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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12500/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERSEZIO ROBERTO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PAUTASSO ANTONELLA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania in data Parte_1 CP_1
01/07/2006.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 06/10/2004, maggiorenne che sta intraprendendo la Persona_1
carriera lavorativa.
Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Via Valentino Carrera n. 168, in comproprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, gravata da mutuo cointestato ed attualmente ancora abitata da entrambi i coniugi e dal figlio, viene assegnata alla moglie unitamente a tutti gli arredi che la compongono.
PRENDE ATTO che il marito si impegna formalmente a rilasciare la casa coniugale nel termine di cui al successivo punto e ad asportare tutti i propri beni personali nonché: - il lampadario della cucina;
- uno dei tre televisori ivi presenti;
- il decoder satellitare.
PRENDE ATTO che il marito si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro e non oltre il 16/9/2024. I coniugi stabiliscono altresì che, per ogni giorno di ritardo inerente il rilascio, il marito dovrà corrispondere alla moglie una penale di € 30,00 (trenta/00) al giorno. Al momento del rilascio dell'immobile il Signor si impegna a consentire il subentro nelle utenze e forniture in capo alla Pt_1
Signora e a consegnare idonea documentazione attestante la regolarità dei pagamenti afferenti Pt_1 le stesse fino alla data dell'effettivo rilascio.
PRENDE ATTO che sino al rilascio da parte del marito della casa coniugale, ogni spesa come ad esempio: spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, tassa rifiuti, imu nonché ogni altro onere inerente il predetto immobile, verrà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50%. In detto periodo il Signor provvederà a documentare gli esborsi effettuati alla Signora che provvederà a Pt_1 Pt_1 corrispondere la quota di propria spettanza entro i successivi 10 giorni. Con decorrenza dal mese successivo al rilascio dell'immobile coniugale da parte del marito, invece, la moglie provvederà ad accollarsi integralmente le predette spese nella misura del 100%. Il Signor si impegna a Pt_1 corrispondere comunque alla Signora la quota del 50% delle spese che venissero richieste Pt_1 successivamente ma comunque relative al periodo antecedente il rilascio dell'immobile da parte del marito, ciò nel termine di 10 giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che i coniugi, dichiarano formalmente e si impegnano entro il 30/6/2025 a provvedere al reciproco trasferimento delle quote di proprietà degli immobili come successivamente indicato:
pagina 2 di 4 - il Sig. dovrà obbligatoriamente TRASFERIRE, mediante rogito presso notaio scelto Parte_1 dalla moglie, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Torino, Via Valentino Carrera n. 168, piano 2° (terzo fuori terra), alla sig.ra Il predetto immobile è identificato CP_1 catastalmente al NCEU del Comune di Torino al: Foglio 75, Mappale 692, Sub 8, Zona Censuaria 3, Cat. A2, Classe 1 Vani 4, Rendita € 537,12. La Signora si impegna a comunicare il nominativo del Pt_1 professionista incaricato e la data del Rogito al Signor con preavviso non inferiore ad almeno Pt_1
15 (quindici) giorni. Le spese notarili nonché gli oneri in qualsiasi modo correlate al trasferimento della predetta quota saranno ad integrale carico della moglie.
- la Sig.ra dovrà obbligatoriamente TRASFERIRE, mediante apposita procura speciale CP_1 da sottoscriversi presso il Consolato di Romania o con ogni altro mezzo si rendesse necessario, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Romania a Bacau, Str Republicii nr. 76, Bl. 76., Sc. B,
Ap.12, al sig. . Il predetto immobile è identificato catastalmente al Comune di Bacau al Parte_1 nr. 60097-C1-U5, Cadastral 663/B, 12. Le spese e gli oneri in qualsiasi modo correlate al trasferimento della quota (ivi comprese eventuali trasferte in Romania, costo delle procure speciali, traduzioni, asseverazioni di atti e quant'altro) saranno integralmente a carico del marito.
PRENDE ATTO che, quanto al mutuo ipotecario gravante sull'immobile adibito a casa familiare, intestato ad entrambi i coniugi ed acceso presso la banca INTESA tutte le rate del Controparte_2 suddetto mutuo (attualmente pari all'incirca ad € 633,00 mensili per i restanti circa 11 anni) a partire dal corrente mese di maggio 2024 e sino al momento del rilascio dell'immobile coniugale da parte del marito resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. La Signora si farà integrale carico Pt_1 del pagamento delle rate di mutuo a far data dal mese successivo al rilascio dell'immobile da parte del Signor esentando sin d'ora il marito da ogni responsabilità ed impegnandosi a preservarlo, Pt_1 garantirlo e manlevarlo a semplice richiesta da ogni eventuale debenza avanzata nei suoi confronti dall'istituto di credito. Contestualmente alla formalizzazione del trasferimento della quota dell'immobile a favore della Signora si procederà all'operazione di accollo del mutuo innanzi al notaio CP_1
e il costo della predetta operazione sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
DISPONE che, relativamente al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
(di anni 19), che sta intraprendendo la carriera lavorativa, viene stabilito che il padre provveda, a partire dal mese successivo al proprio allontanamento dalla casa coniugale a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e per un periodo della durata di 8 (otto) mesi, una somma omnicomprensiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Qualora il figlio, all'esito del periodo di prova di tre mesi, dovesse non venire confermato e quindi il rapporto di lavoro cessasse, il padre provvederà al suo mantenimento, fino alla riacquistata indipendenza economica, mediante la corresponsione di una somma pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/16 in materia di separazione e divorzio (che qui si intende come integralmente richiamato). La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat Foi. Qualora il figlio dovesse lasciare la casa materna per trasferirsi a vivere da solo, qualunque forma di contribuzione al mantenimento da corrispondersi nei confronti della madre cesserà immediatamente.
PRENDE ATTO che, quanto all'autovettura Citroen Sara Picasso targata CW 323 GT, di esclusiva proprietà del sig. ma sinora concessa in uso anche alla sig.ra la stessa Parte_1 CP_1 verrà trasferita in proprietà, entro il termine di massimo 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Sig.ra Tutte le spese e gli oneri di trasferimento e voltura saranno ad CP_1 esclusivo carico della moglie, la quale dovrà altresì occuparsi da quel momento in avanti di assicurazione, bollo, manutenzione ecc.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che le parti si danno e prendono vicendevolmente atto di essere economicamente autosufficienti e quindi dichiarano sin d'ora di rinunciare espressamente ad ogni rispettivo contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12500/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERSEZIO ROBERTO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PAUTASSO ANTONELLA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania in data Parte_1 CP_1
01/07/2006.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 06/10/2004, maggiorenne che sta intraprendendo la Persona_1
carriera lavorativa.
Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Via Valentino Carrera n. 168, in comproprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, gravata da mutuo cointestato ed attualmente ancora abitata da entrambi i coniugi e dal figlio, viene assegnata alla moglie unitamente a tutti gli arredi che la compongono.
PRENDE ATTO che il marito si impegna formalmente a rilasciare la casa coniugale nel termine di cui al successivo punto e ad asportare tutti i propri beni personali nonché: - il lampadario della cucina;
- uno dei tre televisori ivi presenti;
- il decoder satellitare.
PRENDE ATTO che il marito si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro e non oltre il 16/9/2024. I coniugi stabiliscono altresì che, per ogni giorno di ritardo inerente il rilascio, il marito dovrà corrispondere alla moglie una penale di € 30,00 (trenta/00) al giorno. Al momento del rilascio dell'immobile il Signor si impegna a consentire il subentro nelle utenze e forniture in capo alla Pt_1
Signora e a consegnare idonea documentazione attestante la regolarità dei pagamenti afferenti Pt_1 le stesse fino alla data dell'effettivo rilascio.
PRENDE ATTO che sino al rilascio da parte del marito della casa coniugale, ogni spesa come ad esempio: spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, tassa rifiuti, imu nonché ogni altro onere inerente il predetto immobile, verrà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50%. In detto periodo il Signor provvederà a documentare gli esborsi effettuati alla Signora che provvederà a Pt_1 Pt_1 corrispondere la quota di propria spettanza entro i successivi 10 giorni. Con decorrenza dal mese successivo al rilascio dell'immobile coniugale da parte del marito, invece, la moglie provvederà ad accollarsi integralmente le predette spese nella misura del 100%. Il Signor si impegna a Pt_1 corrispondere comunque alla Signora la quota del 50% delle spese che venissero richieste Pt_1 successivamente ma comunque relative al periodo antecedente il rilascio dell'immobile da parte del marito, ciò nel termine di 10 giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che i coniugi, dichiarano formalmente e si impegnano entro il 30/6/2025 a provvedere al reciproco trasferimento delle quote di proprietà degli immobili come successivamente indicato:
pagina 2 di 4 - il Sig. dovrà obbligatoriamente TRASFERIRE, mediante rogito presso notaio scelto Parte_1 dalla moglie, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Torino, Via Valentino Carrera n. 168, piano 2° (terzo fuori terra), alla sig.ra Il predetto immobile è identificato CP_1 catastalmente al NCEU del Comune di Torino al: Foglio 75, Mappale 692, Sub 8, Zona Censuaria 3, Cat. A2, Classe 1 Vani 4, Rendita € 537,12. La Signora si impegna a comunicare il nominativo del Pt_1 professionista incaricato e la data del Rogito al Signor con preavviso non inferiore ad almeno Pt_1
15 (quindici) giorni. Le spese notarili nonché gli oneri in qualsiasi modo correlate al trasferimento della predetta quota saranno ad integrale carico della moglie.
- la Sig.ra dovrà obbligatoriamente TRASFERIRE, mediante apposita procura speciale CP_1 da sottoscriversi presso il Consolato di Romania o con ogni altro mezzo si rendesse necessario, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Romania a Bacau, Str Republicii nr. 76, Bl. 76., Sc. B,
Ap.12, al sig. . Il predetto immobile è identificato catastalmente al Comune di Bacau al Parte_1 nr. 60097-C1-U5, Cadastral 663/B, 12. Le spese e gli oneri in qualsiasi modo correlate al trasferimento della quota (ivi comprese eventuali trasferte in Romania, costo delle procure speciali, traduzioni, asseverazioni di atti e quant'altro) saranno integralmente a carico del marito.
PRENDE ATTO che, quanto al mutuo ipotecario gravante sull'immobile adibito a casa familiare, intestato ad entrambi i coniugi ed acceso presso la banca INTESA tutte le rate del Controparte_2 suddetto mutuo (attualmente pari all'incirca ad € 633,00 mensili per i restanti circa 11 anni) a partire dal corrente mese di maggio 2024 e sino al momento del rilascio dell'immobile coniugale da parte del marito resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. La Signora si farà integrale carico Pt_1 del pagamento delle rate di mutuo a far data dal mese successivo al rilascio dell'immobile da parte del Signor esentando sin d'ora il marito da ogni responsabilità ed impegnandosi a preservarlo, Pt_1 garantirlo e manlevarlo a semplice richiesta da ogni eventuale debenza avanzata nei suoi confronti dall'istituto di credito. Contestualmente alla formalizzazione del trasferimento della quota dell'immobile a favore della Signora si procederà all'operazione di accollo del mutuo innanzi al notaio CP_1
e il costo della predetta operazione sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
DISPONE che, relativamente al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
(di anni 19), che sta intraprendendo la carriera lavorativa, viene stabilito che il padre provveda, a partire dal mese successivo al proprio allontanamento dalla casa coniugale a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e per un periodo della durata di 8 (otto) mesi, una somma omnicomprensiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Qualora il figlio, all'esito del periodo di prova di tre mesi, dovesse non venire confermato e quindi il rapporto di lavoro cessasse, il padre provvederà al suo mantenimento, fino alla riacquistata indipendenza economica, mediante la corresponsione di una somma pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/16 in materia di separazione e divorzio (che qui si intende come integralmente richiamato). La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat Foi. Qualora il figlio dovesse lasciare la casa materna per trasferirsi a vivere da solo, qualunque forma di contribuzione al mantenimento da corrispondersi nei confronti della madre cesserà immediatamente.
PRENDE ATTO che, quanto all'autovettura Citroen Sara Picasso targata CW 323 GT, di esclusiva proprietà del sig. ma sinora concessa in uso anche alla sig.ra la stessa Parte_1 CP_1 verrà trasferita in proprietà, entro il termine di massimo 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Sig.ra Tutte le spese e gli oneri di trasferimento e voltura saranno ad CP_1 esclusivo carico della moglie, la quale dovrà altresì occuparsi da quel momento in avanti di assicurazione, bollo, manutenzione ecc.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che le parti si danno e prendono vicendevolmente atto di essere economicamente autosufficienti e quindi dichiarano sin d'ora di rinunciare espressamente ad ogni rispettivo contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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