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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
LANZI AS SA, AT
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
A.t.e.r. - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AN Tributi Srl - p.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 611/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) si è opposta all'Avviso di accertamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2023 Provvedimento n. 9/2024 dell'importo di € 178.411,00 , notificato in data 28/08/2024, dalla Resistente_1 S.r.l., concessionaria nel Comune di Venosa del servizio di accertamento per il periodo d'imposta 2023 per le unità immobiliari aventi destinazione abitativa, con le relative pertinenze, site nel Comune di Venosa.
La ricorrente si oppone per:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161 e 162, della Legge 296/2006: carenza di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, co. 741, lett. c), n. 3, della
Legge 160/2019: esenzione IMU per gli “alloggi sociali”.
Fa presente la ricorrente che gli alloggi “sociali”, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett b, del D.L. 201/2011). L'ATER di Potenza è proprietaria di alloggi rientranti in entrambe le suddette fattispecie.
Nel caso che ci occupa, il Comune di Venosa ha, unilateralmente, applicato la detrazione di € 200,00 per gli alloggi ricadenti nel proprio ambito territoriale ritenendo, erroneamente, che tali unità immobiliari non rientrassero nel novero di “alloggio sociale”.
La definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art. 1 del detto Decreto Ministeriale, che all'art. 2 fissa anche caratteristiche e requisiti. In sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, e per usufruire dell'esenzione
IMU di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal DM 22 aprile 2008, ovverosia:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- la realizzazione e/o il recupero da parte di operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche. A conferma di quanto detto, fa presente la ricorrente, il D.L. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 80/2014, ha riconosciuto in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP, comunque denominati, lo status di “alloggio sociale”.
Ed inoltre la ricorrente precisa che l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza –
Cassazione n. 23680/2020 - non solo ha confermato in maniera inequivocabile la legittimità dell'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ma ha avvalorato anche l'assunto in base al quale la predetta esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili.
Da ultimo, precisa la ricorrente, con la decisione n. 6380/2024, la Cassazione ha accolto il ricorso di una A.
T.E.R. abruzzese annullando un avviso di accertamento IMU del 2014. Di fatto la Corte ha riconosciuto l'esenzione per gli immobili destinati ad alloggio sociale, sottolineando che spetta al comune dimostrare la mancata conformità degli immobili ai requisiti del Decreto Ministeriale del 2008.
La AN Tributi SR si è costituita in giudizio e, con riferimento al primo motivo di impugnazione ha fatto presente che all'interno dell'avviso impugnato vengono richiamate specificatamente tutte le normative applicate;
la motivazione è quindi espressamente indicata nell'avviso di accertamento IMU nel quale è contenuta la dicitura " OMESSO e/o PARZIALE e/o TARDIVO PAGAMENTO così come riscontrabile nei prospetti allegati che si intendono parte integrante del presente avviso" con specifico riferimento a tutte le unità immobiliari oggetto d'accertamento, analiticamente indicate da p. 4 a p. 41 dell'avviso, con le relative coordinate catastali, la tipologia di immobile, le aliquote applicate, il tipo di diritto reale e la relativa quota percentuale, la base imponibile ed il complessivo dovuto, nonché il totale dell'imposta dovuta;
a seguire è presente la lista dei versamenti effettuati, un riepilogo del dovuto distinto per tributo ed un'elaborazione tra l'imposta dovuta e quella liquidata;
alla pagina seguente viene poi indicata la “Lista Versamenti” ed un
“Riepilogo del dovuto per tributo” con il relativo prospetto “Elaborazione accertamento tra il dovuto ed il versato”; infine viene altresì riportato il calcolo degli interessi legali ed il “riepilogo delle imposte e delle sanzioni” con relative modalità di pagamento.
L'azienda ricorrente invoca l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del d.l n. 201/2011, poi sostanzialmente riproposta attraverso la disposizione di cui all'art. 1 comma 741, lett. c), n. 3, della Legge
160/2019, in relazione a tutti gli immobili oggetto di accertamento, senza tuttavia minimamente provare in via documentale la sussistenza dei requisiti che in tesi avversaria la giustificherebbero. Controparte si limita infatti ad allegare, senza tuttavia dimostrare, che gli immobili in questione rivestirebbero tutti i requisiti indispensabili per la classificazione come “alloggi sociali”, a suo dire assimilabili all'abitazione principale, in quanto la relativa destinazione sarebbe impressa ope legis, con conseguente applicabilità dell'esenzione
IMU per essi prevista.
Ne deriva che gli immobili di proprietà dell'ente ricorrente, per l'annualità 2023 oggetto di accertamento, sono soggetti al pagamento dell'IMU in via ordinaria, salva la detrazione d'imposta pari ad € 200 ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni della AN Tributi SR, osserva che la ricorrente ha precisato che gli alloggi sociali per i quali è stata richiesta l'esenzione dall'IMU per l'anno 2023, hanno tutte le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008 con riferimento ai seguenti aspetti:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- la realizzazione e/o il recupero da parte di operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.
La recente Ordinanza Sez. 5 Num. 6380 Anno 2024 ha di fatto sentenziato che l'onere di fornire la prova sulla diversa natura degli alloggi tassati non spetta all'A.T.E.R. a differenza di quanto richiesto dall'AN
Tributi SR circa la necessità che la controparte fornisca la prova del ricorrere dei presupposti per l'esenzione prevista dal D.M del 22 aprile 2008 a favore degli alloggi sociali.
Ne consegue che, non avendo la Resistente_1 fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008, devono ritenersi esenti dall'IMU/TASI gli immobili assegnati dall'A.T.E.R. in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale».
Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto, le spese vengono compensate attesa la non manifesta ragione delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Potenza, il 12.12.2025 Il AT: Dott. Pasquale Salvatore Lanzi Il Presidente:
Dott.ssa EN DI ER
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
LANZI AS SA, AT
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
A.t.e.r. - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AN Tributi Srl - p.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 611/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) si è opposta all'Avviso di accertamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2023 Provvedimento n. 9/2024 dell'importo di € 178.411,00 , notificato in data 28/08/2024, dalla Resistente_1 S.r.l., concessionaria nel Comune di Venosa del servizio di accertamento per il periodo d'imposta 2023 per le unità immobiliari aventi destinazione abitativa, con le relative pertinenze, site nel Comune di Venosa.
La ricorrente si oppone per:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161 e 162, della Legge 296/2006: carenza di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, co. 741, lett. c), n. 3, della
Legge 160/2019: esenzione IMU per gli “alloggi sociali”.
Fa presente la ricorrente che gli alloggi “sociali”, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett b, del D.L. 201/2011). L'ATER di Potenza è proprietaria di alloggi rientranti in entrambe le suddette fattispecie.
Nel caso che ci occupa, il Comune di Venosa ha, unilateralmente, applicato la detrazione di € 200,00 per gli alloggi ricadenti nel proprio ambito territoriale ritenendo, erroneamente, che tali unità immobiliari non rientrassero nel novero di “alloggio sociale”.
La definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art. 1 del detto Decreto Ministeriale, che all'art. 2 fissa anche caratteristiche e requisiti. In sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, e per usufruire dell'esenzione
IMU di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal DM 22 aprile 2008, ovverosia:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- la realizzazione e/o il recupero da parte di operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche. A conferma di quanto detto, fa presente la ricorrente, il D.L. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 80/2014, ha riconosciuto in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP, comunque denominati, lo status di “alloggio sociale”.
Ed inoltre la ricorrente precisa che l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza –
Cassazione n. 23680/2020 - non solo ha confermato in maniera inequivocabile la legittimità dell'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ma ha avvalorato anche l'assunto in base al quale la predetta esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili.
Da ultimo, precisa la ricorrente, con la decisione n. 6380/2024, la Cassazione ha accolto il ricorso di una A.
T.E.R. abruzzese annullando un avviso di accertamento IMU del 2014. Di fatto la Corte ha riconosciuto l'esenzione per gli immobili destinati ad alloggio sociale, sottolineando che spetta al comune dimostrare la mancata conformità degli immobili ai requisiti del Decreto Ministeriale del 2008.
La AN Tributi SR si è costituita in giudizio e, con riferimento al primo motivo di impugnazione ha fatto presente che all'interno dell'avviso impugnato vengono richiamate specificatamente tutte le normative applicate;
la motivazione è quindi espressamente indicata nell'avviso di accertamento IMU nel quale è contenuta la dicitura " OMESSO e/o PARZIALE e/o TARDIVO PAGAMENTO così come riscontrabile nei prospetti allegati che si intendono parte integrante del presente avviso" con specifico riferimento a tutte le unità immobiliari oggetto d'accertamento, analiticamente indicate da p. 4 a p. 41 dell'avviso, con le relative coordinate catastali, la tipologia di immobile, le aliquote applicate, il tipo di diritto reale e la relativa quota percentuale, la base imponibile ed il complessivo dovuto, nonché il totale dell'imposta dovuta;
a seguire è presente la lista dei versamenti effettuati, un riepilogo del dovuto distinto per tributo ed un'elaborazione tra l'imposta dovuta e quella liquidata;
alla pagina seguente viene poi indicata la “Lista Versamenti” ed un
“Riepilogo del dovuto per tributo” con il relativo prospetto “Elaborazione accertamento tra il dovuto ed il versato”; infine viene altresì riportato il calcolo degli interessi legali ed il “riepilogo delle imposte e delle sanzioni” con relative modalità di pagamento.
L'azienda ricorrente invoca l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del d.l n. 201/2011, poi sostanzialmente riproposta attraverso la disposizione di cui all'art. 1 comma 741, lett. c), n. 3, della Legge
160/2019, in relazione a tutti gli immobili oggetto di accertamento, senza tuttavia minimamente provare in via documentale la sussistenza dei requisiti che in tesi avversaria la giustificherebbero. Controparte si limita infatti ad allegare, senza tuttavia dimostrare, che gli immobili in questione rivestirebbero tutti i requisiti indispensabili per la classificazione come “alloggi sociali”, a suo dire assimilabili all'abitazione principale, in quanto la relativa destinazione sarebbe impressa ope legis, con conseguente applicabilità dell'esenzione
IMU per essi prevista.
Ne deriva che gli immobili di proprietà dell'ente ricorrente, per l'annualità 2023 oggetto di accertamento, sono soggetti al pagamento dell'IMU in via ordinaria, salva la detrazione d'imposta pari ad € 200 ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni della AN Tributi SR, osserva che la ricorrente ha precisato che gli alloggi sociali per i quali è stata richiesta l'esenzione dall'IMU per l'anno 2023, hanno tutte le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008 con riferimento ai seguenti aspetti:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- la realizzazione e/o il recupero da parte di operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.
La recente Ordinanza Sez. 5 Num. 6380 Anno 2024 ha di fatto sentenziato che l'onere di fornire la prova sulla diversa natura degli alloggi tassati non spetta all'A.T.E.R. a differenza di quanto richiesto dall'AN
Tributi SR circa la necessità che la controparte fornisca la prova del ricorrere dei presupposti per l'esenzione prevista dal D.M del 22 aprile 2008 a favore degli alloggi sociali.
Ne consegue che, non avendo la Resistente_1 fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008, devono ritenersi esenti dall'IMU/TASI gli immobili assegnati dall'A.T.E.R. in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale».
Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto, le spese vengono compensate attesa la non manifesta ragione delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Potenza, il 12.12.2025 Il AT: Dott. Pasquale Salvatore Lanzi Il Presidente:
Dott.ssa EN DI ER