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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
10498/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro,nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 19 Marzo 2025, come sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10498/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il 14.04. 1975 residente in [...]
Monti Rossi n. 53, c. f. , col patrocinio dell'avv. Salvatore Costarelli, C.F._1
come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Acireale via Piemonte 25/c
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura in atti di giudizio, domiciliato in
Catania. Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Ogg: opposizione sollecito di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.11.2024 , parte attrice proponeva opposizione a sollecito di pagamento n. 20320249028138418000 , notificato il 25.10.2024, per € 2.205,39 , riferito agli avvisi di addebito di seguito specificati , riguardanti contributi entro il minimale , in definizione CP_1
agevolata :
avviso di addebito n. 59320160001699467000 , dell'importo di € 1250,96 , notificato il 22 /06
/2016;
avviso di addebito n. 593 2016 0005909135000 dell'importo di € 2205,39 , notificato il 16/12/
2016.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la violazione dell'art. 7, comma 1 , dello statuto del contribuente che prevede l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e provvedimenti.
La mancanza di motivazione, secondo la prospettazione attorea , rendeva nulla l'intimazione di pagamento emessa dall' , per violazione del diritto di difesa. Controparte_2
Deduceva altresì l'omessa notifica degli avvisi di addebito, di cui non avrebbe mai avuto conoscen za e di cui mai era avvenuta notifica regolare .
Deduceva l'omessa firma nelle cartelle di pagamento del legale rappresentante dell' Controparte_2
che dovevano considerarsi nulle. Deduceva nella fattispecie la violazione dell'art. 42 DPR 600/1973
che prevede la notifica degli atti di accertamento e pertanto la mancata notifica degli atti di accer –
tamento rendono “ l'iscrizione a ruolo del tributo e la notifica della cartella di pagamento realizza-
no una situazione procedimentale illegittima”.
Eccepiva altresì la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo delle somme per violazione dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Nel merito eccepiva la prescrizione dei crediti azionati.
Eccepiva altresì la nullità di notifica del sollecito di pagamento per la mancanza di relata di notifica con indicazione della data in cui sarebbe avvenuta e la firma del messo notificatore.
Chiedeva pertanto la sospensione del sollecito di pagamento impugnato e l'annullamento di tutti gli atti impugnati e che il Tribunale dichiarasse non dovute le somme richieste in pagamento .
Il Tribunale dichiarava non suscettibile di sospensione il sollecito di pagamento notificato dalla e fissava l'udienza di discussione al 19.02.2025. Controparte_2 Successivamente in data 22/01/2025 si costituiva l' che in via preliminare Controparte_3
eccepiva la circostanza per cui il credito azionato in giudizio non rientrava tra le operazioni di cartolarizzazione realizzate da dal 1999 al 2005 . CP_1
CP_ Sotto altro aspetto eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' poiché il sollecito di pagamento impugnato era stato eseguito dall' che risulta titolare Controparte_2
dell'azione esecutiva per il recupero coatto delle somme iscritte a ruolo.
Eccepiva la tardività del ricorso poiché presentato oltre i termini di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999
ed invero , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente odierno , L'Istituto deduceva la rego-
lare notifica degli avvisi di addebito , eseguita nelle date che risultavano dal sollecito di pagamen-
to .
Eccepiva l'infondatezza della eccezione di decadenza, sollevata dalla parte ricorrente , insisteva nella dovutezza delle somme da parte del ricorrente odierno in quanto iscritto alla Gestione
Commercianti . Precisava che gli avvisi di addebito sottesi al sollecito di pagamento attenevano a contributi dovuti alla gestione Commercianti a percentuale entro il minimale di reddito e si rife-
rivano alla I^ e II^ rata 2015 ed erano stati ammessi alla definizione agevolata.
Sotto il profilo della prescrizione deduceva l'omesso decorso per la sospensione disposta dal legi-
slatore durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid- 19 e sotto questo profilo richiamava l'art. 68 D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.
Ne discendeva che nel calcolo di prescrizione doveva considerarsi il periodo di sospensione decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza con la conferma di tutti gli atti impugnati e l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme da questi portate .
Il Tribunale all'esito dell'udienza di del 19 .02.2025 dichiarava la contumacia dell' Controparte_2
pur ritualmente citata in giudizio. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo
[...]
deposito di note scritte e documenti . Successivamente delegata alla discussione e decisione del giudizio ,sostituita l'udienza di discussione del 19 marzo 2025 dal deposito di note scritte ex art. sitate . il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre accertare e dichiarare la tempestività del ricorso che risulta depositato in data 08.11.2024, mentre il sollecito di pagamento risulta notificato il 25 /10/2024.
Risultano infondate tute le eccezioni di carattere formale sollevate dal ricorrente.
Gli avvisi di addebito impugnati e sottostanti il sollecito di pagamento sono stati notificati dall'Ente
a mezzo raccomandata postale diretta , come si evince dagli avvisi di ricevimento depositati in atti in allegato a memoria di costituzione della parte resistente,
Segnatamente l'avviso di addebito 59320160001699467000 è stato notificato il 22 giugno 2016
come da avviso di ricevimento di raccomandata;
L'avviso di addebito 59 20160005909135000 è stato notificato a mezzo di raccomandata postale diretta in data 16 dicembre 2016.
La raccomandata diretta è una forma di notifica dell'avviso di addebito regolata dal servizio postale universale e pertanto non richiede redazione di relata di notifica e firma del messo notificatore .
La raccomandata viene notificata al momento della consegna presso l'indirizzo del destinatario.
Quest'ultimo ha l'onere di provare di non averla conosciuta per causa al medesimo non imputabile oltre a provare la ricezione di un eventuale diverso contenuto , rispetto l'avviso di addebito , noti ficato a mezzo raccomandata . la possibilità di inviare direttamente la cartella di pagamento e l'avviso di addebito è prevista dalla legge all'art. 26 D.P.R. 602/1973. <<La cartella è notificata
dagli ufficiali della Riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste
dalla legge ovvero , previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comuna
li o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la no-
tifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione , l'ufficio o
l'azienda >>.
Per l'avviso di addebito norma di riferimento art. 30 comma 4 d.l. 78/2010 , convertito con legge n.
122/2010. : “ 4 . L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certifica ta all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra
CP_ comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Pertanto le doglianze proposte dal ricorrente in ordine la nullità o l'omessa notifica degli avvisi di addebito non possono trovare accoglimento e vanno rigettate .
Parimenti la doglianza in ordine l'omessa motivazione dell'atto , sia esso l'avviso di addebito che il sollecito di pagamento , non può trovare accoglimento per infondatezza .
Gli atti impugnati sono in verità atti a forma vincolata e per la loro motivazione è sufficiente richia-
mare un atto in precedenza notificato . occorre evidenziare che negli avvisi di addebito sono speci-
ficate nel dettaglio degli importi le causali e le omissioni contributive, in precedenza già richieste e poi recuperate coattivamente con la notifica dell'avviso di addebito .
Tanto meno nella fattispecie risulta violato il diritto di difesa del ricorrente che ha proposto ricorso tempestivamente ed è stato in grado di eccepire tutti i profili ritenuti lesivi .
Risulta pertanto fondata l'eccepita tardività della opposizione nei confronti degli avvisi di addebito che risultano notificati nel 2016 mentre l'opposizione è proposta nel 2024, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'avviso di addebito come da art. 24 D.Lgs. 46 /1999.
CP_ Il ricorso risulta sicuramente tardivo , avuto altresì riguardo alla circostanza specificata dall'
nella propria memoria in cui viene precisato che i titoli erano sati ammessi alla definizione agevolata ed erano afferenti a rate di contributi 2015, poi non pagate .
Poiché la definizione agevolata rappresenta un procedimento che ha inizio ad istanza di parte ,
viene smentita, anche attraverso tale considerazione , la circostanza dedotta dal ricorrente di non avere avuto conoscenza degli atti impugnati.
Il motivo di opposizione che risulta fondato è rappresentato pertanto solamente dalla prescrizione ,
decorsa successivamente la notifica degli avvisi di addebito .
Tale opposizione , qualificabile giuridicamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
è ammessa e si fonda su avvenimenti successivi alla formazione del titolo esecutivo .
La mancata costituzione in giudizio dell' non ha consentito di accertare Controparte_2
la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Considerando la data di notifica di entrambi gli avvisi di addebito e la sospensione disposta in corrispondenza della pandemia da Covid- 19 dall'art. 68 D.L. 18/2020 , anche a volere aggiungere il periodo di sospensione di un anno cinque mesi e 23 giorni , ovverosia 542 giorni , il decorso di prescrizione si è ugualmente formato alla data di notifica del sollecito di pagamento.
Infatti l'avviso di addebito 59320160001699467000 risulta notificato il 22 giugno 2016 e con la sospensione del decorso di prescrizione , disposta dalle norme sopra richiamate , la prescrizione si è maturata definitivamente il 15.12.2022 . Pertanto i contributi erano già prescritti alla data di notifica del sollecito di pagamento , avvenuta il 25/10/2024.
La medesima valutazione deve essere eseguita per l'avviso di addebito 59320160005909135000 ,
notificato il 16.12.2016 , che ha maturato definitivamente la prescrizione in data 08/06/2023,
pertanto i contributi portati erano già prescritti quando è stato notificato il sollecito di pagamento in data 25/10/2024.
L'omessa costituzione dell' non consente di accertare l'eventuale notifica di ulteriori atti CP_4
interruttivi . Il ricorso pertanto trova accoglimento limitatamente la prescrizione dei contributi suc cessiva alla notifica degli avvisi di addebito , viene rigettata ogni altra domanda proposta dal ricorrente.
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo,
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10498/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Accoglie il ricorso limitatamente la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito
59320160001699467000 ; 59320160005909135000;
Rigetta ogni altra domanda formulata in ricorso;
Dichiara illegittimo il sollecito di pagamento 29320249028138418000 per la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito sopra specificati;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio nei
Confronti della parte ricorrente che liquida in € 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Costarelli Salvatore ex art. 93 c.p.c.
Catania 25/03/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. come da precedente decreto , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depo-
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro,nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 19 Marzo 2025, come sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10498/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il 14.04. 1975 residente in [...]
Monti Rossi n. 53, c. f. , col patrocinio dell'avv. Salvatore Costarelli, C.F._1
come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Acireale via Piemonte 25/c
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura in atti di giudizio, domiciliato in
Catania. Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Ogg: opposizione sollecito di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.11.2024 , parte attrice proponeva opposizione a sollecito di pagamento n. 20320249028138418000 , notificato il 25.10.2024, per € 2.205,39 , riferito agli avvisi di addebito di seguito specificati , riguardanti contributi entro il minimale , in definizione CP_1
agevolata :
avviso di addebito n. 59320160001699467000 , dell'importo di € 1250,96 , notificato il 22 /06
/2016;
avviso di addebito n. 593 2016 0005909135000 dell'importo di € 2205,39 , notificato il 16/12/
2016.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la violazione dell'art. 7, comma 1 , dello statuto del contribuente che prevede l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e provvedimenti.
La mancanza di motivazione, secondo la prospettazione attorea , rendeva nulla l'intimazione di pagamento emessa dall' , per violazione del diritto di difesa. Controparte_2
Deduceva altresì l'omessa notifica degli avvisi di addebito, di cui non avrebbe mai avuto conoscen za e di cui mai era avvenuta notifica regolare .
Deduceva l'omessa firma nelle cartelle di pagamento del legale rappresentante dell' Controparte_2
che dovevano considerarsi nulle. Deduceva nella fattispecie la violazione dell'art. 42 DPR 600/1973
che prevede la notifica degli atti di accertamento e pertanto la mancata notifica degli atti di accer –
tamento rendono “ l'iscrizione a ruolo del tributo e la notifica della cartella di pagamento realizza-
no una situazione procedimentale illegittima”.
Eccepiva altresì la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo delle somme per violazione dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Nel merito eccepiva la prescrizione dei crediti azionati.
Eccepiva altresì la nullità di notifica del sollecito di pagamento per la mancanza di relata di notifica con indicazione della data in cui sarebbe avvenuta e la firma del messo notificatore.
Chiedeva pertanto la sospensione del sollecito di pagamento impugnato e l'annullamento di tutti gli atti impugnati e che il Tribunale dichiarasse non dovute le somme richieste in pagamento .
Il Tribunale dichiarava non suscettibile di sospensione il sollecito di pagamento notificato dalla e fissava l'udienza di discussione al 19.02.2025. Controparte_2 Successivamente in data 22/01/2025 si costituiva l' che in via preliminare Controparte_3
eccepiva la circostanza per cui il credito azionato in giudizio non rientrava tra le operazioni di cartolarizzazione realizzate da dal 1999 al 2005 . CP_1
CP_ Sotto altro aspetto eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' poiché il sollecito di pagamento impugnato era stato eseguito dall' che risulta titolare Controparte_2
dell'azione esecutiva per il recupero coatto delle somme iscritte a ruolo.
Eccepiva la tardività del ricorso poiché presentato oltre i termini di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999
ed invero , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente odierno , L'Istituto deduceva la rego-
lare notifica degli avvisi di addebito , eseguita nelle date che risultavano dal sollecito di pagamen-
to .
Eccepiva l'infondatezza della eccezione di decadenza, sollevata dalla parte ricorrente , insisteva nella dovutezza delle somme da parte del ricorrente odierno in quanto iscritto alla Gestione
Commercianti . Precisava che gli avvisi di addebito sottesi al sollecito di pagamento attenevano a contributi dovuti alla gestione Commercianti a percentuale entro il minimale di reddito e si rife-
rivano alla I^ e II^ rata 2015 ed erano stati ammessi alla definizione agevolata.
Sotto il profilo della prescrizione deduceva l'omesso decorso per la sospensione disposta dal legi-
slatore durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid- 19 e sotto questo profilo richiamava l'art. 68 D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.
Ne discendeva che nel calcolo di prescrizione doveva considerarsi il periodo di sospensione decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza con la conferma di tutti gli atti impugnati e l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme da questi portate .
Il Tribunale all'esito dell'udienza di del 19 .02.2025 dichiarava la contumacia dell' Controparte_2
pur ritualmente citata in giudizio. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo
[...]
deposito di note scritte e documenti . Successivamente delegata alla discussione e decisione del giudizio ,sostituita l'udienza di discussione del 19 marzo 2025 dal deposito di note scritte ex art. sitate . il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre accertare e dichiarare la tempestività del ricorso che risulta depositato in data 08.11.2024, mentre il sollecito di pagamento risulta notificato il 25 /10/2024.
Risultano infondate tute le eccezioni di carattere formale sollevate dal ricorrente.
Gli avvisi di addebito impugnati e sottostanti il sollecito di pagamento sono stati notificati dall'Ente
a mezzo raccomandata postale diretta , come si evince dagli avvisi di ricevimento depositati in atti in allegato a memoria di costituzione della parte resistente,
Segnatamente l'avviso di addebito 59320160001699467000 è stato notificato il 22 giugno 2016
come da avviso di ricevimento di raccomandata;
L'avviso di addebito 59 20160005909135000 è stato notificato a mezzo di raccomandata postale diretta in data 16 dicembre 2016.
La raccomandata diretta è una forma di notifica dell'avviso di addebito regolata dal servizio postale universale e pertanto non richiede redazione di relata di notifica e firma del messo notificatore .
La raccomandata viene notificata al momento della consegna presso l'indirizzo del destinatario.
Quest'ultimo ha l'onere di provare di non averla conosciuta per causa al medesimo non imputabile oltre a provare la ricezione di un eventuale diverso contenuto , rispetto l'avviso di addebito , noti ficato a mezzo raccomandata . la possibilità di inviare direttamente la cartella di pagamento e l'avviso di addebito è prevista dalla legge all'art. 26 D.P.R. 602/1973. <<La cartella è notificata
dagli ufficiali della Riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste
dalla legge ovvero , previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comuna
li o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la no-
tifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione , l'ufficio o
l'azienda >>.
Per l'avviso di addebito norma di riferimento art. 30 comma 4 d.l. 78/2010 , convertito con legge n.
122/2010. : “ 4 . L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certifica ta all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra
CP_ comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Pertanto le doglianze proposte dal ricorrente in ordine la nullità o l'omessa notifica degli avvisi di addebito non possono trovare accoglimento e vanno rigettate .
Parimenti la doglianza in ordine l'omessa motivazione dell'atto , sia esso l'avviso di addebito che il sollecito di pagamento , non può trovare accoglimento per infondatezza .
Gli atti impugnati sono in verità atti a forma vincolata e per la loro motivazione è sufficiente richia-
mare un atto in precedenza notificato . occorre evidenziare che negli avvisi di addebito sono speci-
ficate nel dettaglio degli importi le causali e le omissioni contributive, in precedenza già richieste e poi recuperate coattivamente con la notifica dell'avviso di addebito .
Tanto meno nella fattispecie risulta violato il diritto di difesa del ricorrente che ha proposto ricorso tempestivamente ed è stato in grado di eccepire tutti i profili ritenuti lesivi .
Risulta pertanto fondata l'eccepita tardività della opposizione nei confronti degli avvisi di addebito che risultano notificati nel 2016 mentre l'opposizione è proposta nel 2024, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'avviso di addebito come da art. 24 D.Lgs. 46 /1999.
CP_ Il ricorso risulta sicuramente tardivo , avuto altresì riguardo alla circostanza specificata dall'
nella propria memoria in cui viene precisato che i titoli erano sati ammessi alla definizione agevolata ed erano afferenti a rate di contributi 2015, poi non pagate .
Poiché la definizione agevolata rappresenta un procedimento che ha inizio ad istanza di parte ,
viene smentita, anche attraverso tale considerazione , la circostanza dedotta dal ricorrente di non avere avuto conoscenza degli atti impugnati.
Il motivo di opposizione che risulta fondato è rappresentato pertanto solamente dalla prescrizione ,
decorsa successivamente la notifica degli avvisi di addebito .
Tale opposizione , qualificabile giuridicamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
è ammessa e si fonda su avvenimenti successivi alla formazione del titolo esecutivo .
La mancata costituzione in giudizio dell' non ha consentito di accertare Controparte_2
la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Considerando la data di notifica di entrambi gli avvisi di addebito e la sospensione disposta in corrispondenza della pandemia da Covid- 19 dall'art. 68 D.L. 18/2020 , anche a volere aggiungere il periodo di sospensione di un anno cinque mesi e 23 giorni , ovverosia 542 giorni , il decorso di prescrizione si è ugualmente formato alla data di notifica del sollecito di pagamento.
Infatti l'avviso di addebito 59320160001699467000 risulta notificato il 22 giugno 2016 e con la sospensione del decorso di prescrizione , disposta dalle norme sopra richiamate , la prescrizione si è maturata definitivamente il 15.12.2022 . Pertanto i contributi erano già prescritti alla data di notifica del sollecito di pagamento , avvenuta il 25/10/2024.
La medesima valutazione deve essere eseguita per l'avviso di addebito 59320160005909135000 ,
notificato il 16.12.2016 , che ha maturato definitivamente la prescrizione in data 08/06/2023,
pertanto i contributi portati erano già prescritti quando è stato notificato il sollecito di pagamento in data 25/10/2024.
L'omessa costituzione dell' non consente di accertare l'eventuale notifica di ulteriori atti CP_4
interruttivi . Il ricorso pertanto trova accoglimento limitatamente la prescrizione dei contributi suc cessiva alla notifica degli avvisi di addebito , viene rigettata ogni altra domanda proposta dal ricorrente.
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo,
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10498/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Accoglie il ricorso limitatamente la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito
59320160001699467000 ; 59320160005909135000;
Rigetta ogni altra domanda formulata in ricorso;
Dichiara illegittimo il sollecito di pagamento 29320249028138418000 per la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito sopra specificati;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio nei
Confronti della parte ricorrente che liquida in € 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Costarelli Salvatore ex art. 93 c.p.c.
Catania 25/03/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. come da precedente decreto , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depo-