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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. TACCONE Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Orlando Ruggieri,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.01.2025 l'istante, ricevuta in data 16.11.2023 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contestava l'avviso di addebito connesso, con n. 3822017000001032368, presuntivamente notificato il
16.10.2017, relativo all'omesso versamento di contributi per l'anno 2016 alla gestione dei lavoratori autonomi, eccependo la prescrizione quinquennale del pagina 1 di 3 credito. Chiedeva fosse dichiarato che alcun obbligo contributivo sussisteva verso l' CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice su istanza del CP_1
resistente ordinava la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
***
Il credito previdenziale oggetto dell'avviso di addebito concerne l'annualità
2016. L' ha depositato la pec con la quale l'avviso è stato notificato al CP_1
ricorrente in data 16.10.2017 (doc. 3). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con doc. 4 e 5, ha provato l'invio in data 10.07.2019,
a mezzo pec di un'intimazione di pagamento relativa al medesimo credito. Non essendo decorso un termine superiore al quinquennio tra tale ultima data e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che ha occasionato l'odierno giudizio (16.11.2023), appare evidente che il diritto dell' non si è ancora prescritto. CP_1
Il ricorso va perciò respinto.
Le spese di lite dell e della chiamata in causa, sono poste in capo al CP_1
ricorrente e liquidate, per ciascuno, nell'importo di € 2255,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Le spese dovute alla chiamata sono distratte in favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 22/11/2025.
IL GIUDICE
pagina 2 di 3 Dott. Maurizio Paganelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. TACCONE Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Orlando Ruggieri,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.01.2025 l'istante, ricevuta in data 16.11.2023 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contestava l'avviso di addebito connesso, con n. 3822017000001032368, presuntivamente notificato il
16.10.2017, relativo all'omesso versamento di contributi per l'anno 2016 alla gestione dei lavoratori autonomi, eccependo la prescrizione quinquennale del pagina 1 di 3 credito. Chiedeva fosse dichiarato che alcun obbligo contributivo sussisteva verso l' CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice su istanza del CP_1
resistente ordinava la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
***
Il credito previdenziale oggetto dell'avviso di addebito concerne l'annualità
2016. L' ha depositato la pec con la quale l'avviso è stato notificato al CP_1
ricorrente in data 16.10.2017 (doc. 3). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con doc. 4 e 5, ha provato l'invio in data 10.07.2019,
a mezzo pec di un'intimazione di pagamento relativa al medesimo credito. Non essendo decorso un termine superiore al quinquennio tra tale ultima data e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che ha occasionato l'odierno giudizio (16.11.2023), appare evidente che il diritto dell' non si è ancora prescritto. CP_1
Il ricorso va perciò respinto.
Le spese di lite dell e della chiamata in causa, sono poste in capo al CP_1
ricorrente e liquidate, per ciascuno, nell'importo di € 2255,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Le spese dovute alla chiamata sono distratte in favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 22/11/2025.
IL GIUDICE
pagina 2 di 3 Dott. Maurizio Paganelli
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