolta l'attività oggetto di appalto. Infine chiedeva accertarsi e dichiararsi la compensazione tra quanto versato a titolo di retribuzioni e quanto spettante in virtù delle domande svolte, con quanto dovuto per i servizi prestati da . Pt_2
si era costituita e, nel chiedere in via principale il rigetto delle domande avanzate nei sui Pt_2 confronti, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro1.056,557,6, o la minore somma non contestata di euro 746.933,62, nonché, in via riconvenzionale trasversale, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, accertarsi la responsabilità esclusiva di per gli esborsi effettuati in favore dei lavoratori. _2
a propria volta costituitasi, nel rappresentare di essere stata vittima di una truffa da parte di _2 terzi in ordine alla documentazione utilizzata per effettuare la compensazione dei debiti erariali, eccepiva l'assenza di prova di pagamenti per propri oneri contributivi e retributivi, contestando sia l'esistenza che l'imputabilità a sé dei danni lamentati dall'attrice.Chiedeva infine il rigetto della domanda attorea, in subordine respingersi la domanda di regresso dispiegata da nei suoi Pt_2 confronti.
Il tribunale di Milano,con sentenza n. 1814/ 2023 del 8.8.2023, pubblicata il 11.8.2023, ha statuito:
“1. in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice, accerta e dichiara la legittimità ai sensi dell'art. 1460 c.c. della sospensione, effettuata da del pagamento delle fatture emesse da Controparte_1
limitatamente all'importo di € 725.447,47; Pt_2 Controparte_5
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_3
già oggi condanna
[...] Controparte_6 Controparte_4 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., a corrisponderle la minor somma di € 331.110,19, oltre interessi CP_1 moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'appaltatrice, condanna
in persona del legale rapp.te p.t., a restituire a in persona del legale _2 Controparte_4 rapp.te p.t., la somma di € 725.447,47, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n.
231/2022 maturati a decorrere dalla data di costituzione in giudizio di sino a quella del saldo effettivo;
Pt_2
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_4
5. dichiara integralmente compensate tra e le spese di lite Controparte_1 Controparte_4 rispettivamente sostenute;
6. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a ed a _2 Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., le spese di lite rispettivamente sostenute nell'ambito Controparte_4 del presente giudizio che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi € 30.241,00, di cui 1.241,00 per spese esenti e 29.000,00 per compensi, e, quanto alla seconda, in complessivi € 30.686,00, di cui 1.686,00 per spese
pagina 3 di 18 esenti e 29.000,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge”.
In particolare il tribunale, preso atto della mancata contestazione da parte di di parte Controparte_1 delle fatture emesse da , nonché ritenuta infondata l'eccezione di inadempimento sollevata in Pt_2 relazione alla restante parte delle fatture, avuto limitatamente riguardo all'impegno assunto da Pt_2 di applicare i tariffari praticati della precedente gestione e sostenere i costi dei materiali e lavoro non compresi nel tariffario, ha ritenuto fondato il credito oggetto di domanda riconvenzionale di per Pt_2
l'importo di euro 1.056.557,66.
Quanto alle legittimità dell'eccezione ex art 1460 c.c., “ratio fondante la presente controversia”, avuto riguardo alla esposizione della committente alla responsabilità solidale ex art. 29 DLg 276/ 03, sia con riferimento alle retribuzioni che agli oneri contributivi e previdenziali, ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata da in via principale al fine di individuare il quantum dell'importo detraibile ai fini CP_1 della pronuncia condannatoria. .3
Ritenuta accertata la corresponsione da parte di di euro 329.644,93 a titolo di retribuzione dei CP_1 dipendenti somma passibile di costituire in via astratta oggetto di diritto di regresso, in _2 concreto passibile di restituzione in via di regresso nel minore importo di euro 245.93, 37, al netto dell'importo di 83.710,56 in ragione della riferibilità degli emolumenti al periodo in cui l'appalto era ancora in corso con l ha individuato il credito residuo di in Controparte_7 Pt_2 euro 810.623,29. Appurato il mancato versamento di importi in favore degli enti previdenziali da parte della committente, richiamato come il termine di decadenza biennale ex art. 29 Dlg 276/ 03 non si applichi all'azione promossa dagli enti previdenziali, ha affermato come non fosse provato il versamento dei contributi previdenziali per effetto della compensazione con il credito ceduto dalla società Meridiana, sicchè ha ritenuto che il relativo importo di euro 462.000,00 dovesse essere detratto da quanto spettante all'appaltatrice, essendo oggetto di sospensione fino al decorso dei cinque anni utili all'esercizio dell'azione da parte dei competenti enti, termine scaduto il quale il credito sospeso sarebbe divenuto esigibile.
Il giudice ha pertanto individuato in euro 348.623,29 la somma spettante a a titolo di Pt_2 corrispettivo.
Ha infine ritenuto generiche le allegazioni svolte da in relazione al vantato risarcimento dei CP_1 danni da cessazione dell'appalto, al pari del dedotto danno all'immagine.Ha riconosciuto invece fondata parzialmente la domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale patito da per CP_1
i danneggiamenti alle proprie strutture, danno riconosciuto nella misura di euro 17.513,10.
Ha pertanto individuato il credito spettante a nella misura di euro 331.110,19. Pt_2
Infine, nel dare atto che tale importo sarebbe andato sostituire quanto oggetto dell'ordinanza pronunciata ex art. 186 ter .c.p.c., adottata per il maggiore importo di euro 553.557,16, preso atto dell' assenza di domanda restitutoria l'eccedenza. 3 Con ordinanza ex art.186 ter c.p.c. resa in data 29.12.2021, sulla scota di una tabella riepilogativa prodotta da il _2 giudice ha ritenuto possibile di provvisoria esecuzione l'importo di euro di € 553.557,16 ( rivelatosi frutto di un errore di calcolo emendato in sentenza), “stante la non discutibilità del servizio prestato “ avendo sottratto dall'importo di € 1.056.557,66, desumibile dalle fatture emesse nei confronti della committente con riferimento a tutti i servizi di logistica appaltati, l'importo di € 513.000,00 “quale somma in parte già corrisposta e, in parte, ancora potenzialmente azionabile per la contribuzione non versata dall'appaltatrice”. pagina 4 di 18 Il tribunale ha poi condannato in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale di _2
, a restituire a quanto versato da quest'ultima a comprendendo quanto pagato in Pt_2 Pt_2 CP_1 favore dei propri dipendenti, nonché la somma riconosciuta a a titolo di danno patrimoniale, ed CP_1 infine l'ulteriore somma non corrisposta da a seguito della indebita compensazione con CP_1 l'importo portato dalla cessione di credito. Ha ritenuto che la parziale fondatezza dell'azione escludesse profili di dolo o colpa grave valutabili ex art.96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha avanzato appello articolando motivi di censura avuto riguardo, Tes_1 in estrema sintesi:
1. alla dedotta erronea ritenuta legittimità della sospensione dei pagamenti ex art.1460 c.c. da parte di ( p.11 e ss. appello); Controparte_1
2. all'erronea applicazione delle norme in materia di azione di regresso e compensazioni, con conseguente erronea determinazione del credito di ( p.41 e ss appello); Pt_2
3. all'erroneo riconoscimento del risarcimento danni a favore di ( p.47 e ss) ; CP_1
4. al riparto delle spese di lite, poste in compensazione tra le parti, e omessa condanna ex art.96
c.p.c. a carico di ( p.53 e ss). Controparte_8
Ha chiesto il rigetto delle domande avanzate da e, in via riconvenzionale principale, dichiararsi CP_1 debitrice dell'importo di euro 1.056.577,66, ovvero dell'importo ritenuto di giustizia, con CP_1 conseguente condanna al pagamento del relativo importo in suo favore, il tutto con interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
in via riconvenzionale trasversale accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di in relazione agli esborsi effettuati e provati effettuati da _2 CP_1 tenendo indenne dalle richieste avanzate da in via di regresso e/o compensate. Pt_2 CP_1
Si è costituta con comparsa di costituzione e appello incidentale con cui, nel Controparte_1 contraddire le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello principale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, anche avuto riguardo alle domande svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c.
In particolare ha censurato che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato le CP_1 eccezioni sollevate in ordine alla debenza di corrispettivi esposti nelle fatture contestate, il tutto per un importo di euro 239.89, 97 oltre iva, importo da decurtarsi a titolo di controcredito di quanto vantato da a titolo di corrispettivo, in termini tali che il credito vantato da sarebbe da Pt_2 CP_9 individuarsi nel minore importo euro 38.438,32 , o diversa somma ritenuta di giustizia.
Dopo un rinvio, all'udienza del 20.6.20244, il consigliere ha rinviato alla udienza del 12.12 2024 e assegnato i termini ex art 352 c.p.c. Alla predetta udienza, disposta la trattazione scritta, depositate le note difensive, la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
La causa è stata decisa nella camera di collegio del 19.12.2024.
pagina 5 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova richiamare che con la domanda introduttiva in primo grado ha chiesto di “b) dichiarare la CP_1 legittimità dell'avvenuta sospensione dei pagamenti operata da nei confronti della Controparte_1
ex art. 1460 c.c., in ragione degli inadempimenti tenuti dalla e Controparte_4 Controparte_4 dalla dedotti in atti, fino al momento del pagamento da parte della e/o _2 Controparte_4 della delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di ritenute fiscali o fino al termine _2 di prescrizione della relativa responsabilità solidale in capo a ex art. 29, D. Lgs. 276/03” Controparte_1 Ha quindi correlato l'invocata legittimità dell'esercizio del diritto ex art. 1460 c.c. all'”inadempimento contrattuale di :avvenuta interruzione ingiustificata nello svolgimento delle obbligazioni Pt_2 contrattuali” (p.9 atto di citazione) ed al “mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali da parte di . In ogni caso, sul mancato versamento degli stessi da parte della _2
, unico soggetto ad avere rapporti contrattuali con la ” ( p.11atto di citazione). Pt_2 _2
Hanno costituito domande distinte sia quella di regresso per quanto pagato a titolo di retribuzioni dei dipendenti (lett. c) “condannare e/o al rimborso dell'integrale _2 Controparte_4 importo versato dalla scrivente a titolo di retribuzione dei dipendenti impiegati nell'appalto, pari ad € 203.413,79, o la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, anche in ragione di future richieste di pagamento che dovessero pervenire alla ex art. 29, D. Lgs. 276/03, o altra Controparte_1 norma inerente alla solidarietà in materia di appalti”) che quella di risarcimento ( lett. e)
“condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Controparte_10 per l'intervenuta ingiustificata risoluzione del contratto di appalto e immediata Controparte_1 cessazione di ogni attività, a titolo di danno patrimoniale e di danno all'immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa, nonché al rimborso dell'importo di € 91.139,67, a titolo di risarcimento per l'avvenuto danneggiamento di portoni e strutture varie….”.)
dal suo canto si duole che l'accoglimento delle domande di abbia avuto l'effetto di Pt_2 CP_1 ridurre il credito spettante per le prestazioni rese che, da un ammontare di euro 1.056.557,66, fatto in parte oggetto di contestazioni pretestuose, è stato riconosciuto nel minore importo di euro 331.110,19.
1.Il primo motivo dell' appello principale è infondato.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda ex art.1460 c.c., ritenendo la sospensione dei pagamenti portati dalle fatture emesse da legittima, non per l'interezza del Pt_2 debito maturato nei confronti della committente ma solo per gli importi corrispondenti a CP_1 quanto effettivamente pagato da a titolo di retribuzione dei dipendenti e quanto la CP_1 _2 committente fosse esposta a pagare per oneri previdenziali ai sensi dell'art. 29 Dlg 276/ 03.
Salvo quanto meglio esposto in seguito, può anticiparsi che la sospensione dei pagamenti in favore di in relazione al maturato debito retributivo ha trovato sviluppo nel riconoscimento del diritto di Pt_2 regresso da parte di per quanto effettivamente pagato, e solo in relazione alla parte per cui CP_1 sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per fare luogo a diritto di regresso ( p.16,17 sentenza impugnata).
In sede di appello ha lamentato l'omesso esame della fattispecie e dell'iter temporale fine di Pt_2 inferire, in ultima analisi, l'assenza di inadempimenti di natura contrattuale da parte di e Pt_2
pagina 6 di 18 l'essere incorso il giudice in vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c. per essere andato oltre le presunte violazioni contrattuali eccepite da nei confronti di , avendo ritenuta fondata l'eccezione CP_1 Pt_2 di inadempimento sul presunto rischio futuro di prospettato come nel potere essere sottoposta CP_1 ad una pretesa impositiva.
Va richiamato che l'art 1460 c.c. configura un diritto potestativo utile a paralizzare la pretesa della controparte contrattuale sì da rendere inesigibile temporaneamente la propria prestazione. Trattasi di un rimedio avente una funzione latamente cautelare, conservativa della posizione sostanziale che, avendo una funzione riequilibratrice del rapporto in corso di esecuzione, prescinde dalla imputabilità o meno dell'inadempimento, imputabilità che viene invece in rilievo ai fini della risoluzione, potendo più propriamente essere qualificato come un legittimo “mancato adempimento”, una sorta di causa di giustificazione dell'inadempimento. E'stato in proposito recentemente affermato che l'istituto
“costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratt o e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. L'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 36295 del 28/12/2023).L'exceptio inadimpleti contractus non può quindi avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garan tirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. Detta eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento , mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.Si è poi affermato che “nel caso d'inadempimento a clausole particolari del contratto o ad obbligazioni accessorie, ove le une e le altre sia da considerarsi essenziali nell'economia complessiva del rapporto, e tali, comunque, per cui la loro violazione comporti un pregiudizio rilevante per la parte in favore della quale dovevano operare e, per altro verso, incida negativamente sul rapporto fiduciario inter partes, inducendo in quella lesa il ragionevole dubbio della probabile iterazione del comportamento illecito della controparte, per il che deve ritenersi che il principio stesso, alle considerate condizioni, possa trovare applicazione non solo nell'ipotesi d'integrale inadempimento dell'obbligazione principale ma anche nelle ipotesi di non rite adimpleti contractus ( Cass. Civ. n. 11180/2019).
Aderendo a tali coordinate il giudice ha richiamato come l'art 1460 c.c. rappresenti “un rimedio di carattere generale dell'ordinamento giuridico volto a tutelare, anche sotto il profilo patrimoniale, il soggetto adempiente (o anche solo parzialmente adempiente) dal rischio, concreto ed attuale, dell'inadempimento altrui sicché non si vede la ragione per la quale dovrebbe negarsene l'applicazione al caso di specie, ove l'attrice ha chiesto accertarsi la legittimità della sospensione dei pagamento al fine di evitare di essere costretta a corrispondere somme difficilmente recuperabili in futuro nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancata copertura a cura dell'effettivo datore di lavoro degli oneri contributivi e previdenziali che avrebbe dovuto versare allo Stato quale sostituto d'imposta dei propri lavoratori dipendenti”. pagina 7 di 18 Non appare pertanto pertinente il rilievo secondo cui il giudice avrebbe dovuto “analizzare l'intera fattispecie e tutti i comportamenti delle parti integralmente considerati, contrapponendo all'inadempimento invocato da nei confronti di a quello eccepito da quest'ultima, e Pt_2 CP_1 valutando se la sospensione dei pagamenti da parte dell'odierna appellata era giustificato ovvero giustificava la risoluzione dell'appalto invocata da ” ( p.15 appello) in quanto non viene in Pt_2 rilievo l'inadempimento in funzione della risoluzione del contratto, giustificata o meno, bensì la legittima sospensione dell'adempimento di una delle parti a fronte dell'inadempimento, anche parziale, della controparte tenuta alla prestazione in ragione della necessità di assicurare il rispetto del sinallagma contrattuale.
Deve considerarsi che la fattispecie data rientra in un appalto di servizi avente carattere di durata in cui l'esecuzione ha avuto luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi con funzione corrispettiva, sicchè l'equilibrio contrattuale ha potuto trovare realizzazione mediante una attuazione progressiva che ha visto a fronte di prestazione di servizi, da un canto, il versamento dei rispettivi corrispettivi calcolati di volta in volta sulla base di tariffari condivisi.
La circostanza per cui l'inadempimento contrattuale di una parte costituisce presupposto dell'esercizio dell'eccezione d'inadempimento presuppone, a sua volta, che tra le prestazioni vi debba essere contemporaneità o simultaneità oppure uno iato cronologico che renda possibile la dinamica contrapposta di inadempimento ed eccezione in cui il soggetto tenuto per secondo, per necessità logica in quanto cronologica, possa opporre il rifiuto quando il termine per l'adempimento a carico del primo sia trascorso senza che abbia ricevuto la prestazione o che l'obbligazione sia stata esattamente adempiuta.
La valutazione rimessa al giudice attiene la sospensione dei pagamenti eccepita in relazione alle prestazioni rese fino alla risoluzione del contratto, considerando che la fatturazione di una parte dei servizi è andata a cadere dopo l'intervenuta cessazione del rapporto. Può anticiparsi sin da ora che non è in contestazione l'adempimento di in ordine alla Pt_2 effettuazione dei servizi che hanno costituito oggetto di fatturazione.
La stessa ricostruzione offerta dall'appellante dà conto del mancato pagamento di una parte delle fatture, emesse per i servizi resi, a fronte di contestazioni sulle tariffe applicate o su costi extra asseritamente non di pertinenza della committenza, nonché dell'inserimento in corso di esecuzione del rapporto dell'emergere e svilupparsi della vicenda del cd. “credito Meridiana”.
nei propri scritti difensivi ha quindi dato atto che al novembre 2019 i pagamenti relativi ad Pt_2 ottobre 2019 non effettuati da ammontavano ad euro 150.469,92, mentre a dicembre il credito CP_1 complessivo di , sommato a quello delle fatture scadute ad ottobre, ammontava ad euro Pt_2
356.438,41 (p.17, 18 appello;
cfr. estratto autentico doc. 13 del 1° grado).
Tale importo è andato via via lievitando, mentre nel frattempo ha provveduto al versamento per CP_1 retribuzioni dei lavoratori non saldate, andando così a creare una posta di credito passibile di _2 essere opposta in compensazione al controcredito maturato da . Pt_2
Emerge pertanto che la sospensione dei pagamenti da parte di è ancorabile solo in un primo CP_1 momento a contestazioni che attengono il non corretto adempimento degli accordi contrattuali (rectius applicazione del corrispettivo concordato o la fatturazione di prestazioni asseritamente a carico della controparte), mentre in una seconda fase agli ulteriori dedotti inadempimenti (individuati da CP_1 pagina 8 di 18 nell'omesso monitoraggio e omesso controllo su e nella repentina cessazione del servizio) si _2
è accompagnato ed aggiunto il rischio connesso alla responsabilità solidale ex art.29 Dlg 276/ 03.
La formale dichiarazione di sospensione dei pagamenti è stata oggetto della nota del 19.12.2019 (doc. 12 fasc. I grado 5 CP_1
A metà novembre, quando la falsità della cessione del credito erariale Meridiana di euro 462.000,00 opposto in compensazione da per assolvere al debito contributivo ha assunto contorni più _2 evidenti, il debito complessivo di ammontava ad euro 151.596,016, per raggiungere, a CP_1 dicembre, prima della cessazione del rapporto, l'importo di euro 356.438,4
In effetti il giudice di primo grado ha accertato che la sospensione dei pagamenti fondata sulle contestazioni in ordine alla debenza degli importi fatturati, che copre il periodo antecedente l'emersione della falsità del credito Meridiana, non possa essere apprezzata atomisticamente, e, in ogni caso, come meglio esposto in seguito, ha accertato il diritto di al pagamento dei corrispettivi CP_1 maturati da , seppure nella misura oggetto di condanna, al netto dell'operata compensazione e Pt_2 di quanto ancora non esigibile.
Sotto questo profilo non appare che il giudice abbia dato ingresso ai diversi profili dei dedotti inadempimenti contrattuali di in quanto l'asserita omessa attività di monitoraggio e controllo Pt_2 su non hanno assunto una valenza ulteriore rispetto al profilo che investe l'esercizio del diritto _2 ex art. 1460 c.c. in ragione del rischio contribuivo.In tal senso le deduzioni dell'appellante volte a contestare l'esistenza di un obbligo di informativa o di monitoraggio in capo a si rivelano non Pt_2 conducenti al fine del decidere delineandosi come obbligazioni accessorie di _2
Non è pertanto fondata la censura che si appunta sull'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo chiesto l'accertamento della legittimità della sospensione sia avuto riguardo agli asseriti CP_1 inadempimenti sia al rischio contributivo.
. pagina 9 di 18 Deve osservarsi in proposito che già a novembre 2019 aveva sollecitato l'invio di CP_1 documentazione inerente il credito compensato con gli F24, avendo già con nota del 29.8.2019 fatto presente che i contributi di non risultavano versati già da giugno, avendo la consorziata _2 proceduto a rateizzazione ( docc.3, 4 fasc. I grado . CP_1
La nota del 6.12.2019 non fa che cristallizzare l'esito non chiarificatore della documentazione offerta da a a supporto della operazione di compensazione operata da non certo la Pt_2 CP_1 _2 prima interlocuzione avviata sul punto, avanzandosi in quella sede richiesta di “ulteriori documenti”, sfociata poi nella formale riserva di sospensione dei pagamenti ( docc. 8,9 fasc.I grado . CP_1
Quanto esposto rende ininfluente che avesse trasmesso regolari modelli F 24 e DURC fino a Pt_2 ottobre 2019, considerato altresì che è stato chiarito che mentre la mancanza di Durc legittima la sospensione dei pagamenti ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022), la sussistenza degli stessi non va al di là della funzione di certazione in materia previdenziale per cui, in caso di contestazione, come nel caso di specie, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege ( Cass Sez. L - , Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024 ).
E' rimasto quindi non contraddetto che il credito portato in compensazione da in relazione al _2 versamento dei debiti contributivi per i mesi di agosto, settembre, ottobre 2019, si sia rivelato del tutto inesistente, tant'è che tale vicenda ha dato luogo alla denuncia da parte di nei confronti di Pt_2
( doc.14 fasc. I grado ). _2 Pt_2
Va richiamato che l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altru i diritto, essendo dunque del tutto ininfluente la buone fede di (Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 Pt_2 del 14/09/2017, Rv. 645426 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006).
Peraltro non è contestato cha al 19.12.2019, a fronte del rivelatosi illecito utilizzo del credito erariale per euro 462.000,00 le compensazioni operate da fossero già stimate nella misura di euro _2
380/400.000,00 (doc. 12 fasc. I grado , sicchè dal confronto tra i rispettivi inadempimenti delle CP_1 parti, emerge che al dicembre 2019 il credito di a titolo di corrispettivo per le prestazioni Pt_2 rese, pari ad euro 356.438,41, si presentava di importo inferiore a quello a cui risultava esposta CP_1 ex art 29 Dlg 273/ 03.
Emerge quindi che a dicembre 2019 non si palesasse alcuna oggettiva sproporzione tra i contrapposti inadempimenti, sicchè il mancato adempimento del pagamento dei corrispettivi da parte di risulterebbe non contrario alla buona fede oggettiva, mentre, per contro, ai CP_1 fini del giudizio, non rileva che la documentazione acquisita da si presentasse _2 apparentemente regolare, essendo comunque emerso che fosse edotta della Pt_2 rateizzazione dei contributi da parte della consorziata già dall'estate 2019. Va in proposito richiamato che anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), vale il principio secondo cui “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo al l'interesse perseguito dalla parte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva”( pagina 10 di 18 Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295 Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022,
n.17020).
E' stato poi definitivamente accertato che il rischio contributivo non fosse ipotetico, ma serio, non essendo stato contraddetto efficacemente che non abbia utilizzato il credito in compensazione, _2 né è stato provato che la stessa consorziata abbia saldato con diversa modalità i contributi per il cui pagamento è stato utilizzato in compensazione il credito Meridiana. Non si verte pertanto in tema di un “inadempimento futuro e non provato” (p.38 appello) quanto di un inadempimento di a cui _2
è da considerarsi esposta in via solidale fino al perfezionarsi del termine prescrizionale. CP_1
Ferma la serietà e fondatezza del rischio contributivo in capo a mal congegnata e “ ipotetica” è CP_1 semmai l'asserita compensazione del credito Meridiana, compensazione mai avvenuta, non essendo stato provato alcun pagamento a titolo contributivo da parte del committente passibile di formare una posta di credito, in aggiunta a quello maturato per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, come meglio esposto in seguito.
In tal senso Suprema Corte ha affermato la legittimità della sospensione dei pagamenti operata dal committente ove vi sia il rischio di una rivalsa nei propri confronti da parte degli Enti previdenziali, in virtù dell'art. 29, D.Lgs. 276/2003, e che tale sospensione possa perdurare sino alla definitiva prescrizione dei contributi, ancora non intervenuta facendo leva sulla sinallagmaticità del rapporto contrattuale, e sull'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022).
Né rileva che non sia stata destinataria di alcuna ingiunzione o richiesta di pagamento in quanto CP_1
l'atto impositivo notificato dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS ha il precipuo fine di ottenere l'adempimento e, medio tempore, di interrompere il termine prescrizionale da parte dell'ente, e non costituisce certo la prova del rischio, rischio che è insito nell'omesso pagamento del debito contributivo. Che, ove eccepitane l'esistenza da parte di l'onere della prova in ordine CP_1 all'asserita mancanza dei presupposti per la sospensione per essere tale rischio asseritamente irreale, spettava a , essendo del tutto irrilevante, come sopra esposto, la buona fede di in ordine Pt_2 Pt_2 alla vicenda e l'adeguatezza o tempestività della sua attivazione nei confronti di _2
Emerge poi che sul protrarsi del rischio contributivo, si è innestato il maturato controcredito connesso al versamento da pare di degli importi dovuti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, CP_1 _2 effettuati il 20.12.2019 ( p.17 appello), posta passibile di essere opposta in compensazione.
in sede di atto introduttivo ha affermato “Ai sensi dell'art. 1302 c.c., ogni debitore solidale può CP_1 opporre in compensazione (all'obbligazione solidale) il credito vantato nei confronti di un condebitore. Si è già detto che la scrivente ha provveduto all'integrale versamento delle somme dovute in favore dei dipendenti di
(doc. 14) maturando un credito nei confronti delle coobbligate. Pertanto, anche a prescindere da tutto _2 quanto sopra, l'importo oggetto delle fatture emesse dalla il cui pagamento è stato sospeso dalla Pt_2 scrivente ex art. 1460 c.c., dovrà quantomeno essere compensato con gli importi anticipati dalla scrivente (e in realtà dovuti da e da ) a titolo di retribuzioni dei dipendenti utilizzati per lo svolgimento dei _2 Pt_2 servizi appaltati”
pagina 11 di 18 In ordine a tale ultimo punto emerge che, in data 19.12.2019, i sindacati e FI SL, CP_11 davano atto della mancata erogazione delle retribuzioni del mese di novembre 2019, nonché della 13° mensilità, in favore degli ex lavoratori di e intimavano alla di procedere al relativo _2 CP_1 pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003 e del D.L. n. 25 del 17 marzo 2017
(doc. 11 fasc. I grado , sicchè ha, dapprima, intimato la e la a CP_1 CP_1 Pt_2 _2 procedere al pagamento ed ha poi legittimamente provveduto al versamento degli importi richiesti
(docc.12, 14).
Del tutto legittimamente, se non doverosamente, ha provveduto al pagamento delle CP_1 retribuzioni.
In proposito non giova all'appellante il richiamo al precedente Cass. Civ sez II del 1281 del 12 gennaio n. 1281 che investe anche l'istituto di cui all'art.1676 c.c ( p.13 ss comparsa conclusionale appello).
Non si discute in questa sede della sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente, a fronte dell'eccepita assenza di prova del pagamento dei dipendenti da parte del subappaltatore, bensì dell'effettivo pagamento dei dipendenti da parte di che non ha CP_1 adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo a cui era tenuto avendo dato prova della spettanza del controcredito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).
Infine ai fini del presente giudizio rileva che alla data della domanda introduttiva del 27.12.2019 avesse titolo per non adempiere alle proprie prestazioni di pagamento. CP_1
3. Il secondo motivo di appello ( p.39 e ss. appello) è infondato.
ha lamentato la violazione delle norme che regolano l'azione di regresso, e le conseguenti Pt_2 compensazioni, avuto riguardo sia alla statuizione con cui il giudice di prime cure ha individuato in euro 331.110,19 l'importo oggetto di condanna a carico di detratti gli importi per i trattamenti CP_1 retributivi operati in favore dei dipendenti di e l'importo oggetto di rischio contributivo _2 afferente il cd. “credito meridiana” ( al netto dell'ulteriore importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno di euro 17.513,10), nonché, correlativamente, alla statuizione con cui è stata disposto che sia condannata in via di regresso a pagare a quanto oggetto di esborsi effettuati da _2 Pt_2 quest'ultima società, e non, piuttosto, in via esclusiva.
Occorre premettere in primo luogo e che ha agito in regresso sia nei confronti Controparte_1 Pt_2 che di con riferimento alle somme versate a titolo di retribuzioni nei confronti dei dipendenti _2 della subappaltatrice (vedasi precisazione conclusioni in primo grado lett.d), mentre per quanto attiene il rischio contributivo ha esercitato l'eccezione di inadempimento (vedasi precisazione conclusioni in primo grado lett.b), comunque ritenuta dal giudice legittimante la riduzione dell'importo da riconoscersi a credito verso e passibile di statuizione di condanna. CP_1
3.1 E' rimasto incontestato che abbia provveduto al pagamento di retribuzioni in favore dei CP_1 dipendenti per un importo di euro 329.644,93, importo da cui sono state detratte voci non _2 passibili di regresso nei confronti di , il tutto in termini tali da individuare l'importo Pt_2 legittimamente oggetto di diritto di regresso in euro 245.934,37 ( p.16,17 sentenza impugnata, p. 20-
22 comparsa conclusionale I grado ). Pt_2
pagina 12 di 18 Che quanto versato a titolo di retribuzioni da parte di abbia costituito una posta di credito CP_1 fatta oggetto di eccezione di inadempimento è questione che appare assorbita dall'accertamento del pagamento delle retribuzioni, con conseguente maturare del diritto di regresso. La pronuncia giudiziale ha accertato l'ammontare dell'importo dovuto a titolo di corrispettivi dalla committente a , l'ammontare dell'importo pagato a titolo di retribuzione passibile di CP_1 Pt_2 essere oggetto di diritto di regresso e ha poi operato la compensazione tra la posta di credito dovuta a titolo di corrispettivo a con la posta del debito retributivo oggetto di adempimento da parte di Pt_2
CP_1
L'appellante si duole del fatto che, poiché il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti sarebbe avvenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro/debitore principale quest'ultima _2 avrebbe dovuto essere condannata a titolo di regresso in via diretta verso essendo priva CP_1 Pt_2 di legittimazione passiva, in quanto condebitore solidale privo di interesse.
L'art. 29 co.2 Dlg 276/ 2003 nel sancire la responsabilità solidale tra committente “imprenditore o datore di lavoro”, l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi, è ispirata all'esigenza di tutelare il lavoratore, atteso che la ratio della norma è quella di evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2169 del
25/01/2022; Corte cost., sentenza n. 254 del 06.12.2017) tant'è che si è evocata una sorta di
«codatorialità sostanziale», nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7815 del 10/03/2022, Rv. 664123 - 01).La seconda parte del secondo comma della citata norma stabilisce che “il committente che ha eseguito il pagamento ….può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il regime di solidarietà ex art. 29 Dlg 276 del 2003, che funge da garanzia in favore del datore di lavoro e a vantaggio del lavoratore, comporta che una volta che il committente abbia adempiuto il debito retributivo in luogo dell'appaltatore, assolve ad una obbligazione propria istituita ex lege e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, mentre è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, mentre nei rapporti interni svolge una azione di regresso nei confronti dell'obbligato principale (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 33 del 03/01/2020; Cass. n.34 del 3.1.2020). E' stato in proposito ulteriormente chiarito che il committente " non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. nei confronti dell'appaltatore, obbligato principale” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 10543 del 20/05/2016).
La circostanza che il committente adempiendo al debito retributivo assolva ad una obbligazione propria rende quindi non pertinente il rilievo inerente “l'interesse” di , che è comunque il Pt_2 soggetto coobbligato nei confronti del lavoratore, e a favore del quale è adempiuto il pagamento delle retribuzioni da parte del committente.
E' stato in proposito efficacemente osservato che, stante il vincolo di solidarietà che avvince il committente, l'appaltatore ed il subappaltatore in base al quale ciascuno di essi, può essere costretto pagina 13 di 18 all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.) con tale obbligazione solidale “si realizza un'ipotesi di obbligazione complessa sotto il profilo soggettivo qualificata, nella solidarietà passiva, da una pluralità di debiti, retti da causa unica, in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi sia considerato pari grado con gli altri, con rafforzamento del vincolo obbligatorio anche in funzione di garanzia per il creditore in relazione all'intero credito.La richiamata essenza dell'istituto dispiega i suoi effetti nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, che viene in gioco nella fattispecie considerata, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso”.(Cass.sez. Lavoro Sentenza 15/01/2019, n. 834).
3.2 Il debito previdenziale dipendente dal cd.” credito Meridiana” partecipa delle deduzioni svolte nel medesimo motivo di appello solo nella misura in cui l'importo di euro 462.000,00 ha costituito oggetto di scomputo dall'importo oggetto di condanna di in favore di , al pari CP_1 Pt_2 dell'importo di euro 245.934,37 oggetto di diritto di regresso per l'intervento pagamento del debito retributivo da parte di CP_1
In altre parole il credito effettivamente posto in compensazione è quello, e non poteva essere altrimenti, che costituisce l'adempimento del debito retributivo, effettivamente oggetto di pagamento da parte di mentre il debito previdenziale ha fondato l'accertata legittimità della sospensione del CP_1 pagamento del corrispettivo di per importo corrispondente, con ciò impendo che l'importo di Pt_2 euro 462.000, 00 potesse considerarsi esigibile da . Pt_2
E' rimasto infine non contraddetto che non vi sia stata alcuna valida compensazione degli oneri contributivi e previdenziali, essendo inidonea la documentazione all'uopo versata da nel corso _2 del rapporto d appalto, né è stato provato che abbia adempiuto al debito contributivo con _2 altre risorse.
Per altro verso è pacifico che non abbia provveduto al pagamento in favore di nessun ente CP_1 previdenziale.
Occorre premettere che già il giudice di primo grado ha espressamente affermato che l'accertamento della legittimità dell'eccezione comporti la sospensione del pagamento delle somme fatte oggetto di eccezione di inadempimento per i soli cinque anni previsti per l'esercizio dell'azione da parte dei competenti enti previdenziali.La sentenza impugnata ha pertanto accertato l'importo esigibile e passibile di essere fatto oggetto di condanna a carico di non escludendo il definitivo maturare CP_1 della prescrizione dell'azione esercitabile dagli enti previdenziali con conseguente emersione della esigibilità del credito il cui pagamento è attualmente sospeso e non passibile di formare oggetto di condanna (p.18,19 sentenza impugnata).
Non è stata quindi compiuta una reale compensazione tra rispettivi controcrediti, ma è stata soltanto sospesa cautelativamente la corresponsione degli importi richiesti da a titolo di corrispettivi Pt_2 fintanto che il rischio contributivo risulti attuale, sino alla scadenza dei 5 anni (Cass. civile,
22/11/2021, n. 35962; Sez. L - , Sentenza n. 18004 del 04/07/2019).
È pertanto errata l'affermazione, secondo cui avrebbe agito in regresso verso la controparte in CP_1 ordine al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, essendo invece stato dichiarato legittimo il mantenere sospesi i pagamenti, per la parte relativa al rischio contributivo fino al momento in cui sia definitivamente venuta meno la possibilità dell'ente previdenziale di agire, con conseguente pagina 14 di 18 decurtamento dell'importo di euro 462.000,00 da quanto passibile di formare oggetto di condanna nei confronti di che appunto a tal fine ha svolto la propria domanda. CP_1
3. E' fondato il terzo motivo di appello.
La posta di credito di euro 17.513,10, riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non è provata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto accertato il danno di natura patrimoniale, e che esso fosse addebitabile a , per quanto materialmente riconducibili a ed al personale che operava Pt_2 _2 per essa, sulla base dei documenti depositati con la memoria n. 2 in data 16 novembre 2021, compendiati “ a) fatture recanti gli esborsi che si sono resi necessari per risanare la situazione presente nei magazzini della scrivente (doc. 32) …. (b) i verbali di presa in carico dei magazzini di da parte della nuova appaltatrice Skill, successiva a , che riportano al proprio interno CP_1 Pt_2 specifica indicazione delle problematiche presenti in loco (doc. 34); (c) le immagini relative ai danni provocati da ai detti magazzini durante l'esecuzione dell'appalto (doc. 35), compatibili con lo Pt_2 stato dei luoghi descritto nei verbali”.
Trattasi di materiale inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria.
I verbali di presa in carico dell'immobile e della struttura del magazzino di Prato e di Mosumanno da parte di Skill s.p.a., subentrata a , asseritamente sottoscritti in data 07/09.01.2020 oltre a Pt_2 collocarsi non a ridosso dalla risoluzione dell'appalto, appaiono essere una ricognizione delle condizioni in cui i beni sono stati consegnati da alla Skill spa, in assenza di alcun Controparte_1 contraddittorio con , tantomeno con Pt_2 _2
Le foto versate in atti, tra l'altro prive di un oggettivo aggancio temporale e non, non consentono in alcun modo di rilevare pregiudizi ai beni diversi da quelli che si sarebbero potuti realizzare da un ordinario utilizzo delle strutture, considerata la tipologia di attività lavorativa impiegata, né è stato allegato che l'asserito pregiudizio abbia comportato la inutilizzabilità dei beni che risulta sarebbero stati oggetto anche di sostituzione.
Le fatture prodotte, collocandosi a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto con , non Pt_2 sono idonee a dare conto della riconducibilità delle spese assunte da a condotte dannose CP_1 contestate all'appellante per effetto, si deve ritenere, della condotta dei dipendenti che, non appare superfluo osservare, sono gli stessi che sono transitati alle dipendenze di Skill.
Da ultimo la circostanza che tali asseriti danni non siano stati contestati nella immediatezza, e che di essi non è stata fatta menzione prima della introduzione del giudizio, fornisce un suggello al quadro probatorio già inidoneo, il tutto in mancanza di esaustive allegazioni sul fatto costitutivo della domanda di risarcimento.
Le carenze sopra delineate non sono passibili di essere superate con il supplemento istruttorio, genericamente, tra l'altro, invocato, in quanto l'articolazione della prova orale verse su circostanze inerenti la materialità degli asseriti danni, già comprovate documentalmente.
4. Non è fondato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Il motivo di appello investe la corretta individuazione dell'importo riconosciuto come dovuto da a a titolo di corrispettivi per l'esecuzione del contratto di appalto. CP_1 Pt_2
pagina 15 di 18 Occorre premettere che nel maggio 2019 avendo l'esigenza di estromettere la allora Controparte_1 appaltatrice per “i gravissimi inadempimenti posti in essere”, e per Parte_5 un evidente esubero di personale in relazione alle attività da eseguire presso i magazzini, concludeva con un contratto di appalto in forza di scambio e-mail tra gli allora legali rappresentanti Pt_2 accordo che è fondato dovesse preludere a successivi incontri o all'avvio di ulteriori progetti (doc. 3 e doc.15 fasc.I grado ). Pt_2
In particolare, come riportato dal giudice di primo grado, la proposta di è stata formalizzata nei CP_1 termini “per quanto riguarda i magazzini di Copiano e Musumano direi che le tariffe indicate sono adeguate per portar avanti gli impianti senza un nostro intervento finanziario”, prospettiva a cui risulta abbia aderito, convenendo sull'applicazione di tariffari esistenti, pur chiedendo che nei Pt_2 primi tre mesi di start up, quantomeno per il magazzino di Prato, “le eventuali differenze negative sui costi da noi sostenuti saranno da voi riconosciuti”. Risulta, infine, dallo scambio di corrispondenza, secondo quanto allegato da , che Pt_2 CP_1 avrebbe provveduto a saldare le fatture emesse da in relazione ai tariffari provvisori in essere, Pt_2 oltre ai costi vivi del lavoro, almeno per i primi tre mesi di 'start up”.Sulla scorta di tali accordi le parti hanno dato avvio alla esecuzione del contratto, come da riscontro del 16.5.2019.
non ha eccepito la mancata e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture CP_1 emesse quanto, piuttosto i costi esposti, essendosi tuttavia in ogni caso avvalsa dei servizi prestati.
Non vi sono dati da cui desumere che le parti abbiano voluto applicare tariffe diverse da quelle praticate in forza del precedente appalto, per come concordato con lo scambio di corrispondenza tra le parti, né ha eccepito in termini puntuali quale accordo diverso fosse stato raggiunto, sostitutivo CP_1
o integrativo del primo, o quali diverse tariffe dovessero applicarsi in luogo di quelle esposte in fattura, essendo invero pacifico che non è stato stilato alcun accordo formale e che, anzi non ha avuto neppure avuto luogo l'incontro, pure convenuto, in sede di accordo tra la parte datoriale CP_1 la subappaltatrice ed i sindacati per lo stabilimento di Prato ( doc. 15 fasc. I grado Pt_2 _2
). Pt_2
Per altro verso giova segnalare che i costi extra sono stati addebitati in tutte le fatture emesse da ivi incluse quelle non contestate da essendo altresì emerso che giustificativi dei costi Pt_2 CP_1 extra erano stati trasmessi a ( “costi vivi a Vostre mani” “ costi extra sostenuti …. Come da CP_1 evidenze prodotte con ns prefattura” (docc. 5, 13 fasc.I grado ) . Pt_2
Orbene la sentenza impugnata ha accertato che l'importo complessivo dovuto dal committente per i servizi svolti da ammontasse ad euro 1.056.557,66. Pt_2 Non è stato contraddetto che tale importo è in parte oggetto di fatture non contestate (p. 11 sentenza).7
La restante parte delle fatture, pur avendo formato oggetto di contestazione già nella fase pregiudiziale8, si inseriscono temporalmente in un momento in cui era già emersa la problematica inerente la rateizzazione dei contributi da parte della consorziata e l'esposizione ex art. 29. _2
Dlg 276/ 2003, così come segnalata da con la prima nota di contestazione del 29.8.2019, che si CP_1 chiude con una richiesta di invio di documentazione ( doc. 3 fasc.I grado . CP_1 In ogni caso, il riscontro del 8.9.2019 a tale nota, e avuto precipuo riguardo alle eccezioni sollevate in merito alle prestazioni fatturate, , nel dolersi del mancato incontro “per impedimenti manifesti” Pt_2 della controparte, ha tempestivamente rappresentato che tale comunicazione conteneva eccezioni in difformità agli accordi verbali raggiunti ( doc.5 fasc.I grado ). A tale presa di posizione non ha Pt_2 fatto seguito alcuna ulteriore interlocuzione o smentita da parte della committente.
A fronte dell'assenza di documentazione tariffaria e della relativa spiegazione/giustificazione, la reiterata contestazione recante la dizione “perché non prevista dalle tariffe e non concordata non essendo intercorsa alcuna intesa al riguardo” si presenta come una clausola di stile, o comunque come contestazione generica.
Le successive contestazioni si inseriscono in un momento temporale in cui era già intervenuta la risoluzione del contratto ed i rapporti erano irrimediabilmente compromessi.
Così anche la contestazione avanzata in data 20.12.2019 (doc. 18 fasc.I grado , a cui si CP_1 accompagnano “listino piattaforma Copiano”, “ listino piattaforma Prato”, sottoscritti dalle parti, non consente di apprezzare la mancata corrispondenza con quanto esposto nelle fatture che, come sopra fatto cenno, avuto riguardo a lavori oggetto di necessaria rendicontazione, costituivano fondatamente oggetto di prefattura.
Le deduzioni svolte non sono quindi idonee ad inficiare quanto apprezzato dal giudice di prime cure sicchè l'appello incidentale di è infondato. CP_1
5. Da quanto sopra esposto emerge che l'appello principale merita parziale accoglimento mentre deve essere rigettato l'appello incidentale di CP_1
La conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo di appello principale è che è tenuta al CP_1 pagamento in favore di del diverso e maggiore importo di euro 348.623, 29, il tutto oltre Pt_2 interessi come sancito in primo grado.
La sentenza va confermata nel resto.
6.In ordine al regime delle spese processuali deve richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438;
Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
La riforma parziale della sentenza consente di ritenere assorbita la censura di che investe le Pt_2 spese di lite.
L'esito globale della lite vede tenuta al pagamento di corrispettivi in favore di , che ha CP_1 Pt_2 visto accolta parzialmente la domanda svolta in via riconvenzionale.
pagina 17 di 18 La soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di due terzi.
Tali spese sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi relativi allo scaglione individuato sulla base valore della causa, nel rispetto del criterio del decisum,
Nulla a disporsi nei confronti di rimasta contumace. _2
Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dell'obbligo di versamento Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
(già poi Parte_1 Parte_2 Parte_3
poi ) nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_4 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.1841/ 23 pubblicata in data 11.8.2023 CP_8 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 348.623, 29; Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo e per l'effetto condanna a rifondere i restanti due terzi delle stesse a che liquida, Controparte_1 Parte_1 per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 22.457,00 euro per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva, se dovuta, e cpa, e per il presente grado di giudizio in euro
14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva, se dovuta, e cpa;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Milano, Milano il 19.12.2024.
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si richiama il contenuto delle conclusioni rese in sede di atto di appello: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere
e rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande avanzate da
[...] nei confronti di e per l'effetto, mandare assolta da ognuna CP_1 Parte_4 Parte_4 delle suddette richieste di responsabilità e di condanna, con ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia da Codesta pagina 1 di 18 4 Nelle more,con istanza depositata il 4.4.2024, l'appellante ha anche avanzato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi degli artt,283, 351 c.p.c., deducendo che nelle more del procedimento di secondo grado,
aveva azionato ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo il relativo titolo, per la somma di euro 272.845,47 , pari CP_1 alla differenza tra quanto oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ,adottata dal giudice di prime cure a favore di Pt_2 per l'importo di euro 553.557,16 , ed il minore importo di euro 311.110, riconosciuto quale credito spettante a in Pt_2 sede di sentenza, notificando altresì atto di precetto.Nell'istaurato procedimento si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensiva. Con ordinanza adottata in data 18.4.2024 la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. 5 IL testo della nota, oltre a ripercorrere i passaggi della vicenda della cessione del credito meridiana riporta “Da quanto precede, dunque, deriva l'evidente legittimazione di a sospendere, come in effetti ha sospeso ed intende sospendere,
CP_1 ai sensi del generale disposto di cui all'art. 1460 c.c. e dei principi in materia di appalto, in attesa di inequivocabile prova del saldo da parte di e/o da parte Vostra dei predetti debiti, il pagamento delle fatture scadute e da scadere da Voi _2 emesse e da emettere nei suoi confronti, parte delle quali è stata, peraltro, oggetto di specifica contestazione con PEC del 29.08.2019. La legittimità dell'operato di risulta, peraltro, attestata dal contenuto della missiva inviata in data
CP_1 odierna a da parte di e FI SL (all. 1), con la quale è stato dato atto della mancata erogazione delle
CP_1 CP_11 retribuzioni del mese di novembre 2019, nonché della 13° mensilità, in favore degli ex lavoratori di ed è stato _2 intimato a di procedere al relativo pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003 e del D.L. n. 25
CP_1 del 17 marzo 2017, informando l'indizione, con decorrenza immediata, dello stato di agitazione di tutto il personale operante nei maga” 6 Si richiama sul punto quanto riportato in sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale in primo grado:
“Già a metà ottobre 2019, l'attrice era inadempiente e debitrice nei confronti di per euro 150.469,92, non avendo Pt_2 provveduto al pagamento delle fatture n. 875/2019, per euro 6.296,42; n. 877/2019, per euro 4.997,12; n. 878/2019, per euro 1.494,50; nn. 879 e 881/2019 non pagate integralmente, rispettivamente per euro 132.683,54 ed euro 4.998,34. A questi inadempimenti, a metà novembre, si è aggiunto l'importo di euro 1.126,09 relativo alla fattura n. 1014/2019, che ha portato il debito complessivo di ad euro 151.596,01. Alla data delle risoluzione negoziale, il 13.12.2019, non sono CP_1 state pagate, neppure parzialmente, le fatture nn. 1168, 1169, 1170, 1171/2019 per un importo totale di euro 204.842,40 che, sommato ai precedenti inadempimenti, andava a costituire una posizione debitoria complessiva di nei confronti CP_1 di pari ad euro 356.438,41. (doc. 13)” Pt_2 7 Trattasi delle fatture n. 1014/2019, 1168/2019, 1169/2019, 1170/2019, 1171/2019, 1376/2019, 1377/2019, 1378/2019,
1379/2019, 1556/2019 e 1558/2019. 8 In particolare :a) le fatture 717, 875, 877, 878, 879 , 881 sono state oggetto di contestazione con PEC del 29 agosto
2019; b) le fatture 1555/2019, 1557/2019 sono state contestate con la mail del 20 dicembre 2019; c) le fatture 60/2020 e 1380/2020 sono state contestate in data 12.3.2020 (docc.3, 18, 27 e 28 Fasc.I grado Controparte_1 pagina 16 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2620/2023 promossa in grado d'appello
DA
(già poi Parte_1 Parte_2 Parte_3
poi (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Tinelli Vittoriano,
[...] Parte_4 P.IVA_1 unitamente all'avv. Melissano Tiziana come da delega inatti, elettivamente domiciliata In Via Santa Croce, 4 presso lo studio The Firm Tax & Legal 20122 Milano APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in via g. Catani. 37 Prato presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Baccichet Marco, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
C.F. ) _2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni
Per (già poi Parte_1 Parte_2 Parte_3
poi : Voglia rigettare tutte le domande proposte da
[...] Parte_4 Controparte_1 ivi incluse quelle in via istruttoria, in quanto inammissibili, prima ancora che infondate in fatto e diritto;
trattenere la causa in decisione;
accogliendo le domande di precisate in atti, riformare Parte_1 la sentenza n. 1841/2023, pronunciata dal Tribunale di Monza l'11 agosto 2023 nel giudizio R.G. n. 12476/2019; 1
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_1
➢ quanto ai motivi di appello rassegnati da accertarne la relativa infondatezza e, per Parte_4 l'effetto, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata, anche eventualmente in forza dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed espressamente risposte nella presente sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
➢ quanto al motivo di appello incidentale, accogliere il medesimo e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata, anche eventualmente in forza dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed espressamente risposte nella presente sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertando la fondatezza delle contestazioni mosse da avverso le fatture emesse da e Controparte_1 Parte_4 condannando a versare in favore di il solo importo di € Controparte_1 Parte_4 38.438,32, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, condannando altresì quest'ultima a restituire in favore di le maggiori somme dalla stessa versate;
Controparte_1
il tutto, con vittoria di spese di lite ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: insiste nell'accoglimento dei mezzi di prova indicati nel giudizio di primo grado in sede di atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c., cui ci si riporta integralmente, nonché nel rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
( in avanti , nell'allegare di avere concluso un appalto di servizi con Controparte_1 CP_1
(in avanti ), conveniva in giudizio l'appaltatrice e la Controparte_3 Pt_2 subappaltatrice (in avanti al fine di accertare la legittima sospensione del _2 _2
Ill.ma Corte adita.
2. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE nei confronti di accertare e CP_1 dichiarare che è debitrice nei confronti di dell'importo di euro 1.056.557,66 o Controparte_1 Controparte_4 del veriore importo determinato nel corso del presente giudizio ovvero dell'importo ritenuto di giustizia da Codesta Ill.ma Corte adita e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento a favore di delle fatture da quest'ultima emesse, per un totale di euro 1.056.557,66, Parte_4 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture emesse e prodotte sino all'effettivo soddisfo o dell'ulteriore importo che dovesse essere accertato e dichiarato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia da Codesta Ill.ma Corte adita adito il tutto sempre oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture emesse e prodotte sino all'effettivo soddisfo.
3. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE nei confronti di
nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di accertare _2 Controparte_1 e dichiarare la responsabilità esclusiva di in relazione agli esborsi effettivamente provati e subiti da a _2 CP_1 favore dei dipendenti della subappaltatrice e in relazione ai danni provati e correttamente quantificati da nonché in CP_1 ordine a qualsiasi altra richiesta avanzata da nei confronti di ivi incluso Controparte_1 Parte_4 l'eventuale pagamento degli oneri contributivi e previdenziali e per l'effetto condannare a tenere indenne e _2 mallevata da qualunque richiesta avanzata da ed in via di regresso, al Parte_4 Controparte_1 rimborso a favore di dell'integrale importo versato da quest'ultima a favore di Parte_4 Controparte_1 e/o compensato per: i) le retribuzioni dei dipendenti di ii) a titolo di risarcimento dei danni che
[...] _2 CP_1 dovesse provare e quantificare nel corso del presente giudizio iii) nonché in ordine a qualsiasi altra richiesta avanzata da
ivi incluso l'eventuale pagamento da parte di quest'ultima degli oneri contributivi e previdenziali;
Controparte_1 con l'ulteriore effetto, laddove fosse accertato che sia debitrice nei confronti di di Parte_4 _2 importi da corrispondere in ragione dei rapporti di cui è causa, dichiarare la compensazione tra gli importi che saranno trattenuti a o che comunque quest'ultima dovrà pagare a e gli importi Parte_4 CP_1 CP_1 eventualmente dovuti dalla stessa a 4. In ogni caso, con vittoria dei compensi Parte_4 _2 professionali e delle spese del doppio grado di giudizio (intendendo con riforma della condanna alle spese del 1° grado e condanna per il pagamento delle spese del 2° grado) valutando anche gli eventuali profili di responsabilità di ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. per quanto riguarda il contegno processuale avuto in 1° grado 2 Successivamente , Parte_3 Controparte_4 Parte_4 [...]
Parte_1 pagina 2 di 18 pagamento dei corrispettivi vantati da per i servizi svolti, in ragione degli inadempimenti tenuti Pt_2 dalla e/ o dalla subappaltatrice fino al momento del pagamento di quanto dovuto a Pt_2 _2 titolo di contributi, fino al termine di prescrizione. Chiedeva altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di , in quanto fondata su fatture contestate, e la condanna di e Pt_2 Pt_2 _2 al rimborso degli importi versati a titolo di retribuzione dei dipendenti impiegati nell'appalto.,
Chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, e non, limitatamente nei confronti di
, per l'intervenuta risoluzione del contratto e cessazione delle attività, nonché per il Pt_2 danneggiamento dei beni contenuti nelle strutture in cui era stata svolta l'attività oggetto di appalto. Infine chiedeva accertarsi e dichiararsi la compensazione tra quanto versato a titolo di retribuzioni e quanto spettante in virtù delle domande svolte, con quanto dovuto per i servizi prestati da . Pt_2
si era costituita e, nel chiedere in via principale il rigetto delle domande avanzate nei sui Pt_2 confronti, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro1.056,557,6, o la minore somma non contestata di euro 746.933,62, nonché, in via riconvenzionale trasversale, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, accertarsi la responsabilità esclusiva di per gli esborsi effettuati in favore dei lavoratori. _2
a propria volta costituitasi, nel rappresentare di essere stata vittima di una truffa da parte di _2 terzi in ordine alla documentazione utilizzata per effettuare la compensazione dei debiti erariali, eccepiva l'assenza di prova di pagamenti per propri oneri contributivi e retributivi, contestando sia l'esistenza che l'imputabilità a sé dei danni lamentati dall'attrice.Chiedeva infine il rigetto della domanda attorea, in subordine respingersi la domanda di regresso dispiegata da nei suoi Pt_2 confronti.
Il tribunale di Milano,con sentenza n. 1814/ 2023 del 8.8.2023, pubblicata il 11.8.2023, ha statuito:
“1. in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice, accerta e dichiara la legittimità ai sensi dell'art. 1460 c.c. della sospensione, effettuata da del pagamento delle fatture emesse da Controparte_1
limitatamente all'importo di € 725.447,47; Pt_2 Controparte_5
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_3
già oggi condanna
[...] Controparte_6 Controparte_4 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., a corrisponderle la minor somma di € 331.110,19, oltre interessi CP_1 moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'appaltatrice, condanna
in persona del legale rapp.te p.t., a restituire a in persona del legale _2 Controparte_4 rapp.te p.t., la somma di € 725.447,47, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n.
231/2022 maturati a decorrere dalla data di costituzione in giudizio di sino a quella del saldo effettivo;
Pt_2
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_4
5. dichiara integralmente compensate tra e le spese di lite Controparte_1 Controparte_4 rispettivamente sostenute;
6. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a ed a _2 Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., le spese di lite rispettivamente sostenute nell'ambito Controparte_4 del presente giudizio che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi € 30.241,00, di cui 1.241,00 per spese esenti e 29.000,00 per compensi, e, quanto alla seconda, in complessivi € 30.686,00, di cui 1.686,00 per spese
pagina 3 di 18 esenti e 29.000,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge”.
In particolare il tribunale, preso atto della mancata contestazione da parte di di parte Controparte_1 delle fatture emesse da , nonché ritenuta infondata l'eccezione di inadempimento sollevata in Pt_2 relazione alla restante parte delle fatture, avuto limitatamente riguardo all'impegno assunto da Pt_2 di applicare i tariffari praticati della precedente gestione e sostenere i costi dei materiali e lavoro non compresi nel tariffario, ha ritenuto fondato il credito oggetto di domanda riconvenzionale di per Pt_2
l'importo di euro 1.056.557,66.
Quanto alle legittimità dell'eccezione ex art 1460 c.c., “ratio fondante la presente controversia”, avuto riguardo alla esposizione della committente alla responsabilità solidale ex art. 29 DLg 276/ 03, sia con riferimento alle retribuzioni che agli oneri contributivi e previdenziali, ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata da in via principale al fine di individuare il quantum dell'importo detraibile ai fini CP_1 della pronuncia condannatoria. .3
Ritenuta accertata la corresponsione da parte di di euro 329.644,93 a titolo di retribuzione dei CP_1 dipendenti somma passibile di costituire in via astratta oggetto di diritto di regresso, in _2 concreto passibile di restituzione in via di regresso nel minore importo di euro 245.93, 37, al netto dell'importo di 83.710,56 in ragione della riferibilità degli emolumenti al periodo in cui l'appalto era ancora in corso con l ha individuato il credito residuo di in Controparte_7 Pt_2 euro 810.623,29. Appurato il mancato versamento di importi in favore degli enti previdenziali da parte della committente, richiamato come il termine di decadenza biennale ex art. 29 Dlg 276/ 03 non si applichi all'azione promossa dagli enti previdenziali, ha affermato come non fosse provato il versamento dei contributi previdenziali per effetto della compensazione con il credito ceduto dalla società Meridiana, sicchè ha ritenuto che il relativo importo di euro 462.000,00 dovesse essere detratto da quanto spettante all'appaltatrice, essendo oggetto di sospensione fino al decorso dei cinque anni utili all'esercizio dell'azione da parte dei competenti enti, termine scaduto il quale il credito sospeso sarebbe divenuto esigibile.
Il giudice ha pertanto individuato in euro 348.623,29 la somma spettante a a titolo di Pt_2 corrispettivo.
Ha infine ritenuto generiche le allegazioni svolte da in relazione al vantato risarcimento dei CP_1 danni da cessazione dell'appalto, al pari del dedotto danno all'immagine.Ha riconosciuto invece fondata parzialmente la domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale patito da per CP_1
i danneggiamenti alle proprie strutture, danno riconosciuto nella misura di euro 17.513,10.
Ha pertanto individuato il credito spettante a nella misura di euro 331.110,19. Pt_2
Infine, nel dare atto che tale importo sarebbe andato sostituire quanto oggetto dell'ordinanza pronunciata ex art. 186 ter .c.p.c., adottata per il maggiore importo di euro 553.557,16, preso atto dell' assenza di domanda restitutoria l'eccedenza. 3 Con ordinanza ex art.186 ter c.p.c. resa in data 29.12.2021, sulla scota di una tabella riepilogativa prodotta da il _2 giudice ha ritenuto possibile di provvisoria esecuzione l'importo di euro di € 553.557,16 ( rivelatosi frutto di un errore di calcolo emendato in sentenza), “stante la non discutibilità del servizio prestato “ avendo sottratto dall'importo di € 1.056.557,66, desumibile dalle fatture emesse nei confronti della committente con riferimento a tutti i servizi di logistica appaltati, l'importo di € 513.000,00 “quale somma in parte già corrisposta e, in parte, ancora potenzialmente azionabile per la contribuzione non versata dall'appaltatrice”. pagina 4 di 18 Il tribunale ha poi condannato in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale di _2
, a restituire a quanto versato da quest'ultima a comprendendo quanto pagato in Pt_2 Pt_2 CP_1 favore dei propri dipendenti, nonché la somma riconosciuta a a titolo di danno patrimoniale, ed CP_1 infine l'ulteriore somma non corrisposta da a seguito della indebita compensazione con CP_1 l'importo portato dalla cessione di credito. Ha ritenuto che la parziale fondatezza dell'azione escludesse profili di dolo o colpa grave valutabili ex art.96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha avanzato appello articolando motivi di censura avuto riguardo, Tes_1 in estrema sintesi:
1. alla dedotta erronea ritenuta legittimità della sospensione dei pagamenti ex art.1460 c.c. da parte di ( p.11 e ss. appello); Controparte_1
2. all'erronea applicazione delle norme in materia di azione di regresso e compensazioni, con conseguente erronea determinazione del credito di ( p.41 e ss appello); Pt_2
3. all'erroneo riconoscimento del risarcimento danni a favore di ( p.47 e ss) ; CP_1
4. al riparto delle spese di lite, poste in compensazione tra le parti, e omessa condanna ex art.96
c.p.c. a carico di ( p.53 e ss). Controparte_8
Ha chiesto il rigetto delle domande avanzate da e, in via riconvenzionale principale, dichiararsi CP_1 debitrice dell'importo di euro 1.056.577,66, ovvero dell'importo ritenuto di giustizia, con CP_1 conseguente condanna al pagamento del relativo importo in suo favore, il tutto con interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
in via riconvenzionale trasversale accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di in relazione agli esborsi effettuati e provati effettuati da _2 CP_1 tenendo indenne dalle richieste avanzate da in via di regresso e/o compensate. Pt_2 CP_1
Si è costituta con comparsa di costituzione e appello incidentale con cui, nel Controparte_1 contraddire le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello principale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, anche avuto riguardo alle domande svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c.
In particolare ha censurato che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato le CP_1 eccezioni sollevate in ordine alla debenza di corrispettivi esposti nelle fatture contestate, il tutto per un importo di euro 239.89, 97 oltre iva, importo da decurtarsi a titolo di controcredito di quanto vantato da a titolo di corrispettivo, in termini tali che il credito vantato da sarebbe da Pt_2 CP_9 individuarsi nel minore importo euro 38.438,32 , o diversa somma ritenuta di giustizia.
Dopo un rinvio, all'udienza del 20.6.20244, il consigliere ha rinviato alla udienza del 12.12 2024 e assegnato i termini ex art 352 c.p.c. Alla predetta udienza, disposta la trattazione scritta, depositate le note difensive, la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
La causa è stata decisa nella camera di collegio del 19.12.2024.
pagina 5 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova richiamare che con la domanda introduttiva in primo grado ha chiesto di “b) dichiarare la CP_1 legittimità dell'avvenuta sospensione dei pagamenti operata da nei confronti della Controparte_1
ex art. 1460 c.c., in ragione degli inadempimenti tenuti dalla e Controparte_4 Controparte_4 dalla dedotti in atti, fino al momento del pagamento da parte della e/o _2 Controparte_4 della delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di ritenute fiscali o fino al termine _2 di prescrizione della relativa responsabilità solidale in capo a ex art. 29, D. Lgs. 276/03” Controparte_1 Ha quindi correlato l'invocata legittimità dell'esercizio del diritto ex art. 1460 c.c. all'”inadempimento contrattuale di :avvenuta interruzione ingiustificata nello svolgimento delle obbligazioni Pt_2 contrattuali” (p.9 atto di citazione) ed al “mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali da parte di . In ogni caso, sul mancato versamento degli stessi da parte della _2
, unico soggetto ad avere rapporti contrattuali con la ” ( p.11atto di citazione). Pt_2 _2
Hanno costituito domande distinte sia quella di regresso per quanto pagato a titolo di retribuzioni dei dipendenti (lett. c) “condannare e/o al rimborso dell'integrale _2 Controparte_4 importo versato dalla scrivente a titolo di retribuzione dei dipendenti impiegati nell'appalto, pari ad € 203.413,79, o la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, anche in ragione di future richieste di pagamento che dovessero pervenire alla ex art. 29, D. Lgs. 276/03, o altra Controparte_1 norma inerente alla solidarietà in materia di appalti”) che quella di risarcimento ( lett. e)
“condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Controparte_10 per l'intervenuta ingiustificata risoluzione del contratto di appalto e immediata Controparte_1 cessazione di ogni attività, a titolo di danno patrimoniale e di danno all'immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa, nonché al rimborso dell'importo di € 91.139,67, a titolo di risarcimento per l'avvenuto danneggiamento di portoni e strutture varie….”.)
dal suo canto si duole che l'accoglimento delle domande di abbia avuto l'effetto di Pt_2 CP_1 ridurre il credito spettante per le prestazioni rese che, da un ammontare di euro 1.056.557,66, fatto in parte oggetto di contestazioni pretestuose, è stato riconosciuto nel minore importo di euro 331.110,19.
1.Il primo motivo dell' appello principale è infondato.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda ex art.1460 c.c., ritenendo la sospensione dei pagamenti portati dalle fatture emesse da legittima, non per l'interezza del Pt_2 debito maturato nei confronti della committente ma solo per gli importi corrispondenti a CP_1 quanto effettivamente pagato da a titolo di retribuzione dei dipendenti e quanto la CP_1 _2 committente fosse esposta a pagare per oneri previdenziali ai sensi dell'art. 29 Dlg 276/ 03.
Salvo quanto meglio esposto in seguito, può anticiparsi che la sospensione dei pagamenti in favore di in relazione al maturato debito retributivo ha trovato sviluppo nel riconoscimento del diritto di Pt_2 regresso da parte di per quanto effettivamente pagato, e solo in relazione alla parte per cui CP_1 sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per fare luogo a diritto di regresso ( p.16,17 sentenza impugnata).
In sede di appello ha lamentato l'omesso esame della fattispecie e dell'iter temporale fine di Pt_2 inferire, in ultima analisi, l'assenza di inadempimenti di natura contrattuale da parte di e Pt_2
pagina 6 di 18 l'essere incorso il giudice in vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c. per essere andato oltre le presunte violazioni contrattuali eccepite da nei confronti di , avendo ritenuta fondata l'eccezione CP_1 Pt_2 di inadempimento sul presunto rischio futuro di prospettato come nel potere essere sottoposta CP_1 ad una pretesa impositiva.
Va richiamato che l'art 1460 c.c. configura un diritto potestativo utile a paralizzare la pretesa della controparte contrattuale sì da rendere inesigibile temporaneamente la propria prestazione. Trattasi di un rimedio avente una funzione latamente cautelare, conservativa della posizione sostanziale che, avendo una funzione riequilibratrice del rapporto in corso di esecuzione, prescinde dalla imputabilità o meno dell'inadempimento, imputabilità che viene invece in rilievo ai fini della risoluzione, potendo più propriamente essere qualificato come un legittimo “mancato adempimento”, una sorta di causa di giustificazione dell'inadempimento. E'stato in proposito recentemente affermato che l'istituto
“costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratt o e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. L'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 36295 del 28/12/2023).L'exceptio inadimpleti contractus non può quindi avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garan tirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. Detta eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento , mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.Si è poi affermato che “nel caso d'inadempimento a clausole particolari del contratto o ad obbligazioni accessorie, ove le une e le altre sia da considerarsi essenziali nell'economia complessiva del rapporto, e tali, comunque, per cui la loro violazione comporti un pregiudizio rilevante per la parte in favore della quale dovevano operare e, per altro verso, incida negativamente sul rapporto fiduciario inter partes, inducendo in quella lesa il ragionevole dubbio della probabile iterazione del comportamento illecito della controparte, per il che deve ritenersi che il principio stesso, alle considerate condizioni, possa trovare applicazione non solo nell'ipotesi d'integrale inadempimento dell'obbligazione principale ma anche nelle ipotesi di non rite adimpleti contractus ( Cass. Civ. n. 11180/2019).
Aderendo a tali coordinate il giudice ha richiamato come l'art 1460 c.c. rappresenti “un rimedio di carattere generale dell'ordinamento giuridico volto a tutelare, anche sotto il profilo patrimoniale, il soggetto adempiente (o anche solo parzialmente adempiente) dal rischio, concreto ed attuale, dell'inadempimento altrui sicché non si vede la ragione per la quale dovrebbe negarsene l'applicazione al caso di specie, ove l'attrice ha chiesto accertarsi la legittimità della sospensione dei pagamento al fine di evitare di essere costretta a corrispondere somme difficilmente recuperabili in futuro nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancata copertura a cura dell'effettivo datore di lavoro degli oneri contributivi e previdenziali che avrebbe dovuto versare allo Stato quale sostituto d'imposta dei propri lavoratori dipendenti”. pagina 7 di 18 Non appare pertanto pertinente il rilievo secondo cui il giudice avrebbe dovuto “analizzare l'intera fattispecie e tutti i comportamenti delle parti integralmente considerati, contrapponendo all'inadempimento invocato da nei confronti di a quello eccepito da quest'ultima, e Pt_2 CP_1 valutando se la sospensione dei pagamenti da parte dell'odierna appellata era giustificato ovvero giustificava la risoluzione dell'appalto invocata da ” ( p.15 appello) in quanto non viene in Pt_2 rilievo l'inadempimento in funzione della risoluzione del contratto, giustificata o meno, bensì la legittima sospensione dell'adempimento di una delle parti a fronte dell'inadempimento, anche parziale, della controparte tenuta alla prestazione in ragione della necessità di assicurare il rispetto del sinallagma contrattuale.
Deve considerarsi che la fattispecie data rientra in un appalto di servizi avente carattere di durata in cui l'esecuzione ha avuto luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi con funzione corrispettiva, sicchè l'equilibrio contrattuale ha potuto trovare realizzazione mediante una attuazione progressiva che ha visto a fronte di prestazione di servizi, da un canto, il versamento dei rispettivi corrispettivi calcolati di volta in volta sulla base di tariffari condivisi.
La circostanza per cui l'inadempimento contrattuale di una parte costituisce presupposto dell'esercizio dell'eccezione d'inadempimento presuppone, a sua volta, che tra le prestazioni vi debba essere contemporaneità o simultaneità oppure uno iato cronologico che renda possibile la dinamica contrapposta di inadempimento ed eccezione in cui il soggetto tenuto per secondo, per necessità logica in quanto cronologica, possa opporre il rifiuto quando il termine per l'adempimento a carico del primo sia trascorso senza che abbia ricevuto la prestazione o che l'obbligazione sia stata esattamente adempiuta.
La valutazione rimessa al giudice attiene la sospensione dei pagamenti eccepita in relazione alle prestazioni rese fino alla risoluzione del contratto, considerando che la fatturazione di una parte dei servizi è andata a cadere dopo l'intervenuta cessazione del rapporto. Può anticiparsi sin da ora che non è in contestazione l'adempimento di in ordine alla Pt_2 effettuazione dei servizi che hanno costituito oggetto di fatturazione.
La stessa ricostruzione offerta dall'appellante dà conto del mancato pagamento di una parte delle fatture, emesse per i servizi resi, a fronte di contestazioni sulle tariffe applicate o su costi extra asseritamente non di pertinenza della committenza, nonché dell'inserimento in corso di esecuzione del rapporto dell'emergere e svilupparsi della vicenda del cd. “credito Meridiana”.
nei propri scritti difensivi ha quindi dato atto che al novembre 2019 i pagamenti relativi ad Pt_2 ottobre 2019 non effettuati da ammontavano ad euro 150.469,92, mentre a dicembre il credito CP_1 complessivo di , sommato a quello delle fatture scadute ad ottobre, ammontava ad euro Pt_2
356.438,41 (p.17, 18 appello;
cfr. estratto autentico doc. 13 del 1° grado).
Tale importo è andato via via lievitando, mentre nel frattempo ha provveduto al versamento per CP_1 retribuzioni dei lavoratori non saldate, andando così a creare una posta di credito passibile di _2 essere opposta in compensazione al controcredito maturato da . Pt_2
Emerge pertanto che la sospensione dei pagamenti da parte di è ancorabile solo in un primo CP_1 momento a contestazioni che attengono il non corretto adempimento degli accordi contrattuali (rectius applicazione del corrispettivo concordato o la fatturazione di prestazioni asseritamente a carico della controparte), mentre in una seconda fase agli ulteriori dedotti inadempimenti (individuati da CP_1 pagina 8 di 18 nell'omesso monitoraggio e omesso controllo su e nella repentina cessazione del servizio) si _2
è accompagnato ed aggiunto il rischio connesso alla responsabilità solidale ex art.29 Dlg 276/ 03.
La formale dichiarazione di sospensione dei pagamenti è stata oggetto della nota del 19.12.2019 (doc. 12 fasc. I grado 5 CP_1
A metà novembre, quando la falsità della cessione del credito erariale Meridiana di euro 462.000,00 opposto in compensazione da per assolvere al debito contributivo ha assunto contorni più _2 evidenti, il debito complessivo di ammontava ad euro 151.596,016, per raggiungere, a CP_1 dicembre, prima della cessazione del rapporto, l'importo di euro 356.438,4
In effetti il giudice di primo grado ha accertato che la sospensione dei pagamenti fondata sulle contestazioni in ordine alla debenza degli importi fatturati, che copre il periodo antecedente l'emersione della falsità del credito Meridiana, non possa essere apprezzata atomisticamente, e, in ogni caso, come meglio esposto in seguito, ha accertato il diritto di al pagamento dei corrispettivi CP_1 maturati da , seppure nella misura oggetto di condanna, al netto dell'operata compensazione e Pt_2 di quanto ancora non esigibile.
Sotto questo profilo non appare che il giudice abbia dato ingresso ai diversi profili dei dedotti inadempimenti contrattuali di in quanto l'asserita omessa attività di monitoraggio e controllo Pt_2 su non hanno assunto una valenza ulteriore rispetto al profilo che investe l'esercizio del diritto _2 ex art. 1460 c.c. in ragione del rischio contribuivo.In tal senso le deduzioni dell'appellante volte a contestare l'esistenza di un obbligo di informativa o di monitoraggio in capo a si rivelano non Pt_2 conducenti al fine del decidere delineandosi come obbligazioni accessorie di _2
Non è pertanto fondata la censura che si appunta sull'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo chiesto l'accertamento della legittimità della sospensione sia avuto riguardo agli asseriti CP_1 inadempimenti sia al rischio contributivo.
. pagina 9 di 18 Deve osservarsi in proposito che già a novembre 2019 aveva sollecitato l'invio di CP_1 documentazione inerente il credito compensato con gli F24, avendo già con nota del 29.8.2019 fatto presente che i contributi di non risultavano versati già da giugno, avendo la consorziata _2 proceduto a rateizzazione ( docc.3, 4 fasc. I grado . CP_1
La nota del 6.12.2019 non fa che cristallizzare l'esito non chiarificatore della documentazione offerta da a a supporto della operazione di compensazione operata da non certo la Pt_2 CP_1 _2 prima interlocuzione avviata sul punto, avanzandosi in quella sede richiesta di “ulteriori documenti”, sfociata poi nella formale riserva di sospensione dei pagamenti ( docc. 8,9 fasc.I grado . CP_1
Quanto esposto rende ininfluente che avesse trasmesso regolari modelli F 24 e DURC fino a Pt_2 ottobre 2019, considerato altresì che è stato chiarito che mentre la mancanza di Durc legittima la sospensione dei pagamenti ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022), la sussistenza degli stessi non va al di là della funzione di certazione in materia previdenziale per cui, in caso di contestazione, come nel caso di specie, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege ( Cass Sez. L - , Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024 ).
E' rimasto quindi non contraddetto che il credito portato in compensazione da in relazione al _2 versamento dei debiti contributivi per i mesi di agosto, settembre, ottobre 2019, si sia rivelato del tutto inesistente, tant'è che tale vicenda ha dato luogo alla denuncia da parte di nei confronti di Pt_2
( doc.14 fasc. I grado ). _2 Pt_2
Va richiamato che l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altru i diritto, essendo dunque del tutto ininfluente la buone fede di (Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 Pt_2 del 14/09/2017, Rv. 645426 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006).
Peraltro non è contestato cha al 19.12.2019, a fronte del rivelatosi illecito utilizzo del credito erariale per euro 462.000,00 le compensazioni operate da fossero già stimate nella misura di euro _2
380/400.000,00 (doc. 12 fasc. I grado , sicchè dal confronto tra i rispettivi inadempimenti delle CP_1 parti, emerge che al dicembre 2019 il credito di a titolo di corrispettivo per le prestazioni Pt_2 rese, pari ad euro 356.438,41, si presentava di importo inferiore a quello a cui risultava esposta CP_1 ex art 29 Dlg 273/ 03.
Emerge quindi che a dicembre 2019 non si palesasse alcuna oggettiva sproporzione tra i contrapposti inadempimenti, sicchè il mancato adempimento del pagamento dei corrispettivi da parte di risulterebbe non contrario alla buona fede oggettiva, mentre, per contro, ai CP_1 fini del giudizio, non rileva che la documentazione acquisita da si presentasse _2 apparentemente regolare, essendo comunque emerso che fosse edotta della Pt_2 rateizzazione dei contributi da parte della consorziata già dall'estate 2019. Va in proposito richiamato che anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), vale il principio secondo cui “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo al l'interesse perseguito dalla parte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva”( pagina 10 di 18 Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295 Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022,
n.17020).
E' stato poi definitivamente accertato che il rischio contributivo non fosse ipotetico, ma serio, non essendo stato contraddetto efficacemente che non abbia utilizzato il credito in compensazione, _2 né è stato provato che la stessa consorziata abbia saldato con diversa modalità i contributi per il cui pagamento è stato utilizzato in compensazione il credito Meridiana. Non si verte pertanto in tema di un “inadempimento futuro e non provato” (p.38 appello) quanto di un inadempimento di a cui _2
è da considerarsi esposta in via solidale fino al perfezionarsi del termine prescrizionale. CP_1
Ferma la serietà e fondatezza del rischio contributivo in capo a mal congegnata e “ ipotetica” è CP_1 semmai l'asserita compensazione del credito Meridiana, compensazione mai avvenuta, non essendo stato provato alcun pagamento a titolo contributivo da parte del committente passibile di formare una posta di credito, in aggiunta a quello maturato per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, come meglio esposto in seguito.
In tal senso Suprema Corte ha affermato la legittimità della sospensione dei pagamenti operata dal committente ove vi sia il rischio di una rivalsa nei propri confronti da parte degli Enti previdenziali, in virtù dell'art. 29, D.Lgs. 276/2003, e che tale sospensione possa perdurare sino alla definitiva prescrizione dei contributi, ancora non intervenuta facendo leva sulla sinallagmaticità del rapporto contrattuale, e sull'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022).
Né rileva che non sia stata destinataria di alcuna ingiunzione o richiesta di pagamento in quanto CP_1
l'atto impositivo notificato dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS ha il precipuo fine di ottenere l'adempimento e, medio tempore, di interrompere il termine prescrizionale da parte dell'ente, e non costituisce certo la prova del rischio, rischio che è insito nell'omesso pagamento del debito contributivo. Che, ove eccepitane l'esistenza da parte di l'onere della prova in ordine CP_1 all'asserita mancanza dei presupposti per la sospensione per essere tale rischio asseritamente irreale, spettava a , essendo del tutto irrilevante, come sopra esposto, la buona fede di in ordine Pt_2 Pt_2 alla vicenda e l'adeguatezza o tempestività della sua attivazione nei confronti di _2
Emerge poi che sul protrarsi del rischio contributivo, si è innestato il maturato controcredito connesso al versamento da pare di degli importi dovuti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, CP_1 _2 effettuati il 20.12.2019 ( p.17 appello), posta passibile di essere opposta in compensazione.
in sede di atto introduttivo ha affermato “Ai sensi dell'art. 1302 c.c., ogni debitore solidale può CP_1 opporre in compensazione (all'obbligazione solidale) il credito vantato nei confronti di un condebitore. Si è già detto che la scrivente ha provveduto all'integrale versamento delle somme dovute in favore dei dipendenti di
(doc. 14) maturando un credito nei confronti delle coobbligate. Pertanto, anche a prescindere da tutto _2 quanto sopra, l'importo oggetto delle fatture emesse dalla il cui pagamento è stato sospeso dalla Pt_2 scrivente ex art. 1460 c.c., dovrà quantomeno essere compensato con gli importi anticipati dalla scrivente (e in realtà dovuti da e da ) a titolo di retribuzioni dei dipendenti utilizzati per lo svolgimento dei _2 Pt_2 servizi appaltati”
pagina 11 di 18 In ordine a tale ultimo punto emerge che, in data 19.12.2019, i sindacati e FI SL, CP_11 davano atto della mancata erogazione delle retribuzioni del mese di novembre 2019, nonché della 13° mensilità, in favore degli ex lavoratori di e intimavano alla di procedere al relativo _2 CP_1 pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003 e del D.L. n. 25 del 17 marzo 2017
(doc. 11 fasc. I grado , sicchè ha, dapprima, intimato la e la a CP_1 CP_1 Pt_2 _2 procedere al pagamento ed ha poi legittimamente provveduto al versamento degli importi richiesti
(docc.12, 14).
Del tutto legittimamente, se non doverosamente, ha provveduto al pagamento delle CP_1 retribuzioni.
In proposito non giova all'appellante il richiamo al precedente Cass. Civ sez II del 1281 del 12 gennaio n. 1281 che investe anche l'istituto di cui all'art.1676 c.c ( p.13 ss comparsa conclusionale appello).
Non si discute in questa sede della sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente, a fronte dell'eccepita assenza di prova del pagamento dei dipendenti da parte del subappaltatore, bensì dell'effettivo pagamento dei dipendenti da parte di che non ha CP_1 adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo a cui era tenuto avendo dato prova della spettanza del controcredito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).
Infine ai fini del presente giudizio rileva che alla data della domanda introduttiva del 27.12.2019 avesse titolo per non adempiere alle proprie prestazioni di pagamento. CP_1
3. Il secondo motivo di appello ( p.39 e ss. appello) è infondato.
ha lamentato la violazione delle norme che regolano l'azione di regresso, e le conseguenti Pt_2 compensazioni, avuto riguardo sia alla statuizione con cui il giudice di prime cure ha individuato in euro 331.110,19 l'importo oggetto di condanna a carico di detratti gli importi per i trattamenti CP_1 retributivi operati in favore dei dipendenti di e l'importo oggetto di rischio contributivo _2 afferente il cd. “credito meridiana” ( al netto dell'ulteriore importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno di euro 17.513,10), nonché, correlativamente, alla statuizione con cui è stata disposto che sia condannata in via di regresso a pagare a quanto oggetto di esborsi effettuati da _2 Pt_2 quest'ultima società, e non, piuttosto, in via esclusiva.
Occorre premettere in primo luogo e che ha agito in regresso sia nei confronti Controparte_1 Pt_2 che di con riferimento alle somme versate a titolo di retribuzioni nei confronti dei dipendenti _2 della subappaltatrice (vedasi precisazione conclusioni in primo grado lett.d), mentre per quanto attiene il rischio contributivo ha esercitato l'eccezione di inadempimento (vedasi precisazione conclusioni in primo grado lett.b), comunque ritenuta dal giudice legittimante la riduzione dell'importo da riconoscersi a credito verso e passibile di statuizione di condanna. CP_1
3.1 E' rimasto incontestato che abbia provveduto al pagamento di retribuzioni in favore dei CP_1 dipendenti per un importo di euro 329.644,93, importo da cui sono state detratte voci non _2 passibili di regresso nei confronti di , il tutto in termini tali da individuare l'importo Pt_2 legittimamente oggetto di diritto di regresso in euro 245.934,37 ( p.16,17 sentenza impugnata, p. 20-
22 comparsa conclusionale I grado ). Pt_2
pagina 12 di 18 Che quanto versato a titolo di retribuzioni da parte di abbia costituito una posta di credito CP_1 fatta oggetto di eccezione di inadempimento è questione che appare assorbita dall'accertamento del pagamento delle retribuzioni, con conseguente maturare del diritto di regresso. La pronuncia giudiziale ha accertato l'ammontare dell'importo dovuto a titolo di corrispettivi dalla committente a , l'ammontare dell'importo pagato a titolo di retribuzione passibile di CP_1 Pt_2 essere oggetto di diritto di regresso e ha poi operato la compensazione tra la posta di credito dovuta a titolo di corrispettivo a con la posta del debito retributivo oggetto di adempimento da parte di Pt_2
CP_1
L'appellante si duole del fatto che, poiché il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti sarebbe avvenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro/debitore principale quest'ultima _2 avrebbe dovuto essere condannata a titolo di regresso in via diretta verso essendo priva CP_1 Pt_2 di legittimazione passiva, in quanto condebitore solidale privo di interesse.
L'art. 29 co.2 Dlg 276/ 2003 nel sancire la responsabilità solidale tra committente “imprenditore o datore di lavoro”, l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi, è ispirata all'esigenza di tutelare il lavoratore, atteso che la ratio della norma è quella di evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2169 del
25/01/2022; Corte cost., sentenza n. 254 del 06.12.2017) tant'è che si è evocata una sorta di
«codatorialità sostanziale», nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7815 del 10/03/2022, Rv. 664123 - 01).La seconda parte del secondo comma della citata norma stabilisce che “il committente che ha eseguito il pagamento ….può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il regime di solidarietà ex art. 29 Dlg 276 del 2003, che funge da garanzia in favore del datore di lavoro e a vantaggio del lavoratore, comporta che una volta che il committente abbia adempiuto il debito retributivo in luogo dell'appaltatore, assolve ad una obbligazione propria istituita ex lege e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, mentre è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, mentre nei rapporti interni svolge una azione di regresso nei confronti dell'obbligato principale (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 33 del 03/01/2020; Cass. n.34 del 3.1.2020). E' stato in proposito ulteriormente chiarito che il committente " non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. nei confronti dell'appaltatore, obbligato principale” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 10543 del 20/05/2016).
La circostanza che il committente adempiendo al debito retributivo assolva ad una obbligazione propria rende quindi non pertinente il rilievo inerente “l'interesse” di , che è comunque il Pt_2 soggetto coobbligato nei confronti del lavoratore, e a favore del quale è adempiuto il pagamento delle retribuzioni da parte del committente.
E' stato in proposito efficacemente osservato che, stante il vincolo di solidarietà che avvince il committente, l'appaltatore ed il subappaltatore in base al quale ciascuno di essi, può essere costretto pagina 13 di 18 all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.) con tale obbligazione solidale “si realizza un'ipotesi di obbligazione complessa sotto il profilo soggettivo qualificata, nella solidarietà passiva, da una pluralità di debiti, retti da causa unica, in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi sia considerato pari grado con gli altri, con rafforzamento del vincolo obbligatorio anche in funzione di garanzia per il creditore in relazione all'intero credito.La richiamata essenza dell'istituto dispiega i suoi effetti nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, che viene in gioco nella fattispecie considerata, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso”.(Cass.sez. Lavoro Sentenza 15/01/2019, n. 834).
3.2 Il debito previdenziale dipendente dal cd.” credito Meridiana” partecipa delle deduzioni svolte nel medesimo motivo di appello solo nella misura in cui l'importo di euro 462.000,00 ha costituito oggetto di scomputo dall'importo oggetto di condanna di in favore di , al pari CP_1 Pt_2 dell'importo di euro 245.934,37 oggetto di diritto di regresso per l'intervento pagamento del debito retributivo da parte di CP_1
In altre parole il credito effettivamente posto in compensazione è quello, e non poteva essere altrimenti, che costituisce l'adempimento del debito retributivo, effettivamente oggetto di pagamento da parte di mentre il debito previdenziale ha fondato l'accertata legittimità della sospensione del CP_1 pagamento del corrispettivo di per importo corrispondente, con ciò impendo che l'importo di Pt_2 euro 462.000, 00 potesse considerarsi esigibile da . Pt_2
E' rimasto infine non contraddetto che non vi sia stata alcuna valida compensazione degli oneri contributivi e previdenziali, essendo inidonea la documentazione all'uopo versata da nel corso _2 del rapporto d appalto, né è stato provato che abbia adempiuto al debito contributivo con _2 altre risorse.
Per altro verso è pacifico che non abbia provveduto al pagamento in favore di nessun ente CP_1 previdenziale.
Occorre premettere che già il giudice di primo grado ha espressamente affermato che l'accertamento della legittimità dell'eccezione comporti la sospensione del pagamento delle somme fatte oggetto di eccezione di inadempimento per i soli cinque anni previsti per l'esercizio dell'azione da parte dei competenti enti previdenziali.La sentenza impugnata ha pertanto accertato l'importo esigibile e passibile di essere fatto oggetto di condanna a carico di non escludendo il definitivo maturare CP_1 della prescrizione dell'azione esercitabile dagli enti previdenziali con conseguente emersione della esigibilità del credito il cui pagamento è attualmente sospeso e non passibile di formare oggetto di condanna (p.18,19 sentenza impugnata).
Non è stata quindi compiuta una reale compensazione tra rispettivi controcrediti, ma è stata soltanto sospesa cautelativamente la corresponsione degli importi richiesti da a titolo di corrispettivi Pt_2 fintanto che il rischio contributivo risulti attuale, sino alla scadenza dei 5 anni (Cass. civile,
22/11/2021, n. 35962; Sez. L - , Sentenza n. 18004 del 04/07/2019).
È pertanto errata l'affermazione, secondo cui avrebbe agito in regresso verso la controparte in CP_1 ordine al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, essendo invece stato dichiarato legittimo il mantenere sospesi i pagamenti, per la parte relativa al rischio contributivo fino al momento in cui sia definitivamente venuta meno la possibilità dell'ente previdenziale di agire, con conseguente pagina 14 di 18 decurtamento dell'importo di euro 462.000,00 da quanto passibile di formare oggetto di condanna nei confronti di che appunto a tal fine ha svolto la propria domanda. CP_1
3. E' fondato il terzo motivo di appello.
La posta di credito di euro 17.513,10, riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non è provata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto accertato il danno di natura patrimoniale, e che esso fosse addebitabile a , per quanto materialmente riconducibili a ed al personale che operava Pt_2 _2 per essa, sulla base dei documenti depositati con la memoria n. 2 in data 16 novembre 2021, compendiati “ a) fatture recanti gli esborsi che si sono resi necessari per risanare la situazione presente nei magazzini della scrivente (doc. 32) …. (b) i verbali di presa in carico dei magazzini di da parte della nuova appaltatrice Skill, successiva a , che riportano al proprio interno CP_1 Pt_2 specifica indicazione delle problematiche presenti in loco (doc. 34); (c) le immagini relative ai danni provocati da ai detti magazzini durante l'esecuzione dell'appalto (doc. 35), compatibili con lo Pt_2 stato dei luoghi descritto nei verbali”.
Trattasi di materiale inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria.
I verbali di presa in carico dell'immobile e della struttura del magazzino di Prato e di Mosumanno da parte di Skill s.p.a., subentrata a , asseritamente sottoscritti in data 07/09.01.2020 oltre a Pt_2 collocarsi non a ridosso dalla risoluzione dell'appalto, appaiono essere una ricognizione delle condizioni in cui i beni sono stati consegnati da alla Skill spa, in assenza di alcun Controparte_1 contraddittorio con , tantomeno con Pt_2 _2
Le foto versate in atti, tra l'altro prive di un oggettivo aggancio temporale e non, non consentono in alcun modo di rilevare pregiudizi ai beni diversi da quelli che si sarebbero potuti realizzare da un ordinario utilizzo delle strutture, considerata la tipologia di attività lavorativa impiegata, né è stato allegato che l'asserito pregiudizio abbia comportato la inutilizzabilità dei beni che risulta sarebbero stati oggetto anche di sostituzione.
Le fatture prodotte, collocandosi a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto con , non Pt_2 sono idonee a dare conto della riconducibilità delle spese assunte da a condotte dannose CP_1 contestate all'appellante per effetto, si deve ritenere, della condotta dei dipendenti che, non appare superfluo osservare, sono gli stessi che sono transitati alle dipendenze di Skill.
Da ultimo la circostanza che tali asseriti danni non siano stati contestati nella immediatezza, e che di essi non è stata fatta menzione prima della introduzione del giudizio, fornisce un suggello al quadro probatorio già inidoneo, il tutto in mancanza di esaustive allegazioni sul fatto costitutivo della domanda di risarcimento.
Le carenze sopra delineate non sono passibili di essere superate con il supplemento istruttorio, genericamente, tra l'altro, invocato, in quanto l'articolazione della prova orale verse su circostanze inerenti la materialità degli asseriti danni, già comprovate documentalmente.
4. Non è fondato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Il motivo di appello investe la corretta individuazione dell'importo riconosciuto come dovuto da a a titolo di corrispettivi per l'esecuzione del contratto di appalto. CP_1 Pt_2
pagina 15 di 18 Occorre premettere che nel maggio 2019 avendo l'esigenza di estromettere la allora Controparte_1 appaltatrice per “i gravissimi inadempimenti posti in essere”, e per Parte_5 un evidente esubero di personale in relazione alle attività da eseguire presso i magazzini, concludeva con un contratto di appalto in forza di scambio e-mail tra gli allora legali rappresentanti Pt_2 accordo che è fondato dovesse preludere a successivi incontri o all'avvio di ulteriori progetti (doc. 3 e doc.15 fasc.I grado ). Pt_2
In particolare, come riportato dal giudice di primo grado, la proposta di è stata formalizzata nei CP_1 termini “per quanto riguarda i magazzini di Copiano e Musumano direi che le tariffe indicate sono adeguate per portar avanti gli impianti senza un nostro intervento finanziario”, prospettiva a cui risulta abbia aderito, convenendo sull'applicazione di tariffari esistenti, pur chiedendo che nei Pt_2 primi tre mesi di start up, quantomeno per il magazzino di Prato, “le eventuali differenze negative sui costi da noi sostenuti saranno da voi riconosciuti”. Risulta, infine, dallo scambio di corrispondenza, secondo quanto allegato da , che Pt_2 CP_1 avrebbe provveduto a saldare le fatture emesse da in relazione ai tariffari provvisori in essere, Pt_2 oltre ai costi vivi del lavoro, almeno per i primi tre mesi di 'start up”.Sulla scorta di tali accordi le parti hanno dato avvio alla esecuzione del contratto, come da riscontro del 16.5.2019.
non ha eccepito la mancata e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture CP_1 emesse quanto, piuttosto i costi esposti, essendosi tuttavia in ogni caso avvalsa dei servizi prestati.
Non vi sono dati da cui desumere che le parti abbiano voluto applicare tariffe diverse da quelle praticate in forza del precedente appalto, per come concordato con lo scambio di corrispondenza tra le parti, né ha eccepito in termini puntuali quale accordo diverso fosse stato raggiunto, sostitutivo CP_1
o integrativo del primo, o quali diverse tariffe dovessero applicarsi in luogo di quelle esposte in fattura, essendo invero pacifico che non è stato stilato alcun accordo formale e che, anzi non ha avuto neppure avuto luogo l'incontro, pure convenuto, in sede di accordo tra la parte datoriale CP_1 la subappaltatrice ed i sindacati per lo stabilimento di Prato ( doc. 15 fasc. I grado Pt_2 _2
). Pt_2
Per altro verso giova segnalare che i costi extra sono stati addebitati in tutte le fatture emesse da ivi incluse quelle non contestate da essendo altresì emerso che giustificativi dei costi Pt_2 CP_1 extra erano stati trasmessi a ( “costi vivi a Vostre mani” “ costi extra sostenuti …. Come da CP_1 evidenze prodotte con ns prefattura” (docc. 5, 13 fasc.I grado ) . Pt_2
Orbene la sentenza impugnata ha accertato che l'importo complessivo dovuto dal committente per i servizi svolti da ammontasse ad euro 1.056.557,66. Pt_2 Non è stato contraddetto che tale importo è in parte oggetto di fatture non contestate (p. 11 sentenza).7
La restante parte delle fatture, pur avendo formato oggetto di contestazione già nella fase pregiudiziale8, si inseriscono temporalmente in un momento in cui era già emersa la problematica inerente la rateizzazione dei contributi da parte della consorziata e l'esposizione ex art. 29. _2
Dlg 276/ 2003, così come segnalata da con la prima nota di contestazione del 29.8.2019, che si CP_1 chiude con una richiesta di invio di documentazione ( doc. 3 fasc.I grado . CP_1 In ogni caso, il riscontro del 8.9.2019 a tale nota, e avuto precipuo riguardo alle eccezioni sollevate in merito alle prestazioni fatturate, , nel dolersi del mancato incontro “per impedimenti manifesti” Pt_2 della controparte, ha tempestivamente rappresentato che tale comunicazione conteneva eccezioni in difformità agli accordi verbali raggiunti ( doc.5 fasc.I grado ). A tale presa di posizione non ha Pt_2 fatto seguito alcuna ulteriore interlocuzione o smentita da parte della committente.
A fronte dell'assenza di documentazione tariffaria e della relativa spiegazione/giustificazione, la reiterata contestazione recante la dizione “perché non prevista dalle tariffe e non concordata non essendo intercorsa alcuna intesa al riguardo” si presenta come una clausola di stile, o comunque come contestazione generica.
Le successive contestazioni si inseriscono in un momento temporale in cui era già intervenuta la risoluzione del contratto ed i rapporti erano irrimediabilmente compromessi.
Così anche la contestazione avanzata in data 20.12.2019 (doc. 18 fasc.I grado , a cui si CP_1 accompagnano “listino piattaforma Copiano”, “ listino piattaforma Prato”, sottoscritti dalle parti, non consente di apprezzare la mancata corrispondenza con quanto esposto nelle fatture che, come sopra fatto cenno, avuto riguardo a lavori oggetto di necessaria rendicontazione, costituivano fondatamente oggetto di prefattura.
Le deduzioni svolte non sono quindi idonee ad inficiare quanto apprezzato dal giudice di prime cure sicchè l'appello incidentale di è infondato. CP_1
5. Da quanto sopra esposto emerge che l'appello principale merita parziale accoglimento mentre deve essere rigettato l'appello incidentale di CP_1
La conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo di appello principale è che è tenuta al CP_1 pagamento in favore di del diverso e maggiore importo di euro 348.623, 29, il tutto oltre Pt_2 interessi come sancito in primo grado.
La sentenza va confermata nel resto.
6.In ordine al regime delle spese processuali deve richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438;
Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
La riforma parziale della sentenza consente di ritenere assorbita la censura di che investe le Pt_2 spese di lite.
L'esito globale della lite vede tenuta al pagamento di corrispettivi in favore di , che ha CP_1 Pt_2 visto accolta parzialmente la domanda svolta in via riconvenzionale.
pagina 17 di 18 La soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di due terzi.
Tali spese sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi relativi allo scaglione individuato sulla base valore della causa, nel rispetto del criterio del decisum,
Nulla a disporsi nei confronti di rimasta contumace. _2
Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dell'obbligo di versamento Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
(già poi Parte_1 Parte_2 Parte_3
poi ) nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_4 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.1841/ 23 pubblicata in data 11.8.2023 CP_8 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 348.623, 29; Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo e per l'effetto condanna a rifondere i restanti due terzi delle stesse a che liquida, Controparte_1 Parte_1 per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 22.457,00 euro per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva, se dovuta, e cpa, e per il presente grado di giudizio in euro
14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva, se dovuta, e cpa;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Milano, Milano il 19.12.2024.
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si richiama il contenuto delle conclusioni rese in sede di atto di appello: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere
e rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande avanzate da
[...] nei confronti di e per l'effetto, mandare assolta da ognuna CP_1 Parte_4 Parte_4 delle suddette richieste di responsabilità e di condanna, con ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia da Codesta pagina 1 di 18 4 Nelle more,con istanza depositata il 4.4.2024, l'appellante ha anche avanzato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi degli artt,283, 351 c.p.c., deducendo che nelle more del procedimento di secondo grado,
aveva azionato ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo il relativo titolo, per la somma di euro 272.845,47 , pari CP_1 alla differenza tra quanto oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ,adottata dal giudice di prime cure a favore di Pt_2 per l'importo di euro 553.557,16 , ed il minore importo di euro 311.110, riconosciuto quale credito spettante a in Pt_2 sede di sentenza, notificando altresì atto di precetto.Nell'istaurato procedimento si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensiva. Con ordinanza adottata in data 18.4.2024 la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. 5 IL testo della nota, oltre a ripercorrere i passaggi della vicenda della cessione del credito meridiana riporta “Da quanto precede, dunque, deriva l'evidente legittimazione di a sospendere, come in effetti ha sospeso ed intende sospendere,
CP_1 ai sensi del generale disposto di cui all'art. 1460 c.c. e dei principi in materia di appalto, in attesa di inequivocabile prova del saldo da parte di e/o da parte Vostra dei predetti debiti, il pagamento delle fatture scadute e da scadere da Voi _2 emesse e da emettere nei suoi confronti, parte delle quali è stata, peraltro, oggetto di specifica contestazione con PEC del 29.08.2019. La legittimità dell'operato di risulta, peraltro, attestata dal contenuto della missiva inviata in data
CP_1 odierna a da parte di e FI SL (all. 1), con la quale è stato dato atto della mancata erogazione delle
CP_1 CP_11 retribuzioni del mese di novembre 2019, nonché della 13° mensilità, in favore degli ex lavoratori di ed è stato _2 intimato a di procedere al relativo pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003 e del D.L. n. 25
CP_1 del 17 marzo 2017, informando l'indizione, con decorrenza immediata, dello stato di agitazione di tutto il personale operante nei maga” 6 Si richiama sul punto quanto riportato in sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale in primo grado:
“Già a metà ottobre 2019, l'attrice era inadempiente e debitrice nei confronti di per euro 150.469,92, non avendo Pt_2 provveduto al pagamento delle fatture n. 875/2019, per euro 6.296,42; n. 877/2019, per euro 4.997,12; n. 878/2019, per euro 1.494,50; nn. 879 e 881/2019 non pagate integralmente, rispettivamente per euro 132.683,54 ed euro 4.998,34. A questi inadempimenti, a metà novembre, si è aggiunto l'importo di euro 1.126,09 relativo alla fattura n. 1014/2019, che ha portato il debito complessivo di ad euro 151.596,01. Alla data delle risoluzione negoziale, il 13.12.2019, non sono CP_1 state pagate, neppure parzialmente, le fatture nn. 1168, 1169, 1170, 1171/2019 per un importo totale di euro 204.842,40 che, sommato ai precedenti inadempimenti, andava a costituire una posizione debitoria complessiva di nei confronti CP_1 di pari ad euro 356.438,41. (doc. 13)” Pt_2 7 Trattasi delle fatture n. 1014/2019, 1168/2019, 1169/2019, 1170/2019, 1171/2019, 1376/2019, 1377/2019, 1378/2019,
1379/2019, 1556/2019 e 1558/2019. 8 In particolare :a) le fatture 717, 875, 877, 878, 879 , 881 sono state oggetto di contestazione con PEC del 29 agosto
2019; b) le fatture 1555/2019, 1557/2019 sono state contestate con la mail del 20 dicembre 2019; c) le fatture 60/2020 e 1380/2020 sono state contestate in data 12.3.2020 (docc.3, 18, 27 e 28 Fasc.I grado Controparte_1 pagina 16 di 18