Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2775 / 2023
promossa da
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
SGAMMEGLIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.11.2023, la ricorrente indicata epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che venisse annullato il provvedimento adottato il 29.09.2023 con cui CP_1
l'ente previdenziale ha chiesto la ripetizione dell'indebito pari ad euro € 4.281,67, somme versate sulla pensione cat. VO n. 10043066 intestata al , oramai deceduto, a far Persona_1
data dalla sua decorrenza (09.1996) e fino alla data di avvenuto accertamento (04.2003),
asserendo che erano state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
Si costituiva in giudizio l' il quale rilevava la mancata comunicazione della CP_1
percezione estera da parte del de cuius, deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso, va accolto.
Giova anzitutto rigettare l'eccezione di parte resistente afferente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del ricorso amministrativo, tenuto conto che tale opposizione amministrativa della risulta opportunamente allegata in atti (cfr. all. Pt_1
n. 3 al ricorso).
Nel merito, va premesso che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti;
invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento , l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, la impugna il provvedimento datato 29.09.2023, notificato il Pt_1 CP_1
17.10.2023, con il quale l'ente previdenziale comunica di dover procedere al recupero della somma pari ad euro 4.281,67 dal 01.09.1996 al 30.04.2003, rappresentando che le somme richieste sarebbero dovute in quanto il de cuius non avrebbe comunicato all' la CP_1
percezione di pensione estera.
Ebbene, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione.
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. (cfr. Cass., 13 aprile 1987, n. 3687; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; idem, sez.
VI, 26 giugno 2013, n. 3503), ne consegue che – in mancanza di prova in ordine alla notifica,
da parte dell' di atti interruttivi del suddetto termine, il diritto alla ripetizione CP_1
dell'indebito relativo al periodo compreso dal 01.09.1996 al 30.04.2003, risulta ampiamente prescritto, non essendo stata data prova da parte dell'ente previdenziale di comunicazioni antecedenti al provvedimento impugnato recante data 29.09.2023, ancor più tenuto conto che in atti afferma che l'accertamento relativo al superamento della soglia reddituale è
avvenuto nel 2003; difatti, nella documentazione allegata dall'ente previdenziale non sussistono notifiche interruttive dei termini di prescrizione né al né tantomeno Per_1
all'odierna ricorrente, col conseguente spirare del termine decennale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo minimo per lo scaglione di riferimento, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione della somma pari a CP_1
complessivamente ad euro 4.281,67, e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell' del CP_1
29.09.2023, notificato il 17.10.2023;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 20/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo